CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 28513/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Re) il 18 settembre 1981; avverso la ordinanza n. 246/23 mod.17 del Trbunale di Brescia del 10 novembre 2023; letti gli atti di causa, la ordinanza impugnata e il ricorso introduttivo; sentita la relazione fatta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] GENTILI; sentito il PM, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso; sentito, altresì, per il ricorrente l'avv. [OSCURATO:PERSONA], del foro di Bologna, il quale ha insistito per l'accoglimento del ricorso.A. [OSCURATO:PERSONA] Il Tribunale di Brescia, adito quale giudice dell'appello cautelare dal locale Pm, ha riformato la ordinanza con la quale il locale Gip aveva, invece, rigettato la richiesta di misura cautelare a carico di [OSCURATO:PERSONA], indagato per la commissione di una serie di reati in materia fiscale e per un'ipotesi di associazione a delinquere finalizzata alla commissione degli stessi, in quanto, pacifica essendo la esistenza della associazione, non vi erano adeguati elementi, ad avviso del Gip, per ritenere che il Crotti ne facesse parte, non essendo emerso con chiarezza che l'interlocutore conversante con taluno dei soggetti implicati nella associazione nel corso di talune interlocuzioni indizianti fosse, appunto, il Crotti. Il Tribunale del riesame, nell'accogliere l'appello del Prn, ha rilevato come gli elementi indizianti ed individualizzanti a carico del Crotti fossero ora adeguatamente rappresentati dalle dichiarazioni rese da uno dei promotori della associazione. Avverso tale ordinanza ha interposto ricorso per cassazione la difesa dell'indagato, avendo essa articolato due motivi di impugnazione: il primo attiene al vizio di motivazione e di violazione di legge per avere il Tribunale del riesame ritenuto di potere identificare nel Crotti la persona che viene in vari modi chiamato nel corso delle conversazioni captate, sebbene sia lo stesso compendio indiziario ad essere solo "verosimilmente' riferito, per espressa indicazione degli organi di polizia operanti, al Crotti. Anche le notizie riferite da [OSCURATO:PERSONA] erano frutto di sue deduzioni e non avevano il crisma della certezza. Nel ritenere che taluni elementd indiziari si riferiscono al Crotti, ha proseguito la difesa del ricorrente, il Tribunale del riesame avrebbe anche travisato gli atti atteso che in essi si fa riferimento ad una identificazione "verosimile" dell'indagato e non alla certezza di essa. Con il secondo motivo di impugnazione la difesa del Crotti si è doluta del fatto che non sia stata adeguatamente considerata la assenza della attualità del pericolo di reiterazione, essendo stato questo ritenuto sulla base di dati, cioè la prosecuzione dell'attività illecita attraverso la collaborazione di finanziatori cinesi anche dopo l'avvenuto sequestro di beni per un importo pari a 70.000,00 euri a carico dell'associazione, non trova riscontro in atti. [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso è inammissibile e, pertanto, come tale lo stesso deve essere dichiarato. Con il primo motivo di impugnazione il ricorrente ha lamentato il vizio di violazione di legge e di motivazione che colpirebbe la ordinanza impugnata nella parte in cui in essa si è ritenuto essere stati integrati gravi indizi di colpevolezza; in particolare, il ricorrente si duole del fatto che il Tribunale del riesame abbia considerato sufficienti a consentire la sua identificazione come di soggetto implicato nella associazione a delinquere oggetto della provvisoria imputazioni le risultanze rivenienti dalla intercettazioni I:elefoniche ed ambientali operate su utenze o comunque in ambienti riferiti ad altri associati; ancor più nello specifico il ricorrente si è doluto del fatto che si sia ritenuto che l'individuo che in tali conversazione è denominato ora come "Erre", ora come "Cael" oppure come "Roberto" o come "Lui" sia riconducibile, appunto, alla identità del Crotti, sebbene negli stessi atti di indagine la identificazione del Crotti sia data solo per verosimile. Si tratta di argomentazione difensiva priva di pregio. In primo luogo si osserva che le perplessità gravanti intorno alla identificazione del Crotti come di soggetto coinvolto nella associazione a delinquere per cui è processo, perplessità che avevano portato il Gip del Tribunale di Brescia a rigettare la richiesta di emissione di misura cautelare in danno del predetto formulata dal locale Pm, appaiono ad oggi fugate dalla dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA], altro soggetto coinvolto dalle indagini, il quale ha identificato il Crotti come il gestore di fatto di talune delle società utilizzate dalla compagine criminosa. Ora, osserva il Collegio, non è corretta l'affermazione contenuta negli atti difensivi del ricorrente relativa alla mancanza di adeguata valenza individualizzante di tali dichiarazioni, posto che, diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, il Borghesi non si è limitato ad esprimere un proprio parere intorno alla qualifica del Crotti come gestore di fatto delle società in questione, avendo il predetto soggetto riferito un fatto specifico dimostrativo - secondo una valutazione non manifestamente illogica, e come tale ora insindacabile, del Tribunale - dello svolgimento da parte del ricorrente dell'attività di gestione (il Borghesi, infatti, riferisce che in una determinata occasione, rappresentativa di un momento di "crisi", il Crotti lo incaricò, agendo evidentemente in qualità di amministratore della società, di intraprendere talune iniziative, da lui stesso individuate, a tutela degli interessi di quella), né è corretta la affermazione che le dichiarazioni del Borghesi non abbiano trovato dei riscontri, considerato che l'identificazione del Crotti come il soggetto che conversa con il Borghesi in data 30 novembre 20210'e cui questo riferisce il contenuto del colloquio avuto con un avvocato, è logicamente desumibile dal fatto, cui prima si è fatto riferimento, che era stato il Crotti ad incaricare il Borghesi di prendere contatto con un legale in relazione ad un sequestro operato in danno di un altro degli individui implicati nell'associazione a delinquere, così come altrettanto esente da manifesta illogicità è la identificazione del Crotti come soggetto che di fatto operava per conto della E-[OSCURATO:PERSONA], posto che in tale senso sono le dichiarazioni del Borghesi, corroborate dal contenuto di una comunicazione che lo stesso Borghesi ritiene di dovere fare ad altra persona che egli (evidentemente ignaro del fatto che la sua autovettura fosse soggette a controllo intercettivo) chiama col nome di battesimo di "Roberto". Del tutto irrilevante è il fatto che una tale captazione non abbia ad oggetto una vera e propria conversazione fra presenti ma solo il "discorso" che il Borghesi ripete a sé stesso, intendendo chiaramente poi farlo al soggetto chiamato "Roberto", posto che il dato significativo è che l'oggetto di tale "discorso" è l'andamento dei rapporti con la compagine sociale della quale (Roberto) Crotti è il gestore di fatto. Ritiene la Corte che le lagnanze che il ricorrente avanza in ordine alla valenza dimostrativa di tali elementi di giudizio siano in questa sede del tutto inammissibili, posto che gli stessi si risolvono nella sostanziale rimessione in discussione delle valutazioni operate in sede di merito del materiale probatorio presente in atti. Come più volte questa Corte ha ritenuto, la prova della posizione di amministratore di fatto di una compagine sociale, la quale è, quanto al caso che interessa, l'oggetto delle valutazione del Tribunale del riesame, si traduce nell'accertamento di elementi sintomatici dell'inserimento organico del soggetto con funzioni direttive - in qualsiasi fase della sequenza organizzativa, produttiva o commerciale dell'attività della società, quali sono i rapporti con i dipendenti, i fornitori o i clienti ovvero in qualunque settore gestionale di detta attività, sia esso aziendale, produttivo, amministrativo, contrattuale o disciplinare - il quale costituisce oggetto di una valutazione di fatto insindacabile in sede di legittimità, ove sostenuta da congrua e logica motivazione (si richiama, per tutte: Corte di cassazione, Sezione V penale, 22 febbraio 2017, n. 8479, rv 269101).Né ha un qualche rilievo ostativo alla affermazione della legittimità della pronunzia ora impugnata la circostanza che dichiarazioni accusatorie a carico del ricorrente provengano da soggetto anch'egli indagato per gli stessi fatti ascritti al Crotti. Infatti, ritenute le dichiarazioni del Borghesi una sostanziale chiamata di correo, si osserva che le dichiarazioni accusatorie rese dal coindagato o coimputato nel medesimo reato o da persona indagata o imputata in un procedimento connesso o collegato, integrano i gravi indizi di colpevolezza di cui all'art. 273, comma primo, cod. proc. pen. - in virtù dell'esplicito richiamo all'art. 192, commi terzo e quarto, operato dall'art. 273, comma primo bis, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 11 L. n. 63 del 2001 - laddove esse, oltre ad essere intrinsecamente attendibili, risultino corroborate da riscontri estrinseci individualizzanti, tali cioè da attribuire capacità dimostrativa e persuasività probatoria in ordine all'attribuzione del fatto-reato al soggetto destinatario di esse, ferma restando la diversità dell'oggetto della delibazione cautelare, preordinata a un giudizio prognostico in termini di ragionevole e alta probabilità di colpevolezza del chiamato, rispetto a quella di merito, orientata invece all'acquisizione della certezza processuale in ordine alla colpevolezza dell'imputato (così: Corte di cassazione, Sezione II penale, 9 marzo 2017, n. 11509, rv 269683). Né, infine, si osserva quanto al caso di specie, si è qui di fronte ad un ribaltamento in sede di impugnazione della decisione precedentemente assunta da un organo giudiziario, il quale necessiti strettamente della cosiddetta motivazione rafforzata, posto che, ora, la decisione emessa dal Tribunale del riesame non è stata assunta sulla base della rivalutazione del medesimo materiale probatorio che era a disposizione dei Gip - il quale, si ricorda, aveva negato la misura cautelare in danno del Crotti - essendo stato tale materiale arricchito, in termini decisivi, dalle ricordate esternazioni rese dal Borghesi in data 13 settembre 2023. Venendo, a questo punto, al secondo motivo di doglianza, riguardante il vizio di motivazione e di violazione di legge in ordine alla esistenza della esigenze cautelari, osserva il Collegio che la ordinanza redatta dal giudice del riesame fonda il proprio giudizio di sussistenza del pericolo di reiterazione delle condotte colpose su un articolato coacervo di ragioni (la pluralità delle condotte delittuose costituenti lo scopo per il quale la societas maleficiorum è stata costituita e la callidità della loro esecuzione; l'elevato numero dei soggetti implicati, fattore deponente per la esistenza di solidi e ramificati _ / --.--'‘ rapporti delittuosi; la spregiudicatezza mostrata e la totale adesione al progetto criminoso) del quale la scelta - contestata siccome priva di adeguata dimostrazione probatoria dalla ricorrente difesa - di ricorrere a fonti di finanziamento succedanee una volta che era stato eseguito un sequestro che aveva privato la associazione di un significativo apporto finanziario, costituisce solo uno, non determinante, degli elementi di giudizio. Il fatto che, invece, il ricorrente appunti le proprie doglianze solo ed esclusivamente avverso siffatto argomento decisionale rende, di conseguenza, generico e, pertanto, inammissibile anche il motivo di impugnazione ora in scrutinio (per un tale ordine di idee si veda, già: Corte di cassazione, Sezione I penale, 29 novembre 1993, n. 4834, rv 195589, ed in tempi decisamente più recenti: Corte di cassazione, Sezione IV penale, 25 maggio 2024, n. 20770, non massimata; Corte di cassazione, Sezione III penale, 23 gennaio 2028, n. 2754, rv 272448). Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile ed il ricorrente va condannato, visto l'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma di euri 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di