CassazionesentenzaSezione LDecisione del 15 febbraio 2023
Cassazione n. 17817/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 27173/2018 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 6, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ; -ricorrente- contro [OSCURATO:SOCIETA]. (già SATI- [OSCURATO:PERSONA] SCARL), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliatain ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 40, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] , rappresentat a e difes a dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA]e [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- nonchécontro [OSCURATO:SOCIETA].; -intimata- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] n. 294/2017,depositata il 13/03/2018 , R.G.N. 266/2016 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/02/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza n. 294 del 2017 la Corte di appello di Campobasso ha confermato la sentenza del Tribunale della stessa sede con la quale è stata rigettata - perché prescritte le pretese azionate - la domanda avanzata da [OSCURATO:PERSONA] il quale, dipendente della [OSCURATO:PERSONA] cessionaria di azienda della [OSCURATO:PERSONA] s.c.a.r.l. (SATI) con mansioni di autista, aveva dedotto di avere svolto la sua attività per corse superiori a 50 Km;di non avere usufruito dei dovuti riposi in base ai turni previsti nei diversi anni; di non aver percepito le differenze retributive per il lavoro notturno. Pertanto, aveva chiesto le rispettive indennità e il maggior TFR maturato in suo favore per effetto della maggiore retribuzione spettante. 1.1. Il giudice di appello ha ritenuto di dover confermare la natura retributiva dei crediti azionati in base allo stesso petitum (minor riposo settimanale e quantificazione delle relative differenze) ed ha escluso che si applicasse l’art. 14 del c.c.n.l.,che afferisce al caso di mancato godimento nell’anno solare di un numero di riposi inferiore ai 52 previsti. 1.2. Ha affermato che al giudice non è consentito di “statuire alcuna indennità risarcitoria negli altri casi di minore e/o mancato riposo diverso da quelli previsti dall’art. de quo il quale prevede il diritto al risarcimento unicamente nella specifica ed eccezionale ipotesi di perdita dei 52 riposi (…) non addotta nel caso in esame” 1.3. Ha rammentato che il credito ha natura retributiva confermando la prescrizione quinquennale applicata (861/2005 e 24180/2013). Pertanto ha accertato che nella specie tutti i crediti azionati erano prescritti sia nei confronti della cedente che nei confronti della cessionaria. 2. Per la cassazione della sentenza ricorre il [OSCURATO:PERSONA] con un unico motivo. [OSCURATO:SOCIETA]. si è tempestivamente costituita con controricorso insistendo per l’inammissibilità e comunque l’infondatezza del ricorso. [OSCURATO:SOCIETA]. è rimasta intimata. La [OSCURATO:SOCIETA] ha depositato memoria. RITENUTOCHE 3. Con l’unico motivo di ricorso è denunciata la violazione e/o falsa applicazione ex art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c. della normativa nazionale e comunitaria in tema di riposi richiamata in primo e secondo grado (L. n. 138/1958; L. n. 303/1975; Reg. CEE 3820 e succ. mod. di cui al Reg. CEE n. 561/06) in combinato con l'art. 36 Cost. e art. 2109 c.c.. 3.1. Deduce il ricorrente che la Corte territoriale avrebbe errato nel ritenere che il ricorrente avesse qualificato, sin dall’origine, la sua domanda come pretesa a titolo di differenze retributive. 3.2. Sostiene che l’appello era scaturito proprio dall’equivoco in cui era incorso il giudice di primo grado che aveva accolto la tesi della natura retributiva della pretesa sull’erroneo convincimento che il ricorrente l’avesse fondata sulla previsione dell’art. 14 del c.c.n.l. di settore che disciplina e quantifica il risarcimento dei mancati riposi. 3.3. Ritiene che , anche in relazione all’art. 112 c.p.c. , il giudice di primo grado e la Corte di appello avrebbero dovuto interpretare la domanda sulla base delle allegazioni della parte, tenuto conto del petitum e della causa petendi e della normativa comunitaria richiamata sulla quale si fonda la pretesa ed alla quale si era fatto riferimento sia in primo che in secondo grado nel suddividere orari, turni e calcolo al fine di ottenere il risarcimento dovuto. Ciò sarebbe così vero che la SATI si era difesa sul punto prendendo posizione sull’applicabilità della disciplina comunitaria (l’intera vicenda riguarda l’applicazione alla fattispecie del regolamento citato) e prima ancora dell’art. 36 Cost. e dell’art. 2109 c.c. sicché la violazione delle invocate norme esporrebbe direttamente il datore di lavoro all’obbligo di risarcire il danno. 3.4. Deduce infine che essendo le somme chieste relative al periodo 1.1.2001-29.6.2009 (non 30.9.2007) queste almeno in parte non sarebbero prescritte. 4. Il ricorso non può essere accolto. 4.1. Questa Corte (Cass. n. 17335 del 2021) si è già occupata della vicenda oggetto del presente giudizio e, nel risolvere le medesime questioni che qui vengono poste, ha chiarito in primo luogo che “nel giudizio di legittimità va tenuta distinta l'ipotesi in cui si lamenti l'omesso esame di una domanda da quella in cui si censuri l'interpretazione che ne ha dato il giudice del merito. Nel primo caso, si verte in tema di violazione dell'art. 112 cpc e si pone un problema di natura processuale per la soluzione del quale la Corte di cassazione ha il potere-dovere di procedere all'esame diretto degli atti, onde acquisire gli elementi di giudizio necessari a fini della pronuncia richiesta; nel secondo caso, invece, poiché l'interpretazione della domanda e l'individuazione del suo contenuto integrano n tipico accertamento di fatto riservato, come tale al giudice di merito, in sede di legittimità va solo effettuato il controllo della correttezza della motivazione che sorregge sul punto la decisione impugnata (Cass. n. 7932 del 2012; Cass. n. 5876 del 2011; Cass. n. 30684 del 2017).” 4.2. Muovendo da questa condivisibile premessa va rilevato che nella fattispecie oggi sottoposta all’esame del Collegio, così come in quella già esaminata nella sentenza sopra richiamate, “dalla stessa formulazione del motivo si evince chiaramente che non si tratta di omessa pronuncia, bensì di erronea interpretazione della causa petendi (e del correlato petitum) posta a fondamento della pretesa che la Corte di merito, con motivazione adeguata, logica e rapportata alla giurisprudenza di legittimità, ha ritenuto essere di natura retributiva e non risarcitoria, così escludendo anche la invocabilità dell'art. 14 del CCNL 1976 che disciplina la differente ipotesi del mancato godimento nell'anno solare di un numero di riposi inferiori ai 52 previsti e non a quella dedotta del minor riposo settimanale goduto con richiesta di quantificazione delle relative differenze.” 4.3. Quanto a i crediti maturati nel quinquennio antecedente la domanda introduttiva del giudizio, che ad avviso del ricorrente non sarebbero coperti da prescrizione, va rilevato che la questione risulta inammissibilmente posta davanti a questa Corte e non risulta che la sentenza di primo grado che ha dichiarato interamente prescritti i crediti azionati sia stata specificatamente impugnata sul punto anche solo in via subordinata. 5. In conclusioneil ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, disponendosene la distrazione in favore del procuratore antistatario. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quaterdel d.P.R. n. 115 del 2002 va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dell’art.13 comma 1 bis del citato d.P.R., se dovuto. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore della parte costituita che si liquidano in € 3500,00 per compensi professionali, € 200,00 per esborsi, 15% per spese forfetarie oltre agli accessori dovuti per legge, disponendosene la distrazione in favore del procuratore antistatario. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di c