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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 12 luglio 2023

Cassazione n. 19936/2023

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![OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramento* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 21539/2020Numero sezionale 2111/2023Numero di raccolta generale 19936/2023Data pubblicazione 12/07/2023REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] LAVOROComposta dagli * * [OSCURATO:PERSONA]** * * * PresidenteLEGGE 92/2012* * * Consigliere * 21539/2020* CC* * * Consigliere* * * Consigliere* * * Consigliere *ha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 21539/2020 * proposto da* * * elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA]* * N. 11 presso lo studio dell avvocato ** che la rappresenta e difende ricorrentecontro* * elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA]* N. 66 presso lo studio dell avvocato * * che larappresenta e difende unitamente all avvocato * * controricorrenteavverso la SENTENZA della CORTE D APPELLO di ROMA n.1516/2020 depositata l 08/07/2020 * 4440/2019.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/04/2023 dalConsigliere * ** d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 21539/2020Numero sezionale 2111/2023RILEVATO CHENumero di raccolta generale 19936/20231.

La Corte di appello di Roma con la sentenza n. 1516/D2at0a 2pu0b b lichaazio ne 12/07/2023confermato la pronuncia emessa all esito della fase di opposizione ex legen. 92/20212 resa dal Tribunale di * che aveva dichiarato la nullitàdel licenziamento intimato da * * spa in data 21.1.2015 alladipendente * * con qualifica di ausiliaria addetta allevendite e con inquadramento al IV livello * * del terziario persuperamento del periodo di comporto.2.

I giudici di seconde cure hanno precisato che a in fase diopposizione del rito introdotto ex lege n. 92/2012 era possibile proporrenuove deduzioni rispetto a quelle allegate in fase sommaria b nellafattispecie quale periodo di comporto si applicava la tutela specialeprevista dall art. 9 legge n. 1088/1970 prevista per i malati di tubercolosic la società era stata resa edotta circa la patologia da cui era affetta lalavoratrice d la ratio del citato art. 9 era quella di prolungare in caso diguarigione il periodo di comporto fino a sei mesi successivi alle dimissionidel ricovero ospedaliero e non era ravvisabile alcun motivodiscriminatorio nel disposto licenziamento f l eccezione in ordine allaomessa pronuncia sull aliunde perceptum era stata genericamentesollevata.3.

Avverso la sentenza di secondo grado ha proposto ricorso percassazione la * * spa affidato a tre motivi cui ha resistito concontroricorso * *4.

La controricorrente ha depositato memoria.CONSIDERATO CHE1.

I motivi possono essere così sintetizzati.2.

Con il primo motivo la ricorrente denunzia la violazione e falsaapplicazione dell art. 1 co. 48 e ss. legge n. 92 del 2012 nonché laviolazione e falsa applicazione dell art. 115 cpc ai sensi dell art. ex art.360 co. 1 n. 3 cpc per non avere la Corte territoriale ritenuto preclusa lapossibilità di dedurre nella fase di opposizione disciplinata dall art. 51legge n. 92/2012 nuove circostanze di fatto che avevano mutatosostanzialmente l oggetto del giudizio.3.

Con il secondo motivo si censura la violazione e falsa applicazionedell art. 175 del * per i dipendenti di aziende del terziario delladistribuzione e dei servizi applicato alla lavoratrice in relazione all art. 183* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 21539/2020Numero sezionale 2111/2023del * e dell art. 9 della legge n. 1088/1970 la violazione e falsaNumero di raccolta generale 19936/2023applicazione dell art. 1362 del cod. civ. in relazione all art. 175 * lp uCbbClicNazLio ne 12/07/2023applicato alla lavoratrice la violazione e falsa applicazione degli artt. 46 e1335 cod. civ. nonché dell art. 115 cpc la violazione e falsa applicazionedell art. 115 cpc la violazione e falsa applicazione dell art. 115 cpc edell art. 1362 e ss. cc anche in relazione i certificati medici dell ** * la violazione e falsa applicazione dell art. 1362 e ss. del cod.civ. in relazione alla comunicazione del 21.1.2015 la violazione e falsaapplicazione dell art. 2699 cod. civ. in relazione alla relazione della *Roma 6 la violazione e falsa applicazione della * del *della * “Linee * in materia del trattamento dei dati personali dilavoratori per finalità di gestione del rapporto di lavoro del 14 giugno 2007 art. 360 co. 1 nn. 3 e 5 cc per non avere la Corte distrettuale rilevatoche il licenziamento della dipendente era avvenuto in conformità a quantostabilito dall art. 175 del * di settore che prevedeva un periodo dicomporto di centottanta giorni mentre la lavoratrice era stata assente dalposto di lavoro per n. 192 giorni dal 5 marzo 2014 al 1° febbraio 2015che la particolare patologia da cui era affetta la dipendente non era statamai comunicata alla società che non avrebbe potuto svolgere alcunaccertamento per il divieto della privacy sul tipo di malattia e stanteanche la estrema genericità della comunicazione della * Roma

6.4. Con il terzo motivo la ricorrente deduce la violazione e falsaapplicazione dell art. 9 della legge n. 1088 del 1970 in relazione all art.2110 del cod. civ. e all art. 175 del * per i dipendenti delle aziende delterziario della distribuzione e dei servizi applicato nel caso in esame aisensi dell art. 360 co. 1 n. 3 cpc per non avere considerato la Corte dimerito che il citato articolo disciplinava l assenza dal lavoro per malattiadel lavoratore e la ripresa dell attività e non il periodo di comporto.5.

Il primo motivo è infondato.6.

La Corte territoriale si è attenuta al principio statuito in sede dilegittimità e al quale si intende dare seguito * n. 9458/2019 secondocui nel rito cd. * il giudizio di primo grado è unico a composizionebifasica con una prima fase ad istruttoria sommaria diretta ad assicurareuna più rapida tutela al lavoratore ed una seconda fase a cognizionepiena che della precedente costituisce una prosecuzione sicché noncostituisce domanda nuova inammissibile per mutamento della causa* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 21539/2020Numero sezionale 2111/2023Numero di raccolta generale 19936/2023petendi la deduzione di ulteriori motivi di invalidità del recesso perData pubblicazione 12/07/2023superamento del periodo di comporto rispetto a quelli dedotti nella fasesommaria ove fondata sui medesimi fatti costitutivi.7.

Ne deriva che correttamente sono state ritenute ammissibili daigiudici di merito le deduzioni non contenute nel ricorso introduttivo dellaprima fase poi articolate nel ricorso in opposizione * n. 21720/2018* n. 5993/2019 .8.

Il secondo motivo è in parte inammissibile e in parte infondato.9. * fattispecie i giudici di seconde cure hanno ritenuto da un latol irrilevanza del numero dei giorni di malattia ai fini del superamento delperiodo di comporto applicandosi nella fattispecie la tutela specialeprevista dall art. 9 della legge n. 1088/1970 e dall altro che la società erastata ampiamente resa edotta circa la patologia da cui era affetta lalavoratrice in considerazione della eccezionalità della profilassi che avevariguardato vari dipendenti di * * spa addetti allo stesso puntovendita della odierna controricorrente volta appunto ad evitare ildiffondersi della tubercolosi.10.

L assunto circa l avvenuta conoscenza da parte della societàpatologia della dipendente costituisce un accertamento di fattoadeguatamente motivato con argomentazioni non affette dai vizi di all art.360 co. 1 n. 5 cpc e pertanto insindacabile in questa sede.11. * in punto di fatto.12.

In punto di diritto stabilito che il datore di lavoro era aconoscenza della circostanza va richiamato l orientamento dellagiurisprudenza di legittimità in virtù del quale la questione sulla richiestadi applicazione della norma imperativa di cui all art. 9 della legge n.1088/1970 che sancisce per i datori di lavoro del settore privato cheabbiano più di quindici dipendenti l obbligo di conservazione del posto ailavoratori subordinati colpiti da tubercolosi “fino a sei mesi dopo la data didimissioni dal luogo di cura per avvenuta guarigione o stabilizzazione” puòessere esaminata anche di ufficio venendo in rilievo processualmentecome deduzione difensiva diretta alla sollecitazione del potere dovere delgiudice di decidere sulla fondatezza della domanda e non come “domandanuova” * n. 134/1997 * n. 5296/1983 .* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 21539/2020Numero sezionale 2111/202313. * inoltre è il principio che l art. 9 della legge 14Numero di raccolta generale 19936/2023dicembre 1970 n. 1088 confermato in tale parte dall art. 10 dellDaa tlae pgugbbelic naz.io ne 12/07/2023419 del 1975 che ha previsto la sospensione del rapporto di lavoro pertutto il periodo in cui il lavoratore è affetto da tubercolosi fino a sei mesidopo la data di dimissioni dal luogo di cura per avvenuta guarigione ostabilizzazione della malattia deve essere interpretato nel senso che lagaranzia della conservazione del posto di lavoro non è limitata all ipotesi diricovero del lavoratore in un istituto di cura specializzato sanatorio oospedale ma comprende qualsiasi modalità di cura anche ambulatorialeo domiciliare atteso che la finalità della citata norma è quella di vincolareil mantenimento del posto di lavoro per tutta la durata in cui il lavoratoreammalato risulti bisognoso di cure nonché per ulteriori sei mesi dopo ilverificarsi di uno dei due suddetti eventi guarigione o stabilizzazione dellamalattia * n. 168/1988 .14.

Le conclusioni dei giudici del merito sono quindi coerenti coni presupposti di fatto posti a fondamento della decisione e corretti in diritto.15.

Il terzo motivo è infondato.16.

L art. 9 della legge n. 1088/1970 testualmente recita “Leamministrazioni statali anche ad ordinamento autonomo gli enti pubblici e tutti idatori di lavoro del settore privato aventi un numero di dipendenti superiore a 15unità hanno l obbligo di conservare il posto ai lavoratori subordinati affetti datubercolosi fino a sei mesi dopo la data di dimissione dal luogo di cura per avvenutaguarigione o stabilizzazione.La conservazione del posto salvo che disposizioni più favorevoli regolino ilrapporto di lavoro non comporta riconoscimento di anzianità.”17.

E vero che la suddetta disposizione nello specifico nonriguarda il periodo cd. di comporto però quale norma imperativa *n. 134/1997 prevedendo una tutela speciale e rafforzata per il lavoratoreche sia stato affetto dalla patologia della tubercolosi rispetto alle assenzeper malattia inevitabilmente si rifletta sulla impossibilità per il datore dilavoro che sia a conoscenza dell evento di intimare il recesso persuperamento del periodo di comporto ordinariamente previsto per leassenze per malattia.18.

La ratio della legge è infatti chiara vincolare ilmantenimento del posto di lavoro per tutta la durata in cui il lavoratoreammalato risulti bisognoso di cure nonché per ulteriori sei mesi dopo il* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 21539/2020Numero sezionale 2111/2023Numero di raccolta generale 19936/2023verificarsi di uno dei suddetti eventi guarigione o stabilizzazione cfr. *Data pubblicazione 12/07/2023n. 5289/1986 .19.

La suddetta disciplina speciale regola quindi in modoautonomo gli eventi del lavoratore affetto dalla patologia della tubercolosiun tempo considerata malattia sociale incidendo su tutti gli aspettiriguardanti sia l assenza che la conservazione del posto di lavoro esovrapponendosi in modo favorevole per il dipendente allaregolamentazione legislativa e contrattuale collettiva in tema di comportoper malattia che non risulta pertanto applicabile nelle suddette ipotesi.20.

Alla stregua di quanto esposto il ricorso deve essere rigettato.21.

Al rigetto segue la condanna della ricorrente al pagamentodelle spese del presente giudizio di legittimità che si liquidano come dadispositivo con distrazione.22.

Ai sensi dell art. 13 comma 1 quater del DPR n. 115/02 neltesto risultante dalla legge 24.12.2012 n. 228 deve provvedersiricorrendone i presupposti processuali sempre come da dispositivo.La Corte rigetta il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento dellespese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 6.000 00 percompensi oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento agliesborsi liquidati in euro 200 00 ed agli accessori di legge con distrazionein favore dei * della controricorrente.

Ai sensi dell art. 13 comma1 quater del DPR n. 115/02 dà atto della sussistenza dei presuppostiprocessuali per il versamento da parte della ricorrente dell ulterioreimporto a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorsoa norma del comma 1 bis dello stesso art. 13 se dovuto.Ai sensi dell art. 52 comma 5 del d.lgs. n. 196/2003 in caso di diffusioneomettere le generalità e gli altri dati identificativi della lavoratricecontroricorrente e della società datrice di lavoro.Così deciso in Roma nella camera di consiglio il 19 aprile 2023Il Presidente* * * ** *[OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramento* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 21539/2020Numero sezionale 2111/2023Numero di raccolta generale 19936/2023Data pubblicazione 12/07/2023REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] LAVOROComposta dagli * * [OSCURATO:PERSONA]** * * * PresidenteLEGGE 92/2012* * * Consigliere * 21539/2020* CC* * * Consigliere* * * Consigliere* * * Consigliere *ha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 21539/2020 * proposto da* * * elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA]* * N. 11 presso lo studio dell avvocato ** che la rappresenta e difende ricorrentecontro* * elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA]* N. 66 presso lo studio dell avvocato * * che larappresenta e difende unitamente all avvocato * * controricorrenteavverso la SENTENZA della CORTE D APPELLO di ROMA n.1516/2020 depositata l 08/07/2020 * 4440/2019.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/04/2023 dalConsigliere * ** d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 21539/2020Numero sezionale 2111/2023RILEVATO CHENumero di raccolta generale 19936/20231.

La Corte di appello di Roma con la sentenza n. 1516/D2at0a 2pu0b b lichaazio ne 12/07/2023confermato la pronuncia emessa all esito della fase di opposizione ex legen. 92/20212 resa dal Tribunale di * che aveva dichiarato la nullitàdel licenziamento intimato da * * spa in data 21.1.2015 alladipendente * * con qualifica di ausiliaria addetta allevendite e con inquadramento al IV livello * * del terziario persuperamento del periodo di comporto.2.

I giudici di seconde cure hanno precisato che a in fase diopposizione del rito introdotto ex lege n. 92/2012 era possibile proporrenuove deduzioni rispetto a quelle allegate in fase sommaria b nellafattispecie quale periodo di comporto si applicava la tutela specialeprevista dall art. 9 legge n. 1088/1970 prevista per i malati di tubercolosic la società era stata resa edotta circa la patologia da cui era affetta lalavoratrice d la ratio del citato art. 9 era quella di prolungare in caso diguarigione il periodo di comporto fino a sei mesi successivi alle dimissionidel ricovero ospedaliero e non era ravvisabile alcun motivodiscriminatorio nel disposto licenziamento f l eccezione in ordine allaomessa pronuncia sull aliunde perceptum era stata genericamentesollevata.3.

Avverso la sentenza di secondo grado ha proposto ricorso percassazione la * * spa affidato a tre motivi cui ha resistito concontroricorso * *4.

La controricorrente ha depositato memoria.CONSIDERATO CHE1.

I motivi possono essere così sintetizzati.2.

Con il primo motivo la ricorrente denunzia la violazione e falsaapplicazione dell art. 1 co. 48 e ss. legge n. 92 del 2012 nonché laviolazione e falsa applicazione dell art. 115 cpc ai sensi dell art. ex art.360 co. 1 n. 3 cpc per non avere la Corte territoriale ritenuto preclusa lapossibilità di dedurre nella fase di opposizione disciplinata dall art. 51legge n. 92/2012 nuove circostanze di fatto che avevano mutatosostanzialmente l oggetto del giudizio.3.

Con il secondo motivo si censura la violazione e falsa applicazionedell art. 175 del * per i dipendenti di aziende del terziario delladistribuzione e dei servizi applicato alla lavoratrice in relazione all art. 183* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 21539/2020Numero sezionale 2111/2023del * e dell art. 9 della legge n. 1088/1970 la violazione e falsaNumero di raccolta generale 19936/2023applicazione dell art. 1362 del cod. civ. in relazione all art. 175 * lp uCbbClicNazLio ne 12/07/2023applicato alla lavoratrice la violazione e falsa applicazione degli artt. 46 e1335 cod. civ. nonché dell art. 115 cpc la violazione e falsa applicazionedell art. 115 cpc la violazione e falsa applicazione dell art. 115 cpc edell art. 1362 e ss. cc anche in relazione i certificati medici dell ** * la violazione e falsa applicazione dell art. 1362 e ss. del cod.civ. in relazione alla comunicazione del 21.1.2015 la violazione e falsaapplicazione dell art. 2699 cod. civ. in relazione alla relazione della *Roma 6 la violazione e falsa applicazione della * del *della * “Linee * in materia del trattamento dei dati personali dilavoratori per finalità di gestione del rapporto di lavoro del 14 giugno 2007 art. 360 co. 1 nn. 3 e 5 cc per non avere la Corte distrettuale rilevatoche il licenziamento della dipendente era avvenuto in conformità a quantostabilito dall art. 175 del * di settore che prevedeva un periodo dicomporto di centottanta giorni mentre la lavoratrice era stata assente dalposto di lavoro per n. 192 giorni dal 5 marzo 2014 al 1° febbraio 2015che la particolare patologia da cui era affetta la dipendente non era statamai comunicata alla società che non avrebbe potuto svolgere alcunaccertamento per il divieto della privacy sul tipo di malattia e stanteanche la estrema genericità della comunicazione della * Roma

6.4. Con il terzo motivo la ricorrente deduce la violazione e falsaapplicazione dell art. 9 della legge n. 1088 del 1970 in relazione all art.2110 del cod. civ. e all art. 175 del * per i dipendenti delle aziende delterziario della distribuzione e dei servizi applicato nel caso in esame aisensi dell art. 360 co. 1 n. 3 cpc per non avere considerato la Corte dimerito che il citato articolo disciplinava l assenza dal lavoro per malattiadel lavoratore e la ripresa dell attività e non il periodo di comporto.5.

Il primo motivo è infondato.6.

La Corte territoriale si è attenuta al principio statuito in sede dilegittimità e al quale si intende dare seguito * n. 9458/2019 secondocui nel rito cd. * il giudizio di primo grado è unico a composizionebifasica con una prima fase ad istruttoria sommaria diretta ad assicurareuna più rapida tutela al lavoratore ed una seconda fase a cognizionepiena che della precedente costituisce una prosecuzione sicché noncostituisce domanda nuova inammissibile per mutamento della causa* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 21539/2020Numero sezionale 2111/2023Numero di raccolta generale 19936/2023petendi la deduzione di ulteriori motivi di invalidità del recesso perData pubblicazione 12/07/2023superamento del periodo di comporto rispetto a quelli dedotti nella fasesommaria ove fondata sui medesimi fatti costitutivi.7.

Ne deriva che correttamente sono state ritenute ammissibili daigiudici di merito le deduzioni non contenute nel ricorso introduttivo dellaprima fase poi articolate nel ricorso in opposizione * n. 21720/2018* n. 5993/2019 .8.

Il secondo motivo è in parte inammissibile e in parte infondato.9. * fattispecie i giudici di seconde cure hanno ritenuto da un latol irrilevanza del numero dei giorni di malattia ai fini del superamento delperiodo di comporto applicandosi nella fattispecie la tutela specialeprevista dall art. 9 della legge n. 1088/1970 e dall altro che la società erastata ampiamente resa edotta circa la patologia da cui era affetta lalavoratrice in considerazione della eccezionalità della profilassi che avevariguardato vari dipendenti di * * spa addetti allo stesso puntovendita della odierna controricorrente volta appunto ad evitare ildiffondersi della tubercolosi.10.

L assunto circa l avvenuta conoscenza da parte della societàpatologia della dipendente costituisce un accertamento di fattoadeguatamente motivato con argomentazioni non affette dai vizi di all art.360 co. 1 n. 5 cpc e pertanto insindacabile in questa sede.11. * in punto di fatto.12.

In punto di diritto stabilito che il datore di lavoro era aconoscenza della circostanza va richiamato l orientamento dellagiurisprudenza di legittimità in virtù del quale la questione sulla richiestadi applicazione della norma imperativa di cui all art. 9 della legge n.1088/1970 che sancisce per i datori di lavoro del settore privato cheabbiano più di quindici dipendenti l obbligo di conservazione del posto ailavoratori subordinati colpiti da tubercolosi “fino a sei mesi dopo la data didimissioni dal luogo di cura per avvenuta guarigione o stabilizzazione” puòessere esaminata anche di ufficio venendo in rilievo processualmentecome deduzione difensiva diretta alla sollecitazione del potere dovere delgiudice di decidere sulla fondatezza della domanda e non come “domandanuova” * n. 134/1997 * n. 5296/1983 .* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 21539/2020Numero sezionale 2111/202313. * inoltre è il principio che l art. 9 della legge 14Numero di raccolta generale 19936/2023dicembre 1970 n. 1088 confermato in tale parte dall art. 10 dellDaa tlae pgugbbelic naz.io ne 12/07/2023419 del 1975 che ha previsto la sospensione del rapporto di lavoro pertutto il periodo in cui il lavoratore è affetto da tubercolosi fino a sei mesidopo la data di dimissioni dal luogo di cura per avvenuta guarigione ostabilizzazione della malattia deve essere interpretato nel senso che lagaranzia della conservazione del posto di lavoro non è limitata all ipotesi diricovero del lavoratore in un istituto di cura specializzato sanatorio oospedale ma comprende qualsiasi modalità di cura anche ambulatorialeo domiciliare atteso che la finalità della citata norma è quella di vincolareil mantenimento del posto di lavoro per tutta la durata in cui il lavoratoreammalato risulti bisognoso di cure nonché per ulteriori sei mesi dopo ilverificarsi di uno dei due suddetti eventi guarigione o stabilizzazione dellamalattia * n. 168/1988 .14.

Le conclusioni dei giudici del merito sono quindi coerenti coni presupposti di fatto posti a fondamento della decisione e corretti in diritto.15.

Il terzo motivo è infondato.16.

L art. 9 della legge n. 1088/1970 testualmente recita “Leamministrazioni statali anche ad ordinamento autonomo gli enti pubblici e tutti idatori di lavoro del settore privato aventi un numero di dipendenti superiore a 15unità hanno l obbligo di conservare il posto ai lavoratori subordinati affetti datubercolosi fino a sei mesi dopo la data di dimissione dal luogo di cura per avvenutaguarigione o stabilizzazione.La conservazione del posto salvo che disposizioni più favorevoli regolino ilrapporto di lavoro non comporta riconoscimento di anzianità.”17.

E vero che la suddetta disposizione nello specifico nonriguarda il periodo cd. di comporto però quale norma imperativa *n. 134/1997 prevedendo una tutela speciale e rafforzata per il lavoratoreche sia stato affetto dalla patologia della tubercolosi rispetto alle assenzeper malattia inevitabilmente si rifletta sulla impossibilità per il datore dilavoro che sia a conoscenza dell evento di intimare il recesso persuperamento del periodo di comporto ordinariamente previsto per leassenze per malattia.18.

La ratio della legge è infatti chiara vincolare ilmantenimento del posto di lavoro per tutta la durata in cui il lavoratoreammalato risulti bisognoso di cure nonché per ulteriori sei mesi dopo il* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 21539/2020Numero sezionale 2111/2023Numero di raccolta generale 19936/2023verificarsi di uno dei suddetti eventi guarigione o stabilizzazione cfr. *Data pubblicazione 12/07/2023n. 5289/1986 .19.

La suddetta disciplina speciale regola quindi in modoautonomo gli eventi del lavoratore affetto dalla patologia della tubercolosiun tempo considerata malattia sociale incidendo su tutti gli aspettiriguardanti sia l assenza che la conservazione del posto di lavoro esovrapponendosi in modo favorevole per il dipendente allaregolamentazione legislativa e contrattuale collettiva in tema di comportoper malattia che non risulta pertanto applicabile nelle suddette ipotesi.20.

Alla stregua di quanto esposto il ricorso deve essere rigettato.21.

Al rigetto segue la condanna della ricorrente al pagamentodelle spese del presente giudizio di legittimità che si liquidano come dadispositivo con distrazione.22.

Ai sensi dell art. 13 comma 1 quater del DPR n. 115/02 neltesto risultante dalla legge 24.12.2012 n. 228 deve provvedersiricorrendone i presupposti processuali sempre come da dispositivo.La Corte rigetta il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento dellespese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 6.000 00 percompensi oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento agliesborsi liquidati in euro 200 00 ed agli accessori di legge con distrazionein favore dei * della controricorrente.

Ai sensi dell art. 13 comma1 quater del DPR n. 115/02 dà atto della sussistenza dei presuppostiprocessuali per il versamento da parte della ricorrente dell ulterioreimporto a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorsoa norma del comma 1 bis dello stesso art. 13 se dovuto.Ai sensi dell art. 52 comma 5 del d.lgs. n. 196/2003 in caso di diffusioneomettere le generalità e gli altri dati identificativi della lavoratricecontroricorrente e della società datrice di lavoro.Così deciso in Roma nella camera di consiglio il 19 aprile 2023Il Presidente* * * ** *

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
![OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramento* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 21539/2020Numero sezionale 2111/2023Numero di raccolta generale 19936/2023Data pubblicazione 12/07/2023REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] LAVOROComposta dagli * * [OSCURATO:PERSONA]** * * * PresidenteLEGGE 92/2012* * * Consigliere * 21539/2020* CC* * * Consigliere* * * Consigliere* * * Consigliere *ha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 21539/2020 * proposto da* * * elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA]* * N. 11 presso lo studio dell avvocato ** che la rappresenta e difende ricorrentecontro* * elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA]* N. 66 presso lo studio dell avvocato * * che larappresenta e difende unitamente all avvocato * * controricorrenteavverso la SENTENZA della CORTE D APPELLO di ROMA n.1516/2020 depositata l 08/07/2020 * 4440/2019.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/04/2023 dalConsigliere * ** d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 21539/2020Numero sezionale 2111/2023RILEVATO CHENumero di raccolta generale 19936/20231. La Corte di appello di Roma con la sentenza n. 1516/D2at0a 2pu0b b lichaazio ne 12/07/2023confermato la pronuncia emessa all esito della fase di opposizione ex legen. 92/20212 resa dal Tribunale di * che aveva dichiarato la nullitàdel licenziamento intimato da * * spa in data 21.1.2015 alladipendente * * con qualifica di ausiliaria addetta allevendite e con inquadramento al IV livello * * del terziario persuperamento del periodo di comporto.2. I giudici di seconde cure hanno precisato che a in fase diopposizione del rito introdotto ex lege n. 92/2012 era possibile proporrenuove deduzioni rispetto a quelle allegate in fase sommaria b nellafattispecie quale periodo di comporto si applicava la tutela specialeprevista dall art. 9 legge n. 1088/1970 prevista per i malati di tubercolosic la società era stata resa edotta circa la patologia da cui era affetta lalavoratrice d la ratio del citato art. 9 era quella di prolungare in caso diguarigione il periodo di comporto fino a sei mesi successivi alle dimissionidel ricovero ospedaliero e non era ravvisabile alcun motivodiscriminatorio nel disposto licenziamento f l eccezione in ordine allaomessa pronuncia sull aliunde perceptum era stata genericamentesollevata.3. Avverso la sentenza di secondo grado ha proposto ricorso percassazione la * * spa affidato a tre motivi cui ha resistito concontroricorso * *4. La controricorrente ha depositato memoria.CONSIDERATO CHE1. I motivi possono essere così sintetizzati.2. Con il primo motivo la ricorrente denunzia la violazione e falsaapplicazione dell art. 1 co. 48 e ss. legge n. 92 del 2012 nonché laviolazione e falsa applicazione dell art. 115 cpc ai sensi dell art. ex art.360 co. 1 n. 3 cpc per non avere la Corte territoriale ritenuto preclusa lapossibilità di dedurre nella fase di opposizione disciplinata dall art. 51legge n. 92/2012 nuove circostanze di fatto che avevano mutatosostanzialmente l oggetto del giudizio.3. Con il secondo motivo si censura la violazione e falsa applicazionedell art. 175 del * per i dipendenti di aziende del terziario delladistribuzione e dei servizi applicato alla lavoratrice in relazione all art. 183* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 21539/2020Numero sezionale 2111/2023del * e dell art. 9 della legge n. 1088/1970 la violazione e falsaNumero di raccolta generale 19936/2023applicazione dell art. 1362 del cod. civ. in relazione all art. 175 * lp uCbbClicNazLio ne 12/07/2023applicato alla lavoratrice la violazione e falsa applicazione degli artt. 46 e1335 cod. civ. nonché dell art. 115 cpc la violazione e falsa applicazionedell art. 115 cpc la violazione e falsa applicazione dell art. 115 cpc edell art. 1362 e ss. cc anche in relazione i certificati medici dell ** * la violazione e falsa applicazione dell art. 1362 e ss. del cod.civ. in relazione alla comunicazione del 21.1.2015 la violazione e falsaapplicazione dell art. 2699 cod. civ. in relazione alla relazione della *Roma 6 la violazione e falsa applicazione della * del *della * “Linee * in materia del trattamento dei dati personali dilavoratori per finalità di gestione del rapporto di lavoro del 14 giugno 2007 art. 360 co. 1 nn. 3 e 5 cc per non avere la Corte distrettuale rilevatoche il licenziamento della dipendente era avvenuto in conformità a quantostabilito dall art. 175 del * di settore che prevedeva un periodo dicomporto di centottanta giorni mentre la lavoratrice era stata assente dalposto di lavoro per n. 192 giorni dal 5 marzo 2014 al 1° febbraio 2015che la particolare patologia da cui era affetta la dipendente non era statamai comunicata alla società che non avrebbe potuto svolgere alcunaccertamento per il divieto della privacy sul tipo di malattia e stanteanche la estrema genericità della comunicazione della * Roma 6.4. Con il terzo motivo la ricorrente deduce la violazione e falsaapplicazione dell art. 9 della legge n. 1088 del 1970 in relazione all art.2110 del cod. civ. e all art. 175 del * per i dipendenti delle aziende delterziario della distribuzione e dei servizi applicato nel caso in esame aisensi dell art. 360 co. 1 n. 3 cpc per non avere considerato la Corte dimerito che il citato articolo disciplinava l assenza dal lavoro per malattiadel lavoratore e la ripresa dell attività e non il periodo di comporto.5. Il primo motivo è infondato.6. La Corte territoriale si è attenuta al principio statuito in sede dilegittimità e al quale si intende dare seguito * n. 9458/2019 secondocui nel rito cd. * il giudizio di primo grado è unico a composizionebifasica con una prima fase ad istruttoria sommaria diretta ad assicurareuna più rapida tutela al lavoratore ed una seconda fase a cognizionepiena che della precedente costituisce una prosecuzione sicché noncostituisce domanda nuova inammissibile per mutamento della causa* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 21539/2020Numero sezionale 2111/2023Numero di raccolta generale 19936/2023petendi la deduzione di ulteriori motivi di invalidità del recesso perData pubblicazione 12/07/2023superamento del periodo di comporto rispetto a quelli dedotti nella fasesommaria ove fondata sui medesimi fatti costitutivi.7. Ne deriva che correttamente sono state ritenute ammissibili daigiudici di merito le deduzioni non contenute nel ricorso introduttivo dellaprima fase poi articolate nel ricorso in opposizione * n. 21720/2018* n. 5993/2019 .8. Il secondo motivo è in parte inammissibile e in parte infondato.9. * fattispecie i giudici di seconde cure hanno ritenuto da un latol irrilevanza del numero dei giorni di malattia ai fini del superamento delperiodo di comporto applicandosi nella fattispecie la tutela specialeprevista dall art. 9 della legge n. 1088/1970 e dall altro che la società erastata ampiamente resa edotta circa la patologia da cui era affetta lalavoratrice in considerazione della eccezionalità della profilassi che avevariguardato vari dipendenti di * * spa addetti allo stesso puntovendita della odierna controricorrente volta appunto ad evitare ildiffondersi della tubercolosi.10. L assunto circa l avvenuta conoscenza da parte della societàpatologia della dipendente costituisce un accertamento di fattoadeguatamente motivato con argomentazioni non affette dai vizi di all art.360 co. 1 n. 5 cpc e pertanto insindacabile in questa sede.11. * in punto di fatto.12. In punto di diritto stabilito che il datore di lavoro era aconoscenza della circostanza va richiamato l orientamento dellagiurisprudenza di legittimità in virtù del quale la questione sulla richiestadi applicazione della norma imperativa di cui all art. 9 della legge n.1088/1970 che sancisce per i datori di lavoro del settore privato cheabbiano più di quindici dipendenti l obbligo di conservazione del posto ailavoratori subordinati colpiti da tubercolosi “fino a sei mesi dopo la data didimissioni dal luogo di cura per avvenuta guarigione o stabilizzazione” puòessere esaminata anche di ufficio venendo in rilievo processualmentecome deduzione difensiva diretta alla sollecitazione del potere dovere delgiudice di decidere sulla fondatezza della domanda e non come “domandanuova” * n. 134/1997 * n. 5296/1983 .* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 21539/2020Numero sezionale 2111/202313. * inoltre è il principio che l art. 9 della legge 14Numero di raccolta generale 19936/2023dicembre 1970 n. 1088 confermato in tale parte dall art. 10 dellDaa tlae pgugbbelic naz.io ne 12/07/2023419 del 1975 che ha previsto la sospensione del rapporto di lavoro pertutto il periodo in cui il lavoratore è affetto da tubercolosi fino a sei mesidopo la data di dimissioni dal luogo di cura per avvenuta guarigione ostabilizzazione della malattia deve essere interpretato nel senso che lagaranzia della conservazione del posto di lavoro non è limitata all ipotesi diricovero del lavoratore in un istituto di cura specializzato sanatorio oospedale ma comprende qualsiasi modalità di cura anche ambulatorialeo domiciliare atteso che la finalità della citata norma è quella di vincolareil mantenimento del posto di lavoro per tutta la durata in cui il lavoratoreammalato risulti bisognoso di cure nonché per ulteriori sei mesi dopo ilverificarsi di uno dei due suddetti eventi guarigione o stabilizzazione dellamalattia * n. 168/1988 .14. Le conclusioni dei giudici del merito sono quindi coerenti coni presupposti di fatto posti a fondamento della decisione e corretti in diritto.15. Il terzo motivo è infondato.16. L art. 9 della legge n. 1088/1970 testualmente recita “Leamministrazioni statali anche ad ordinamento autonomo gli enti pubblici e tutti idatori di lavoro del settore privato aventi un numero di dipendenti superiore a 15unità hanno l obbligo di conservare il posto ai lavoratori subordinati affetti datubercolosi fino a sei mesi dopo la data di dimissione dal luogo di cura per avvenutaguarigione o stabilizzazione.La conservazione del posto salvo che disposizioni più favorevoli regolino ilrapporto di lavoro non comporta riconoscimento di anzianità.”17. E vero che la suddetta disposizione nello specifico nonriguarda il periodo cd. di comporto però quale norma imperativa *n. 134/1997 prevedendo una tutela speciale e rafforzata per il lavoratoreche sia stato affetto dalla patologia della tubercolosi rispetto alle assenzeper malattia inevitabilmente si rifletta sulla impossibilità per il datore dilavoro che sia a conoscenza dell evento di intimare il recesso persuperamento del periodo di comporto ordinariamente previsto per leassenze per malattia.18. La ratio della legge è infatti chiara vincolare ilmantenimento del posto di lavoro per tutta la durata in cui il lavoratoreammalato risulti bisognoso di cure nonché per ulteriori sei mesi dopo il* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 21539/2020Numero sezionale 2111/2023Numero di raccolta generale 19936/2023verificarsi di uno dei suddetti eventi guarigione o stabilizzazione cfr. *Data pubblicazione 12/07/2023n. 5289/1986 .19. La suddetta disciplina speciale regola quindi in modoautonomo gli eventi del lavoratore affetto dalla patologia della tubercolosiun tempo considerata malattia sociale incidendo su tutti gli aspettiriguardanti sia l assenza che la conservazione del posto di lavoro esovrapponendosi in modo favorevole per il dipendente allaregolamentazione legislativa e contrattuale collettiva in tema di comportoper malattia che non risulta pertanto applicabile nelle suddette ipotesi.20. Alla stregua di quanto esposto il ricorso deve essere rigettato.21. Al rigetto segue la condanna della ricorrente al pagamentodelle spese del presente giudizio di legittimità che si liquidano come dadispositivo con distrazione.22. Ai sensi dell art. 13 comma 1 quater del DPR n. 115/02 neltesto risultante dalla legge 24.12.2012 n. 228 deve provvedersiricorrendone i presupposti processuali sempre come da dispositivo.La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento dellespese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 6.000 00 percompensi oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento agliesborsi liquidati in euro 200 00 ed agli accessori di legge con distrazionein favore dei * della controricorrente. Ai sensi dell art. 13 comma1 quater del DPR n. 115/02 dà atto della sussistenza dei presuppostiprocessuali per il versamento da parte della ricorrente dell ulterioreimporto a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorsoa norma del comma 1 bis dello stesso art. 13 se dovuto.Ai sensi dell art. 52 comma 5 del d.lgs. n. 196/2003 in caso di diffusioneomettere le generalità e gli altri dati identificativi della lavoratricecontroricorrente e della società datrice di lavoro.Così deciso in Roma nella camera di consiglio il 19 aprile 2023Il Presidente* * * ** *[OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramento* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 21539/2020Numero sezionale 2111/2023Numero di raccolta generale 19936/2023Data pubblicazione 12/07/2023REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] LAVOROComposta dagli * * [OSCURATO:PERSONA]** * * * PresidenteLEGGE 92/2012* * * Consigliere * 21539/2020* CC* * * Consigliere* * * Consigliere* * * Consigliere *ha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 21539/2020 * proposto da* * * elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA]* * N. 11 presso lo studio dell avvocato ** che la rappresenta e difende ricorrentecontro* * elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA]* N. 66 presso lo studio dell avvocato * * che larappresenta e difende unitamente all avvocato * * controricorrenteavverso la SENTENZA della CORTE D APPELLO di ROMA n.1516/2020 depositata l 08/07/2020 * 4440/2019.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/04/2023 dalConsigliere * ** d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 21539/2020Numero sezionale 2111/2023RILEVATO CHENumero di raccolta generale 19936/20231. La Corte di appello di Roma con la sentenza n. 1516/D2at0a 2pu0b b lichaazio ne 12/07/2023confermato la pronuncia emessa all esito della fase di opposizione ex legen. 92/20212 resa dal Tribunale di * che aveva dichiarato la nullitàdel licenziamento intimato da * * spa in data 21.1.2015 alladipendente * * con qualifica di ausiliaria addetta allevendite e con inquadramento al IV livello * * del terziario persuperamento del periodo di comporto.2. I giudici di seconde cure hanno precisato che a in fase diopposizione del rito introdotto ex lege n. 92/2012 era possibile proporrenuove deduzioni rispetto a quelle allegate in fase sommaria b nellafattispecie quale periodo di comporto si applicava la tutela specialeprevista dall art. 9 legge n. 1088/1970 prevista per i malati di tubercolosic la società era stata resa edotta circa la patologia da cui era affetta lalavoratrice d la ratio del citato art. 9 era quella di prolungare in caso diguarigione il periodo di comporto fino a sei mesi successivi alle dimissionidel ricovero ospedaliero e non era ravvisabile alcun motivodiscriminatorio nel disposto licenziamento f l eccezione in ordine allaomessa pronuncia sull aliunde perceptum era stata genericamentesollevata.3. Avverso la sentenza di secondo grado ha proposto ricorso percassazione la * * spa affidato a tre motivi cui ha resistito concontroricorso * *4. La controricorrente ha depositato memoria.CONSIDERATO CHE1. I motivi possono essere così sintetizzati.2. Con il primo motivo la ricorrente denunzia la violazione e falsaapplicazione dell art. 1 co. 48 e ss. legge n. 92 del 2012 nonché laviolazione e falsa applicazione dell art. 115 cpc ai sensi dell art. ex art.360 co. 1 n. 3 cpc per non avere la Corte territoriale ritenuto preclusa lapossibilità di dedurre nella fase di opposizione disciplinata dall art. 51legge n. 92/2012 nuove circostanze di fatto che avevano mutatosostanzialmente l oggetto del giudizio.3. Con il secondo motivo si censura la violazione e falsa applicazionedell art. 175 del * per i dipendenti di aziende del terziario delladistribuzione e dei servizi applicato alla lavoratrice in relazione all art. 183* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 21539/2020Numero sezionale 2111/2023del * e dell art. 9 della legge n. 1088/1970 la violazione e falsaNumero di raccolta generale 19936/2023applicazione dell art. 1362 del cod. civ. in relazione all art. 175 * lp uCbbClicNazLio ne 12/07/2023applicato alla lavoratrice la violazione e falsa applicazione degli artt. 46 e1335 cod. civ. nonché dell art. 115 cpc la violazione e falsa applicazionedell art. 115 cpc la violazione e falsa applicazione dell art. 115 cpc edell art. 1362 e ss. cc anche in relazione i certificati medici dell ** * la violazione e falsa applicazione dell art. 1362 e ss. del cod.civ. in relazione alla comunicazione del 21.1.2015 la violazione e falsaapplicazione dell art. 2699 cod. civ. in relazione alla relazione della *Roma 6 la violazione e falsa applicazione della * del *della * “Linee * in materia del trattamento dei dati personali dilavoratori per finalità di gestione del rapporto di lavoro del 14 giugno 2007 art. 360 co. 1 nn. 3 e 5 cc per non avere la Corte distrettuale rilevatoche il licenziamento della dipendente era avvenuto in conformità a quantostabilito dall art. 175 del * di settore che prevedeva un periodo dicomporto di centottanta giorni mentre la lavoratrice era stata assente dalposto di lavoro per n. 192 giorni dal 5 marzo 2014 al 1° febbraio 2015che la particolare patologia da cui era affetta la dipendente non era statamai comunicata alla società che non avrebbe potuto svolgere alcunaccertamento per il divieto della privacy sul tipo di malattia e stanteanche la estrema genericità della comunicazione della * Roma 6.4. Con il terzo motivo la ricorrente deduce la violazione e falsaapplicazione dell art. 9 della legge n. 1088 del 1970 in relazione all art.2110 del cod. civ. e all art. 175 del * per i dipendenti delle aziende delterziario della distribuzione e dei servizi applicato nel caso in esame aisensi dell art. 360 co. 1 n. 3 cpc per non avere considerato la Corte dimerito che il citato articolo disciplinava l assenza dal lavoro per malattiadel lavoratore e la ripresa dell attività e non il periodo di comporto.5. Il primo motivo è infondato.6. La Corte territoriale si è attenuta al principio statuito in sede dilegittimità e al quale si intende dare seguito * n. 9458/2019 secondocui nel rito cd. * il giudizio di primo grado è unico a composizionebifasica con una prima fase ad istruttoria sommaria diretta ad assicurareuna più rapida tutela al lavoratore ed una seconda fase a cognizionepiena che della precedente costituisce una prosecuzione sicché noncostituisce domanda nuova inammissibile per mutamento della causa* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 21539/2020Numero sezionale 2111/2023Numero di raccolta generale 19936/2023petendi la deduzione di ulteriori motivi di invalidità del recesso perData pubblicazione 12/07/2023superamento del periodo di comporto rispetto a quelli dedotti nella fasesommaria ove fondata sui medesimi fatti costitutivi.7. Ne deriva che correttamente sono state ritenute ammissibili daigiudici di merito le deduzioni non contenute nel ricorso introduttivo dellaprima fase poi articolate nel ricorso in opposizione * n. 21720/2018* n. 5993/2019 .8. Il secondo motivo è in parte inammissibile e in parte infondato.9. * fattispecie i giudici di seconde cure hanno ritenuto da un latol irrilevanza del numero dei giorni di malattia ai fini del superamento delperiodo di comporto applicandosi nella fattispecie la tutela specialeprevista dall art. 9 della legge n. 1088/1970 e dall altro che la società erastata ampiamente resa edotta circa la patologia da cui era affetta lalavoratrice in considerazione della eccezionalità della profilassi che avevariguardato vari dipendenti di * * spa addetti allo stesso puntovendita della odierna controricorrente volta appunto ad evitare ildiffondersi della tubercolosi.10. L assunto circa l avvenuta conoscenza da parte della societàpatologia della dipendente costituisce un accertamento di fattoadeguatamente motivato con argomentazioni non affette dai vizi di all art.360 co. 1 n. 5 cpc e pertanto insindacabile in questa sede.11. * in punto di fatto.12. In punto di diritto stabilito che il datore di lavoro era aconoscenza della circostanza va richiamato l orientamento dellagiurisprudenza di legittimità in virtù del quale la questione sulla richiestadi applicazione della norma imperativa di cui all art. 9 della legge n.1088/1970 che sancisce per i datori di lavoro del settore privato cheabbiano più di quindici dipendenti l obbligo di conservazione del posto ailavoratori subordinati colpiti da tubercolosi “fino a sei mesi dopo la data didimissioni dal luogo di cura per avvenuta guarigione o stabilizzazione” puòessere esaminata anche di ufficio venendo in rilievo processualmentecome deduzione difensiva diretta alla sollecitazione del potere dovere delgiudice di decidere sulla fondatezza della domanda e non come “domandanuova” * n. 134/1997 * n. 5296/1983 .* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 21539/2020Numero sezionale 2111/202313. * inoltre è il principio che l art. 9 della legge 14Numero di raccolta generale 19936/2023dicembre 1970 n. 1088 confermato in tale parte dall art. 10 dellDaa tlae pgugbbelic naz.io ne 12/07/2023419 del 1975 che ha previsto la sospensione del rapporto di lavoro pertutto il periodo in cui il lavoratore è affetto da tubercolosi fino a sei mesidopo la data di dimissioni dal luogo di cura per avvenuta guarigione ostabilizzazione della malattia deve essere interpretato nel senso che lagaranzia della conservazione del posto di lavoro non è limitata all ipotesi diricovero del lavoratore in un istituto di cura specializzato sanatorio oospedale ma comprende qualsiasi modalità di cura anche ambulatorialeo domiciliare atteso che la finalità della citata norma è quella di vincolareil mantenimento del posto di lavoro per tutta la durata in cui il lavoratoreammalato risulti bisognoso di cure nonché per ulteriori sei mesi dopo ilverificarsi di uno dei due suddetti eventi guarigione o stabilizzazione dellamalattia * n. 168/1988 .14. Le conclusioni dei giudici del merito sono quindi coerenti coni presupposti di fatto posti a fondamento della decisione e corretti in diritto.15. Il terzo motivo è infondato.16. L art. 9 della legge n. 1088/1970 testualmente recita “Leamministrazioni statali anche ad ordinamento autonomo gli enti pubblici e tutti idatori di lavoro del settore privato aventi un numero di dipendenti superiore a 15unità hanno l obbligo di conservare il posto ai lavoratori subordinati affetti datubercolosi fino a sei mesi dopo la data di dimissione dal luogo di cura per avvenutaguarigione o stabilizzazione.La conservazione del posto salvo che disposizioni più favorevoli regolino ilrapporto di lavoro non comporta riconoscimento di anzianità.”17. E vero che la suddetta disposizione nello specifico nonriguarda il periodo cd. di comporto però quale norma imperativa *n. 134/1997 prevedendo una tutela speciale e rafforzata per il lavoratoreche sia stato affetto dalla patologia della tubercolosi rispetto alle assenzeper malattia inevitabilmente si rifletta sulla impossibilità per il datore dilavoro che sia a conoscenza dell evento di intimare il recesso persuperamento del periodo di comporto ordinariamente previsto per leassenze per malattia.18. La ratio della legge è infatti chiara vincolare ilmantenimento del posto di lavoro per tutta la durata in cui il lavoratoreammalato risulti bisognoso di cure nonché per ulteriori sei mesi dopo il* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 21539/2020Numero sezionale 2111/2023Numero di raccolta generale 19936/2023verificarsi di uno dei suddetti eventi guarigione o stabilizzazione cfr. *Data pubblicazione 12/07/2023n. 5289/1986 .19. La suddetta disciplina speciale regola quindi in modoautonomo gli eventi del lavoratore affetto dalla patologia della tubercolosiun tempo considerata malattia sociale incidendo su tutti gli aspettiriguardanti sia l assenza che la conservazione del posto di lavoro esovrapponendosi in modo favorevole per il dipendente allaregolamentazione legislativa e contrattuale collettiva in tema di comportoper malattia che non risulta pertanto applicabile nelle suddette ipotesi.20. Alla stregua di quanto esposto il ricorso deve essere rigettato.21. Al rigetto segue la condanna della ricorrente al pagamentodelle spese del presente giudizio di legittimità che si liquidano come dadispositivo con distrazione.22. Ai sensi dell art. 13 comma 1 quater del DPR n. 115/02 neltesto risultante dalla legge 24.12.2012 n. 228 deve provvedersiricorrendone i presupposti processuali sempre come da dispositivo.La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento dellespese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 6.000 00 percompensi oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento agliesborsi liquidati in euro 200 00 ed agli accessori di legge con distrazionein favore dei * della controricorrente. Ai sensi dell art. 13 comma1 quater del DPR n. 115/02 dà atto della sussistenza dei presuppostiprocessuali per il versamento da parte della ricorrente dell ulterioreimporto a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorsoa norma del comma 1 bis dello stesso art. 13 se dovuto.Ai sensi dell art. 52 comma 5 del d.lgs. n. 196/2003 in caso di diffusioneomettere le generalità e gli altri dati identificativi della lavoratricecontroricorrente e della società datrice di lavoro.Così deciso in Roma nella camera di consiglio il 19 aprile 2023Il Presidente* * * ** *   
Sentenza Cassazione n. 19936/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris