CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 21938/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato ad Aprilia il 2 febbraio 1986 avverso la sentenza n. 8008/2020, emessa dalla Corte d'Appello di Roma il 2 novembre 2020 Visti gli atti, la sentenza e il ricorso; Udita nell'udienza del 6 maggio 2022 la relazione fatta dal [OSCURATO:PERSONA]; Letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale in persona di [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo di dichiarare l'inammissibilità del ricorso; Letta la memoria depositata dal difensore del ricorrente, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza del 2 novembre 2020 la Corte d'appello di Roma ha dichiarato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] di non doversi procedere in ordine al reato di cui al capo B), perché estinto per prescrizione, e ha rideterminato la pena per il reato di cui agli artt. 110, 628, comma 3 n. 1, cod. pen. Avverso la sentenza d'appello [OSCURATO:PERSONA] - a mezzo difensore - ha proposto ricorso per cassazione, deducendo i seguenti motivi: 1) violazione di legge, per non essere stata accolta l'istanza di rinvio dell'udienza del 17 settembre 2014 per un concomitante impegno del difensore, senza effettuare una valutazione comparativa dei diversi impegni documentati; 2) inosservanza di norma processuale stabilita a pena di nullità, per l'omesso esame dei motivi di appello in ordine all'illegittimità del rinvio, accordato ad horas dal giudice di primo grado al difensore, nominato di ufficio in sostituzione di quello di fiducia, impedito. Sarebbe così stato violato l'art. 108 cod. proc. pen., secondo cui il nuovo difensore dell'imputato, che ne faccia richiesta, ha diritto a chiedere ed ottenere un termine congruo non inferiore a giorni 7 per prendere cognizione degli atti; 3) violazione di legge e vizi della motivazione, per non avere la Corte d'appello dato risposta alle deduzioni difensive in ordine all'affermazione di responsabilità e, in particolare, alle modalità attraverso cui si è pervenuti all'identificazione dell'odierno imputato quale autore dell'illecito. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 1.1 D primo motivo è manifestamente infondato. L'art. 420 ter cod. proc. pen. prevede espressamente che il giudice rinvia l'udienza quando l'assenza del difensore è dovuta a legittimo impedimento, "purché" prontamente comunicato. La "pronta comunicazione" del legittimo impedimento del difensore è condizione necessaria perché la richiesta di differimento dell'udienza possa essere accolta. Al riguardo, le Sezioni Unite di questa Corte (sentenza n. 4708 del 27.3.92, Fogliani, Rv. 190828) hanno insegnato che l'impedimento è "prontamente" comunicato quando tale comunicazione avvenga "non appena" conosciuta la contestualità degli impegni professionali. La "prontezza" della comunicazione va determinata, pertanto, con riferimento al momento in cui il difensore ha conoscenza dell'impedimento. Come osservato nella citata sentenza delle Sezioni Unite, si tratta di un criterio sufficientemente determinato, che non solo fornisce un'indicazione concreta di agevole ed omogenea applicazione, ma consente altresì di perseguire efficacemente lo scopo per cui il requisito della tempestività della comunicazione è stato previsto, ossia "sia per consentire al giudice, a cui è chiesto il rinvio, gli accertamenti eventualmente necessari sia per consentire che l'eventuale rinvio avvenga in tempo utile per evitare disagi alle altre parti o disfunzioni giudiziarie". Questa interpretazione, del resto, si pone in piena consonanza con i principi costituzionali della ragionevole durata dei processi e dell'efficienza della giurisdizione, che non tollerano la "perdita" ingiustificata di utili trattazioni di processi nei ruoli di udienza già fissati. Nel solco del dictum delle Sezioni Unite, le successive pronunce di questa Corte (Sez. 6, n. 16054 del 2/4/2009, Rv. 243524; Sez. 5, n. 27174 del 22/4/2014, Rv. 260579; Sez. 2, n. 47159 del 22/10/2019 Ud, Rv. 277802) hanno sempre affermato che "la tempestività della comunicazione dell'impedimento a comparire del difensore, per concorrente impegno professionale, deve essere valutata, ai fini della decisione sulla richiesta di rinvio, in riferimento al momento in cui il difensore stesso ha avuto cognizione dell'impedimento". Nel caso in esame, il Tribunale, uniformandosi all'insegnamento di questa Corte, ha respinto l'istanza di differimento dell'udienza per legittimo impedimento del difensore, perché tardivamente comunicato. Difatti, l'istanza di rinvio dell'udienza del 17 settembre 2014 è stata inviata il 16 settembre 2014 mentre deve ritenersi che già alla precedente udienza del 25 giugno 2014 (in cui è stato disposto il rinvio all'udienza del 17 settembre 2014) il difensore fosse a conoscenza del concomitante impegno, relativo al procedimento R.G. n. 10238/2011, in ragione del quale ha presentato istanza di rinvio. In quest'ultimo procedimento, infatti, il 13 marzo 2014 era stato disposto il rinvio all'udienza del 17 settembre 2014, senza ulteriori avvisi alle parti. Il difensore, assente all'udienza del 13 marzo 2014, aveva l'onere di prendere conoscenza della data di rinvio e deve ritenersi che tale onere sia stato adempiuto diligentemente in data prossima alla celebrazione dell'udienza stessa. Correttamente, quindi, la Corte d'appello ha rimarcato che il precedente impegno professionale era già noto al momento in cui, nel presente procedimento, all'udienza del 25 giugno 2014 è stata fissata l'udienza del 17 settembre 2014, con la conseguenza che la comunicazione dell'impedimento, avvenuta solo a ridosso dell'udienza del 17 settembre 2014, è tardiva. Ad ogni modo, pur a volere ipotizzare che il difensore non avesse preso conoscenza del rinvio disposto all'udienza del 13 marzo 2014 con la dovuta solerzia, resterebbe comunque il rilievo che nell'istanza di rinvio, così come, del resto, nel proposto ricorso per cassazione, il difensore nulla ha indicato sulla data in cui è venuto a conoscenza del concomitante impegno, così da consentire la valutazione sull'avvenuta o meno "pronta comunicazione" dell'impedimento, che, per quanto prima detto, è condizione per l'accoglimento dell'istanza di rinvio. Le superiori consideraizoni sulla tempetsività dell'istanza assorbono la questione relativa all'argomentazione sull'impossibilità di avvalersi di sostituto, non più rilevante una volta che sia accertata l'intempestività della richiesta di differimento. 1.2 II secondo motivo è manifestamente infondato. Nel caso in esame, si verte, alla luce di quanto esposto dallo stesso ricorrente, in ipotesi di sostituzione del difensore ex art. 97, comma 4, cod. proc. pen., sicché trova applicazione il principio di diritto, consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, in forza del quale al difensore, nominato ex art. 97, comma 4, cod. proc. pen., non spetta alcun termine a difesa, che invece compete al difensore nominato a causa della cessazione definitiva dall'ufficio di quello precedente per rinuncia, revoca, incompatibilità o abbandono del mandato (ex multis: Sez. 2, n. 46047 del 23/11/2021, Rv. 282324; Sez. 4, n. 34786, del 20/3/2018; Sez. 5, n. 25487, del 13/3/2015, Rv. 265140; Sez. 5, n. 3558, del 19/11/2014, dep. 2015, Rv. 262847). Il principio di diritto richiamato, del resto, è in linea con la giurisprudenza costituzionale (ord. n. 17 del 2006; ord. n. 162 del 1998; sent. n. 450 del 1997), che ha sottolineato come, nel disciplinare l'istituto del termine a difesa, l'art. 108 cod. proc. pen. si concentra su una tassativa elencazione di ipotesi (rinuncia, revoca, incompatibilità e abbandono di difesa), la cui ratio comune è rappresentata dalla circostanza che, in ognuna delle situazioni prese in considerazione, l'imputato rimane definitivamente privo di difensore: una condizione di fatto e di diritto, dunque, diversa da quella della semplice assenza del difensore, di fiducia o di ufficio, la quale «può risalire ai più diversi motivi ed essere espressiva di situazioni assai diverse tra loro» (sent. n. 450 del 1997); pertanto «l'avvocato che interviene come sostituto del difensore (di fiducia come d'ufficio) da questo nominato (ex art. 102) o immediatamente designato dal magistrato appena verificatasi l'assenza del difensore (art. 97, comma 4) è investito del compito di rappresentare colui che è e resta il difensore dell'imputato» ed è «figura del tutto diversa da quella del nuovo difensore designato nelle ipotesi di rinuncia, revoca, incompatibilità e abbandono di difesa»: con l'ovvia conseguenza che una proiezione, in capo al sostituto, del medesimo diritto di un termine a difesa specificamente attribuito a chi rivesta la qualità di "nuovo" (e stabile) difensore dell'imputato, finirebbe per costituire soluzione davvero eccentrica, perequando fra loro situazioni eterogenee; d'altra parte — essendo la presenza un diritto e non un obbligo del difensore, salvo le ipotesi espressamente previste dalla legge, il mancato riconoscimento del termine a difesa, per il difensore designato in sostituzione ("estemporanea ed episodica", ha sottolineato la sentenza n. 450 del 1997) di quello "stabilmente" officiato dall'imputato - appare conseguenza del - tutto ragionevole nel - quadro di un sistema che necessariamente mira a bilanciare le contrapposte esigenze di prevedere comunque una presenza difensiva, ma di non compromettere al tempo stesso l'indispensabile funzionalità del processo e la relativa ragionevole durata, altrimenti perturbata da differimenti reiterati per ciascuno dei difensori che intervengano come sostituti e che ne facciano richiesta (ord. n. 17 del 2006). 1.3 II terzo motivo non è consentito. L'affermazione di responsabilità dell'imputato è stata fondata da entrambi i giudici del merito sulle dichiarazioni della persona offesa e del teste [OSCURATO:PERSONA], agente di polizia giudiziaria, nonché sul riconoscimento fotografico dell'imputato, effettuato dalla persona offesa, che aveva narrato di aver subito una rapina da parte dell'imputato, riconosciuto in fotografia, che le aveva puntato un coltello al collo, intimandole la consegna del denaro, mentre il suo complice si impossessava dell'altra merce trasportata. Inoltre, nella memoria dell'apparecchio della persona offesa vi era una telefonata, effettuata con sim trovata in possesso dell'imputato; telefonata con la quale quest'ultimo aveva teso l'agguato alla persona offesa, fissandole un appuntamento conclusosi con la rapina. A fronte di siffatte argomentazioni le censure del ricorrente investono profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in questa sede, siccome sorrette da motivazione congrua, esauriente e idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito e delle ragioni del decisum (ex plurimis Sez. U., n. 47289 del 24/9/2003, Rv. 226074). 2. Il ricorso è, dunque, inammissibile e ciò comporta, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - apparendo evidente che egli ha proposto il ricorso determinando la causa di inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) - della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, udienza de