CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 19307/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore generale della Corte d'appello di Venezia nel procedimento penale nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/10/2021 del Tribunale di Padova visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Procuratore generale della Corte d'appello di Venezia ricorre per l'annullamento della sentenza, emessa ex art. 444 cod.proc.pen., con la quale il Tribunale di Padova ha applicato a [OSCURATO:PERSONA], su accordo delle parti, la pena concordata, in relazione al reato di cui all'art. 10- ter d.lgs 10 marzo 2000, n. 74. 2. Deduce con un unico motivo di ricorso la violazione dell'art. 12 bis d.lgs. 74/2000, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., a causa della omessa disposizione da parte del Tribunale della confisca dei beni dell'imputato per un valore corrispondente al profitto del reato, da disporre obbligatoriamente. 3. Il Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso per raccoglimento del ricorso sottolineando l'obbligatorietà della confisca del profitto o del prezzo dei reati di cui al d.lgs. 74/2000, conseguente, ai sensi dell'art. 12 bis d.lgs. 74/2000, alla condanna o alla applicazione della pena su richiesta per uno dei reati previsti da tale decreto. [OSCURATO:PERSONA] 4. Va, anzitutto, rilevata l'ammissibilità del ricorso per cassazione avverso la sentenza di applicazione di pena nella parte in cui ha disposto la confisca (Sez. U, n. 21368 del 26/09/2019, Savin, Rv. 279348 - 01). 5. Il ricorso del Procuratore generale avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti è ammissibile ed è fondata la dedotta violazione di legge di cui all'art. 12 - bis d.lgs 10 marzo 2000, n. 74 della sentenza impugnata stante l'omessa applicazione della confisca del profitto del reato. Si tratta, come è noto, di confisca obbligatoria ai sensi all'art. 1 comma 243 della legge 244 del 2007 in continuità normativa con l'art. 12 bis d.lgs 10 marzo 2000, n. 74, disposizione che prevede che, nel caso di condanna o di applicazione di pena ai sensi dell'art. 444 cod.proc.pen., è sempre disposta la confisca dei beni che costituiscono il profitto del reato (confisca diretta) e quanto essa non è possibile, dei beni di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente al profitto (confisca per equivalente). La confisca del profitto del reato va obbligatoriamente disposta, anche con la sentenza di applicazione di pena ex art. 444 cod. proc. pen., pur laddove essa non abbia formato oggetto dell'accordo tra le parti e il giudice, nel disporre la misura ablatoria, deve specificamente individuare le somme di denaro da sottoporre a vincolo che costituisce il profitto del reato che, nei reati tributari è costituito dal risparmio di spesa, ovvero dell'ammontare dell'imposta Iva evasa (Sez. 3, n. 6047 del 27/09/2016, Zaini, Rv. 268829 - 01; Sez. 3, n. 44445 del 09/10/2013, P.G. in proc. Cruciani, Rv. 257616 - 01, Sez. 3, n. 31742 del 28/03/2013, Rv. 256734 - 01). 6. Posto dunque, quanto sopra, il motivo di ricorso con cui si lamenta la mancata applicazione della confisca per equivalente, è fondato. Nella specie, infatti, il giudice, pur avendo pronunciato sentenza di applicazione della pena per il reato di cui all'art. 10 ter del d. Igs. n. 74 del 2000, ha omesso di provvedere sulla confisca relativamente al profitto dello stesso, da individuarsi, previo accertamento nel contraddittorio delle parti. Sul punto, fermo restando la statuizione della sentenza che applica la pena su richiesta delle parti, questione ora non più trattabile, la sentenza va annullata con rinvio al Tribunale di Padova che dovrà pronunciarsi sulla confisca ex art. 12 - bis d.lgs 10 marzo 2000, n. 74. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente all'omessa statuizione sulla confisca con rinvio al Tribunale di Padova per nuovo giudizio sul punto. Così deciso i