CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 13434/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/04/2021 della CORTE APPELLO di MESSINAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 14 aprile 2021, la Corte di appello di Messina confermava la sentenza del Tribunale di Barcellona P.G. che aveva ritenuto [OSCURATO:PERSONA] colpevole del delitto di cui agli artt. 582, 585, comma 1, e 577, comma 1 n. 2, cod. pen., per avere cagionato, in concorso con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (dichiarati anch'essi colpevoli ma non ricorrenti), a [OSCURATO:PERSONA], colpendolo con calci e pugni, lesioni personali giudicate guaribili in giorni 20. I tre si erano avvicinati alla persona offesa dopo che questa aveva avuto un alterco con Alesci e i due coimputati, sempre alla presenza del ricorrente, avevano percosso il Besleaga. Erano contestate e riconosciute le aggravanti della premeditazione e dell'avere agito in più persone riunite. 1.1. In risposta ai dedotti motivi di appello, la Corte osservava quanto segue. Dalle testimonianze assunte (anche della moglie della persona offesa) e dalle riprese depositate (tratte dalle videocamere di sorveglianza di un vicino esercizio pubblico) era emerso, che - dopo che Besleaga ed Alesci avevano avuto una discussione per le spettanze lavorative che il primo pretendeva dal secondo - Alesci stesso era giunto ove si trovava Besleaga, in compagnia di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA]. Avvicinatisi al Besleaga, Asanache e Damian si erano staccati da Alesci, che li aveva incitati a farlo con un gesto della mano, e l'avevano raggiunto. Asanache aveva colpito Besleaga, immediatamente, sferrandogli un pugno e, subito dopo, i due l'avevano condotto in un luogo ove non potevano essere ripresi dalle videocamere di sorveglianza ed avevano, lì, continuato a colpirlo. Lasciatolo a terra, si erano allontanati. Besleaga, rialzatosi, li aveva inseguiti ma costoro l'avevano nuovamente percosso. A quel punto, l'odierno imputato, [OSCURATO:PERSONA] si era avvicinato ai due, invitandoli, con un gesto, a smettere ed a seguirlo. Così i tre si erano allontanati, insieme. In conclusione, affermava la Corte di merito, si era raggiunta la prova del concorso di Alesci nel pestaggio del Beslaga avendo questi prima organizzato e poi sovrainteso a quella che si era rivelata essere una "spedizione punitiva", evidentemente scaturita dall'avere Besleaga sollecitato all'Alesci il pagamento di quanto riteneva spettargli.2. Propone ricorso l'imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con l'unico motivo, la violazione di legge ed il vizio di motivazione in riferimento alla ritenuta responsabilità del ricorrente. Questi, infatti, non aveva in alcun modo rafforzato o agevolato la condotta dei due coimputati. Era provato che Besleaga quel giorno gli avesse chiesto dei soldi. Alesci aveva solo chiesto ai coimputati di aiutarlo nel chiarire, parlando la sua lingua, l'infondatezza dell'assunto credito. La scena era stata ripresa dalle videocamere di sorveglianza. Quando i due cittadini rumeni avevano affrontato il Besleaga, Alesci si era tenuto in disparte. Lo stesso Asanache aveva ammesso di avere picchiato il Besleaga solo perché questi l'aveva personalmente insultato (avrebbe portato la moglie in Italia per "offrirla al principale") ed altrettanto aveva riferito Dannian. Non si era poi ben individuato quale gesto avrebbe fatto Alesci per ordinare ai coimputati di affrontare il Besleaga. Era poi contradittoria l'affermazione dell'assoluto distacco mostrato dall'Alesci durante le percosse patite dalla persona offesa rispetto al suo ritenuto concorso nel fatto. 3. Il Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, nella persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA], ha concluso per il rigetto del ricorso. 4. Il difensore del ricorrente ha inviato memoria con la quale insiste per l'accoglimento dei motivi di ricorso. 5. Il difensore della parte civile ha inviato memoria con la quale chiede il rigetto del ricorso e la liquidazione delle spese del grado a suo diretto favore quale a ntistatario. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1. Le censure mosse alla sentenza impugnata circa il ritenuto concorso dell'imputato nella consumazione del fatto di lesioni personali sono argomentate in fatto e non tengono così conto dei limiti del sindacato di legittimità sul discorso giustificativo della decisione che ha un orizzonte circoscritto, dovendo limitarsi a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, così che esula dai poteri della Corte di cassazione la riconsiderazione degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (per tutte: Sez. Un., 30/4-2/7/1997, n. 6402, Dessimone, Rv. 207944; ed ancora: Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 dep. 06/02/2004, Elia, Rv. 229369 e Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482). 2. La Corte d'appello, infatti, nella sentenza impugnata, con motivazione priva di manifesti vizi logici, aveva osservato come vi fossero una pluralità di dati circostanziali e ragioni logiche che conducevano a ritenere fondata l'accusa mossa all'Alesci: - innanzitutto, la ragione del confronto fra Beslega e i tre imputati riconduceva agli interessi economici dell'odierno ricorrente; - questi, dopo la prima discussione (in cui aveva certo compreso, nonostante l'assunta incomprensibilità dell'idioma, le pretese economiche del Besleaga, vista la sua reazione) si era fatto accompagnare ad un ulteriore incontro da altre due persone; - in tale incontro, nessuna spiegazione (sulle spettanze economiche) era stata offerta o data, dato che Asanache, ad un cenno di Alesci, aveva colpito Besleaga, conducendolo, poi, in luogo non ripreso dalle telecamere per continuare a percuoterlo senza essere registrato e fino a farlo stramazzare al suolo; - quando Besleaga aveva tentato una reazione, Asanache l'aveva nuovamente colpito e, solo su sollecitazione di Alesci, aveva cessato di farlo e si era con lui e con l'altro coimputato, che l'aveva assistito in tutta la vicenda, si erano allontanati. Era, conclusivamente, di tutta evidenza che, non solo Alesci aveva concorso nella complessiva condotta, ma che ne era stato il principale protagonista, come organizzatore e determinatore. Ed era altrettanto evidente che le diverse ricostruzioni offerte dai coimputati - dipendenti dell'imputato - fossero mosse dal solo intento di supportare la versione fornita dal proprio datore di lavoro e fossero, anche, prive di ogni riscontro fattuale e logico. Del resto, che il consumato "pestaggio" fosse da ricondursi alla volontà dell'Alesci e non a quella dei due coimputati, era dimostrato dal fatto che questo era iniziato ad un suo cenno ed era terminato ancora su sua sollecitazione, come si è già rilevato. 3. All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende ed alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalla parte civile che liquida nella misura, ritenuta equa, di cui al dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile che liquida in complessivi euro 3.500,00 oltre accessori di legge