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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 12 gennaio 2023

Cassazione n. 00663/2023

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![OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramento* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 29113/2020Numero sezionale 4576/2022Numero di raccolta generale 663/2023Data pubblicazione 12/01/2023REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] CIVILEComposta dagli * * Magistrati OggettoMinori con doppiacittadinanza e residenti* all estero – giurisdizione inordine alle domande di* * Consigliereaffidamento e* * Consigliere * mantenimento criteriodella vicinanza* * Consigliere* CC* * Consigliereha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 29113/2020 * proposto da* * elettivamente domiciliata in Roma via *n. 33 presso lo studio dell * * * che la rappresentae difende giusta procura in calce al ricorso ricorrente –contro* * elettivamente domiciliato in Roma via ** n. 94 presso * * società fra avvocati s.p.a.rappresentata e difesa dall * * * giustaprocura in calce al controricorso controricorrenteavverso la sentenza della Corte d appello di Roma n. 2370/2020depositata il 18/5/2020udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/12/2022 dalConsigliere * *Rilevato che1.

Il Tribunale di * adito da * * per la pronunciadella sua separazione dal coniuge * * dichiarava consentenza n. 597/2018 previa separazione delle cause il difetto di* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 29113/2020Numero sezionale 4576/2022Numero di raccolta generale 663/2023giurisdizione dello Stato italiano in favore di quello statunitense inData pubblicazione 12/01/2023ordine alle domande relative all affidamento e al mantenimento deifigli minori * e * *2.

La Corte d appello di Roma a seguito dell impugnazionepresentata dal * giudicava che l appello fosse statotempestivamente proposto poiché l atto era stato inviato via postaelettronica certificata entro il termine previsto dall art. 325 cod. proc.civ. ottenendo la generazione della ricevuta di avvenuta consegnamentre la mancata tempestiva iscrizione a ruolo era dipesa più chedal veniale errore del difensore nell indicazione del registrointegrante una mera irregolarità priva di rilevanza pratica dal fattoche il sistema informatico non aveva consentito alla cancelleria iltrasferimento degli atti da un registro all altro.Non condivideva la valutazione del tribunale che aveva ritenuto dipoter rilevare d ufficio il proprio difetto di giurisdizione al di là delledisposizioni previste dall art. 11 l. 218/1995 in ragione dellapregnanza del criterio di vicinanza che individua il giudicecompetente in quello dello Stato il cui il minore ha la propriaresidenza abituale ed a prescindere dal consenso espresso dalgenitore convenuto alla proroga della giurisdizione – perché nonerano ravvisabili ipotesi di rilievo d ufficio del difetto di giurisdizionedi creazione pretoria.* invece che nella fattispecie in esame trovandoapplicazione non il * CE 2201/2003 ma la convenzione dell *del 1961 e l art. 11 l. 218/1995 la questione di giurisdizione nonpotesse essere utilmente sollevata dall attrice il cui rilievo in talsenso valeva al più quale sollecitazione al giudice perchéesercitasse i poteri officiosi di cui era titolare.* che il convenuto nel costituirsi in giudizio in primo gradonon aveva sollevato alcuna eccezione sul punto ma aveva formulatole proprie richieste al riguardo accettando così esplicitamente lagiurisdizione italiana.2 di 8* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 29113/2020Numero sezionale 4576/2022Numero di raccolta generale 663/2023Pertanto una volta constatato che il difetto di giurisdizione nonData pubblicazione 12/01/2023poteva essere ravvisato dal momento che il convenuto costituitoaveva accettato la giurisdizione italiana e non ricorreva alcuna delleipotesi in cui l art. 11 l. 218/1995 consente il rilievo d ufficio di unsimile difetto riteneva che si fosse definitivamente radicata lagiurisdizione italiana pronunziava in riforma della sentenzaappellata la relativa declaratoria e rimetteva la causa al Tribunale di* ai sensi dell art. 353 cod. proc. civ..3.

Per la cassazione di questa sentenza pubblicata in data 18 maggio2020 ha proposto ricorso * * prospettando tre motividi doglianza ai quali ha resistito con controricorso * *Parte ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell art. 380 bis.1cod. proc. civ..Considerato che4.

Il primo motivo di ricorso sotto la rubrica “violazione e/o falsaapplicazione dell art. 132 c.p.c. comma 1 n. 4 per difetto dimotivazione sulla rimessione in termini violazione e/o falsaapplicazione dell art. 153 c.p.c. comma 2 per avere la corteerroneamente rimesso in termini l appellante” rappresenta che i ilricorso in appello era stato iscritto tempestivamente mediante ildeposito con modalità telematiche di un atto denominato “ricorso perseparazione” anziché ricorso in appello ii l appellante pur avendoricevuto una segnalazione di irregolarità dal sistema aveva decisodi attendere l intervento del cancelliere il quale dopo tre giorniaveva rifiutato il deposito perché effettuato su registro errato iiil appellante aveva provveduto a effettuare un nuovo invio senzadocumentare la propria precedente attività né chiedere di essererimesso in termini.La Corte d appello – in tesi di parte ricorrente ha erroneamenteritenuto che la mancata iscrizione a ruolo nei termini di leggedell atto di appello fosse dipesa dal fatto che il sistema informaticonon consente alla cancelleria di trasferire gli atti nel registro corretto3 di 8* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 29113/2020Numero sezionale 4576/2022Numero di raccolta generale 663/2023costringendo la parte ad effettuare un nuovo deposito in quanto daData pubblicazione 12/01/2023un lato l appellante non aveva formulato tempestiva istanza dirimessione in termini al momento del secondo deposito dell attodall altro non era stato possibile appurare se il contenuto del primomomento.5.

Il motivo non è fondato.L art. 16 bis comma 9 ter d.l. 179/2012 prevede che “a decorreredal 30 giugno 2015 nei procedimenti civili contenziosi o di volontariagiurisdizione innanzi alla corte di appello il deposito degli attiprocessuali e dei documenti da parte dei difensori delle partiprecedentemente costituite ha luogo esclusivamente con modalitàtelematiche nel rispetto della normativa anche regolamentareconcernente la sottoscrizione la trasmissione e la ricezione deidocumenti informatici”.Se ne ricava che la parte appellante nel caso concreto aveva l oneredel deposito telematico dell atto di impugnazione.Ai fini poi della verifica della tempestività del gravame valevaunicamente la ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore diposta elettronica certificata del Ministero della giustizia dato che amente del comma 7 dell articolo appena citato “il deposito conmodalità telematiche si ha per avvenuto al momento in cui vienegenerata la ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore diposta elettronica certificata del ministero della giustizia”.Nessuna rilevanza invalidante invece si poteva attribuire allacircostanza dell avvenuto deposito telematico dell atto presso unregistro di cancelleria diverso da quello dedicato agli affaricontenziosi.* – come questa Corte ha già avuto occasione di chiarire cfr. *15243/2022 non solo perché una simile circostanza nondetermina neppure in generale una nullità in difetto di espressaprevisione di legge art. 156 cod. proc. civ. potendo risolversi solo4 di 8* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 29113/2020Numero sezionale 4576/2022Numero di raccolta generale 663/2023in una mera irregolarità ma anche perché una volta che l atto siaData pubblicazione 12/01/2023stato inserito nei registri informatizzati dell ufficio giudiziario previagenerazione della ricevuta di avvenuta consegna da parte delgestore di posta elettronica certificata del Ministero della * èsempre integrato il raggiungimento dello scopo perché questoriguarda la presa di contatto tra la parte e l ufficio giudiziario v.* 9772/2016 così come è integrata la messa a disposizionedelle altre parti che rileva ai fini della costituzione del rapportoprocessuale.* l indiscussa tempestività dell impugnazione non rimanevacompromessa dall utilizzo da parte dell appellante di un registrodiverso da quello degli affari contenziosi così come non dipendevain alcun modo dalla collaborazione eventualmente prestata dallacancelleria nel porre rimedio alla irregolarità commessa.6.1 Il secondo motivo di ricorso sotto la rubrica “estremi diimpugnativa ex art. 360 c. 1 c.p.c. error in iudicando nellavalutazione delle posizioni delle parti ricorrente resistentesostanziale/resistente – ricorrente sostanziale nella fase istruttoriae dunque di merito del giudizio di separazione” assume che la Corteterritoriale abbia erroneamente individuato nel * piuttosto chenell appellata il soggetto legittimato a sollevare l eccezione digiurisdizione poiché ha omesso di considerare che la * avevamodificato le conclusioni rassegnate con il ricorso introduttivoprimo con il quale aveva rinunciato alle domande relativeall affidamento e al mantenimento dei figli minori.* stato invece il * ad avanzare una simile richiesta almomento di costituirsi nella fase presidenziale con la conseguenzache la * divenuta convenuta sostanziale rispetto a questapretesa aveva legittimamente sollevato l eccezione di difetto digiurisdizione.5 di 8* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 29113/2020Numero sezionale 4576/2022Numero di raccolta generale 663/20236.2 Il terzo motivo di ricorso sotto la rubrica “violazione e/o falsaData pubblicazione 12/01/2023applicazione di legge nel riparto della potestas iudicandi” sostieneche la Corte di merito nell ambito di un giudizio di separazione tragenitori di minori con doppia cittadinanza nati e da sempre residentinegli * * d * dovesse valorizzare ai fini della decisioneafferente la giurisdizione in applicazione dell art. 42 l. 218/1995 edella * dell * del 5 ottobre 1961 la residenza abitualedei bambini al fine di dare continuità ai loro rapporti affettivi erelazionali.7. * i motivi che questa sezione può prendere direttamentein esame ex art. 374 comma 1 ultimo periodo cod. proc. civ.facendo applicazione dei principi già fissati dalle Sezioni Unite diquesta Corte pronunciandosi sulla medesima questione – sonofondati.7.1 La questione di giurisdizione posta deve essere risolta tenendopresente come accertato in fatto dalla Corte d appello che lavertenza in materia di responsabilità genitoriale riguarda due minoriche sono nati negli * * d * dove le odierne partiavevano stabilito la casa familiare e lì risiedono i bambini perciòhanno cittadinanza sia statunitense per essere nati in quel paesesia italiana ex art. 1 comma 1 lett. a l. 91/1992 essendo figli digenitori italiani.7.2 Come già affermato da questa Corte si veda * * U.13912/2017 nello stesso senso * * U. 1310/2017 ** U. 1/2001 “la doppia cittadinanza dei minori italiana eamericana rende applicabile il principio secondo cui ai fini del ripartodella giurisdizione e della individuazione della legge applicabile iprovvedimenti in materia di minori devono essere valutati inrelazione alla funzione svolta pertanto quelli che pur incidendo sullapotestà dei genitori perseguono una finalità di protezione delminore rientrano nel campo di applicazione della legge 31 maggio1995 n. 218 art. 42 il quale rinvia alla * de L * del 56 di 8* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 29113/2020Numero sezionale 4576/2022ottobre 1961.

Invero nel caso di minore con doppia cittadinanza nonNumero di raccolta generale 663/2023può applicarsi l art. 4 della * che stabilisce la prDeavtaa pluebbnliczaazio ne 12/01/2023delle misure adottate dal giudice dello Stato di cui il minore ècittadino su quelle adottate nel luogo di residenza abituale”.* dunque fare applicazione non di una “ipotesi di rilievod ufficio del difetto di giurisdizione di creazione pretoria” inestensione di quelle previste dall art. 11 l. 218/1995 come haerroneamente ritenuto la Corte di merito pag. 7 ma del dispostodel successivo art. 42 che riguarda anch esso la giurisdizione v.* * U. 1310/2017 e stabilisce espressamente che laprotezione dei minori sia “in ogni caso” regolata dalla *dell * del 5 ottobre 1961.7.3 “Il criterio di attribuzione della giurisdizione fondato sulla c.d.vicinanza dettato nell interesse superiore del minore Cortegiustizia 5 ottobre 2010 in causa 296/10 assume una pregnanzatale da comportare anche l esclusione della validità del consenso delgenitore alla proroga della giurisdizione * * U 30 dicembre2011 n. 30646 ” così * * U. 13912/2017 .Il criterio inderogabile di attribuzione della giurisdizione previstodall art. 42 superava perciò anche l accettazione della giurisdizionecompiuta a giudizio della Corte territoriale dal * al momentodella sua costituzione in giudizio.8.

In conclusione risultando pacificamente dagli atti di causa che iminori hanno la loro residenza abituale negli * * d *deve essere affermato il difetto di giurisdizione del giudice italiano.La natura delle questioni esaminate che riguardano diritti di naturafamiliare coinvolgenti relazioni affettive costituisce una grave edeccezionale ragione analoga a quelle normativamente previste chegiustifica l integrale compensazione delle spese di lite dell interogiudizio ai sensi dell art. 92 comma 2 cod. proc. civ. comerisultante dalle modifiche introdotte dal d.l. 132/2014 e dallasentenza n. 77/2018 della Corte costituzionale.7 di 8* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 29113/2020Numero sezionale 4576/2022Numero di raccolta generale 663/2023CORTE [OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramento* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 29113/2020Numero sezionale 4576/2022Numero di raccolta generale 663/2023Data pubblicazione 12/01/2023REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] CIVILEComposta dagli * * Magistrati OggettoMinori con doppiacittadinanza e residenti* all estero – giurisdizione inordine alle domande di* * Consigliereaffidamento e* * Consigliere * mantenimento criteriodella vicinanza* * Consigliere* CC* * Consigliereha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 29113/2020 * proposto da* * elettivamente domiciliata in Roma via *n. 33 presso lo studio dell * * * che la rappresentae difende giusta procura in calce al ricorso ricorrente –contro* * elettivamente domiciliato in Roma via ** n. 94 presso * * società fra avvocati s.p.a.rappresentata e difesa dall * * * giustaprocura in calce al controricorso controricorrenteavverso la sentenza della Corte d appello di Roma n. 2370/2020depositata il 18/5/2020udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/12/2022 dalConsigliere * *Rilevato che1.

Il Tribunale di * adito da * * per la pronunciadella sua separazione dal coniuge * * dichiarava consentenza n. 597/2018 previa separazione delle cause il difetto di* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 29113/2020Numero sezionale 4576/2022Numero di raccolta generale 663/2023giurisdizione dello Stato italiano in favore di quello statunitense inData pubblicazione 12/01/2023ordine alle domande relative all affidamento e al mantenimento deifigli minori * e * *2.

La Corte d appello di Roma a seguito dell impugnazionepresentata dal * giudicava che l appello fosse statotempestivamente proposto poiché l atto era stato inviato via postaelettronica certificata entro il termine previsto dall art. 325 cod. proc.civ. ottenendo la generazione della ricevuta di avvenuta consegnamentre la mancata tempestiva iscrizione a ruolo era dipesa più chedal veniale errore del difensore nell indicazione del registrointegrante una mera irregolarità priva di rilevanza pratica dal fattoche il sistema informatico non aveva consentito alla cancelleria iltrasferimento degli atti da un registro all altro.Non condivideva la valutazione del tribunale che aveva ritenuto dipoter rilevare d ufficio il proprio difetto di giurisdizione al di là delledisposizioni previste dall art. 11 l. 218/1995 in ragione dellapregnanza del criterio di vicinanza che individua il giudicecompetente in quello dello Stato il cui il minore ha la propriaresidenza abituale ed a prescindere dal consenso espresso dalgenitore convenuto alla proroga della giurisdizione – perché nonerano ravvisabili ipotesi di rilievo d ufficio del difetto di giurisdizionedi creazione pretoria.* invece che nella fattispecie in esame trovandoapplicazione non il * CE 2201/2003 ma la convenzione dell *del 1961 e l art. 11 l. 218/1995 la questione di giurisdizione nonpotesse essere utilmente sollevata dall attrice il cui rilievo in talsenso valeva al più quale sollecitazione al giudice perchéesercitasse i poteri officiosi di cui era titolare.* che il convenuto nel costituirsi in giudizio in primo gradonon aveva sollevato alcuna eccezione sul punto ma aveva formulatole proprie richieste al riguardo accettando così esplicitamente lagiurisdizione italiana.2 di 8* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 29113/2020Numero sezionale 4576/2022Numero di raccolta generale 663/2023Pertanto una volta constatato che il difetto di giurisdizione nonData pubblicazione 12/01/2023poteva essere ravvisato dal momento che il convenuto costituitoaveva accettato la giurisdizione italiana e non ricorreva alcuna delleipotesi in cui l art. 11 l. 218/1995 consente il rilievo d ufficio di unsimile difetto riteneva che si fosse definitivamente radicata lagiurisdizione italiana pronunziava in riforma della sentenzaappellata la relativa declaratoria e rimetteva la causa al Tribunale di* ai sensi dell art. 353 cod. proc. civ..3.

Per la cassazione di questa sentenza pubblicata in data 18 maggio2020 ha proposto ricorso * * prospettando tre motividi doglianza ai quali ha resistito con controricorso * *Parte ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell art. 380 bis.1cod. proc. civ..Considerato che4.

Il primo motivo di ricorso sotto la rubrica “violazione e/o falsaapplicazione dell art. 132 c.p.c. comma 1 n. 4 per difetto dimotivazione sulla rimessione in termini violazione e/o falsaapplicazione dell art. 153 c.p.c. comma 2 per avere la corteerroneamente rimesso in termini l appellante” rappresenta che i ilricorso in appello era stato iscritto tempestivamente mediante ildeposito con modalità telematiche di un atto denominato “ricorso perseparazione” anziché ricorso in appello ii l appellante pur avendoricevuto una segnalazione di irregolarità dal sistema aveva decisodi attendere l intervento del cancelliere il quale dopo tre giorniaveva rifiutato il deposito perché effettuato su registro errato iiil appellante aveva provveduto a effettuare un nuovo invio senzadocumentare la propria precedente attività né chiedere di essererimesso in termini.La Corte d appello – in tesi di parte ricorrente ha erroneamenteritenuto che la mancata iscrizione a ruolo nei termini di leggedell atto di appello fosse dipesa dal fatto che il sistema informaticonon consente alla cancelleria di trasferire gli atti nel registro corretto3 di 8* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 29113/2020Numero sezionale 4576/2022Numero di raccolta generale 663/2023costringendo la parte ad effettuare un nuovo deposito in quanto daData pubblicazione 12/01/2023un lato l appellante non aveva formulato tempestiva istanza dirimessione in termini al momento del secondo deposito dell attodall altro non era stato possibile appurare se il contenuto del primomomento.5.

Il motivo non è fondato.L art. 16 bis comma 9 ter d.l. 179/2012 prevede che “a decorreredal 30 giugno 2015 nei procedimenti civili contenziosi o di volontariagiurisdizione innanzi alla corte di appello il deposito degli attiprocessuali e dei documenti da parte dei difensori delle partiprecedentemente costituite ha luogo esclusivamente con modalitàtelematiche nel rispetto della normativa anche regolamentareconcernente la sottoscrizione la trasmissione e la ricezione deidocumenti informatici”.Se ne ricava che la parte appellante nel caso concreto aveva l oneredel deposito telematico dell atto di impugnazione.Ai fini poi della verifica della tempestività del gravame valevaunicamente la ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore diposta elettronica certificata del Ministero della giustizia dato che amente del comma 7 dell articolo appena citato “il deposito conmodalità telematiche si ha per avvenuto al momento in cui vienegenerata la ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore diposta elettronica certificata del ministero della giustizia”.Nessuna rilevanza invalidante invece si poteva attribuire allacircostanza dell avvenuto deposito telematico dell atto presso unregistro di cancelleria diverso da quello dedicato agli affaricontenziosi.* – come questa Corte ha già avuto occasione di chiarire cfr. *15243/2022 non solo perché una simile circostanza nondetermina neppure in generale una nullità in difetto di espressaprevisione di legge art. 156 cod. proc. civ. potendo risolversi solo4 di 8* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 29113/2020Numero sezionale 4576/2022Numero di raccolta generale 663/2023in una mera irregolarità ma anche perché una volta che l atto siaData pubblicazione 12/01/2023stato inserito nei registri informatizzati dell ufficio giudiziario previagenerazione della ricevuta di avvenuta consegna da parte delgestore di posta elettronica certificata del Ministero della * èsempre integrato il raggiungimento dello scopo perché questoriguarda la presa di contatto tra la parte e l ufficio giudiziario v.* 9772/2016 così come è integrata la messa a disposizionedelle altre parti che rileva ai fini della costituzione del rapportoprocessuale.* l indiscussa tempestività dell impugnazione non rimanevacompromessa dall utilizzo da parte dell appellante di un registrodiverso da quello degli affari contenziosi così come non dipendevain alcun modo dalla collaborazione eventualmente prestata dallacancelleria nel porre rimedio alla irregolarità commessa.6.1 Il secondo motivo di ricorso sotto la rubrica “estremi diimpugnativa ex art. 360 c. 1 c.p.c. error in iudicando nellavalutazione delle posizioni delle parti ricorrente resistentesostanziale/resistente – ricorrente sostanziale nella fase istruttoriae dunque di merito del giudizio di separazione” assume che la Corteterritoriale abbia erroneamente individuato nel * piuttosto chenell appellata il soggetto legittimato a sollevare l eccezione digiurisdizione poiché ha omesso di considerare che la * avevamodificato le conclusioni rassegnate con il ricorso introduttivoprimo con il quale aveva rinunciato alle domande relativeall affidamento e al mantenimento dei figli minori.* stato invece il * ad avanzare una simile richiesta almomento di costituirsi nella fase presidenziale con la conseguenzache la * divenuta convenuta sostanziale rispetto a questapretesa aveva legittimamente sollevato l eccezione di difetto digiurisdizione.5 di 8* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 29113/2020Numero sezionale 4576/2022Numero di raccolta generale 663/20236.2 Il terzo motivo di ricorso sotto la rubrica “violazione e/o falsaData pubblicazione 12/01/2023applicazione di legge nel riparto della potestas iudicandi” sostieneche la Corte di merito nell ambito di un giudizio di separazione tragenitori di minori con doppia cittadinanza nati e da sempre residentinegli * * d * dovesse valorizzare ai fini della decisioneafferente la giurisdizione in applicazione dell art. 42 l. 218/1995 edella * dell * del 5 ottobre 1961 la residenza abitualedei bambini al fine di dare continuità ai loro rapporti affettivi erelazionali.7. * i motivi che questa sezione può prendere direttamentein esame ex art. 374 comma 1 ultimo periodo cod. proc. civ.facendo applicazione dei principi già fissati dalle Sezioni Unite diquesta Corte pronunciandosi sulla medesima questione – sonofondati.7.1 La questione di giurisdizione posta deve essere risolta tenendopresente come accertato in fatto dalla Corte d appello che lavertenza in materia di responsabilità genitoriale riguarda due minoriche sono nati negli * * d * dove le odierne partiavevano stabilito la casa familiare e lì risiedono i bambini perciòhanno cittadinanza sia statunitense per essere nati in quel paesesia italiana ex art. 1 comma 1 lett. a l. 91/1992 essendo figli digenitori italiani.7.2 Come già affermato da questa Corte si veda * * U.13912/2017 nello stesso senso * * U. 1310/2017 ** U. 1/2001 “la doppia cittadinanza dei minori italiana eamericana rende applicabile il principio secondo cui ai fini del ripartodella giurisdizione e della individuazione della legge applicabile iprovvedimenti in materia di minori devono essere valutati inrelazione alla funzione svolta pertanto quelli che pur incidendo sullapotestà dei genitori perseguono una finalità di protezione delminore rientrano nel campo di applicazione della legge 31 maggio1995 n. 218 art. 42 il quale rinvia alla * de L * del 56 di 8* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 29113/2020Numero sezionale 4576/2022ottobre 1961.

Invero nel caso di minore con doppia cittadinanza nonNumero di raccolta generale 663/2023può applicarsi l art. 4 della * che stabilisce la prDeavtaa pluebbnliczaazio ne 12/01/2023delle misure adottate dal giudice dello Stato di cui il minore ècittadino su quelle adottate nel luogo di residenza abituale”.* dunque fare applicazione non di una “ipotesi di rilievod ufficio del difetto di giurisdizione di creazione pretoria” inestensione di quelle previste dall art. 11 l. 218/1995 come haerroneamente ritenuto la Corte di merito pag. 7 ma del dispostodel successivo art. 42 che riguarda anch esso la giurisdizione v.* * U. 1310/2017 e stabilisce espressamente che laprotezione dei minori sia “in ogni caso” regolata dalla *dell * del 5 ottobre 1961.7.3 “Il criterio di attribuzione della giurisdizione fondato sulla c.d.vicinanza dettato nell interesse superiore del minore Cortegiustizia 5 ottobre 2010 in causa 296/10 assume una pregnanzatale da comportare anche l esclusione della validità del consenso delgenitore alla proroga della giurisdizione * * U 30 dicembre2011 n. 30646 ” così * * U. 13912/2017 .Il criterio inderogabile di attribuzione della giurisdizione previstodall art. 42 superava perciò anche l accettazione della giurisdizionecompiuta a giudizio della Corte territoriale dal * al momentodella sua costituzione in giudizio.8.

In conclusione risultando pacificamente dagli atti di causa che iminori hanno la loro residenza abituale negli * * d *deve essere affermato il difetto di giurisdizione del giudice italiano.La natura delle questioni esaminate che riguardano diritti di naturafamiliare coinvolgenti relazioni affettive costituisce una grave edeccezionale ragione analoga a quelle normativamente previste chegiustifica l integrale compensazione delle spese di lite dell interogiudizio ai sensi dell art. 92 comma 2 cod. proc. civ. comerisultante dalle modifiche introdotte dal d.l. 132/2014 e dallasentenza n. 77/2018 della Corte costituzionale.7 di 8* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 29113/2020Numero sezionale 4576/2022Numero di raccolta generale 663/2023 *Data pubblicazione 12/01/2023La Corte accoglie il secondo e il terzo motivo di ricorso rigetta ilprimo motivo e dichiara il difetto di giurisdizione del giudice italiano.* integralmente le spese processuali dell intero giudizio.In caso di diffusione del presente provvedimento omettere legeneralità e gli altri titoli identificativi a norma dell art. 52 d.lgs.196/2003 in quanto imposto dalla legge.Così deciso in Roma in data 15 dicembre 2022.Il Presidente8 di 8* **Data pubblicazione 12/01/2023La Corte accoglie il secondo e il terzo motivo di ricorso rigetta ilprimo motivo e dichiara il difetto di giurisdizione del giudice italiano.* integralmente le spese processuali dell intero giudizio.In caso di diffusione del presente provvedimento omettere legeneralità e gli altri titoli identificativi a norma dell art. 52 d.lgs.196/2003 in quanto imposto dalla legge.Così deciso in Roma in data 15 dicembre 2022.Il Presidente8 di 8* *

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
![OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramento* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 29113/2020Numero sezionale 4576/2022Numero di raccolta generale 663/2023Data pubblicazione 12/01/2023REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] CIVILEComposta dagli * * Magistrati OggettoMinori con doppiacittadinanza e residenti* all estero – giurisdizione inordine alle domande di* * Consigliereaffidamento e* * Consigliere * mantenimento criteriodella vicinanza* * Consigliere* CC* * Consigliereha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 29113/2020 * proposto da* * elettivamente domiciliata in Roma via *n. 33 presso lo studio dell * * * che la rappresentae difende giusta procura in calce al ricorso ricorrente –contro* * elettivamente domiciliato in Roma via ** n. 94 presso *   * società fra avvocati s.p.a.rappresentata e difesa dall * * * giustaprocura in calce al controricorso controricorrenteavverso la sentenza della Corte d appello di Roma n. 2370/2020depositata il 18/5/2020udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/12/2022 dalConsigliere * *Rilevato che1. Il Tribunale di * adito da * * per la pronunciadella sua separazione dal coniuge * * dichiarava consentenza n. 597/2018 previa separazione delle cause il difetto di* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 29113/2020Numero sezionale 4576/2022Numero di raccolta generale 663/2023giurisdizione dello Stato italiano in favore di quello statunitense inData pubblicazione 12/01/2023ordine alle domande relative all affidamento e al mantenimento deifigli minori * e * *2. La Corte d appello di Roma a seguito dell impugnazionepresentata dal * giudicava che l appello fosse statotempestivamente proposto poiché l atto era stato inviato via postaelettronica certificata entro il termine previsto dall art. 325 cod. proc.civ. ottenendo la generazione della ricevuta di avvenuta consegnamentre la mancata tempestiva iscrizione a ruolo era dipesa più chedal veniale errore del difensore nell indicazione del registrointegrante una mera irregolarità priva di rilevanza pratica dal fattoche il sistema informatico non aveva consentito alla cancelleria iltrasferimento degli atti da un registro all altro.Non condivideva la valutazione del tribunale che aveva ritenuto dipoter rilevare d ufficio il proprio difetto di giurisdizione al di là delledisposizioni previste dall art. 11 l. 218/1995 in ragione dellapregnanza del criterio di vicinanza che individua il giudicecompetente in quello dello Stato il cui il minore ha la propriaresidenza abituale ed a prescindere dal consenso espresso dalgenitore convenuto alla proroga della giurisdizione – perché nonerano ravvisabili ipotesi di rilievo d ufficio del difetto di giurisdizionedi creazione pretoria.* invece che nella fattispecie in esame trovandoapplicazione non il * CE 2201/2003 ma la convenzione dell *del 1961 e l art. 11 l. 218/1995 la questione di giurisdizione nonpotesse essere utilmente sollevata dall attrice il cui rilievo in talsenso valeva al più quale sollecitazione al giudice perchéesercitasse i poteri officiosi di cui era titolare.* che il convenuto nel costituirsi in giudizio in primo gradonon aveva sollevato alcuna eccezione sul punto ma aveva formulatole proprie richieste al riguardo accettando così esplicitamente lagiurisdizione italiana.2 di 8* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 29113/2020Numero sezionale 4576/2022Numero di raccolta generale 663/2023Pertanto una volta constatato che il difetto di giurisdizione nonData pubblicazione 12/01/2023poteva essere ravvisato dal momento che il convenuto costituitoaveva accettato la giurisdizione italiana e non ricorreva alcuna delleipotesi in cui l art. 11 l. 218/1995 consente il rilievo d ufficio di unsimile difetto riteneva che si fosse definitivamente radicata lagiurisdizione italiana pronunziava in riforma della sentenzaappellata la relativa declaratoria e rimetteva la causa al Tribunale di* ai sensi dell art. 353 cod. proc. civ..3. Per la cassazione di questa sentenza pubblicata in data 18 maggio2020 ha proposto ricorso * * prospettando tre motividi doglianza ai quali ha resistito con controricorso * *Parte ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell art. 380 bis.1cod. proc. civ..Considerato che4. Il primo motivo di ricorso sotto la rubrica “violazione e/o falsaapplicazione dell art. 132 c.p.c. comma 1 n. 4 per difetto dimotivazione sulla rimessione in termini violazione e/o falsaapplicazione dell art. 153 c.p.c. comma 2 per avere la corteerroneamente rimesso in termini l appellante” rappresenta che i ilricorso in appello era stato iscritto tempestivamente mediante ildeposito con modalità telematiche di un atto denominato “ricorso perseparazione” anziché ricorso in appello ii l appellante pur avendoricevuto una segnalazione di irregolarità dal sistema aveva decisodi attendere l intervento del cancelliere il quale dopo tre giorniaveva rifiutato il deposito perché effettuato su registro errato iiil appellante aveva provveduto a effettuare un nuovo invio senzadocumentare la propria precedente attività né chiedere di essererimesso in termini.La Corte d appello – in tesi di parte ricorrente ha erroneamenteritenuto che la mancata iscrizione a ruolo nei termini di leggedell atto di appello fosse dipesa dal fatto che il sistema informaticonon consente alla cancelleria di trasferire gli atti nel registro corretto3 di 8* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 29113/2020Numero sezionale 4576/2022Numero di raccolta generale 663/2023costringendo la parte ad effettuare un nuovo deposito in quanto daData pubblicazione 12/01/2023un lato l appellante non aveva formulato tempestiva istanza dirimessione in termini al momento del secondo deposito dell attodall altro non era stato possibile appurare se il contenuto del primomomento.5. Il motivo non è fondato.L art. 16 bis comma 9 ter d.l. 179/2012 prevede che “a decorreredal 30 giugno 2015 nei procedimenti civili contenziosi o di volontariagiurisdizione innanzi alla corte di appello il deposito degli attiprocessuali e dei documenti da parte dei difensori delle partiprecedentemente costituite ha luogo esclusivamente con modalitàtelematiche nel rispetto della normativa anche regolamentareconcernente la sottoscrizione la trasmissione e la ricezione deidocumenti informatici”.Se ne ricava che la parte appellante nel caso concreto aveva l oneredel deposito telematico dell atto di impugnazione.Ai fini poi della verifica della tempestività del gravame valevaunicamente la ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore diposta elettronica certificata del Ministero della giustizia dato che amente del comma 7 dell articolo appena citato “il deposito conmodalità telematiche si ha per avvenuto al momento in cui vienegenerata la ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore diposta elettronica certificata del ministero della giustizia”.Nessuna rilevanza invalidante invece si poteva attribuire allacircostanza dell avvenuto deposito telematico dell atto presso unregistro di cancelleria diverso da quello dedicato agli affaricontenziosi.* – come questa Corte ha già avuto occasione di chiarire cfr. *15243/2022 non solo perché una simile circostanza nondetermina neppure in generale una nullità in difetto di espressaprevisione di legge art. 156 cod. proc. civ. potendo risolversi solo4 di 8* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 29113/2020Numero sezionale 4576/2022Numero di raccolta generale 663/2023in una mera irregolarità ma anche perché una volta che l atto siaData pubblicazione 12/01/2023stato inserito nei registri informatizzati dell ufficio giudiziario previagenerazione della ricevuta di avvenuta consegna da parte delgestore di posta elettronica certificata del Ministero della * èsempre integrato il raggiungimento dello scopo perché questoriguarda la presa di contatto tra la parte e l ufficio giudiziario v.* 9772/2016 così come è integrata la messa a disposizionedelle altre parti che rileva ai fini della costituzione del rapportoprocessuale.* l indiscussa tempestività dell impugnazione non rimanevacompromessa dall utilizzo da parte dell appellante di un registrodiverso da quello degli affari contenziosi così come non dipendevain alcun modo dalla collaborazione eventualmente prestata dallacancelleria nel porre rimedio alla irregolarità commessa.6.1 Il secondo motivo di ricorso sotto la rubrica “estremi diimpugnativa ex art. 360 c. 1 c.p.c. error in iudicando nellavalutazione delle posizioni delle parti ricorrente resistentesostanziale/resistente – ricorrente sostanziale nella fase istruttoriae dunque di merito del giudizio di separazione” assume che la Corteterritoriale abbia erroneamente individuato nel * piuttosto chenell appellata il soggetto legittimato a sollevare l eccezione digiurisdizione poiché ha omesso di considerare che la * avevamodificato le conclusioni rassegnate con il ricorso introduttivoprimo con il quale aveva rinunciato alle domande relativeall affidamento e al mantenimento dei figli minori.* stato invece il * ad avanzare una simile richiesta almomento di costituirsi nella fase presidenziale con la conseguenzache la * divenuta convenuta sostanziale rispetto a questapretesa aveva legittimamente sollevato l eccezione di difetto digiurisdizione.5 di 8* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 29113/2020Numero sezionale 4576/2022Numero di raccolta generale 663/20236.2 Il terzo motivo di ricorso sotto la rubrica “violazione e/o falsaData pubblicazione 12/01/2023applicazione di legge nel riparto della potestas iudicandi” sostieneche la Corte di merito nell ambito di un giudizio di separazione tragenitori di minori con doppia cittadinanza nati e da sempre residentinegli * * d * dovesse valorizzare ai fini della decisioneafferente la giurisdizione in applicazione dell art. 42 l. 218/1995 edella * dell * del 5 ottobre 1961 la residenza abitualedei bambini al fine di dare continuità ai loro rapporti affettivi erelazionali.7. * i motivi che questa sezione può prendere direttamentein esame ex art. 374 comma 1 ultimo periodo cod. proc. civ.facendo applicazione dei principi già fissati dalle Sezioni Unite diquesta Corte pronunciandosi sulla medesima questione – sonofondati.7.1 La questione di giurisdizione posta deve essere risolta tenendopresente come accertato in fatto dalla Corte d appello che lavertenza in materia di responsabilità genitoriale riguarda due minoriche sono nati negli * * d * dove le odierne partiavevano stabilito la casa familiare e lì risiedono i bambini perciòhanno cittadinanza sia statunitense per essere nati in quel paesesia italiana ex art. 1 comma 1 lett. a l. 91/1992 essendo figli digenitori italiani.7.2 Come già affermato da questa Corte si veda * * U.13912/2017 nello stesso senso * * U. 1310/2017 ** U. 1/2001 “la doppia cittadinanza dei minori italiana eamericana rende applicabile il principio secondo cui ai fini del ripartodella giurisdizione e della individuazione della legge applicabile iprovvedimenti in materia di minori devono essere valutati inrelazione alla funzione svolta pertanto quelli che pur incidendo sullapotestà dei genitori perseguono una finalità di protezione delminore rientrano nel campo di applicazione della legge 31 maggio1995 n. 218 art. 42 il quale rinvia alla * de L * del 56 di 8* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 29113/2020Numero sezionale 4576/2022ottobre 1961. Invero nel caso di minore con doppia cittadinanza nonNumero di raccolta generale 663/2023può applicarsi l art. 4 della * che stabilisce la prDeavtaa pluebbnliczaazio ne 12/01/2023delle misure adottate dal giudice dello Stato di cui il minore ècittadino su quelle adottate nel luogo di residenza abituale”.* dunque fare applicazione non di una “ipotesi di rilievod ufficio del difetto di giurisdizione di creazione pretoria” inestensione di quelle previste dall art. 11 l. 218/1995 come haerroneamente ritenuto la Corte di merito pag. 7 ma del dispostodel successivo art. 42 che riguarda anch esso la giurisdizione v.* * U. 1310/2017 e stabilisce espressamente che laprotezione dei minori sia “in ogni caso” regolata dalla *dell * del 5 ottobre 1961.7.3 “Il criterio di attribuzione della giurisdizione fondato sulla c.d.vicinanza dettato nell interesse superiore del minore Cortegiustizia 5 ottobre 2010 in causa 296/10 assume una pregnanzatale da comportare anche l esclusione della validità del consenso delgenitore alla proroga della giurisdizione * * U 30 dicembre2011 n. 30646 ” così * * U. 13912/2017 .Il criterio inderogabile di attribuzione della giurisdizione previstodall art. 42 superava perciò anche l accettazione della giurisdizionecompiuta a giudizio della Corte territoriale dal * al momentodella sua costituzione in giudizio.8. In conclusione risultando pacificamente dagli atti di causa che iminori hanno la loro residenza abituale negli * * d *deve essere affermato il difetto di giurisdizione del giudice italiano.La natura delle questioni esaminate che riguardano diritti di naturafamiliare coinvolgenti relazioni affettive costituisce una grave edeccezionale ragione analoga a quelle normativamente previste chegiustifica l integrale compensazione delle spese di lite dell interogiudizio ai sensi dell art. 92 comma 2 cod. proc. civ. comerisultante dalle modifiche introdotte dal d.l. 132/2014 e dallasentenza n. 77/2018 della Corte costituzionale.7 di 8* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 29113/2020Numero sezionale 4576/2022Numero di raccolta generale 663/2023CORTE [OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramento* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 29113/2020Numero sezionale 4576/2022Numero di raccolta generale 663/2023Data pubblicazione 12/01/2023REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] CIVILEComposta dagli * * Magistrati OggettoMinori con doppiacittadinanza e residenti* all estero – giurisdizione inordine alle domande di* * Consigliereaffidamento e* * Consigliere * mantenimento criteriodella vicinanza* * Consigliere* CC* * Consigliereha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 29113/2020 * proposto da* * elettivamente domiciliata in Roma via *n. 33 presso lo studio dell * * * che la rappresentae difende giusta procura in calce al ricorso ricorrente –contro* * elettivamente domiciliato in Roma via ** n. 94 presso *   * società fra avvocati s.p.a.rappresentata e difesa dall * * * giustaprocura in calce al controricorso controricorrenteavverso la sentenza della Corte d appello di Roma n. 2370/2020depositata il 18/5/2020udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/12/2022 dalConsigliere * *Rilevato che1. Il Tribunale di * adito da * * per la pronunciadella sua separazione dal coniuge * * dichiarava consentenza n. 597/2018 previa separazione delle cause il difetto di* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 29113/2020Numero sezionale 4576/2022Numero di raccolta generale 663/2023giurisdizione dello Stato italiano in favore di quello statunitense inData pubblicazione 12/01/2023ordine alle domande relative all affidamento e al mantenimento deifigli minori * e * *2. La Corte d appello di Roma a seguito dell impugnazionepresentata dal * giudicava che l appello fosse statotempestivamente proposto poiché l atto era stato inviato via postaelettronica certificata entro il termine previsto dall art. 325 cod. proc.civ. ottenendo la generazione della ricevuta di avvenuta consegnamentre la mancata tempestiva iscrizione a ruolo era dipesa più chedal veniale errore del difensore nell indicazione del registrointegrante una mera irregolarità priva di rilevanza pratica dal fattoche il sistema informatico non aveva consentito alla cancelleria iltrasferimento degli atti da un registro all altro.Non condivideva la valutazione del tribunale che aveva ritenuto dipoter rilevare d ufficio il proprio difetto di giurisdizione al di là delledisposizioni previste dall art. 11 l. 218/1995 in ragione dellapregnanza del criterio di vicinanza che individua il giudicecompetente in quello dello Stato il cui il minore ha la propriaresidenza abituale ed a prescindere dal consenso espresso dalgenitore convenuto alla proroga della giurisdizione – perché nonerano ravvisabili ipotesi di rilievo d ufficio del difetto di giurisdizionedi creazione pretoria.* invece che nella fattispecie in esame trovandoapplicazione non il * CE 2201/2003 ma la convenzione dell *del 1961 e l art. 11 l. 218/1995 la questione di giurisdizione nonpotesse essere utilmente sollevata dall attrice il cui rilievo in talsenso valeva al più quale sollecitazione al giudice perchéesercitasse i poteri officiosi di cui era titolare.* che il convenuto nel costituirsi in giudizio in primo gradonon aveva sollevato alcuna eccezione sul punto ma aveva formulatole proprie richieste al riguardo accettando così esplicitamente lagiurisdizione italiana.2 di 8* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 29113/2020Numero sezionale 4576/2022Numero di raccolta generale 663/2023Pertanto una volta constatato che il difetto di giurisdizione nonData pubblicazione 12/01/2023poteva essere ravvisato dal momento che il convenuto costituitoaveva accettato la giurisdizione italiana e non ricorreva alcuna delleipotesi in cui l art. 11 l. 218/1995 consente il rilievo d ufficio di unsimile difetto riteneva che si fosse definitivamente radicata lagiurisdizione italiana pronunziava in riforma della sentenzaappellata la relativa declaratoria e rimetteva la causa al Tribunale di* ai sensi dell art. 353 cod. proc. civ..3. Per la cassazione di questa sentenza pubblicata in data 18 maggio2020 ha proposto ricorso * * prospettando tre motividi doglianza ai quali ha resistito con controricorso * *Parte ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell art. 380 bis.1cod. proc. civ..Considerato che4. Il primo motivo di ricorso sotto la rubrica “violazione e/o falsaapplicazione dell art. 132 c.p.c. comma 1 n. 4 per difetto dimotivazione sulla rimessione in termini violazione e/o falsaapplicazione dell art. 153 c.p.c. comma 2 per avere la corteerroneamente rimesso in termini l appellante” rappresenta che i ilricorso in appello era stato iscritto tempestivamente mediante ildeposito con modalità telematiche di un atto denominato “ricorso perseparazione” anziché ricorso in appello ii l appellante pur avendoricevuto una segnalazione di irregolarità dal sistema aveva decisodi attendere l intervento del cancelliere il quale dopo tre giorniaveva rifiutato il deposito perché effettuato su registro errato iiil appellante aveva provveduto a effettuare un nuovo invio senzadocumentare la propria precedente attività né chiedere di essererimesso in termini.La Corte d appello – in tesi di parte ricorrente ha erroneamenteritenuto che la mancata iscrizione a ruolo nei termini di leggedell atto di appello fosse dipesa dal fatto che il sistema informaticonon consente alla cancelleria di trasferire gli atti nel registro corretto3 di 8* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 29113/2020Numero sezionale 4576/2022Numero di raccolta generale 663/2023costringendo la parte ad effettuare un nuovo deposito in quanto daData pubblicazione 12/01/2023un lato l appellante non aveva formulato tempestiva istanza dirimessione in termini al momento del secondo deposito dell attodall altro non era stato possibile appurare se il contenuto del primomomento.5. Il motivo non è fondato.L art. 16 bis comma 9 ter d.l. 179/2012 prevede che “a decorreredal 30 giugno 2015 nei procedimenti civili contenziosi o di volontariagiurisdizione innanzi alla corte di appello il deposito degli attiprocessuali e dei documenti da parte dei difensori delle partiprecedentemente costituite ha luogo esclusivamente con modalitàtelematiche nel rispetto della normativa anche regolamentareconcernente la sottoscrizione la trasmissione e la ricezione deidocumenti informatici”.Se ne ricava che la parte appellante nel caso concreto aveva l oneredel deposito telematico dell atto di impugnazione.Ai fini poi della verifica della tempestività del gravame valevaunicamente la ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore diposta elettronica certificata del Ministero della giustizia dato che amente del comma 7 dell articolo appena citato “il deposito conmodalità telematiche si ha per avvenuto al momento in cui vienegenerata la ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore diposta elettronica certificata del ministero della giustizia”.Nessuna rilevanza invalidante invece si poteva attribuire allacircostanza dell avvenuto deposito telematico dell atto presso unregistro di cancelleria diverso da quello dedicato agli affaricontenziosi.* – come questa Corte ha già avuto occasione di chiarire cfr. *15243/2022 non solo perché una simile circostanza nondetermina neppure in generale una nullità in difetto di espressaprevisione di legge art. 156 cod. proc. civ. potendo risolversi solo4 di 8* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 29113/2020Numero sezionale 4576/2022Numero di raccolta generale 663/2023in una mera irregolarità ma anche perché una volta che l atto siaData pubblicazione 12/01/2023stato inserito nei registri informatizzati dell ufficio giudiziario previagenerazione della ricevuta di avvenuta consegna da parte delgestore di posta elettronica certificata del Ministero della * èsempre integrato il raggiungimento dello scopo perché questoriguarda la presa di contatto tra la parte e l ufficio giudiziario v.* 9772/2016 così come è integrata la messa a disposizionedelle altre parti che rileva ai fini della costituzione del rapportoprocessuale.* l indiscussa tempestività dell impugnazione non rimanevacompromessa dall utilizzo da parte dell appellante di un registrodiverso da quello degli affari contenziosi così come non dipendevain alcun modo dalla collaborazione eventualmente prestata dallacancelleria nel porre rimedio alla irregolarità commessa.6.1 Il secondo motivo di ricorso sotto la rubrica “estremi diimpugnativa ex art. 360 c. 1 c.p.c. error in iudicando nellavalutazione delle posizioni delle parti ricorrente resistentesostanziale/resistente – ricorrente sostanziale nella fase istruttoriae dunque di merito del giudizio di separazione” assume che la Corteterritoriale abbia erroneamente individuato nel * piuttosto chenell appellata il soggetto legittimato a sollevare l eccezione digiurisdizione poiché ha omesso di considerare che la * avevamodificato le conclusioni rassegnate con il ricorso introduttivoprimo con il quale aveva rinunciato alle domande relativeall affidamento e al mantenimento dei figli minori.* stato invece il * ad avanzare una simile richiesta almomento di costituirsi nella fase presidenziale con la conseguenzache la * divenuta convenuta sostanziale rispetto a questapretesa aveva legittimamente sollevato l eccezione di difetto digiurisdizione.5 di 8* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 29113/2020Numero sezionale 4576/2022Numero di raccolta generale 663/20236.2 Il terzo motivo di ricorso sotto la rubrica “violazione e/o falsaData pubblicazione 12/01/2023applicazione di legge nel riparto della potestas iudicandi” sostieneche la Corte di merito nell ambito di un giudizio di separazione tragenitori di minori con doppia cittadinanza nati e da sempre residentinegli * * d * dovesse valorizzare ai fini della decisioneafferente la giurisdizione in applicazione dell art. 42 l. 218/1995 edella * dell * del 5 ottobre 1961 la residenza abitualedei bambini al fine di dare continuità ai loro rapporti affettivi erelazionali.7. * i motivi che questa sezione può prendere direttamentein esame ex art. 374 comma 1 ultimo periodo cod. proc. civ.facendo applicazione dei principi già fissati dalle Sezioni Unite diquesta Corte pronunciandosi sulla medesima questione – sonofondati.7.1 La questione di giurisdizione posta deve essere risolta tenendopresente come accertato in fatto dalla Corte d appello che lavertenza in materia di responsabilità genitoriale riguarda due minoriche sono nati negli * * d * dove le odierne partiavevano stabilito la casa familiare e lì risiedono i bambini perciòhanno cittadinanza sia statunitense per essere nati in quel paesesia italiana ex art. 1 comma 1 lett. a l. 91/1992 essendo figli digenitori italiani.7.2 Come già affermato da questa Corte si veda * * U.13912/2017 nello stesso senso * * U. 1310/2017 ** U. 1/2001 “la doppia cittadinanza dei minori italiana eamericana rende applicabile il principio secondo cui ai fini del ripartodella giurisdizione e della individuazione della legge applicabile iprovvedimenti in materia di minori devono essere valutati inrelazione alla funzione svolta pertanto quelli che pur incidendo sullapotestà dei genitori perseguono una finalità di protezione delminore rientrano nel campo di applicazione della legge 31 maggio1995 n. 218 art. 42 il quale rinvia alla * de L * del 56 di 8* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 29113/2020Numero sezionale 4576/2022ottobre 1961. Invero nel caso di minore con doppia cittadinanza nonNumero di raccolta generale 663/2023può applicarsi l art. 4 della * che stabilisce la prDeavtaa pluebbnliczaazio ne 12/01/2023delle misure adottate dal giudice dello Stato di cui il minore ècittadino su quelle adottate nel luogo di residenza abituale”.* dunque fare applicazione non di una “ipotesi di rilievod ufficio del difetto di giurisdizione di creazione pretoria” inestensione di quelle previste dall art. 11 l. 218/1995 come haerroneamente ritenuto la Corte di merito pag. 7 ma del dispostodel successivo art. 42 che riguarda anch esso la giurisdizione v.* * U. 1310/2017 e stabilisce espressamente che laprotezione dei minori sia “in ogni caso” regolata dalla *dell * del 5 ottobre 1961.7.3 “Il criterio di attribuzione della giurisdizione fondato sulla c.d.vicinanza dettato nell interesse superiore del minore Cortegiustizia 5 ottobre 2010 in causa 296/10 assume una pregnanzatale da comportare anche l esclusione della validità del consenso delgenitore alla proroga della giurisdizione * * U 30 dicembre2011 n. 30646 ” così * * U. 13912/2017 .Il criterio inderogabile di attribuzione della giurisdizione previstodall art. 42 superava perciò anche l accettazione della giurisdizionecompiuta a giudizio della Corte territoriale dal * al momentodella sua costituzione in giudizio.8. In conclusione risultando pacificamente dagli atti di causa che iminori hanno la loro residenza abituale negli * * d *deve essere affermato il difetto di giurisdizione del giudice italiano.La natura delle questioni esaminate che riguardano diritti di naturafamiliare coinvolgenti relazioni affettive costituisce una grave edeccezionale ragione analoga a quelle normativamente previste chegiustifica l integrale compensazione delle spese di lite dell interogiudizio ai sensi dell art. 92 comma 2 cod. proc. civ. comerisultante dalle modifiche introdotte dal d.l. 132/2014 e dallasentenza n. 77/2018 della Corte costituzionale.7 di 8* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 29113/2020Numero sezionale 4576/2022Numero di raccolta generale 663/2023 *Data pubblicazione 12/01/2023La Corte accoglie il secondo e il terzo motivo di ricorso rigetta ilprimo motivo e dichiara il difetto di giurisdizione del giudice italiano.* integralmente le spese processuali dell intero giudizio.In caso di diffusione del presente provvedimento omettere legeneralità e gli altri titoli identificativi a norma dell art. 52 d.lgs.196/2003 in quanto imposto dalla legge.Così deciso in Roma in data 15 dicembre 2022.Il Presidente8 di 8* **Data pubblicazione 12/01/2023La Corte accoglie il secondo e il terzo motivo di ricorso rigetta ilprimo motivo e dichiara il difetto di giurisdizione del giudice italiano.* integralmente le spese processuali dell intero giudizio.In caso di diffusione del presente provvedimento omettere legeneralità e gli altri titoli identificativi a norma dell art. 52 d.lgs.196/2003 in quanto imposto dalla legge.Così deciso in Roma in data 15 dicembre 2022.Il Presidente8 di 8* *
Sentenza Cassazione n. 00663/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris