CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 7 dicembre 2021
Cassazione n. 04494/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/06/2020 del Giudice di pace di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]Olio, che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe il Giudice di pace di Roma dichiarava [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di cui all'art. 14, comma 1-bis, T.U. imm. e lo condannava alla pena di 10.000 euro di multa. [OSCURATO:PERSONA] di pace riteneva, sulla base dell'attestazione contenuta nel "foglio firme" della Questura, che l'imputato si fosse integralmente sottratto all'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, disposto nei suoi confronti nelle more della procedura di espulsione dal territorio dello Stato. 2. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione, mediante atti distinti, rispettivamente sottoscritti dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 2.1. Il primo atto di ricorso si articola in due motivi. Con il primo motivo il ricorrente lamenta l'illegittima acquisizione officiosa del "foglio firme" della Questura, alla quale la difesa non aveva prestato consenso, e l'inidoneità probatoria del documento. Con il secondo motivo il ricorrente si duole dell'apparenza di motivazione, quanto al mancato rilievo della causa d'improcedibilità di cui all'art. 34 d.lgs. n. 274 del 2000. 2.2. Il secondo atto di ricorso consta di un unico motivo. In esso il ricorrente lamenta la mancata traduzione nell'idioma da lui conosciuto (l'albanese) del decreto di citazione a giudizio. 3. Il giudizio di cassazione si è svolto a trattazione scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8, dl. n. 137 del 2020, conv. dalla legge n. 176 del 2020. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il secondo atto di ricorso, il cui esame riveste priorità logica, è inammissibile. La mancata traduzione del decreto di citazione a giudizio nella lingua dell'imputato alloglotta, in presenza delle condizioni richieste dall'art. 143 cod. proc. pen., integra infatti una nullità generale di tipo intermedio (artt. 178, comma 1, lett. c, e 180 cod. proc. pen.), la cui deducibilità è soggetta a precisi termini di decadenza (Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216259-01). In particolare, la nullità in esame non può essere rilevata, né dedotta, dopo la deliberazione della sentenza di primo grado. Essa, dunque, neppure può essere dedotta, per la prima volta, con il ricorso per cassazione (da ultimo, Sez. 3, n. 3176 del 10/10/2019, dep. 2020, F., Rv. 278023-01).2. Il primo atto di ricorso è fondato, per quanto di ragione. Il "foglio presenze" è un documento, ossia un atto avente una genesi strutturalmente e funzionalmente autonoma rispetto alla vicenda processuale (in tal senso, v. Sez. U, n. 36747 del 28/05/2003, Torcasio, Rv. 225466-70), che ben poteva essere acquisito, ai sensi dell'art. 234 cod. proc. pen. - se del caso, anche d'ufficio, a norma dell'art. 507 dello stesso codice, e a prescindere dal consenso di parte - e, di conseguenza, legittimamente poteva essere valutato ai fini della decisione. Quest'ultima, che basa la condanna su tale nuda acquisizione, merita tuttavia censura. A norma dell'art. 546, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., la sentenza deve contenere «la concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto su cui la decisione è fondata» e non può omettere di individuare le prove poste a base della decisione, «con l'indicazione dei risultati acquisiti e dei criteri di valutazione [...] adottati», e con la confutazione dell'eventuale prova contraria. Le esigenze di una esaustiva argomentazione sono soddisfatte anche da una esposizione stringata, a nulla rilevando il numero o la lunghezza delle proposizioni destinate a tale scopo, purché il ragionamento poggi su un substrato dimostrativo chiaramente enunciato e validamente argomentato (esemplificativamente, Sez. 6, n. 14407 del 26/02/2009, Pasquali, Rv. 243266). Nel nostro caso, il contenuto del "foglio firme" non è stato affatto illustrato, né tanto meno esso è stato criticamente valutato in chiave logico-dimostrativa. Il documento non risulta sottoscritto, né consta chi sia il funzionario che l'abbia redatto, il quale neppure è stato chiamato a deporre sulle relative modalità di tenuta e sulla delimitazione, anche temporale, delle circostanze da esso riflesse. La prova, così lacunosamente rappresentata, non può dirsi adeguata a giustificare una pronuncia di condanna. 3. La sentenza impugnata deve essere pertanto annullata, previo assorbimento dell'ulteriore censura, riferita all'applicazione della causa d'improcedibilità di cui all'art. 34 d.lgs. n. 274 del 2000, con rinvio per nuovo giudizio al medesimo Ufficio giudiziario che l'ha adottata, diversamente impersonato. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Giudice di pace di Roma. Così deciso il 07/12/2021 [OSCURATO:PERSONA]