CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 15056/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
el Tribunale di [OSCURATO:PERSONA],visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Cons. [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico Ministero, Dr. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso perl’inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza del 01/12/2025, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], quale giudicedell’esecuzione, rigettava l’istanza proposta nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], volta adeterminare e specificare il contenuto dell’ingiunzione a demolire n. 29/2005 RED.2. Avverso tale provvedimento ricorre il [OSCURATO:PERSONA] per il tramite del sostituto processualedel difensore di fiducia.Con un unico motivo, articolato in due distinte doglianze, lamenta violazione di legge evizio di motivazione in riferimento all’articolo 31, commi 1 e 9, d.P.R. 380/2001, oltre a difettodi motivazione in relazione all’omessa risposta in ordine alla richiesta di determinazione delcorretto oggetto dell’ingiunzione a demolire.L’attuale incidente di esecuzione era stato richiesto, da un lato, in relazione al diritto diabitazione, che rispetto al precedente incidente di esecuzione avente il medesimo oggettoera stato sollevato in ragione dell’aggravamento delle condizioni di salute di uno dei residentinell’immobile; dall’altro, al fine di una corretta determinazione della consistenzadell’intervento, onde consentire all’istante di demolire gli abusi senza travolgere le partilegittime dell’immobile.Il giudice dell’esecuzione non ha tenuto conto delle deduzioni difensive relative allaparziale legittimità dell’immobile.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile.2. Preliminarmente, il Collegio evidenzia come sia ammissibile il ricorso, presentatodall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], quale sostituto processuale ex art. 102 cod. proc. pen. dell’Avv.[OSCURATO:PERSONA], non iscritta all’Albo speciale degli avvocati cassazionisti.È difatti ammissibile il ricorso in cassazione proposto da avvocato iscritto nell'albospeciale della Corte di cassazione, nominato quale sostituto dal difensore dell'imputato, difiducia o di ufficio, non cassazionista (Sez. U, n. 40517 del 28/04/2016, Taysir, Rv. 267627 -01).3. Tanto premesso, la deduzione difensiva relativa al diritto di abitazione (comesostanzialmente ammesso nello stesso ricorso) è doppiamente inammissibile.In primis, come correttamente evidenziato dal Procuratore generale, nel ricorso nonsono neppure specificate le condizioni di salute del componente il nucleo familiare, conevidente genericità della doglianza.In ogni caso, tale peggioramento sarebbe irrilevante, in quanto addebitabileesclusivamente alla inottemperanza da parte del ricorrente al dictum del precedenteincidente di esecuzione, in esito al quale l’immobile avrebbe dovuto essere rilasciato.Questa Corte ha infatti chiarito (Sez. 3, n. 21198 del 15/02/2023, Esposito, Rv. 284627 -01) che, in tema di reati edilizi, l'Autorità giudiziaria, nel dare esecuzione all'ordine didemolizione di un immobile abusivo costituente l'unica abitazione familiare, è tenuta arispettare il principio di proporzionalità enunciato dalla giurisprudenza convenzionale nellesentenze della Corte EDU, 21/04/2016, Ivanova e Cherkezov c. Bulgaria, e della Corte EDU,04/08/2020, Kaminskas c. Lituania, a condizione che chi intenda avvalersene si faccia caricodi allegare, in modo puntuale, i fatti addotti a sostegno del suo rispetto (in motivazione, laCorte ha precisato che tali fatti, ove allegati dall'autore dell'abuso, non possono dipenderedalla sua inerzia ovvero dalla volontà sua o del destinatario dell'ordine, non potendo ilcondannato lucrare sul tempo inutilmente trascorso dalla data di irrevocabilità dellasentenza, posto che l'ingiunzione a demolire trova causa proprio dalla sua inerzia).4. Il secondo profilo di doglianza è del pari inammissibile.In primo luogo, infatti, appare chiaramente volto ad una non consentita rivalutazionedella consistenza dell’abuso edilizio, operazione che si è conclusa con la sentenza dicondanna mediante l’individuazione delle opere abusive.In secondo luogo, l’indicazione delle dimensioni del manufatto da abbattere (nellaspecie: 63 mq., ossia all’incirca i 48+13 mq. indicati nel ricorso) è assolutamente sufficientea garantire la precisione e la determinatezza dell'ordine di demolizione, non essendovi lanecessità, per la sua esecuzione, di una compiuta descrizione delle opere abusive tramite idati catastali (Sez. 3, Sentenza n. 24720 del 12/06/2025, Rv. 288306).Questa Corte ha in proposito anche affermato che, in tema di esecuzione di ordine didemolizione di manufatto abusivo, ai fini dell'individuazione della necessaria corrispondenzatra opere oggetto della sentenza e opere da abbattere, rilevano, oltre alla volumetria delmanufatto, anche ulteriori elementi quali la sua descrizione, l'indicazione delle superfici, lemodalità di costruzione, l'indicazione del materiale e i dati catastali. (Sez. 3, n. 51058 del09/10/2018, P., Rv. 274093 - 01), circostanze sussistenti nel caso di specie.5. Va peraltro evidenziato che, come emerge dalla sentenza del TAR Campania, Sez.IV, n. 6718/202, la richiesta di condono relativa all’immobile in parola è stata respinta per lapresenza di un vincolo paesistico che, ai sensi dell’art. 32, lett. d, d.l. n. 269 del 2003,impedisce in modo assoluto la condonabilità delle opere realizzate in assenza di titoloabilitativo, e che il diniego di domanda di permesso di costruire in sanatoria presentata exart. 13 d.P.R. 380/2001, notificata nel 2001, non era stato impugnato nei termini previsti dallalegge.Per altro verso, la citata sentenza evidenzia che l'opera abusiva consisteva, giàoriginariamente, nella ristrutturazione a parità di volume di un fabbricato monofamiliare divecchia costruzione costituito da un solo piano terra ad uso abitativo, sito alla [OSCURATO:PERSONA] n.16, censito nel NCEU al foglio 20 p.11a 1281 (già 120) sub. 2, cat. A/4.Trattavasi, pertanto, di una più ampia consistenza rispetto a quella oggetto dell'istanzaodierna.Tale dictum si lega al precedente, definito con sentenza n. 1900 del 19 febbraio 2025,in cui il T.A.R. Campania dava atto della circostanza che, in riferimento all’immobile sito inTorre del Greco, alla [OSCURATO:PERSONA], n. 16, catastalmente individuato al Foglio 20 particella n.1281, sub. 2, in data 23.10.2000, il Comune di [OSCURATO:PERSONA] del Greco aveva ingiunto, conprovvedimento n. 1065/2001, la demolizione di un manufatto abusivo realizzato sul predettosuolo.[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] aveva presentato domanda di sanatoria ex art. 13, l n. 47/1985 edimpugnava l’ordinanza di demolizione con ricorso notificato il 18.12.2000, recante r.g. n.521/2001.Nelle more del giudizio, il Comune di [OSCURATO:PERSONA] del Greco aveva proceduto alla acquisizionedelle opere abusive al patrimonio comunale, con provvedimento n. 41061 del 27.06.2003, aisensi dell’art. 31 del D.P.R. n. 380/2001, anch’esso impugnato innanzi al T.A.R.. I giudizivenivano dichiarati perenti e successivamente riassunti e, quindi, una volta riuniti, conclusicon sentenza del 31.10.2022, n. 6718/2022, con la quale il Tribunale amministrativo, vista ladomanda di condono edilizio presentata in data 10 dicembre 2004, aveva dichiaratoinefficace tanto l’ordine di demolizione quanto i successivi atti e provvedimenti che necostituivano conseguenza.Pertanto, in ragione dell'omessa impugnazione del diniego sia di condono che disanatoria, i provvedimenti sanzionatori comunali hanno ripreso vita.In proposito il Collegio rammenta che, pacificamente, qualsiasi successivo interventoeffettuato su una costruzione realizzata abusivamente, ancorché l'abuso non sia statorepresso, costituisce ripresa dell'attività criminosa originaria, integrante un nuovo reatoedilizio (Sez. 3, n. 38495 del 19/05/2016 Rv. 267582 – 01).Ed infatti, per il principio di «immanenza» dell’abusività dell’opera edilizia, il carattereabusivo di un'opera illecita persiste a prescindere dalla intervenuta repressione penale: inaltre parole, il carattere abusivo di un’opera edilizia ovvero la sua caratteristica di non essereconforme alla disciplina edilizia e urbanistica vigente al momento della sua realizzazione,permangono sull’immobile e lo caratterizzano in maniera persistente ed ininterrotta, ancheallorquando sia cessata la consumazione del relativo reato, per ultimazione dell’opera o perinterruzione stabile, spontanea o imposta (v., da ultimo, Sez. 3, n. 12521 del 13/02/2025,Nebbia, n.m.). Si è quindi stabilito che l’ordine di demolizione conseguente alla sentenza di condanna,previsto dall’art. 31, comma 9, d.P.R. n. 380/2001, anche se relativo ad interventi edilizi diprosecuzione e/o di completamento di un precedente abuso edilizio dichiarato estinto perprescrizione ed in relazione al quale il precedente ordine demolitorio era stato revocato,deve comunque essere eseguito sull’immobile considerato nella sua interezza (Sez. 3, n.870 del 14/12/2023, dep. 2024, Velluso, n.m.).Ne consegue l’irrilevanza, in fatto, della consistenza dell’abuso da ultimo contestato.6. Il ricorso, in conclusione, non può che essere dichiarato inammissibile.Alla declaratoria dell’inammissibilità consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen.,l’onere delle spese del procedimento. Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n.186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi perritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazionedella causa di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, anorma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere del versamento della somma, in favore dellaCassa delle ammende, che il Collegio ritiene di fissare, equitativamente, in euro 3.000,00. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 08/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteALBERTO [OSCURATO:PERSONA]