CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 04151/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: BEI() LEART ( CUI 038LY5H ) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] ( CUI 02X4YIF ) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/11/2023 della CORTE APPELLO di TRIESTEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi. E' presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di PORDENONE in difesa di [OSCURATO:PERSONA] ( CUI 038LY5H ), che chiede l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Trieste ha parzialmente riformato la sentenza, resa all'esito di giudizio abbreviato dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Pordenone nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], in ordine a plurimi reati di acquisto e cessione di sostanza stupefacente del tipo cocaina agli stessi rispettivamente ascritti, per aver ridotto la pena al primo irrogata, in ragione della rideterminazione degli aumenti per la continuazione. Ha confermato nel resto la decisione impugnata. 2. Avverso la sentenza di appello hanno proposto ricorso i difensori degli imputati. 3. Il ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] consta di quattro motivi con cui si deducono: 3.1.Violazione dell'art. 267, comma 1, e 125, n. 3, cod. proc. pen. La difesa ripropone l'eccezione di inutilizzabilità dell'attività captativa, perché il relativo decreto autorizzativo, come i successivi di proroga, è costituito da moduli prestampati, in cui il Giudice per le indagini preliminari si limita a richiamare la data della richiesta del Pubblico ministero ed a ritenerla fondata. Si tratta, pertanto, di motivazione apparente; 3.2. Vizio di motivazione sotto il profilo della mancata applicazione degli artt.546, 530 e 192 cod. proc. pen. La motivazione della sentenza impugnata si fonda unicamente sulla cosiddetta "droga parlata" che, da sola, non può mai essere considerata ai fini dell'accertamento dei fatti contestati, atteso che l'intercettazione è solo un mezzo di ricerca della prova e mai prova, in assenza di altri elementi. Nel caso di specie, a seguito delle intercettazioni non è stato operato alcun sequestro, non sono stati identificati gli acquirenti finali, né è avvenuto alcun trasferimento di denaro. Per tutti i capi di imputazione, tranne per quelli riguardanti la cessione a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], la condanna è fondata esclusivamente sulle sole intercettazioni ambientali e telefoniche (inutilizzabili per quanto sopra detto), prive di riscontri; 3.3.Violazione di legge per non essere stato applicato l'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90. Dal compendio intercettatorio risulterebbero, invero, quantitativi molto contenuti, per somme modeste, in un territorio non ampio; 3.4.Violazione di legge e vizio di motivazione, sotto il profilo della sua illogicità, per l'errata applicazione dell'art. 235 cod. pen. Lo stato di extracomunitario non comporta un automatico giudizio di pericolosità. La difesa sottolinea che l'asserita attività illecita dell'imputato si è svolta in un periodo di tempo contenuto e che il Giudice non ha tenuto conto che egli vive da anni a Pordenone, unitamente alla propria famiglia, in un'abitazione prossima al Comando dei Carabinieri, e svolge regolare attività lavorativa. Difetterebbero quindi l'attualità e la concretezza del giudizio di pericolosità sociale, a fondamento della misura di sicurezza disposta. 4. Il ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] si fonda su due motivi con cui si deducono: 4.1. Violazione dell'art. 267 cod. proc. pen., stante la carenza di specifica motivazione dei decreti con cui il Gip di Pordenone autorizzava e prorogava l'attività di intercettazione telefonica ed ambientale. La difesa rinnova l'eccezione di inutilizzabilità patologica di detta attività captativa, ricordando come dopo una prima ordinanza di rigetto, il Gip si sia limitato a siglare un modulo prestampato, riempiendolo di suo pugno solo in relazione alle utenze oggetto di attenzione, mentre integrava con proprie osservazioni le richieste di proroga avanzate dal Pubblico ministero. Richiama giurisprudenza di legittimità a sostegno a sostegno della patologicità della denunciata inutilizzabilità e del regime di deducibilità; 4.2. Violazione dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90, a fronte di un'ipotesi di "droga parlata", con cessioni poste in essere nell'ambito di un'attività rudimentale. Il difensore evidenzia come la più recente giurisprudenza di legittimità abbia ritenuto configurabile l'ipotesi lieve anche rispetto a condotte aventi ad oggetto tutte le tipologie di sostanze e come il fatto di lieve entità non sia in astratto incompatibile con lo svolgimento di attività di spaccio non occasionale e continuativa. Nel caso di specie, l'attività, pur non occasionale, si è svolta in un arco di tempo limitato (circa un paio di mesi) e spesso si è attuata nell'ambito di rapporti amicali e/o di assidua frequentazione e, in ogni caso, per quantitativi modesti. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono inammissibili. 2. Il motivo da entrambi i ricorrenti sollevato e relativo alla asserita inutilizzabilità delle intercettazioni, è inammissibile per difetto di autosufficienza. Invero, in base al principio di autosufficienza del ricorso, in tema di intercettazioni, qualora in sede di legittimità venga eccepita l'inutilizzabilità dei relativi risultati, è onere della parte, a pena di inammissibilità del motivo per genericità, indicare specificamente l'atto che si ritiene affetto dal vizio denunciato cui si accompagna l'ulteriore onere di curare la produzione dell'atto e delle risultanze documentali addotte a fondamento del vizio processuale, curando che l'atto sia effettivamente acquisito al fascicolo o provvedendo a produrlo in copia (Sez. 4, n. 18335 del 28/06/2017, dep. 2018, P.G. in proc. Conti, Rv. 273261; Sez. 4, n. 2394 del 13/12/2011, dep. 2012, Russillo e altro, Rv. 251751: "Il ricorso per cassazione per violazione delle regole di cui agli artt. 267 e 268, commi primo e terzo, cod. proc. pen. deve essere accompagnato, a pena di inammissibilità per genericità, dalla integrale produzione degli atti asseritamente affetti dai vizi denunciati"). Nel caso di specie, i ricorrenti non hanno adempiuto all'anzidetto onere di allegazione dei decreti di cui lamentano l'omessa autonoma motivazione. Il motivo si appalesa, inoltre, manifestamente infondato alla luce della sentenza impugnata. Questa infatti - dopo aver ricordato, a dimostrazione del vaglio effettuato dal Gip, che vi era stato un primo rigetto motivato dall'assenza di riscontri alla chiamata in correità di [OSCURATO:PERSONA] - osserva che il Gip aveva accolto la seconda richiesta, integrata con ulteriori atti di indagine, «richiamando le argomentazioni svolte dal PM , mostrando di aver svolto un autonoma ed accurata disamina della vicenda»; e che gli ulteriori provvedimenti di autorizzazione di proroga sono motivati in modo analogo, in alcuni casi con integrazioni ad opera dello stesso Gip. Costituisce, peraltro, principio consolidato quello secondo cui, in tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, è legittima la motivazione per relationem dei decreti autorizzativi quando in essi il giudice faccia richiamo alle richieste del pubblico ministero ed alle relazioni di servizio della polizia giudiziaria, ponendo così in evidenza, per il fatto d'averle prese in esame e fatte proprie, l'iter cognitivo e valutativo seguito per giustificare l'adozione del particolare mezzo di ricerca della prova (Sez. 5, n. 36913 del 05/06/2017, P.M. in proc. Tipa e altri, Rv. 270758; Sez. 5, n. 24661 del 11/12/2013, dep. 2014, Adelfio e altri, Rv. 259867; Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, Caridi e altri, Rv. 242418). Quanto al secondo motivo di Bejo, anche in relazione al precipuo onere motivazionale di cui è gravato il giudice nel caso di cosiddetta "droga parlata", la sentenza impugnata si appalesa immune dalle sollevate censure. Questa Corte di legittimità ha chiarito come, in tema di stupefacenti, qualora gli indizi a carico di un soggetto consistano in mere dichiarazioni captate nel corso di operazioni di intercettazione senza che sia operato il sequestro della sostanza stupefacente (la c.d. droga parlata), la loro valutazione, ai sensi dell'art.192, comma 2, cod. proc. pen., deve essere compiuta dal giudice con particolare attenzione e rigore e, ove siano prospettate più ipotesi ricostruttive del fatto, la scelta che conduce alla condanna dell'imputato deve essere fondata in ogni caso su un dato probatorio "al di là di ogni ragionevole dubbio", caratterizzato da un alto grado di credibilità razionale, con esclusione soltanto delle eventualità più remote Sez. 4, n. 20129 del 25/06/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279251; Sez. 6, n. 27434 del 14/2/2017, Albano, Rv. 270299; Sez. 3, n. 16792 del 25/3/2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 263356). Costituisce, dunque, ius receptum, il principio, in tema di stupefacenti, a mente del quale l'esistenza del reato può essere desunto anche dal solo contenuto delle conversazioni intercettate qualora il loro tenore sia sintomatico dell'organizzazione di una attività illecita e, nel caso in cui ai dialoghi captati non abbia fatto seguito alcun sequestro, il giudice di merito, al fine di affermare la responsabilità degli imputati, è gravato da un onere di rigorosa motivazione. Di questi principi la Corte territoriale ha fatto corretta applicazione, dando conto di un'attenta e scrupolosa valutazione delle conversazioni intercettate, dalle quali ha reputato emergere, in termini di certezza, il pieno ed attivo coinvolgimento dell'imputato nell'attività di reperimento e cessione dello stupefacente, dando conto, con dovizia di particolari, del contenuto, che definisce «inequivoco», delle intercettazioni relative a tutti i capi di imputazione a lui contestati (si vedano le pp. 6 e 7 della sentenza di appello). Quanto al motivo da entrambi gli imputati sollevato (il terzo di Bejo, il secondo di Rexha) con riferimento all'invocato comma 5 dell'art. 73 d.P.R. 309/90, giova richiamare il consolidato principio giurisprudenziale secondo cui, per qualificare il fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990, occorre operare una valutazione complessiva e in concreto di tutte le circostanze del fatto (Sez. U., sentenza n. 51063 del 27/09/2018, Murolo; più di recente, Sez. 4, n. 50257 del 05/10/2023, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 285706, massimata nei seguenti termini: "In tema di stupefacenti, la configurabilità del delitto di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, postula un'adeguata valutazione complessiva del fatto, in relazione a mezzi, modalità e circostanze dell'azione, ed a quantità e qualità delle sostanze, con riferimento al grado di purezza, sì da pervenire all'affermazione di lieve entità in conformità ai principi costituzionali di offensività e di proporzionalità della pena), mentre la mancanza di uno solo degli elementi sintomatici della lieve entità giustifica l'esclusione di detta ipotesi. Sul punto, la Corte territoriale ha, con motivazione adeguata, illustrato le ragioni per le quali ha ritenuto non integrata la fattispecie del predetto comma 5. Al riguardo, ha evidenziato che si è trattato di un'attività di spaccio estesa e consolidata, effettuata per quantitativi stimati che andavano da 5 a 30 grammi per volta, con disponibilità continuativa di stupefacente attraverso vari canali di rifornimento, nei confronti di soggetti che a loro volta spacciavano; e che gli imputati hanno pertanto dimostrato di movimentare nel complesso un quantitativo di cocaina certamente rilevante , «come dimostrano gli ingenti crediti maturati verso i clienti, tale da non rendere qualificabili fatti in termini di assoluta modestia» (p. 8 sent. app.). Deve, peraltro, rilevarsi che le doglianze rispettivamente espresse sul punto da entrambi i ricorrenti sono aspecifiche, risolvendosi in affermazioni generiche e mere petizioni di principio, prive di alcun confronto con le relative osservazioni del provvedimento impugnato. Il quarto motivo del Bejo è manifestamente infondato. La sentenza impugnata ha fatto buon governo del principio stabilito dalla giurisprudenza di legittimità a mente del quale l'espulsione dello straniero dal territorio dello Stato, nel caso di condanna alla reclusione per un tempo superiore a due anni, prevista dall'art. 235 cod. pen., costituisce una misura di sicurezza personale di carattere facoltativo applicabile dal giudice solo nel caso in cui, con adeguata motivazione, abbia verificato la sussistenza della pericolosità sociale (Sez. 2, n. 16400 del 17/02/2021, PG c/ [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281123). Sul punto la sentenza impugnata, reputando lo svolgimento di regolare attività lavorativa non sufficiente ad escludere la pericolosità sociale di entrambi gli indagati, ha evidenziato la pluralità e la gravità delle condotte, la ramificazione dell'attività di spaccio, il collegamento con ambienti malavitosi di spicco per recuperare lo stupefacente, l'abituale frequentazione di pregiudicati. 3. Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processu