CassazionedecretoSezione 5
Cassazione n. 30774/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
rcatajo [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], n.q. di erede diMarcatajo Marcelloavverso il decreto del 27/10/2025 della Corte di appello di PalermoVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per la inammissibilità dei ricorsi.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con il decreto indicato in epigrafe, la Corte di appello di Palermo, in parzialeriforma del decreto del Tribunale di Palermo del 17 ottobre/23 dicembre 2019,dep. l’8 aprile 2020, che disponeva nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] eGiorgio [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di eredi del proposto, [OSCURATO:PERSONA], decedutoil 22 aprile 2016, e di [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di terzo intervenuto, laconfisca per equivalente, fino alla concorrenza del valore di euro 350.000,00 deibeni, sottoposti a sequestro con decreto del Tribunale di Palermo del 17 novembre2016, individuati da 1 a 8, e delle somme di cui ai conti correnti indicati nelle lett.da c ad f (pagine 40 e 41) del decreto di primo grado, nonché la confisca perequivalente, fino alla concorrenza dell’importo di euro 487.250,19,dell’appartamento sito in Palermo, via [OSCURATO:PERSONA]Oro, n.21, piano 1, formalmenteintestato a [OSCURATO:PERSONA], sottoposto a sequestro con decreto del [OSCURATO:PERSONA] del 25 maggio 2018, ha ridotto ad euro 241.641,19 l’importo dellaconfisca per equivalente su tale immobile, e confermato nel resto il provvedimentoimpugnato.2. Contro l'anzidetto decreto, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],nella qualità di eredi del proposto, [OSCURATO:PERSONA], deceduto il 22 aprile 2016,propongono ricorso, affidato a due motivi, di seguito sintetizzati ai sensidell’art.173, comma priterzo, disp. att. cod. proc. pen.2.1 Il primo motivo di ricorso lamenta violazione di legge e vizio dimotivazione, in relazione all’art.25 D.L.gs 150/2011, in punto di requisiti oggettivie soggettivi della confisca. Si duole che la Corte d’appello, da un lato, hacircoscritto la pericolosità sociale del proposto, [OSCURATO:PERSONA], agli anni2006/2016, dall’altro, ha disposto la confisca per equivalente dei beni, dalmedesimo lecitamente acquistati tra il 1976 e il 1998, con violazione del principiodi correlazione tra gli acquisti dei beni oggetto di confisca e la perimetrazionetemporale della condotta penalmente rilevante del de cuius per reati commessi trail 2006 e il 2013, dunque, del canone della ragionevolezza temporale tra ilmomento di acquisizione del bene e quello di emersione della pericolosità sociale,affermato dalla giurisprudenza di legittimità, finalizzato ad evitare che lapresunzione di illegittima acquisizione di beni su cui poggia la confisca, persproporzione si traduca in un automatismo applicativo e che si estenda all’interopatrimonio.Si duole della mancata considerazione dell’intero percorso esistenziale delproposto, del momento iniziale e finale della pericolosità sociale, esplicitata inparte motiva dalla Corte di appello, nonché del periodo antecedente al 2006, incui il proposto non sarebbe mai stato raggiunto da alcun provvedimentodell’[OSCURATO:PERSONA], della sua incensuratezza sino al 12 gennaio 2016, edell’acquisto dei beni oggetto di confisca da parte dei coniugi [OSCURATO:PERSONA] in epocamolto antecedente ai reati per cui è stata ritenuta la pericolosità sociale.Si duole della mancata considerazione della percezione di redditi, da lavorodipendente dell’Enel dagli anni ‘70 fino al 2000, e poi da libero professionista,adeguati all’acquisto degli immobili confiscati, nonché, come accertato dallaconsulenza tecnica di parte, anche con proventi della moglie, [OSCURATO:PERSONA],nonché degli incrementi del patrimonio del nucleo familiare, dal 2006 al 2016,mediante stipula, nel 2007, di un preliminare di compravendita per l’acquisito diun appartamento in Palermo, via del [OSCURATO:PERSONA]Oro, oggetto di confisca con il secondoprovvedimento di sequestro per equivalente.2.2 Il secondo motivo di ricorso lamenta violazione del principio di difesa edel contraddittorio, nonché del principio di proporzionalità delle sanzioni, per averela Corte d’appello confiscato l’intero prezzo di euro 310.000,00, asseritamentericavato dal proposto dalla vendita a terzi dell’immobile sito in Palermo, via GuidoJung n. 7, acquistato con provviste riconducibili a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].Si deduce che poiché l’acquisto dell’immobile era avvenuto in data 17 luglio2007, antecedente l’entrata in vigore della legge n. 125/2008, che consentiva laconfisca per equivalente in sede di prevenzione, la proposta di confisca venivarigettata, e solo nel decreto decisorio di primo grado, il Tribunale decideva diconfiscare la somma di denaro derivante dalla vendita di tale appartamento,avvenuta nel 2011 ai coniugi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], dietro corrispettivo dieuro 310.000, contrariamente a quanto richiesto nella proposta, concompromissione del contraddittorio e del diritto di difesa per difetto di correlazionetra imputazione e decreto di condanna relativo ad un fatto nuovo.Si deduce error in iudicando per avere la Corte territoriale ritenuto tale interasomma nella disponibilità del proposto, mentre parte del predetto utile, euro191.762,38 non sarebbe mai pervenuta al proposto, in quanto corrisposta dagliacquirenti direttamente all’Istituto di credito [OSCURATO:PERSONA], per estinguere ilmutuo acceso dal de cuius per l’acquisto dell’appartamento e che il profittodell’operazione relativa alla vendita del predetto immobile sarebbe stato di euro118.237,62, e, quindi, non vi sarebbe stata alcuna diretta o indiretta disponibilitào utile in capo al proposto e, di conseguenza, la sanzione non sarebbeproporzionale al profitto, in mancanza dei requisiti di proporzionalità e dipertinenzialità del profitto, che rilevano anche nella confisca per equivalente.Il difensore chiede annullarsi l’ordinanza impugnata.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. I ricorsi sono inammissibili.2. Il primo motivo di ricorso è inammissibile in quanto manifestamenteinfondato.2.1 Deve premettersi che il sindacato di legittimità in materia di prevenzioneè circoscritto soltanto al vizio di violazione di legge, secondo il disposto dell'art.10, comma 3, d.lgs. 159/2011, ivi compreso il vizio di motivazione mancante oapparente e con esclusione dell'ipotesi dell'illogicità manifesta di cui all'art. 606,lett. e), cod. proc. pen. (cfr., per tutte, Sez. U, n. 33451 del 29/05/2014, Repaci,Rv. 260246; Sez. 1, n. 6636 del 07/01/2016, Pandico, Rv. 266365).Tali principi sono stati di recente sviluppati ulteriormente dalle Sezioni uniteche, proprio in tema di provvedimenti applicativi della misura di prevenzione,hanno chiarito che la violazione di legge sussiste ove si profila la totale esclusionedi argomentazione su un presupposto, un elemento costitutivo della fattispecieche legittima l'applicazione della misura, configurandosi in caso di radicalemancanza di argomentazione su punto essenziale (Sez. U., n. 111, del30/11/2017, Gattuso, Rv. 271511).2.2 Va premesso che l’esercizio dell’azione di prevenzione e l’accertamentodella pericolosità sociale del soggetto sollecita risposte ordinamentali non già afatti costituenti reato, ma a comportamenti praeter delictum, a stili di vita emetodiche comportamentali che si collocano al di fuori degli ordinari schemi dellacivile convivenza e dell’ordine democratico; tale sistema, come è noto, attua uncontrasto a due forme di pericolosità: a) la pericolosità c.d. generica (o comune),propria dei soggetti dediti abitualmente a condotte delittuose e che vivanoabitualmente, anche in parte, con i proventi di tali attività delittuose, ai sensidell'art. 1 legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (oggi, art. 1, comma 1, lett. b), d.lgs.6 settembre 2011, n. 159), e b) la pericolosità c.d. qualificata, propria dei soggettiritenuti partecipi di associazioni per delinquere di stampo mafioso (art. 416-biscod. pen., richiamato dall’art. 4, lett. a), d.lgs. n. 159 del 2011) o indiziati di altrireati di allarme sociale. Nella prima ipotesi siamo in presenza di un’abitualededizione al crimine, eletto a fonte di sostentamento; nell'altra, di scelteesistenziali e di sistematici comportamenti, antitetici alle regole del vivere civile,ma pur essi orientati a logiche di profitto e di facile arricchimento.Tali principi devono essere posti in connessione con quanto le stesse Sezioniunite di questa Corte hanno chiarito in ordine allo specifico tema della prevenzionepatrimoniale e, cioè, che la pericolosità sociale, oltre ad essere presuppostoineludibile della confisca di prevenzione, è anche "misura temporale" del suoambito applicativo; ne consegue che, con riferimento alla c.d. pericolositàgenerica, sono suscettibili di ablazione soltanto i beni acquistati nell'arco di tempoin cui si è manifestata la pericolosità sociale, mentre, con riferimento alla c.d.pericolosità qualificata, il giudice dovrà accertare se questa investa, comeordinariamente accade, l'intero percorso esistenziale del proposto, o se siaindividuabile un momento iniziale ed un termine finale della pericolosità sociale, alfine di stabilire se siano suscettibili di ablazione tutti i beni riconducibili al propostoovvero soltanto quelli ricadenti nel periodo temporale individuato (Sez. U, n. 4880del 26/06/2014, dep. 2015, Spinelli, Rv. 262605).2.3 Nel caso di specie, la Corte d’appello ha risposto con motivazione nonmancante e non meramente apparente ai motivi di gravame, sicché sotto taleaspetto essa non è sindacabile in sede di legittimità.Il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato anche per laestrema genericità delle censure.2.3.1 Ora, come è noto, per la confisca penale, è necessaria una sentenza cheaccerti la responsabilità penale dell'imputato nonché la individuazione del valoredel prezzo o del profitto del reato, con possibile aggressione di beni del valoreequivalente rinvenuti nella disponibilità del condannato. Diversamente, per laconfisca di prevenzione, il codice antimafia, dagli artt. 20 e seguenti, nellainterpretazione data dalle Sezioni Unite Spinelli, delinea una strada obbligata, cheimpone al giudice del merito di procedere, in primo luogo, alla individuazione deibeni sequestrabili, che sono quelli che risultino correlati temporalmente alladichiarata pericolosità del soggetto o indice di sproporzione rispetto al reddito,ovvero «direttamente frutto della condizione soggettiva di pericolosità». Solo dopotale accertamento, è possibile, ove i beni oggetto di incremento patrimoniale nonsiano più nella disponibilità del proposto, procedere nelle forme ablative dell'art.25 del T.U., così come risulta a seguito della novellazione apportata con leggen.161 del 17/10/2017. Quest'ultima è, infatti, la disposizione di legge applicabileratione temporis alla procedura oggetto di esame, a tenore della quale "Dopo lapresentazione della proposta, se non è possibile procedere al sequestro dei benidi cui all'articolo 20, comma 1, perché il proposto non ne ha la disponibilità, direttao indiretta, anche ove trasferiti legittimamente in qualunque epoca a terzi in buonafede, il sequestro e la confisca hanno ad oggetto altri beni di valore equivalente edi legittima provenienza dei quali il proposto ha la disponibilità, anche perinterposta persona".2.3.2 Nella specie, non essendo più possibile un recupero direttodell’incremento patrimoniale ricadente nel periodo di pericolosità del proposto,costituito dai beni, di cui alla proposta di confisca per equivalente del 20 luglio2016 e sottoposti a sequestro con decreto del 17 novembre 2016, (appartamentosito in Palermo, via [OSCURATO:PERSONA] n.7, p.13°, oggetto di fittizia intestazione in capoal proposto, con capitali forniti da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], esponentidell’associazione mafiosa cosa nostra, vendita dell’appartamento sito in Palermo,via [OSCURATO:PERSONA], oggetto di fittizio preliminare di compravendita, poi risolto,e finalizzato ad occultare il trasferimento di somme di denaro da [OSCURATO:PERSONA] per complessivi euro 80.000, di cui euro 40.000 trattenutidal proposto e confiscabili) e dai beni, di cui alla proposta di confisca perequivalente del 9 marzo 2017 e sottoposti a sequestro con decreto del 25 maggio2018 (quote sociali della [OSCURATO:SOCIETA]., intestate agli eredi di [OSCURATO:PERSONA],appartamento sito in Palermo, via [OSCURATO:PERSONA]Oro n.21, p. primo, intestato a GiovanniDi [OSCURATO:PERSONA], denaro indebitamente prelevato dai fondi della gestione del fallimentodella [OSCURATO:SOCIETA]., di cui era curatore, dopo il 26 luglio 2008, oltre che in periododi manifestazione della sua pericolosità, e da lui trasferito ai [OSCURATO:PERSONA] percomplessivi euro 249.807,04), i giudici di merito hanno fatto ricorso all'istitutodella confisca per equivalente dei beni sottoposti a sequestro in data 17 novembre2016 di altri beni e del denaro ricavato dalla vendita dell’appartamento sito inPalermo, via [OSCURATO:PERSONA] n.7, fino alla concorrenza del valore pari a complessivieuro 350.000, e dei beni sottoposti a sequestro in data 28 maggio 2017 fino allaconcorrenza del valore pari a complessivi euro 487.250,19, (fino alla concorrenzadel quantum da confiscare), proprio sulla base del principio di diritto sancito dallesezioni unite Spinelli; naturalmente, i giudici di merito hanno tenuto conto delvalore dei beni che potevano ricadere nella confisca ordinaria. Hanno concluso,così, che, valutando la presenza di tutti gli elementi richiesti per la confisca diprevenzione ed essendo divenuta impossibile l'ablazione diretta del danaro o deibeni acquistati con il medesimo denaro, non essendo stato possibile acquisirladirettamente, mediante prelievo sui conti correnti facenti capo al proposto, suiquali non vi era la necessaria provvista, la Corte territoriale ha fatto ricorsoall'istituto della confisca di prevenzione per equivalente ai sensi dell'art. 25 D. Igs.n. 159/2011, che prevede la possibilità di intervenire, in seconda battuta, anchesu beni pacificamente entrati nel patrimonio del proposto in un momentoantecedente rispetto alla insorgenza della condizione soggettiva di pericolosità edacquisiti lecitamente. Il provvedimento adottato ha, dunque, distinto la situazionedi confisca di prevenzione da quella penale, e ha indicato espressamente alle partiperché quella somma (costituente certamente anche profitto dei reati) sia stataconsiderata confiscabile ai fini preventivi, in quanto attinente alla sproporzionereddituale che il proposto e la sua famiglia hanno avuto negli anni 2006-2013.La confisca ha colpito, nella forma per equivalente rispetto al denaro nonrinvenuto, gli immobili, in parte, di proprietà del proposto e, in parte, della moglie,lecitamente acquistati dal proposto diversi decenni prima dell’insorgere dellapericolosità sociale, e di cui questi aveva la disponibilità, come richiesto dall' art.25 del Codice antimafia, e del denaro sopra indicato. Il sequestro per equivalenteanche di quella parte dei beni di proprietà della moglie si spiega, non soltanto inragione della comproprietà dello stesso (la coppia era in regime di comunione deibeni), ma anche della piena disponibilità dello stesso da parte del proposto,risultando fuori contesto il richiamo difensivo alla disposizione dell'art. 12-bis L.74 del 2000, ove si afferma che è sempre ordinata la confisca di beni checostituiscono il prezzo o il profitto del reato, salvo che appartengano a personadiversa dal condannato, sia perché in quel caso si parla di confisca penale (e nondi prevenzione) e, in secondo luogo, perché si tratta di norma specifica eindividuata per i reati di natura tributaria.2.3.3 Quanto alla possibilità di disporre la confisca del denaro nella forma perequivalente, si osserva che, come precisato dalla sentenza del 15/06/1999, Priscoc/ Italia della Corte Edu, le disposizioni sulla confisca mirano a sottrarre alladisponibilità del proposto tutti i beni che siano frutto di attività illecita o necostituiscano il reimpiego, dei quali non possano dimostrare la legittimaprovenienza (sul punto, sez. Unite ‘Spinelli'), dal momento che la confisca diprevenzione «colpisce beni di cui l'autorità giudiziaria ha contestato l'origineillegale allo scopo che il ricorrente potesse utilizzarli per realizzare ulteriormentevantaggio a proprio profitto ». Una volta individuati tali beni, può essere dispostala traslazione anche su beni acquisiti in tempo antecedente al periodo dipericolosità sociale se non rinvenuti quelli in via diretta, in quanto previstoespressamente dalla norma.2.4 Alla luce dei richiamati principi, deve ritenersi legittimo l'operato dellaCorte di appello che, nell'impossibilità di confiscare direttamente le sommecostituenti l'illecito arricchimento, per non essere state rinvenute neppure su altrie diversi conti correnti, e non risultando individuati i beni acquistati con queldanaro illecito, ha fatto ricorso alla confisca per equivalente preventiva ai sensidell'art. 25 T.U. antimafia, individuando i beni sui quali operare la confisca, seppur,per equivalente.In tal modo, il provvedimento impugnato ha fatto corretta applicazione delprincipio di diritto a tenore del quale in tema di misure di prevenzione patrimoniale,può essere disposta la confisca per equivalente, ex art. 25 d.lgs. 6 settembre2011, n. 159, di beni di legittima provenienza rinvenuti nel patrimonio del propostosolo nel caso di riscontrata impossibilità oggettiva di ablazione dei beni acquisiti incostanza di condizione di pericolosità tipica.2.5 Con riguardo alla possibilità di apprendere, mediante confisca perequivalente, in sede di prevenzione reale, beni acquisiti prima della pericolosità,essa è correlata alla condizione che la proposta sia intervenuta successivamentealla entrata in vigore di legge n. 125/2008.Questo perché il divieto di applicazione retroattiva della confisca perequivalente, derivante dalla natura sanzionatoria dell'istituto (Sez. 1, n. 11768 del28/02/2012 Rv. 25229), non si traduce nell'impossibilità di ablazione dei beni dicui il proposto abbia acquisito la disponibilità, diretta o indiretta, anteriormentealla manifestazione della sua pericolosità, ma nell'inapplicabilità della misura aiprocedimenti già pendenti alla data di entrata in vigore della disposizione che talemisura ha introdotto, (Sez. 5, n. 40415 del 27/09/2022, Rv. 283869), sicché èirrilevante l'epoca di acquisto dei beni oggetto della misura ablatoria (Sez. 2, n.17584 del 10/01/2013, Rv. 255964), e la confisca per equivalente, in ragione dellanatura sostanzialmente sanzionatoria, può, dunque, colpire anche i beni che nonhanno alcuna correlazione temporale con l'epoca dell'illecito arricchimento.Nel caso di specie, la proposta di confisca per equivalente del PubblicoMinistero sono intervenute rispettivamente è intervenuta 20 luglio 2016 e il 9marzo 2017 (Sez. 5, Sentenza n. 41016 del 11/07/2023, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 285327– 01).Inoltre “In tema di misure di prevenzione reali, nel caso in cui, in costanza dicondizione di pericolosità tipica, non sia possibile l'ablazione del denaroillecitamente acquisito (nella specie, corrispettivo di condotte corruttive) o dei beniacquistati con il medesimo denaro, è legittimo il ricorso alla confisca perequivalente preventiva ai sensi dell'art. 25 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 deibeni acquisiti anche lecitamente prima della manifestazione della pericolosità”(Sez. 5, n. 41016 del 11/07/2023, Rv. 285327).In base a tale principio nel caso di confisca per equivalente la pericolositàcostituisce misura temporale del bene che avrebbe dovuto essere ablato e non piùrinvenuto nella disponibilità del proposto e non già di quello il cui valore vienesottoposto a confisca per equivalente, per il quale è irrilevante il momento in cuiè entrato nel patrimonio del proposto.Ne consegue che la motivazione resa dalla Corte d’appello alle pagine 8 e 9,rispetto alla quale i ricorrenti non si sono confrontati, è evidentemente scevra daivizi dedotti e la doglianza prospettata in questa sede inammissibile.E’ irrilevante, poi, che l’acquisto dell’immobile sito in Palermo, via [OSCURATO:PERSONA].7 era avvenuto nel 2007 precedentemente alla legge n. 125/2008 che avevaintrodotto la confisca per equivalente, proprio perché lo stesso era uscito dalpatrimonio del proposto quando la legge era vigente.3. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile.3.1 La Corte di appello ha chiarito che non vi è stata alcuna violazione delprincipio di corrispondenza tra domanda e pronuncia per essere stato rapportatoil valore della ricchezza illecita passibile di confisca non al prezzo dell’immobileacquistato con la provvista fornita dall’esponente mafioso [OSCURATO:PERSONA] (piùvolte condannato per associazione mafiosa) e del figlio, [OSCURATO:PERSONA], maal prezzo della sua successiva vendita a terzi, in data 21 luglio 2011, per l’importodi euro 310.000. Con motivazione immune da vizi e censure, la Corte territorialeha chiarito che tale decisione non ha determinato il mutamento del titolo dellaconfisca in quanto è stata applicata la stessa tipologia di confisca richiesta dalproponente, e che rientra nelle prerogative del giudice l’individuazione dei benisuscettibili di confisca diretta, in quanto non più nella disponibilità del proposto, ericonducibili alle ipotesi per cui è consentita la confisca per equivalente.Correttamente, la Corte territoriale ha ritenuto non sussistere la dedottaviolazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato non solo per lairrilevanza, ai fini della soluzione di tale questione, della provvisoria conformazionedei contenuti del sequestro anticipatorio rispetto a quanto erroneamenteprospettato nella proposta, ma anche perché il decisum dei primi giudici circa ilprovento illecito da considerare ai fini dell’applicazione della chiesta confiscasussidiaria non è fuoriuscito dallo spettro ricostruttivo offerto dalla proposta (edalle acquisizioni procedimentali) al contraddittorio delle parti.3.2 Con riguardo al quantum del provento illecito confiscabile, èmanifestamente infondata, oltre che reiterativa la pretesa di escludere dal valoreda confiscare la somma utilizzata per estinguere il mutuo acceso per l’acquistodell’immobile.Al riguardo, si richiamano i contenuti delle sentenze, acquisiti nel giudizio diprevenzione di secondo grado, in relazione all’accertamento definitivo dellasussistenza della finalità elusiva penalmente rilevante dell’operazione di acquisitodell’appartamento sito in Palermo, via [OSCURATO:PERSONA] n.7, da parte del proposto coneffettuata nell’ambito del processo, avente ad oggetto vari reati di intestazionefittizia di beni e di riciclaggio, contestati a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] altri in concorso con il proposto, definito dalla Corte di appello di Palermo, consentenza del 16 novembre 2020, nel corso della quale, [OSCURATO:PERSONA],interlocutore diretto, mostrava preoccupazione per un articolo, pubblicato su unnoto periodico locale, sulle dichiarazioni del collaboratore [OSCURATO:PERSONA] su un notoprofessionista palermitano, di cui si indicava la ubicazione dello studio, che si eraprestato ad acquistare per conto di mafiosi cespiti immobiliari, per poi riciclare edare loro il denaro, e nella quale lo stesso proposto indicava all’interlocutore ilnome del mafioso in quello di [OSCURATO:PERSONA].Con riguardo alla intercettazione, si sottolinea la preoccupazione mostrata dalproposto per l’acquisto di un appartamento, per conto dei [OSCURATO:PERSONA], specificandole peculiari circostanze della vicenda (stipula da parte della originaria proprietaria,vedova di uno dei [OSCURATO:PERSONA], all’insaputa di tutti, di altro preliminare di vendita conterze persone, incamerando denaro, tacendo la circostanza al proposto, che avevastipulato un preliminare per il medesimo immobile; la indicazione, in sede distipula del rogito notarile di acquisto, da parte del proposto, degli assegni, in granparte emessi dai [OSCURATO:PERSONA], e la preoccupazione di ciò in quanto pericolosa fonte ditracciamento dei rapporti tra il proposto ed i [OSCURATO:PERSONA], nonché in quanto l’altropromissario acquirente poteva impugnare il rogito per simulazione; la successivatransazione della lite con il promissario acquirente, cui il proposto vendeval’appartamento per un prezzo inferiore a quello indicato nel rogito).Si richiamano, inoltre, gli esiti degli accertamenti della Guardia di Finanza,quali riscontri al contenuto della intercettazione (stipula, nel 2006, da parte delproposto, di contratto preliminare di compravendita per l’acquistodell’appartamento sito in Palermo, via [OSCURATO:PERSONA] 7, con la venditrice CarmelaDavì, vedova di [OSCURATO:PERSONA], cognata di [OSCURATO:PERSONA]; la emissione ditutti gli assegni consegnati alla Davì, in sede di preliminare e in sede di vendita,con provvista approntata da [OSCURATO:PERSONA] o da stretti congiunti dello stessoe del padre [OSCURATO:PERSONA], tranne uno, emesso con provvista tratta da un libretto dirisparmio intestato ad una procedura fallimentare di cui il proposto era curatore;l’accensione, quattro mesi dopo il rogito, da parte del proposto, di un mutuobancario con garanzia sull’immobile; la stipula di altro preliminare, non trascritto,per il medesimo immobile con i coniugi Blu-Vella, che già occupavanol’appartamento come inquilini, e che avevano impugnato l’acquisto del [OSCURATO:PERSONA],nonché la successiva rivendita dell’immobile ai predetti coniugi per un prezzodecurtato rispetto a quanto risultava dal suo acquisto),Tali accertamenti avevano condotto il Tribunale a ritenere il carattere fittiziodell’atto, che sino all’azione giudiziale dei coniugi Blu-Vella, per accertare ilcarattere simulato del rogito stipulato dal [OSCURATO:PERSONA] con la cognata di VincenzoGraziano, era riuscito ad ostare a procedure ablative di prevenzione nei confrontidella Davì, e che non avrebbe potuto effettuarsi senza disposizioni in tal senso deidue [OSCURATO:PERSONA], che avevano già utilizzato i titoli.3.3 Con motivazione immune da vizi e censure, la Corte d’appello hasottolineato il dato fattuale, acclarato dall’accertamento definitivo compiuto insede penale, in relazione alla vicenda simulatoria dell’appartamento di via GuidoJung 7 in Palermo, del concorso del proposto alla sottrazione di tale appartamentodal rischio della potenziale ablazione, facendo propria un’altrui finalità elusiva, utilea realizzare anche un suo concomitante e convergente interesse personale, dinatura economica, a vedersi attribuita la titolarità della proprietàdell’appartamento, unica ragione per spiegare la circostanza, non incompatibilecon la simulazione elusiva configurata nella citata sentenza della Corte di appellodi Palermo, che il rimborso del mutuo bancario, servito per finanziare l’acquisto,rimaneva a carico del proposto per tutti i successivi anni fino al momento dellavendita dell’appartamento a terzi.La Corte d’appello ha, inoltre, sottolineato che il ruolo assunto da MarcelloMarcatajo nella vicenda non era in contrasto con l’avvenuto trasferimento aproposto, in uno dei dialoghi intercettati, a dare conto di tutti i principali risvoltidella vicenda: a disvelare l’esistenza di un suo diretto interesse economico a farsicedere dai [OSCURATO:PERSONA] l’appartamento di via [OSCURATO:PERSONA] 7 in Palermo; a legare talesuo interesse alla dinamica degli illeciti rapporti di affari dal medesimo intrecciaticon i [OSCURATO:PERSONA] e in particolare alla possibilità, offertagli nell’occasione dagli stessi,di potere recuperare il proprio denaro, a dolersi della inaspettata controversiainsorta con i predetti promissari acquirenti dell’immobile e ad affermare di essersidi conseguenza trovato costretto, per eliminare il suo debito con la banca e percontenere il più possibile il suo mancato guadagno, a transigere la controversiacon i precedenti promissari acquirenti mediante la vendita dell’immobile aimedesimi ad un prezzo inferiore rispetto al valore del bene, a affermare di essersitrovato costretto, per eliminare il suo debito con la banca e per contenere il piùpossibile il suo mancato guadagno, a transigere la controversia con i precedentipromissari acquirenti mediante la vendita dell’immobile ai medesimi ad un prezzoinferiore rispetto al valore del bene. Interesse economico, diretto e personaleall’acquisto del predetto immobile che si evince in modo inequivocabile dallaconversazione, intercettata il 10 marzo 2015, intercorsa tra il proposto e il suocollega, avv. [OSCURATO:PERSONA], e riportata nel decreto acquisito, in sede di gravane, nelpresente giudizio di prevenzione, emesso dal Tribunale di Palermo, nell’ambito delgiudizio di prevenzione celebrato a carico di [OSCURATO:PERSONA] e della moglie, edacquisito nel giudizio di gravame.Ne consegue che è corretta la valutazione della Corte territoriale, tenuto contodelle affermazioni del medesimo proposto, nel corso delle intercettazioni, a riferiresoltanto alla sua persona e alla sua sfera economica l’intero ricavato della venditadel bene a terzi, di condividere la decisione del Tribunale di rapportare il quantumdel provento illecito confiscabile all’intero prezzo di vendita del bene e non allaminor somma, indicata nel ricorso in appello, servita per l’estinzione del mutuo,impiegata nell’esclusivo interesse del debitore, non suscettibile di alcunacompensazione con la somma del medesimo mutuo in precedenza trasferita anel patrimonio del proposto, la stessa deve essere considerata utilità perché voltaad estinguere un debito.3. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna delricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila infavore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così deciso in Roma il 29/05/2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteAnna [OSCURATO:PERSONA]