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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 03787/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/11/2021 del TRIBUNALE di NOVARAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Novara ha confermato la sentenza del Giudice di pace di Novara che aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di minaccia e l'aveva condannata alla pena di giustizia; - che il ricorso dell'imputata, che lamenta contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, è inammissibile, essendo il ricorso avverso le sentenze pronunciate in grado di appello avverso le sentenze del giudice di pace consentito, ai sensi dell'art. 39-bis d.lgs. n. 274 del 2000, solo per violazione di legge; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 12

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/11/2021 del TRIBUNALE di NOVARAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Novara ha confermato la sentenza del Giudice di pace di Novara che aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di minaccia e l'aveva condannata alla pena di giustizia; - che il ricorso dell'imputata, che lamenta contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, è inammissibile, essendo il ricorso avverso le sentenze pronunciate in grado di appello avverso le sentenze del giudice di pace consentito, ai sensi dell'art. 39-bis d.lgs. n. 274 del 2000, solo per violazione di legge; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12
Sentenza Cassazione n. 03787/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris