CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 4 febbraio 2026
Cassazione n. 06855/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 208/2026 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - R.G.N. 38019/2025 [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da 1. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 2. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/07/2024 della Corte di appello di Venezia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo di dichiarare inammissibili i ricorsi; udito il difensore delle parti civili, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo di dichiarare inammissibili i ricorsi e riportandosi alle memorie in atti; uditi i difensori degli imputati, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l’accoglimento dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Venezia ha confermato, anche agli effetti civili, la condanna di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in ordine a vari reati di cui all'art. 473 cod. pen. aggravati ai sensi dell'art. 474 ter cod. pen. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 6855/2026 Roma, lì, 19/02/2026 Secondo la ricostruzione dei giudici di merito, [OSCURATO:PERSONA], amministratore della [OSCURATO:PERSONA] srl, in concorso con la compagna e stabile collaboratrice [OSCURATO:PERSONA], dava corso, nel periodo dal dicembre 2010 fino al giugno 2012, a una attività organizzata di contraffazione di marchi "celebri", riprodotti su confezioni di gomme da masticare, che distribuiva attraverso una rete commerciale, e ciò nonostante fosse stato destinatario di vari provvedimenti inibitori (capo 1 relativo al marchio [OSCURATO:PERSONA], capo 3 marchio [OSCURATO:PERSONA], capo 5 marchio [OSCURATO:PERSONA], capo 7 marchio Hermès). 2. Avverso la sentenza ricorrono gli imputati, con separati atti, dal contenuto in gran parte sovrapponibile. 3. Nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] vengono sviluppati nove motivi (in ricorso la numerazione si ferma al numero otto, perché il numero sette viene ripetuto due volte). 3.1. Il primo denuncia violazione di legge sulla ritenuta sussistenza dell'elemento oggettivo del reato di cui all'art. 473 cod. pen. La fattispecie delittuosa in contestazione è integrata, secondo la difesa, dalla contraffazione o uso di un marchio validamente registrato limitatamente ai prodotti o servizi per i quali il marchio stesso è stato riconosciuto e gode di tutela. La violazione non sussiste allorché il marchio registrato sia utilizzato in un settore merceologico diverso (nella specie “alimentare”) da quello oggetto di tutela (abiti di alta moda), pena la violazione del principio di tassatività. Il ricorso, dopo aver ricordato normativa e giurisprudenza sovranazionali, afferma che il richiamo, operato dall'ultimo comma dell'art. 473 cod. pen., ai regolamenti comunitari e alle Convezioni internazionali svolge la funzione di riservare la tutela rafforzata unicamente a segni distintivi regolarmente registrati, che possono vantare un diritto di esclusiva anche nel settore merceologico cui afferisce il marchio contraffatto "dove maggiore è il pericolo di confusione per il consumatore medio e, quindi, di lesione della fede pubblica". Si rammenta inoltre il concetto di "diluizione" e si afferma che, secondo la giurisprudenza civile, anche il pregiudizio arrecato alla notorietà si verifica quando i prodotti o i servizi per i quali il segno identico o simile e usato dal terzo possono essere percepiti dal pubblico in modo tale che il potere di attrazione del marchio ne risulti compromesso. Questo a riprova del fatto che, secondo la normativa vigente, l'inibizione all'utilizzo di un marchio identico per settori merceologici non è vietato in sé e per sé, ma è strettamente collegato alla possibilità, da accertarsi in concreto, di "corrosione" o di "sfruttamento parassitario" del marchio notorio. Su tale necessario accertamento si registra, a dire della difesa, un totale difetto argomentativo. 3.2. Il secondo motivo deduce vizio di motivazione sulla unificazione di condotte relative a due serie di prodotti radicalmente distinti. La Corte di appello ha tracciato una netta linea di demarcazione tra la prima serie di confezioni, recanti segni e loghi chiaramente idonei a evocare marchi registrati e notoriamente riconducibili a case di moda, e la seconda serie caratterizzata invece da motivi grafici del tutto autonomi (quali trame maculate, disegni scozzesi e raffigurazioni di teschi), privi di riferibilità a marchi registrati e, dunque, non sussumibili nel paradigma degli artt. 473 e 474 ter cod. pen. Ciononostante la sentenza impugnata, senza spiegarne le ragioni, tratta come un unico reato le due ipotesi che invece sono distinte sotto il profilo temporale, sotto quello dei beni prodotti e anche - parzialmente - sotto quello dei marchi contraffatti. L'assimilazione delle due condotte è fonte di pregiudizio per l'imputato, sia sotto il profilo della protrazione delle condotte a una data successiva alla consumazione del reato, con conseguente incidenza negativa sul termine di prescrizione, sia sotto il profilo del trattamento sanzionatorio, reso maggiormente gravoso da una valutazione complessiva e unitaria dei fatti. 3.3. Il terzo motivo lamenta un errore nel computo del termine prescrizionale per il reato connotato da due elementi circostanziali ad effetto speciale, la recidiva infraquinquennale e quella di cui all'art. 474 ter cod. pen. Secondo il ricorrente deve tenersi conto soltanto della circostanza aggravante più grave e non anche di quella ulteriore, in quanto il relativo aumento, previsto dall'art. 63, quarto comma, cod. pen., è facoltativo. A supporto vengono citati alcuni passaggi motivazionali della sentenza delle Sezioni Unite n. 30046 del 2022. 3.4. Il quarto motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in punto di ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di cui all'art. 473 cod. pen. La Corte di appello, sostiene la difesa, ha riconosciuto il dolo generico senza confrontarsi con i plurimi dati oggettivi che dimostrano la buona fede dell'imputato quali: l'acquisizione di pareri legali preventivi, dai quali l'imputato aveva desunto la liceità della propria condotta; le registrazioni dei segni distintivi utilizzati ('by [OSCURATO:PERSONA]’), indicativi di un percorso volto a garantire la tutela e l'originalità del marchio; gli accordi raggiunti con le case di moda, i quali erano stati fonte di regolarizzazione e composizione negoziale delle pretese; la cessazione della commercializzazione dei prodotti della cosiddetta "prima serie", indice inequivoco della volontà dell'imputato di conformarsi alle prescrizioni ricevute. Si verserebbe, pertanto, in una ipotesi di errore scusabile sul precetto, che impedisce di ricostruire la condotta in termini di coscienza e volontà, sulla scia della sentenza della Corte costituzionale n. 364 del 1988. A riprova della buona fede milita anche la circostanza, trascurata dalla Corte di appello, che le confezioni di gomma da masticare contenevano indicazioni idonee a identificare immediatamente il produttore (il nome anche se anglicizzato, la partita Iva e l'indirizzo della società). 3.5. Il quinto motivo contesta il riconoscimento della circostanza aggravante di cui all'art. 474 ter cod. pen. che, a dire del ricorrente, la Corte di appello ha collegato unicamente alla rilevanza quantitativa dei prodotti contraffatti e alla loro diffusione territoriale, senza indagare l'esistenza di un apparato organizzato. 3.6. Il sesto motivo denuncia vizio di motivazione e travisamento della prova nella parte in cui la sentenza impugnata fa discendere la responsabilità dell'imputato dalle dichiarazioni testimoniali rese dai consulenti delle parti civili (Cacciatore, Procuranti, Salvi, Imovilli), ossia da soggetti che, in qualità di tecnici incaricati dalle case di moda [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], sono portatori di un interesse diretto e concreto all'esito della lite. La difesa assume che i consulenti tecnici di parte svolgono un ruolo ancillare e difensivo e che le loro valutazioni, ancorché assunte in forma testimoniale, non possono assumere valore di prova autonoma se non corroborate da un accertamento imparziale. Deduce inoltre l'omessa valutazione de: la richiesta difensiva di accertamento tecnico imparziale; le contraddizioni interne alle deposizioni dei consulenti (alcuni dei quali hanno ammesso la mancanza di registrazione dei marchi per il settore specifico delle gomme da masticare); la circostanza che gli imputati avessero interrotto la produzione dopo le prime contestazioni e modificato radicalmente la grafica successiva, con dicitura propria e distinta ("by [OSCURATO:PERSONA]"). 3.7. Il settimo motivo denuncia violazione di legge per erronea qualificazione giuridica del fatto che avrebbe dovuto essere ricondotto all’ipotesi, più lieve, di cui all'art. 517 cod. pen. Le condotte in contestazione, ad opinione della difesa, sono consistite nella mera commercializzazione di prodotti con marchi mendaci che, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, integra la fattispecie di cui all'art. 517 cod. pen., non risultando l'attività di riproduzione del segno distintivo, che caratterizza, invece, il più grave reato di contraffazione, punito dall'art. 473 cod. pen. 3.8. L'ottavo motivo (contrassegnato in ricorso dal numero 7) contesta l'eccessiva severità del trattamento sanzionatorio, nonché il riconoscimento della recidiva, applicata, secondo la difesa, in assenza di motivazione. 3.9. Il nono motivo (contrassegnato dal numero 8) denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in punto di liquidazione della provvisionale. 4. Il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] articola sette motivi. Il primo e il secondo sono analoghi ai primi due proposti da [OSCURATO:PERSONA]. Il terzo motivo si duole del mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 114 cod. pen. La Corte di appello ha negato l'attenuante, nonostante l'imputata si fosse limitata a un "comportamento meramente accessorio e non determinante". Il quarto, il quinto e il sesto motivo corrispondono al terzo (computo della prescrizione), al quinto (riconoscimento aggravante ex art. 474 ter cod. pen.) e all'ottavo motivo (pena e recidiva) di [OSCURATO:PERSONA]. Il settimo lamenta il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. 5. I difensori delle parti civili [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno depositato articolate memorie volte a contrastare i motivi di ricorso, hanno inoltre richiesto la liquidazione delle spese sostenute nel presente giudizio di legittimità come da nota spese. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono inammissibili. 2. In via generale va osservato che i ricorsi presentano radicali vizi genetici che ne precludono l’accesso al giudizio di legittimità. Anzitutto molti dei motivi sono manifestamente infondati, sia sotto il profilo giuridico, in quanto connotati da evidenti errori di diritto nell'interpretazione delle norme in rilievo, sia sotto il profilo dei vizi di motivazione lì dove muovono critiche sostanzialmente vuote di significato in quanto palesemente smentite dagli atti processuali (cfr. Sez. 2, n. 17281 del 08/01/2019, Delle Cave, Rv. 276916 – 01). Inoltre alcuni motivi ripropongono censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, mentre altri motivi coltivano doglianze inedite, non deducibili per la prima volta in sede di legittimità. Infine viene prospettata una soggettiva ricostruzione del fatto difforme da quella esposta nella sentenza impugnata, senza misurarsi con le ragioni della decisione. 3. La condotta oggetto di addebito è consistita nella contraffazione, sulle confezioni di gomme da masticare prodotte dagli imputati, di marchi registrati appartenenti a celebri case di moda. La disamina segue l’ordine dei motivi di ricorso di [OSCURATO:PERSONA], salvo quello inerente all’eccezione di prescrizione, che, per ragioni di logica espositiva, va trattato al termine delle questioni afferenti agli aspetti penali. È manifestamente infondato il primo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] che contesta la possibilità di ravvisare una contraffazione in relazione a un uso dei marchi registrati in settori merceologici diversi. La tesi giuridica propugnata, che vorrebbe una tutela del marchio limitata al settore merceologico di appartenenza, si pone in contrasto con la chiara lettera della normativa nazionale e sovranazionale, nonché con i consolidati principi della giurisprudenza di legittimità. 3.1. L’art. 20, lettera c), del codice della proprietà industriale, in tema di «diritti conferiti dalla registrazione», dopo aver premesso che i diritti del titolare del marchio d’impresa registrato consistono nella facoltà di fare uso esclusivo del marchio, attribuisce al titolare il diritto di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di usare nell’attività economica un segno identico o simile al marchio registrato per prodotti o servizi anche “non affini”, se il marchio registrato goda di rinomanza e se l’uso del segno, anche a fini diversi da quello di contraddistinguere i prodotti e servizi, senza giusto motivo consente di trarre indebitamente vantaggio. La predetta norma del codice corrisponde all’art.10, lettera c), della direttiva UE n.2436 del 2015, secondo cui, fatti salvi i diritti dei titolari acquisiti prima della data di deposito o della data di priorità del marchio registrato, il titolare di tale marchio registrato ha il diritto di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di usare nel commercio, in relazione a prodotti o servizi, qualsiasi segno che sia identico o simile al marchio d’impresa a prescindere dal fatto che sia utilizzato per prodotti o servizi che sono identici, simili o non simili a quelli per cui esso è stato registrato, se il marchio d’impresa gode di notorietà nello Stato membro e se l’uso immotivato del segno consente di trarre indebito vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio d’impresa o reca pregiudizio agli stessi. Analogamente il regolamento UE n. 1001 del 2017, all’art.9, par.2, lettera c), dispone che il titolare del marchio UE ha il diritto di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di usare nel commercio, in relazione a prodotti o servizi, qualsiasi segno quando il segno è identico o simile al marchio UE, a prescindere dal fatto che sia usato per prodotti o servizi identici, simili o non simili a quelli per i quali il marchio UE è stato registrato, se il marchio UE gode di notorietà nell’Unione e se l’uso del segno senza giusto motivo consente di trarre indebito vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio UE o reca pregiudizio agli stessi. 3.2. Ne consegue che, a differenza di quanto sostenuto in ricorso, al marchio "rinomato" (quali sono indubbiamente quelli oggetto del presente processo) spetta, sia in base alla legge nazionale sia in base alla normativa sovranazionale, la c.d. tutela "ultramerceologica", in deroga al principio di specificità o relatività della tutela. È quindi vietato l'uso di segno identico o simile al marchio rinomato/notorio anche per prodotti o servizi non affini. 3.3. Sul tema vi è un’ampia elaborazione della giurisprudenza civile, secondo la quale la tutela rafforzata accordata dal Codice della proprietà industriale al marchio rinomato comporta, oltre alla sua applicazione in caso di prodotti merceologici non affini, anche che si debba prescindere dall'accertamento di un rischio di confusione tra i segni, essendo sufficiente che il pubblico interessato in concreto possa cogliere l'esistenza di un nesso, ossia di un grado di similarità, tra il marchio notorio e quello successivo (Sez. 1 civ., n. 27217 del 07/10/2021, , Rv. 662721 - 01). La contraffazione viene ravvisata ogniqualvolta la riproduzione del marchio “celebre” permette di ricollegare l'attività a quella del titolare del marchio, sfruttando la notorietà del segno e traendone, quindi, un indebito vantaggio (Sez. 1 civ. n. 4721 del 21/02/2020, Rv. 657065 - 01) Nel medesimo senso si è orientata, senza registrare contrasti, anche la giurisprudenza penale di legittimità, che ha avuto modo di affermare che integra il delitto di cui all'art. 473 cod. pen. la contraffazione di marchi celebri pur se apposti su prodotti appartenenti a un settore merceologico diverso da quello tradizionale (Sez. 5, n. 35235 del 18/05/2022, Lelli, Rv. 283796 – 01). 3.4. La sentenza impugnata si conforma pienamente ai principi espressi e spiega, peraltro, come la dicitura “by [OSCURATO:PERSONA]” sia del tutto irrilevante ai fini della esclusione della contraffazione (cfr. pag. 22-24). Le citate norme nazionali e sovranazionali, per la tutela “ultra merceologica” del marchio rinomato, richiedono, oltre alla “celebrità” dello stesso, l'indebito vantaggio o il pregiudizio. Questo ulteriore requisito non è mai stato posto in discussione dagli imputati, nei gradi di merito, pertanto la denunciata carenza motivazionale sul punto è inammissibile, perché una sentenza non può essere viziata sotto il profilo argomentativo su punti mai devoluti al suo scrutinio. Peraltro la censura è generica, poiché si limita a richiami di principi astratti senza calarli nella fattispecie concreta. Va ricordato che, in materia di marchio notorio o rinomato, le violazioni contro le quali è assicurata tutela sono tre e ricomprendono: innanzitutto, il pregiudizio al carattere distintivo del marchio che gode di notorietà, indicato con il termine di "diluizione", che si manifesta quando risulta indebolita la sua idoneità ad identificare i prodotti o i servizi per i quali è stato registrato; inoltre, il pregiudizio arrecato alla notorietà, designato con il termine di "corrosione", che si verifica quando i prodotti o i servizi per i quali il segno identico o simile è usato dal terzo possono essere percepiti dal pubblico in modo tale che il potere di attrazione del marchio ne risulti compromesso; infine, il pregiudizio rappresentato dal conseguimento di un indebito vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio, detto anche "parassitismo", che va ricollegato non al pregiudizio subito dal marchio, quanto piuttosto al vantaggio tratto dal terzo dall'uso del segno identico o simile al marchio (Sez. 1 civ., n. 26000 del 17/10/2018, , Rv. 651320 - 02). E, nella specie, è indubbio che i giudici di merito abbiano appurato, quantomeno, una situazione di “parassitismo”. 4. Il secondo, il quarto, il quinto e il sesto motivo di [OSCURATO:PERSONA] sono inammissibili. 4.1. L’asserita distinzione tra confezioni appartenenti alla “prima serie” (oggetto di inibitoria e di accordi transattivi) e confezioni della “seconda serie” (in tesi non caratterizzati da contraffazione) trova smentita nella puntuale analisi fattuale condotta dalla Corte di appello che, sulla scorta delle prove raccolte, ha posto in luce gli elementi oggetto di contraffazione anche nella c.d. “seconda serie” (cfr. pagg. 26-29). 4.2. Considerazioni analoghe valgono per il quarto motivo, inerente all’elemento soggettivo, che viene specificamente confutato dalla sentenza impugnata, anche in ragione della particolare intensità del dolo (desunto dalla reiterazione delle condotte nonostante le inibitorie giudiziali), nonché della mancata prova di numerose circostanze dedotte dall’imputato a sostegno della propria buona fede, come la non dimostrata registrazione del proprio marchio e l’esistenza di pareri favorevoli ottenuti da non meglio precisati professionisti (cfr. pagg. 31-34). 4.3. Il quinto motivo — che, a proposito delle consulenze di parte, ripropone una censura, già genericissima, dell’appello —riceve ampia risposta alle pagine 35 e 36 della decisione impugnata. 4.4. Il sesto motivo trascura completamente la motivazione fornita sul punto dai giudici di merito circa l’allestimento di mezzi e attività organizzate, pacificamente idoneo a integrare l’aggravante di cui all’art. 474-ter cod. pen. 4.5. In definitiva gli esaminati motivi di ricorso in esame denunciano vizi motivazionali palesemente insussistenti, riproducono censure già disattese, fanno leva su presupposti fattuali diversi da quelli appurati dal giudice di merito e posti a base della decisione impugnata. 5. Il settimo motivo, che invoca una qualificazione del fatto ai sensi dell’art.517 cod. pen., è manifestamente infondato. Come risulta chiaramente dal dato testuale, l’art. 517 cod. pen. punisce la condotta di chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto. La disposizione si chiude con una clausola di riserva (“se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge”) che, espressamente, la rende sussidiaria rispetto ad altre condotte tipiche, quale quella di contraffazione di segni distintivi punita dall’art. 473 cod. pen. e riscontrata dai giudici di merito nel caso in rassegna. (cfr. Sez. 3, n. 17187 del 05/03/2020, Diome, Rv. 279235 – 01; nonché in motivazione Sez. 5, n. 35235 del 18/05/2022, Lelli). 6. L’ottavo motivo, che si duole dell’eccessiva severità del trattamento sanzionatorio, è manifestamente infondato alla luce delle valutazioni espresse dalla Corte di appello circa l’applicazione di una pena base corrispondente al minimo edittale e l’entità minimale degli aumenti applicati a titolo di recidiva e di continuazione. 7. Il terzo motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA], afferente alle modalità di computo del termine prescrizionale, è manifestamente infondato, in quanto si pone in contrasto con la lettera della legge e con i principi enucleati, in modo conforme, dalla giurisprudenza di legittimità. 7.1. Sono state riconosciute due circostanze aggravanti ad effetto speciale: l'aggravante di cui all'art. 474-ter cod. pen. e la recidiva infraquinquennale. Orbene, ai fini della determinazione del tempo necessario a prescrivere, quando concorrono più circostanze aggravanti ad effetto speciale, deve tenersi conto, oltre che della pena stabilita per la circostanza più grave, anche dell'ulteriore aumento complessivo di un terzo, ai sensi dell'art. 63 comma quarto, cod. pen., per le omologhe aggravanti meno gravi (cfr. tra le ultime Sez. 5, n. 34237 del 26/09/2025, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 288748 – 01). Infatti, l'art. 157 cod. pen. non prevede alcuna riserva circa l'influenza delle circostanze ad effetto speciale sui termini di prescrizione per il caso che ne sia contestata più d'una, salvo il necessario coordinamento con la previsione dell'art. 63, comma quarto, cod. pen., nel senso della limitazione dell'aumento di pena, a nulla rilevando, data l'autonomia della disciplina della prescrizione, la facoltatività dell'ulteriore aumento di pena una volta applicato quello per la circostanza più grave, o, nel caso di pari gravità, per una delle circostanze ad effetto speciale (cfr. Sez. 6, n. 23831 del 14/05/2019, Pastore, Rv. 275986 – 01; Sez. 2, n. 47028 del 03/10/2013, Farinella, Rv. 257520 – 01; Sez. 2, n. 31065 del 10/05/2012. [OSCURATO:PERSONA], Rv. 253525 – 01). Tale principio si trova affermato anche nella sentenza delle Sezioni Unite n. 28953 del 27/04/2017, S., che ha ribadito l'incidenza sul calcolo del termine di prescrizione delle sole aggravanti autonome e ad effetto speciale, precisando che l'art. 157 cod. pen. ha fissato una regola che stabilisce l'irrilevanza delle circostanze (aggravanti e attenuanti) ai fini del calcolo della prescrizione, ed una eccezione, costituita dal calcolo delle aggravanti autonome e delle circostanze ad effetto speciale. A differenza di quanto sostenuto in ricorso, la conclusione risulta confermata – e non smentita- dalla pronuncia delle Sezioni Unite n. 30046 del 23/06/2022, Cirelli che si occupa di un tema diverso da quello in rassegna e conia la regola per cui: «In tema di recidiva, il limite all'aumento di pena previsto dall'art. 99, sesto comma, cod. pen. non rileva in ordine alla qualificazione della recidiva, prevista dal secondo e dal quarto comma del predetto articolo, come circostanza ad effetto speciale, né influisce sui termini di prescrizione, determinati ai sensi degli artt. 157 e 161 cod. pen., come modificati dalla legge 5 dicembre 2005, n. 251, il cui computo è da effettuarsi secondo parametri oggettivi, generali e astratti». Nel corpo della motivazione la decisione richiama, avallandole, le sentenze Pastore, Farinella e [OSCURATO:PERSONA] (sopra menzionate) e anche da esse trae spunto per affermare il principio già ricordato, ravvisando un “palese parallelismo” tra le disposizioni degli artt. 63, comma quarto e 99, comma sesto, cod. pen. «nelle quali è riconoscibile l’elemento comune della mancata incidenza di quei criteri di contenimento degli aumenti di pena, dunque di determinazione limitata nel quantum, sulla natura della circostanza aggravante di cui viene fatta applicazione» (cfr. Sezioni Unite Cirelli, cit., § 4.3). 7.2. Circa il computo del termine massimo di prescrizione, va poi aggiunto che la recidiva infraquinquennale, in quanto circostanza a effetto speciale, incide sia sul calcolo del termine prescrizionale minimo del reato, ex art. 157, secondo comma, cod. pen. (come visto), sia, in presenza di atti interruttivi, , anche, contemporaneamente, su quello del termine massimo, ex art. 161, comma secondo, cod. pen., dovendosi escludere che ciò comporti una violazione del principio del "ne bis in idem sostanziale" o dell'art. 4 del Protocollo n. 7 della CEDU, come interpretato dalla sentenza della Corte EDU del 10 febbraio 2009 nel caso Zolotoukhine /c Russia, nel cui ambito di tutela non rientra l'istituto della prescrizione (cfr. tra le altre Sez. 4, n. 44610 del 21/09/2023, Bisiccé, Rv. 285267 – 01; Sez. 5, n. 32679 del 13/06/2018, Pireddu, Rv. 273490 – 01; Sez. 6, n. 48954 del 21/09/2016, Lamirowsky, Rv. 268224 – 01; Sez. 2, n. 13463 del 18/02/2016, Giofré, Rv. 266532 - 01). 7.2. Nella specie le due circostanze aggravanti ad effetto speciale, contestate e ritenute (art. 474- ter cod. pen. e recidiva infraquinquennale), devono essere considerate autonomamente ai fini della prescrizione, il cui calcolo va effettuato, quanto al termine ordinario, applicando la norma generale di cui all'art. 63 comma quarto, cod. pen. e, quanto al termine massimo, secondo la regola di cui all’art.161 cod. pen. per la recidiva infraquinquennale. È circostanza più grave quella connotata dalla pena più alta nel massimo edittale, quindi quella di cui all'art. 474 ter cod. pen. che comporta un aumento del doppio del massimo edittale della fattispecie base di cui all'art. 473 cod. pen., rispetto all'aumento della metà di cui all'art. 99, comma secondo, cod. pen. Quindi al massimo edittale di anni sei di reclusione previsto per il reato di cui all’art. 473 cod. pen. aggravato ex art. 474-ter cod. pen., occorre applicare l'aumento di un terzo ai sensi dell’art. 63, quarto comma cod. pen, così da fissare in otto anni il termine ordinario di prescrizione. Ne consegue che il termine massimo di prescrizione viene ad essere determinato in dodici anni, tenuto conto dell’aumento della metà sul termine ordinario, dovuto alla recidiva infraquinquennale ex art. 161 cod. pen. Si ottiene che il termine prescrizionale massimo per i reati oggetto di addebito, che risultano consumati il 1 giugno 2012, va fissato al 1 giugno 2024, cui si aggiungono ulteriori 124 giorni di sospensione (64 giorni per sospensione c.d. Covid per rinvio udienza del 15 aprile 2020; 60 giorni dal 25 marzo 2021 al 26 novembre 2021 per legittimo impedimento del difensore) così da pervenire al 3 ottobre 2024, quindi ad una data successiva alla pronuncia della sentenza di appello (deliberata il 15 luglio 2024, motivazione depositata fuori termine in data 14 agosto 2025). 7.3. L’inammissibilità del ricorso per cassazione non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare la prescrizione del reato maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, DL, Rv. 217266). 8. Il nono motivo, concernente l’importo della provvisionale, è inammissibile. Secondo ius receptum il provvedimento con il quale il giudice di merito nel pronunciare condanna generica al risarcimento del danno assegna alla parte civile una somma da imputarsi nella liquidazione definitiva non è impugnabile per cassazione, in quanto per sua natura insuscettibile di passare in giudicato e destinato ad essere travolto dall'effettiva liquidazione dell'integrale risarcimento (cfr. per tutte Sez. U, n. 2246 del 19/12/1990, dep. 191, Capelli, Rv. 186722 – 01). 9. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile. I motivi comuni a Stefan sono inammissibili per le ragioni già esposte, oltre ad essere, per la gran parte inediti. L’appello proposto nell’interesse dell’imputata, diversamente dal ricorso per cassazione che si articola in ben sette motivi, si appuntava solo su tre profili: il ritenuto concorso dell’imputata nei reati commessi dal compagno; l’estinzione dei reati per prescrizione previa esclusione dell’aggravante di cui all’art. 474-ter cod. pen.; il trattamento sanzionatorio relativamente ai punti delle attenuanti di cui agli artt. 114 e 62 bis cod. pen., nonché all’entità della pena. La questione inerente all’apporto concorsuale (oggetto di disamina alle pagine 41 e 42 della sentenza impugnata) non viene ripresa con il ricorso. Quelle su prescrizione, aggravante ed entità della pena sono manifestamente infondate per quanto già esposto a proposito del ricorso [OSCURATO:PERSONA]. Le censure sul diniego delle citate attenuanti sono meramente riproduttive di profili di doglianza su cui la Corte di appello ha già fornito congrua e adeguata risposta (cfr. pagg. 42 e 43 su art. 114 cod. pen. e pag. 44 su art. 62 bis cod. pen.). 10. Dalla declaratoria di inammissibilità discende la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Gli imputati devono essere condannati, in solido, alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili [OSCURATO:PERSONA] srl, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che, tenuto conto dell’attività svolta, possono liquidarsi in euro 2.700,00, oltre accessori di legge, per ciascuna parte. P.Q.M Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, gli imputati in solido alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] srl, [OSCURATO:PERSONA] e soc. [OSCURATO:PERSONA] che liquida per ciascuna in euro 2.700,00, oltre accessori di legge. Così deciso il 04/02/2026 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]