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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 marzo 2024

Cassazione n. 23012/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/06/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Luigi DonatOricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata con la quale è stata affermata la penale responsabilità per il reato di cui agli artt. 648 cod, pen e 171 ter comma 1, lett. d) e comma 2 lett. a) L.633/1941, deducendo, con unico motivo di ricorso, intervenuta prescrizione dei reati in contestazione, previa esclusione della contestata recidiva.

Le determinazioni del giudice di merito in ordine al trattamento sanzionatorio sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione esente da vizi logico-giuridici.

Nel caso di specie, la motivazione della sentenza impugnata è senz'altro da ritenersi adeguata, avendo la Corte territoriale disatteso la richiesta di disapplicazione della recidiva, contestata anche per reati della stessa indole rispetto a quelli per i quali si procede, considerata la personalità del ricorrente, la sua capacità a delinquere e la sua pericolosità sociale.

Correttamente, pertanto, il giudice territoriale non ha dichiarato i reati estinti per prescrizione, cori siderato che al ricorrente è contestata ed applicata la recidiva qualificata, ragione per quale il termine prescrizionale, al momento della emissione della sentenza impugnata non era decorso.

Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 15 marzo 2024 Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/06/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Luigi DonatOricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata con la quale è stata affermata la penale responsabilità per il reato di cui agli artt. 648 cod, pen e 171 ter comma 1, lett. d) e comma 2 lett. a) L.633/1941, deducendo, con unico motivo di ricorso, intervenuta prescrizione dei reati in contestazione, previa esclusione della contestata recidiva. Le determinazioni del giudice di merito in ordine al trattamento sanzionatorio sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione esente da vizi logico-giuridici. Nel caso di specie, la motivazione della sentenza impugnata è senz'altro da ritenersi adeguata, avendo la Corte territoriale disatteso la richiesta di disapplicazione della recidiva, contestata anche per reati della stessa indole rispetto a quelli per i quali si procede, considerata la personalità del ricorrente, la sua capacità a delinquere e la sua pericolosità sociale. Correttamente, pertanto, il giudice territoriale non ha dichiarato i reati estinti per prescrizione, cori siderato che al ricorrente è contestata ed applicata la recidiva qualificata, ragione per quale il termine prescrizionale, al momento della emissione della sentenza impugnata non era decorso. Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 15 marzo 2024 Il Consigliere estensore Il Presidente