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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 44822/2024

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA] VETEREudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; il procedimento si celebra con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d.l. n. 137 del 2020, il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA]-0

1. Il tribunale per le misure cautelari reali di [OSCURATO:PERSONA] confermava il sequestro preventivo dell'immobile sito in Caivano nella zona denominata "[OSCURATO:PERSONA]" ritenendo la sussistenza del fumus commissi delicti del reato previsto dagli articoli 633 e 639 bis cod. pen., nonché il periculum in mora, individuato nel rischio di protrazione o aggravamento delle conseguenze del reato.

2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva:

2.1. violazione di legge (art. 54 cod. pen.): non sarebbero stati valutati gli elementi indicativi della sussistenza della scriminante dello stato di necessità tenuto conto che il ricorrente aveva un'emergenza abitativa e che il pagamento dei canoni di locazione e il tentativo di regolarizzazione posto in essere indicherebbero la volontà di escludere l'elemento psicologico del reato contestato. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile per difetto di legittimazione dell'odierno ricorrente.

Pacifico, infatti, che Cercognini non sia proprietario dell'immobile in sequestro, di proprietà del Comune di Caivano, è opportuno ribadire che la legittimazione astratta a proporre istanza di riesame reale è attribuita, dall'art. 322 cod. proc. pen., all'imputato, alla persona alla quale le cose sono state sequestrate ed a quella che avrebbe diritto alla loro restituzione.

E, tuttavia, oltre alla legittimazione, altro indispensabile requisito di ammissibilità dell'impugnazione consiste nell'interesse ad impugnare, la cui concreta sussistenza va verificata per tutte le impugnazioni, anche per quelle di natura cautelare.

Tanto premesso, questa Corte ha ormai da tempo superato l'orientamento che, valorizzando la lettera dell'art. 322 cod. proc. pen. e il principio generale espresso dall'art. 568, comma 3, cod. proc. pen., assumeva che la persona sottoposta alle indagini, nei cui confronti sia stato adottato un decreto di sequestro preventivo, è legittimata a richiedere il riesame di detto provvedimento anche se la cosa sequestrata sia di proprietà di terzi.

Si era infatti sostenuto che l'indagato aveva in ogni caso un qualche potere di disposizione sulla cosa e che, comunque, i provvedimenti cautelari possono influenzare in qualche misura il corso del procedimento penale avendo perciò egli - quand'anche non proprietario del bene - un interesse processualmente rilevante alla loro rimozione (in tal senso, Sez. 2, n. 32977 del 14/06/2011, Rv. 251091; Sez. 4, n. 21724 del 20/04/2005, Rv. 231374; Sez. 6, n. 3366 del 28/09/1992, Rv. 192089).

In senso contrario, a partire da Sez. 1, n. 7292 del 12/12/2013, dep. 2014, Rv. 259412, è stato però ripetutamente affermato, ed è ormai unanime, il principio secondo il quale l'indagato non titolare del bene oggetto di sequestro preventivo, astrattamente legittimato a presentare richiesta di riesame del titolo cautelare ai sensi dell'art. 322 cod. proc. pen., può proporre il gravame solo se vanta un interesse concreto ed attuale all'impugnazione, che deve corrispondere al risultato tipizzato dall'ordinamento per lo specifico schema procedimentale e che va individuato in quello alla restituzione della cosa come effetto del dissequestro (Sez. 3, n. 3602 del 16/01/2019, Solinas, Rv. 276545 - 01;Sez. 5, n. 52060 del 30/10/2019, Angeli, Rv. 277753 - 04; Sez. 5, n. 35015 del 09/10/2020, Astolfi, Rv. 280005 - 01; Sez. 3, n. 16352 del 11/01/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv.281098 - 01; Sez. 3, n. 47313 del 17/05/2017, Rv. 271231; Sez. 3, n. 35072 del 12/04/2016, Rv. 267672; Sez. 5, n. 20118 del 20/04/2015, Rv. 263799).

Affinché sia legittimato a proporre impugnazione, pertanto, l'indagato o l'imputato deve reclamare una relazione con la cosa a sostegno della sua pretesa alla cessazione del vincolo cautelare, in quanto il gravame deve essere funzionale ad un risultato immediatamente produttivo di effetti nella sfera giuridica dell'impugnante (in tal senso, ad esempio, Sez. 1, n. 15998 del 28/02/2014, Rv. 259601).

Ebbene, nel caso dell'impugnazione del sequestro preventivo è proprio la concreta operatività delle misure cautelari reali - che impongono un vincolo giuridico sul bene - a far ritenere indispensabile, quale connotato essenziale ed imprescindibile dell'interesse ad impugnare, il possibile conseguimento del risultato concreto, avuto di mira dall'impugnante, che è quello di ottenere, con la eliminazione del vincolo, la restituzione del bene attinto dalla misura ablativa (Sez. 3, n. 9947 del 20/01/2016).

Si ritiene che, non potendo la sussistenza dell'interesse ad impugnare presumersi dalla legittimazione ad impugnare (individuabile in capo alla persona alla quale le cose sono state sequestrate), è onere di chi impugna dedurre la sussistenza dell'interesse, ai sensi degli artt. 568, comma 4, e 581 comma 1, lettera d), cod. proc. pen. che, in quanto collegato alla richiesta di restituzione del bene, impone all'impugnante di allegare, a pena di inammissibilità, oltre all'avvenuta esecuzione del sequestro, le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sostengono la sua relazione con la cosa sottoposta a sequestro, che consentirebbe la restituzione del bene a chi impugna.

Nulla, sul punto, è stato dedotto dall'odierno ricorrente che, dal canto suo, non ha contestato la titolarità dell'immobile in capo al Comune di Caivano, né ha potuto allegare un "titolo" che, in caso di accoglimento del gravame, ne consentisse o imponesse la restituzione in suo favore. 2.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. aw 2 ...1 a < Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA] VETEREudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; il procedimento si celebra con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d.l. n. 137 del 2020, il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA]-0 1. Il tribunale per le misure cautelari reali di [OSCURATO:PERSONA] confermava il sequestro preventivo dell'immobile sito in Caivano nella zona denominata "[OSCURATO:PERSONA]" ritenendo la sussistenza del fumus commissi delicti del reato previsto dagli articoli 633 e 639 bis cod. pen., nonché il periculum in mora, individuato nel rischio di protrazione o aggravamento delle conseguenze del reato. 2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva: 2.1. violazione di legge (art. 54 cod. pen.): non sarebbero stati valutati gli elementi indicativi della sussistenza della scriminante dello stato di necessità tenuto conto che il ricorrente aveva un'emergenza abitativa e che il pagamento dei canoni di locazione e il tentativo di regolarizzazione posto in essere indicherebbero la volontà di escludere l'elemento psicologico del reato contestato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile per difetto di legittimazione dell'odierno ricorrente. Pacifico, infatti, che Cercognini non sia proprietario dell'immobile in sequestro, di proprietà del Comune di Caivano, è opportuno ribadire che la legittimazione astratta a proporre istanza di riesame reale è attribuita, dall'art. 322 cod. proc. pen., all'imputato, alla persona alla quale le cose sono state sequestrate ed a quella che avrebbe diritto alla loro restituzione. E, tuttavia, oltre alla legittimazione, altro indispensabile requisito di ammissibilità dell'impugnazione consiste nell'interesse ad impugnare, la cui concreta sussistenza va verificata per tutte le impugnazioni, anche per quelle di natura cautelare. Tanto premesso, questa Corte ha ormai da tempo superato l'orientamento che, valorizzando la lettera dell'art. 322 cod. proc. pen. e il principio generale espresso dall'art. 568, comma 3, cod. proc. pen., assumeva che la persona sottoposta alle indagini, nei cui confronti sia stato adottato un decreto di sequestro preventivo, è legittimata a richiedere il riesame di detto provvedimento anche se la cosa sequestrata sia di proprietà di terzi. Si era infatti sostenuto che l'indagato aveva in ogni caso un qualche potere di disposizione sulla cosa e che, comunque, i provvedimenti cautelari possono influenzare in qualche misura il corso del procedimento penale avendo perciò egli - quand'anche non proprietario del bene - un interesse processualmente rilevante alla loro rimozione (in tal senso, Sez. 2, n. 32977 del 14/06/2011, Rv. 251091; Sez. 4, n. 21724 del 20/04/2005, Rv. 231374; Sez. 6, n. 3366 del 28/09/1992, Rv. 192089). In senso contrario, a partire da Sez. 1, n. 7292 del 12/12/2013, dep. 2014, Rv. 259412, è stato però ripetutamente affermato, ed è ormai unanime, il principio secondo il quale l'indagato non titolare del bene oggetto di sequestro preventivo, astrattamente legittimato a presentare richiesta di riesame del titolo cautelare ai sensi dell'art. 322 cod. proc. pen., può proporre il gravame solo se vanta un interesse concreto ed attuale all'impugnazione, che deve corrispondere al risultato tipizzato dall'ordinamento per lo specifico schema procedimentale e che va individuato in quello alla restituzione della cosa come effetto del dissequestro (Sez. 3, n. 3602 del 16/01/2019, Solinas, Rv. 276545 - 01;Sez. 5, n. 52060 del 30/10/2019, Angeli, Rv. 277753 - 04; Sez. 5, n. 35015 del 09/10/2020, Astolfi, Rv. 280005 - 01; Sez. 3, n. 16352 del 11/01/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv.281098 - 01; Sez. 3, n. 47313 del 17/05/2017, Rv. 271231; Sez. 3, n. 35072 del 12/04/2016, Rv. 267672; Sez. 5, n. 20118 del 20/04/2015, Rv. 263799). Affinché sia legittimato a proporre impugnazione, pertanto, l'indagato o l'imputato deve reclamare una relazione con la cosa a sostegno della sua pretesa alla cessazione del vincolo cautelare, in quanto il gravame deve essere funzionale ad un risultato immediatamente produttivo di effetti nella sfera giuridica dell'impugnante (in tal senso, ad esempio, Sez. 1, n. 15998 del 28/02/2014, Rv. 259601). Ebbene, nel caso dell'impugnazione del sequestro preventivo è proprio la concreta operatività delle misure cautelari reali - che impongono un vincolo giuridico sul bene - a far ritenere indispensabile, quale connotato essenziale ed imprescindibile dell'interesse ad impugnare, il possibile conseguimento del risultato concreto, avuto di mira dall'impugnante, che è quello di ottenere, con la eliminazione del vincolo, la restituzione del bene attinto dalla misura ablativa (Sez. 3, n. 9947 del 20/01/2016). Si ritiene che, non potendo la sussistenza dell'interesse ad impugnare presumersi dalla legittimazione ad impugnare (individuabile in capo alla persona alla quale le cose sono state sequestrate), è onere di chi impugna dedurre la sussistenza dell'interesse, ai sensi degli artt. 568, comma 4, e 581 comma 1, lettera d), cod. proc. pen. che, in quanto collegato alla richiesta di restituzione del bene, impone all'impugnante di allegare, a pena di inammissibilità, oltre all'avvenuta esecuzione del sequestro, le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sostengono la sua relazione con la cosa sottoposta a sequestro, che consentirebbe la restituzione del bene a chi impugna. Nulla, sul punto, è stato dedotto dall'odierno ricorrente che, dal canto suo, non ha contestato la titolarità dell'immobile in capo al Comune di Caivano, né ha potuto allegare un "titolo" che, in caso di accoglimento del gravame, ne consentisse o imponesse la restituzione in suo favore. 2.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. aw 2 ...1 a < Così deciso
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