CassazionedecretoSezione 1Decisione del 2 febbraio 2024
Cassazione n. 00461/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.7492/2024 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], tutti elettivamente domiciliati in M arsala (TP), alla [OSCURATO:PERSONA] n. 291/M, presso lo studio dell’ A vvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che li rappresenta e difende. -ricorrente- contro [OSCURATO:SOCIETA]., elettivamente domiciliato in Marsala (TP), alla Via L ibertà n. 12, presso lo studio dell’ A vvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che l a rappresenta e difende . -controricorrente- e [OSCURATO:SOCIETA].(rappresentata da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.), elettivamente domiciliata in Roma , alla V ia di [OSCURATO:PERSONA] da Tolentino, presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende . -controricorrente- e SOCIETA' [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., elettivamente domiciliata in Roma , alla via di [OSCURATO:PERSONA] da Tolentino, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende. -resistente- avverso SENTENZA d ella CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] n. 178/2024,depositata il giorno 02/02/2024. Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bisc.p.c. e comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che ‒ ai sensidell’art. 380 - bis , secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ex art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto che, giusta l’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M. Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore delle p art i controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.200,00in favore di ciascuna, per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.