CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 marzo 2022
Cassazione n. 11701/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] Avverso la sentenza del 12/7/2021 della Corte di appello di Milano visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso proposto dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] nonché il ricorso proposto dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto sia con riguardo alla sussistenza del reato di cui all'art. 189, comma 7 CDS che di quello di resistenza; Considerato inoltre che tali motivi sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito sulla configurabilità delle condotte illecite e sulla corretta sussunzione delle fattispecie - ricostruite sulla base del resoconto compiuto dai verbalizzanti, affatto suscettibile di ingenerare dubbi sulla concreta dinamica dei fatti e della condotta di fuga- che sul punto del diniego di applicazione delle circostanze attenuanti generiche non sussistendo, secondo il ragionato giudizio dei giudici di appello, ragioni adeguate per escludere la recidiva e applicare le circostanze di cui all'art. 62- bis cod. pen.;Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 11 marzo 2022 Il Consigliere es ensore [OSCURATO:PERSONA] dente [OSCURATO:PERSONA] GiorLi o Fidelbo CANCELLEFA 3 1R