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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 34239/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/01/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Esaminato il ricorso proposto avverso la sentenza del 19 gennaio 2023, con la quale la Corte di appello di Torino, in riforma della decisione impugnata, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di due anni di reclusione e 2.000,00 euro di multa, per i reati di cui ai capi 1 e

2. Ritenuto che il ricorso in esame, pur denunziando violazione di legge e vizio di motivazione, non critica la violazione di specifiche regole inferenziali, preposte alla formazione del convincimento del giudice, ma, postulando indimostrate carenze motivazionali della sentenza impugnata, chiede il riesame nel merito della vicenda processuale, che risulta vagliato dalla Corte di appello di Torino, nel rispetto delle regole della logica, in conformità delle risultanze processuali (Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017, M., Rv. 271227 - 01; Sez. 2, n. 9242 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Reggio, Rv. 254988 - 01).

Ritenuto che il compendio probatorio acquisito, tenuto conto degli accertamenti investigativi svolti nel corso delle indagini preliminari, trasfusi nelle annotazioni di polizia giudiziaria del 9 marzo 2016 e dell'Il maggio 2016, risultava univocamente orientato in senso sfavorevole alla posizione processuale di [OSCURATO:PERSONA], non potendosi dubitare del fatto che l'impul:ato, per il mese di febbraio del 2016, aveva abitato nell'abitazione dove era stata trovata la pistola Beretta oggetto di contestazione.

Per queste ragioni, il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in 3.000,00 euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/01/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Esaminato il ricorso proposto avverso la sentenza del 19 gennaio 2023, con la quale la Corte di appello di Torino, in riforma della decisione impugnata, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di due anni di reclusione e 2.000,00 euro di multa, per i reati di cui ai capi 1 e 2. Ritenuto che il ricorso in esame, pur denunziando violazione di legge e vizio di motivazione, non critica la violazione di specifiche regole inferenziali, preposte alla formazione del convincimento del giudice, ma, postulando indimostrate carenze motivazionali della sentenza impugnata, chiede il riesame nel merito della vicenda processuale, che risulta vagliato dalla Corte di appello di Torino, nel rispetto delle regole della logica, in conformità delle risultanze processuali (Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017, M., Rv. 271227 - 01; Sez. 2, n. 9242 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Reggio, Rv. 254988 - 01). Ritenuto che il compendio probatorio acquisito, tenuto conto degli accertamenti investigativi svolti nel corso delle indagini preliminari, trasfusi nelle annotazioni di polizia giudiziaria del 9 marzo 2016 e dell'Il maggio 2016, risultava univocamente orientato in senso sfavorevole alla posizione processuale di [OSCURATO:PERSONA], non potendosi dubitare del fatto che l'impul:ato, per il mese di febbraio del 2016, aveva abitato nell'abitazione dove era stata trovata la pistola Beretta oggetto di contestazione. Per queste ragioni, il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in 3.000,00 euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i
Sentenza Cassazione n. 34239/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris