CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 7 febbraio 2023
Cassazione n. 31421/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/11/2022 emessa dalla Corte d'appello di Torino; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura senza l'osservanza di formalità, ai sensi dell'art. 610 cod. proc. pen. in relazione agli artt. 585, comma 1, lett. b) e 544, comma 2, cod. proc. pen., perché tardivo. Ed invero, il ricorso è stato depositato in data 07/02/2023, a fronte di sentenza emessa il 24/11/2022 che prevedeva il deposito della motivazione nel termine di giorni 15. La sentenza è stata tempestivamente depositata e dalla data del previsto deposito - cioè 09/12/2022 - decorreva il termine di 30 giorni per il deposito del ricorso, che scadeva dunque in data 08/01/2023; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano e condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17/