CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 16 giugno 2022
Cassazione n. 24108/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 18602-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] D'AQUINO n. 7, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 14, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende -controricorrente - avverso la sentenza n. 1465/2021 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 22/04/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/06/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con atto di citazione notificato il 23.1.2015 [OSCURATO:PERSONA] evocava in giudizio la società [OSCURATO:SOCIETA]. innanzi il Tribunale di Napoli per sentir dichiarare l’intervenuto acquisto per usucapione di una servitù di passaggio a favore del fondo dell’attore, ed a carico di quello della convenuta, entrambi siti in territorio del Comune di Anacapri. Con sentenza n. 2703/2019 il Tribunale di Napoli, nella resistenza di [OSCURATO:SOCIETA]., accoglieva la domanda, condannando la convenuta alle spese. Con la sentenza impugnata, n. 1465/2021, la Corte di Appello di Napoli rigettava il gravame proposto dalla parte soccombente avverso la decisione di prime cure. Propone ricorso per la cassazione di detta decisione [OSCURATO:SOCIETA]., affidandosi a due motivi. Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA]. In prossimità dell’adunanza camerale, la parte ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.: “[OSCURATO:PERSONA]. 380-[OSCURATO:PERSONA]. PROC. CIV. RIGETTO del ricorso. Con atto di citazione notificato il 23.1.2015 [OSCURATO:PERSONA] evocava in giudizio la società [OSCURATO:SOCIETA]. innanzi il Tribunale di Napoli per sentir dichiarare l’intervenuto acquisto per usucapione di una servitù di passaggio a favore del fondo dell’attore, ed a carico di quello della convenuta, entrambi siti in territorio del Comune di Anacapri. Con sentenza n. 2703/2019 il Tribunale di Napoli, nella resistenza di [OSCURATO:SOCIETA]., accoglieva la domanda, condannando la convenuta alle spese. Con la sentenza impugnata, n. 1465/2021, la Corte di Appello di Napoli rigettava il gravame proposto dalla parte soccombente avverso la decisione di prime cure. Propone ricorso per la cassazione di detta decisione [OSCURATO:SOCIETA]., affidandosi a due motivi. Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA]. Con il primo motivo, la società ricorrente lam enta la nullità della sentenza, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c. Il Tribunale aveva infatti ravvisato la nullità della procura conferita, nel corso del giudizio di prime cure, da tale [OSCURATO:PERSONA], all’avv. [OSCURATO:PERSONA], per carenza del potere di rappresentare [OSCURATO:SOCIETA]., ma non aveva assegnato alla parte un termine per regolarizzare la costituzione. La Corte di Appello non avrebbe fatto da ciò discendere la nullità della sentenza di prime cure, erroneamente valorizzando la circostanza che, in concreto, nessuna significativa attività difensiva era stata svolta in prime cure dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]. Ad avviso della ricorrente, l’art. 182 c.p.c. non consente di distinguere le ipotesi in cui il procuratore della parte non ritualmente costituito abbia esercitato attività difensiva, da quella in cui ciò non sia accaduto, ma imporrebbe comunque l’assegnazione di un termine per la regolarizzazione della costituzione. La censura è infondata. La Corte di Appello dà atto che già il Tribunale aveva ricostruito nel dettaglio la sequela degli accadimenti del processo di prime cure, nel corso del quale era stata depositata una nomina del nuovo difensore di [OSCURATO:SOCIETA]., in favore dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], la quale prevedeva la revoca di ogni precedente mandato; in seguito, all’atto del deposito della comparsa conclusionale, avvenuto il 17.11.2018, la società [OSCURATO:SOCIETA]. aveva depositato ulteriore procura in favore dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva in concreto redatto e depositato la predetta comparsa conclusionale. La società ricorrente evidenzia che all’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] era comparso un sostituto dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale si era semplicemente riportato al contenuto della comparsa di costituzione e risposta, contestando l’esercizio continuativo ed ultraventennale del diritto di servitù da parte del [OSCURATO:PERSONA], attore in prime cure. Tale attività, come esattamente rilevato dalla Corte di Appello, non ha inciso negativamente sulla difesa della società, poiché l’avv. [OSCURATO:PERSONA] si è limitato a riportarsi alle deduzioni difensive sin dal primo momento formulate dalla stessa. La ricorrente, d’altro canto, non specifica quale danno processuale avrebbe subito dalla circostanza lamentata,anche tenuto conto che essa ha potuto regolarmente depositare i propri scritti difensivi, inclusa la conclusionale, redatta -come detto- dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], successivamente nominato. Sul punto, va ribadito il principio secondo cui “La denuncia divizi fondati sulla pretesa violazione di norme processuali non tutela l'interesse all'astratta regolarità dell'attività giudiziaria, ma garantisce solo l'eliminazione del pregiudizio subito dal diritto di difesa della parte in conseguenza della denunciata violazione; ne consegue che è inammissibile l'impugnazione con la quale si lamenti un merovizio del processo, senza prospettare anche le ragioni per le quali l'erronea applicazione della regolaprocessuale abbia comportato, per la parte, una lesione del dirittodi difesa o altro pregiudizio per la decisione di merito” (Cass. Sez.3, Ordinanza n. 26419 del 20/11/2020, Rv. 659858; in applicazione di tale principio, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso con cui si lamentava l'omissione – nel provvedimento di fissazione dell'udienza nel c.d. rito societario–dell'invito alle parti a depositare memorie conclusionali almeno cinque giorni prima, ai sensi dell'art. 12, comma 3, D. Lgs. n. 5 del 2003, atteso che per tale mancanza non era prevista la sanzione di nullità e che gli atti difensivi erano stati tempestivamente depositati, restando così esclusa ogni lesione del diritto di difesa; negli stessi termini, cfr. anche Cass. Sez. 5 , Sentenza n . 26831 del 18 /12/2014, Rv. 634236, che ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dal contribuente che, deducendo una tardiva produzione documentale verificatasi nel corso del giudizio di merito, aveva omesso di precisare l'effettivo e concreto pregiudizio che siffatta allegazione aveva comportato per l'esercizio del diritto di difesa). Con il secondo motivo, la ricorrente lamenta l’omesso esame di un fatto decisivo, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe confermato l’accoglimento della domanda del [OSCURATO:PERSONA], senza rilevare che questi non avrebbe assolto all’onere della prova dell’esercizio ultraventennale della servitù di passaggio oggetto della domanda. La Corte distrettuale, in particolare, avrebbe erroneamente ritenuto che l’istruttoria avesse confermato l’esistenza di indici di apparenza dell’esercizio del diritto reale di cui anzidetto. La censura è inammissibile. La Corte di Appello ha ritenuto che “… dalla documentazione prodotta dall’attore, dall’istruttoria espletata e dalla consulenza tecnica d’ufficio emerge che la parte di terreno in contestazione, identificato alla particella 1249, è inequivocabilmente destinata a fornire un accesso al fondo dell’attore sia per la conformazione del luogo che per lo stato d’uso dello stesso. Tanto si deduce chiaramente dalla relazione del CTU e dalle allegate fotogrammetrie dei luoghi e dalla documentazione fotografica. E, invero, dalla relazione peritale si evince che la parte di passaggio attualmente in contestazione è compresa tra la proprietà attorea (confine est della particella 573) e la II traversa la Guardia. Tale tratto si sviluppa sulla particella 1249 (ex p.lla 468) di proprietà della convenuta (cfr. pp. 5 e 6 della ctu) … In replica alle osservazioni di parte attrice il ctu ha, inoltre, chiarito che “… il viale di accesso è l’unico percorso carrabile possibile che collega la proprietà del sig. [OSCURATO:PERSONA] alla strada comunale [OSCURATO:PERSONA], in quanto la stradina II [OSCURATO:PERSONA], per la notevole pendenza dei luoghi che collega, si sviluppa in alcuni tratti con dei gradini. Questo secondo tratto secondo quanto stabilito nell’atto del 1984 avrebbe dovuto interessare la particella 469, variata nella 1214 e poi frazionata nelle particelle 1771, 1772, 1773, 1774 e 1775 (e pertanto questo tratto di viale doveva svilupparsi su queste ultime), particelle che, come rilevato e descritto in relazione, sono collocate a quote maggiori e interessate dalla presenza di gradini; pertanto data la conformazione dei luoghi il viale si è definito “naturalmente” sulla 1249 mantenendo un andamento pressoché pianeggiante”. Nella relazione, dunque, il ctu procede ad un’accurata descrizione dei luoghi di causa, da cui è dato ricavare la presenza di opere visibili specificamente destinate all’esercizio della servitù di cui si chiede l’accertamento” (cfr. pagg. 11 e 12 della sentenza impugnata). Con il richiamato passaggio della motivazione, la Corte di secondo grado ha fatto proprie le valutazioni del C.T.U., dando atto che questi aveva rilevato la presenza, in loco, di opere visibili a servizio della servitù, segnatamente consistenti nel viale di accesso che, in conseguenza della presenza di dislivelli e gradini lungo il percorso originariamente previsto dagli accordi del 1984, si era definito lungo la particella 1249, oggetto della domanda di accertamento proposta dal [OSCURATO:PERSONA]. Si tratta di un accertamento di fatto, fondato su una ricostruzione delle risultanze istruttorie, non implausibile, rispetto al quale la ricorrente contrappone una lettura alternativa delle predette risultanze, non confrontandosi in tal modo con il consolidato principio secondo cui “L'esame dei documenti esibiti e delle deposizioni dei testimoni, nonché la valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata” (Cass. Sez.3, Sentenza n. 12362 del 24/05/2006 , Rv. 589595: conf. Cass. Sez. 1 , Sentenza n. 11511 del 23/05/2014 , Rv. 631448; Cass. Sez. L , Sentenza n. 13485 del 13/06/2014 , Rv. 631330)”. [OSCURATO:PERSONA] condivide la proposta del Relatore osservando , con riferimento al secondo motivo, che l’inammissibilità s i fonda sul rilievo –decisivo – che si è in presenza di una “ doppia conforme ” e quindi trova applicazione(l’appello è del 2019) l’art. 348 ter ultimo comma cpc. La memoria depositata dalla parte ricorrente non prende posizione su tale rilievodecisivo (benché già posto col controricorso a pag. 14 ) , mentre, in ordine al primo motivo, insiste sulla inderogabilità dell’art. 182 cpc ma non si confronta con la giurisprudenza sulle condizioni di rilevanza dei vizi del processo, costantemente richiamata da questa Corte e posta a base sia della sentenza impugnatache della proposta . In definitiva, il ricorso va rigettato. Le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza. Stante il tenore della pronuncia, va dato atto –ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002– della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto. PQM la Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in € 600, di cui € 200 per esborsi, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, iva, cassa avvocati ed accessori tutti come per legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D .P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulterior