CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 novembre 2024
Cassazione n. 46058/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( ROMANIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/02/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo e il secondo motivo di ricorso, con cui si deduce il vizio di motivazione in relazione alla determinazione del trattamento sanzionatorio, è del tutto privo di specificità, oltre che manifestamente infondato, in quanto la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti e alle diminuzioni previste per le circostanze aggravanti e attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt.132 e 133 cod. pen. (si vedano, in proposito, pagg. 6 e 7 della sentenza impugnata) e, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte,è sufficiente che il giudice, per assolvere al proprio obbligo di motivazione, utilizzi espressioni del tipo: «pena congrua», «pena equa» o «congruo aumento», essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la penasia di gran lunga superiore alla misura media; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 5 novembre 2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] idente