CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 19 ottobre 2021
Cassazione n. 45439/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la ordinanza in data 30.5.2022 del Tribunale di Bari visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso letta la memoria del difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in data 30.5.2022 il Tribunale di Bari, adito in sede di appello cautelare, ha confermato il provvedimento di rigetto reso dal GIP in ordine alla richiesta di dissequestro dei beni, costituiti da un capannone industriale e dalle relative dotazioni e pertinenze unitamente al corpo del reato, ovverosia a sessanta big bags contenenti fanghi di depurazione essiccati, attinti dalla misura reale emessa in data 19.10.2021, richiesta presentata dall'indagato nella qualità di legale rappresentante della [OSCURATO:SOCIETA]. nei confronti del quale era stato inizialmente ipotizzato il reato di cui all'art. 256, primo comma d. Igs. 152/2006 per aver effettuato attività di gestione, stoccaggio e smaltimento di rifiuti costituiti da fanghi di depurazione di acque reflue in assenza della prescritta autorizzazione. A fondamento del diniego i giudici della cautela hanno ritenuto che, pur dovendo il reato essere riqualificato nella meno grave fattispecie prevista dal quarto comma della medesima norma che sanziona le condotte di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate dalle autorizzazioni di cui la società era in possesso in ordine al commercio dei rifiuti, sussisteva ciò nondimeno l'attività illecita stante il deposito incontrollato - al di là dell'omessa realizzazione nella parte anteriore del capannone sede dell'impianto industriale di una fossa e al suo interno di un cassone a fondo mobile e a chiusura ermetica idraulica nel quale riversare, così da evitarne eccessivi stazionamenti, i fanghi, che comunque non aveva costituito oggetto di contestazione da parte degli agenti di PG che avevano eseguito il sopralluogo - dei fanghi contenuti nelle big bags trovate sparse nell'intera area sede dello stabilimento industriale, ivi compresa la zona deputata alla realizzazione dei processi termici ad alta intensità, in violazione della determina della [OSCURATO:PERSONA] di Bari rilasciata alla [OSCURATO:SOCIETA]. in data 22.5.2018, senza neppure considerare il diverso contenuto delle big bags rispetto a quello consentito. E' stata altresì ritenuta la sussistenza del periculum in mora per non avere l'istante ancora richiesto l'autorizzazione temporanea alla rimozione dei sigilli apposti al momento dell'emissione del provvedimento di sequestro per provvedere alla corretta messa in riserva e successivo recupero dei rifiuti non correttamente stoccati. 2. Avverso il suddetto provvedimento l'indagato, sempre nella veste di legale rappresentante della stessa società, ha proposto, per il tramite del proprio difensore, ricorso per cassazione articolando un unico motivo con il quale lamenta che la motivazione presenti vizi così gravi in termini di coerenza argomentativa da rendere del tutto incomprensibile l'iter logico seguito, stante la disamina in essa di questioni del tutto estranee alle informazioni probatorie raccolte. Deduce come unitamente all'istanza di dissequestro fosse stata depositata la consulenza tecnica del dott. [OSCURATO:PERSONA], del tutto tralasciata dall'ordinanza impugnata, attestante macroscopici errori compiuti dal GIP nella ricostruzione del procedimento di gestione dei rifiuti trattati dalla [OSCURATO:SOCIETA]., avendo, in particolare, evidenziato come i fanghi processati non necessitassero, alla luce della loro natura merceologica, dello stato fisico e della composizione chimica, di alcun trattamento di essiccazione, ma soltanto del processo meccanico di frantumazione. Conseguentemente nessun illecito è, secondo la difesa, ipotizzabile nei confronti dell'indagato, tenuto conto che la motivazione resa dal Tribunale barese si compendia nella mera ripetizione del contenuto degli atti della PG, redatti ben prima che fosse stata depositata la consulenza tecnica di parte volta a confutare la ricostruzione fattuale esposta negli atti di indagine e che perciò avrebbe dovuto costituire oggetto di attenta disamina: in difetto deve ritenersi integrato il vizio di violazione di legge per assoluta mancanza di motivazione, che se deve ritenersi sussistente, come già affermato da questa Corte con la pronuncia n. 30296 del 25.5.2021, allorquando il provvedimento impugnato si limiti, in presenza di consulenza tecnica di parte, a fare ad essa generico riferimento senza verificarne la pertinenza al caso sub judice e la fondatezza, lo è a fortiori ove l'elaborato del consulente risulti del tutto ignorato. 3. Successivamente al deposito della requisitoria del Procuratore Generale che ha concluso per il rigetto del ricorso, stigmatizzando come il Tribunale si fosse confrontato con l'elaborato del consulente di parte e come il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel provvedimento autorizzativo si compendiasse nel fatto che le big bags rinvenute dagli agenti di p.g. "contenevano fanghi disidratati che dovevano ancora essere sottoposti all'intero processo di recupero", la difesa ha presentato una memoria di replica: con essa, nel ribadire come in nessun punto all'infuori delle premesse l'ordinanza impugnata avesse fatto riferimento alla consulenza tecnica di parte e come in quest'ultima fosse stato precisato che i fanghi in contestazione, analizzati sulla base delle certificazioni di ingresso all'impianto e sugli esiti delle analisi compiute a campione dall'ARPA, fossero già essiccati, ha concluso per l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso non può essere ritenuto ammissibile. Va innanzi tutto rilevato che la specifica menzione nell'ordinanza impugnata, nel riepilogo dei motivi articolati a fondamento dell'appello cautelare, della consulenza tecnica prodotta dalla difesa, a supporto delle sue stesse allegazioni di cui viene sia pur sinteticamente riprodotto il contenuto, non autorizza affatto la deduzione che il Tribunale sia incorso nel vizio di violazione di legge per omesso confronto e conseguente carenza di motivazione sulla consulenza di parte. Al contrario, emerge dalla lettura del provvedimento come della specifica confutazione del ricorrente i giudici baresi si siano fatti ampiamente carico, avendo rilevato come i fanghi giungessero presso l'impianto sì disidratati, come assunto dal ricorrente, ma necessitassero ciò nondimeno di un ulteriore processo di essiccazione che si articolava in due fasi, all'esito delle quali soltanto potevano ritenersi debitamente processati: la procedura regolare come disciplinata dalla determina prevedeva infatti che i fanghi venissero, al loro arrivo, annotati nella colonna di carico dell'apposito registro cronologico con la sigla R13, indicante la messa in riserva per essere sottoposti alle operazioni di recupero (denominate R1 o R2) e, solo al loro esito, segnati nella colonna di scarico dove figuravano i fanghi trasformati in polverino ed utilizzati come combustibile o altro mezzo per produrre energia all'interno di un sistema di autoalimentazione in cui il polverino veniva ossidato nel bruciatore per essiccare altri fanghi. Conseguentemente, potendo la sigla R1 essere apposta alle sole ceneri residuate dal processo di ossidazione, il contenuto delle big bags rinvenute nei capannoni non corrispondeva, secondo quanto compiutamente argomentato dal Tribunale, a quello effettivo essendo stati rinvenuti nei suddetti contenitori fanghi disidratati che dovevano, tuttavia, ancora essere processati per poter essere contrassegnati dalla sigla R1 che, invece, indebitamente figurava sul registro di scarico. Ma, al netto di tale rilievo che proprio in ragione delle diffuse argomentazioni spese al riguardo certamente non rende l'ordinanza impugnata passibile di alcuna doglianza in punto di omessa motivazione, così come lamenta la difesa, il punto dirimente risiede nella mancanza di pertinenza della consulenza tecnica prodotta e, per essa, delle doglianze devolute dal ricorrente rispetto all'oggetto dell'indagine e della conseguente contestazione provvisoria, pertinenza che proprio come sottolineato da questa Corte nella massima citata nello stesso ricorso, risulta un presupposto indefettibile dell'invocato vizio di violazione di legge (Sez. 3, Sentenza n. 30296 del 25/05/2021, Rv. 281721 secondo cui in tema di impugnazione di misure cautelari reali, il tribunale del riesame è tenuto a valutare il contenuto della consulenza tecnica prodotta dalla parte, e, sia pure sommariamente, la pertinenza o meno della stessa rispetto all'oggetto dell'indagine e, solo ove sussista un contrasto con altri elaborati tecnici su punti decisivi del tema cautelare, è tenuto a dar conto sinteticamente delle ragioni della prevalenza dei rilievi difensivi su quelli posti a fondamento del provvedimento cautelare o viceversa, onde non incorrere nel vizio di violazione di legge per assoluta mancanza di motivazione). Viene infatti puntualizzato dai giudici investiti dell'appello cautelare come, a fronte della contestazione effettuata dalla PG all'indagato, l'attività criminosa fosse da ricondursi, quantunque plurime potessero ritenersi le violazioni commesse rispetto alle prescrizioni della conseguita autorizzazione, al solo deposito incontrollato delle big bags contenenti fanghi, quale che ne fosse lo specifico stadio di essiccazione, rinvenute all'esito del sopralluogo sparse all'interno dell'intera area industriale, "non solo nel primo capannone, ma anche nell'area deputata alla realizzazione dei processi termici ad alta intensità", dove giacevano da mesi essendo arrivati presso l'impianto in data 19 maggio e 9 luglio 2021, senza che i relativi contenitori fossero idonei a contenere i cattivi odori prodotti, né sicuri sotto ogni altro profilo. Pertanto, al di là della violazione delle prescrizioni relative alla messa in riserva dei rifiuti derivati dal processo di trasformazione dei fanghi, che avrebbe dovuto, secondo la determina rilasciata alla società, essere effettuata nella parte anteriore del capannone che non solo doveva essere chiuso e mantenuto in depressione, ma al cui interno avrebbe dovuto essere creata una fossa contenente a sua volta un cassone a chiusura ermetica idraulica, così da catturare le esalazioni ed inviarle all'impianto di deodorizzazione previsto, strutture queste mai realizzate, ma comunque non oggetto di contestazione all'esito del sopralluogo, quello che viene messo in evidenza è la violazione delle prescrizioni di cui alla autorizzazione conseguita in ordine al deposito delle menzionate big bags. Conseguentemente, i rilievi spesi dal consulente della difesa in ordine alla natura dei fanghi che ritiene essere già essiccati, senza alcuna distinzione tra quelli in arrivo presso lo stabilimento e quelli già processati, risultano del tutto debordanti dalle osservazioni spese dal Tribunale il quale, nel riqualificare il reato ai sensi della meno grave fattispecie criminosa di cui al quarto comma dell'art. 256 d. Igs. 152/2006, mette bene in evidenza come, al netto del contenuto delle big bags che, come già rilevato, non aveva costituito oggetto di contestazione, la loro allocazione non consentisse di ricondurle, per effetto del mancato rispetto delle condizioni specificamente previste dalla determina, ad un deposito regolare, profilo questo su cui né la difesa né la consulenza di parte prendono posizione. In conclusione, deve escludersi la configurabilità del dedotto vizio radicale della motivazione, dovendo al contrario ritenersi che pur attraverso l'invocazione del vizio di violazione di legge, si venga, invece, a censurare, né più né meno, la logicità di un percorso motivazionale che incorre nella presente sede di legittimità nella preclusione sancita dall'art. 325 cod. proc. pen., di talché non potrebbe in nessun caso versarsi in ipotesi di motivazione apparente. Deve allora ribadirsi come non sia consentito aggirare i limiti posti dall'art. 325 c.p.p. alla ricorribilità delle ordinanze in materia cautelare reale, ammessa dalla norma citata solo per violazione di legge, qualificando come violazione dell'art. 125 c.p.p., comma terzo qualsivoglia vizio motivazionale del provvedimento impugnato: perché effettivamente ricorra l'ipotesi di cui all'art. 606 c.p.p., lett. c) è invece necessario che l'apparato giustificativo di quest'ultimo risulti o del tutto mancante o, quanto meno, privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez. un. n. 25932 del 29 maggio 2008, Ivanov, rv 239692; Sez. Un., n. 5876 del 28 gennaio 2004, Rv. 226710). Segue all'esito del ricorso l'onere delle spese del procedimento, nonché quello, non sussistendo elementi che consentano di escludere profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, equitativamente fissata come in dispositivo P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricor