CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 luglio 2026
Cassazione n. 32233/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/10/2024 della CORTE APPELLO di MESSINA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];N. 10010/2026 R.G. Motivi della decisione 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza di cui in epigrafe deducendo vizio motivazionale in ordine alla mancata sospensione condizionale della pena. Lamenta, in particolare, il diverso trattamento rispetto alla coimputata [OSCURATO:PERSONA] (sorella del capo promotore) condannata a due anni di reclusione per il reato associativo, cui la sospensione condizionale è stata concessa. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata. 2. I motivi sopra richiamati sono manifestamente infondati, in quanto assolu-tamente privi di specificità in tutte le loro articolazioni e del tutto assertivi. Ne deriva che il proposto ricorso va dichiarato inammissibile. Il ricorrente in concreto non si confronta adeguatamente con la motivazione della Corte di appello, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto —e pertanto immune da vizi di legittimità. I giudici del gravame del merito, hanno dato infatti conto del' diniego di concessione della sospensione condizionale della pena, sul rilievo che non si può escludere una reiterazione criminosa, tenuto conto della condotta posta in essere e della vicinanza con soggetti che operano in contesti delinquenziali, a cui potrebbe nuovamente offrire il proprio supporto, ove richiesto. In proposito, va ricordato che, in tema di sospensione condizionale della pena, il giudice di merito, nel valutare la concedibilità del beneficio, non ha l'obbligo di prendere in esame tutti gli elementi indicati nell'art. 133 cod. pen., potendo limi- tarsi ad indicare quelli da lui ritenuti prevalenti (cfr. Sez. 3, n. 30562 del 19/3/2014, Avveduto ed altri, Rv. 260136; conf. Sez. 2, n. 19298 del 15/4/2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 263534; Sez. 3, n. 6641 del 1.7/11/2009 dep. 2010, Miranda, Rv. 246184, in un caso in cui la Corte ha ritenuto esaustiva la motivazione della esclusione del beneficio fondata sul riferimento ai precedenti penali dell'imputato). Sez. 2, n. 2742/2021 (in un caso in cui era stato valorizzato il solo requisito della mancanza di un reddito e della gravità della condotta quale apoditticamente considerata, ma non era dato comprendere dall'argomentazione adottata dai giu- dici di merito per quale motivo dovesse necessariamente presumersi che il reo, soggetto incensurato, avrebbe reiterato il reato nonostante la condanna subita, e non avrebbe deciso, piuttosto, di cambiare condotta di vita per impedire l'esecu- zione della pena) ha coridivisibilmente evidenziato che la valutazione prognostica richiesta dall'art. 164 cod. pen. richiama la necessaria considerazione complessiva delle circostanze indicate nell'art. 133 cod. pen., sia in relazione alla gravità del reato (modalità dell'azione, gravità del danno o dei pericolo cagionato, intensità 2N. 10010/2026 R.G. del dolo), sia con riguardo alla capacità a delinquere (motivi a delinquere e carat-tere del reo, precedenti penali, condotta del reo antecedente, contemporanea o susseguente al reato, condizioni di vita). Quanto al diverso trattamento riservato alla coimputata è lo stesso ricorrente a ricordare come la stessa rispondesse di reati diversi, per cui non vi è quella perfetta sovrapponibilità di posizione che il motivo in questione richiederebbe, e a richiamare correttamente il dictum di Sez. 3, n. 9450 del 24/02/2022, Palladino, Rv. 282839 - 01, secondo cui, in tema di ricorso per cassazione, il diverso tratta-mento sanzionatorio riservato, nel medesimo procedimento, ad altri imputati, an-che se correi, non implica un vizio di motivazione della sentenza, salvo che il giu-dizio di merito sul diverso trattamento di situazione prospettata come identica sia sostenuto da asserzioni irragionevoli o paradossali (conf. Sez. 3, n. 27115 del 19/02/2015 - dep. 30/06/2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 264020). Il che non è, con tutta evidenza, nel caso che ci occupa. 3. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi-bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san-zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo P.Q.Mmende. Così deciso il 14/07/2026 [OSCURATO:PERSONA] esteqs re Il Presidente V nz P UgoDEPOSITAT • IN CANCEL_U - RIA 2 8 AGO 2026 L'ASSISTENTE D In tARIe O Dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] 11 e