CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 36265/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 11938-2022proposto da: [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentatae difesa dall’ Avvocat o [OSCURATO:PERSONA] giusta procura specialeallegata al ricorso e con domicilio eletto in Roma, pressolo studio dell’AvvocatoALESSANDRO ZECCA -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE, in persona del Direttore pro tempore elettivamente domiciliate in ROMA, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lerappresenta e difende ope legis -controricorrenti- avverso la sentenza n. 7793/2021 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALEdella CAMPANIA, depositata i l 5/11/2021 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 19/12/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].ssaANTONELLA DELL'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. propone ricorso, affidato a quattro motiv i , per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione tributaria regionale della Campania aveva respinto l’appello avverso la sentenza n. della Commissione tributaria provinciale di Salerno, in rigetto del ricors o proposto a vverso cartell a esattorial e emessa a seguito di un avviso di rettifica e liquidazionedi imposta di registrorelativa all’anno 2017; Agenzia delle entrate ed Agenzia delle entrate riscossioneresistono con controricorso [OSCURATO:PERSONA] 1.1. con il primomotivo la ricorrente denuncia ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., «violazione art. 3 bis L. 53/1994, art. 16 ter e art. 16comma 12 Dl 179/2012» per avere la Commissione tributaria regionale erroneamente ritenuto valida la notifica a mezzo PEC della cartella esattoriale sebbene effettuata mediante utilizzo di indirizzo di posta elettronica non risultante dai pubblici elenchi; 1.2. con il secondo motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione «dell’art. 26, comma 2, Dpr 602/73 e del Dpr 68/2005» per avere la Commissione tributaria regionale erroneamente omesso di rilevare «anche l’inesistenza della notificazione a mezzo pec per mancata apposizione della firma elettronica sugli allegati»e di verificare la mancata rituale notifica della cartella «in forma di documento informatico e non di mera copia informatica di documento cartaceo» nonché «la corrispondenza tra il messaggio originale e quello trasmesso in via pec, ...(e)... la regolarità della trasmissione telematica dell’atto»; 1.3. le doglianze, da esaminare congiuntamente,vanno disattes e ; 1.4.secondo quanto già statuito da questa Corte nella sua massima composizione nomofilattica (con la pronuncia Cass. Sez. U, Sentenza n. 15979 del 18/05/2022) in tema di notificazione a mezzo PEC, la notifica avvenuta utilizzando un indirizzo di posta elettronica istituzionale, non risultante nei pubblici elenchi, non è infatti nulla, ove la stessa abbia consentito, comunque, al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza ed all'oggetto, tenuto conto che la più stringente regola, di cui all'art. 3-bis, comma 1, della L. n. 53 del 1994, detta un principio generale riferito alle sole notifiche eseguite dagli avvocati, che, ai fini della notifica nei confronti della P.A., può essere utilizzato anche l'Indice di cui all'art. 6- ter del d.lgs. n. 82 del 2005 e che, in ogni caso, una maggiore rigidità formale in tema di notifiche digitali è richiesta per l'individuazione dell'indirizzo del destinatario, cioè del soggetto passivo a cui è associato un onere di tenuta diligente del proprio casellario, ma non anche del mittente; 1.5.ne consegue che vizio della notifica della cartella esattoriale per tale ragione non è dato riscontrare; 1.6. inoltre, come già ripetutamente affermato da questa Corte (cfr. Cass. 27/11/2019, n. 30948; conf., ex multis, Cass. 05/10/2020, n. 21328; Cass. 08/07/2020, n. 14402), sulla scorta delle disposizioni dettate dall’art. 1, primo comma, lett. c), f) ed i-ter), del d.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68 e dell’art. 20 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, la notifica della cartella di pagamento può avvenire, indifferentemente, sia allegando al messaggio PEC un documento informatico, che sia duplicato informatico dell'atto originario (il c.d. «atto nativo digitale»), sia mediante una copia per immagini su supporto informatico di documento in originale cartaceo (la c.d. «copia informatica»), ossia, appunto, un file in formato PDF (portable document format), con l’ulteriore precisazione, che nessuna norma di legge impone che la copia su supporto informatico della cartella di pagamento in origine cartacea, notificata dall’agente della riscossione tramite PEC, venga poi sottoscritta con firma digitale; 1.7. a seguire, come parimenti già chiarito daquesta Corte(cfr. Cass.981 del 16/1/2023; Cass. n. 21328 del 5/10/2020) , non è necessaria l'attestazione di conformità atteso che, ai sensi dell'art. 22 CAD, comma 3 -come modificato dal D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217, art. 66, comma 1 -«le copie per immagine su supporto informatico di documenti originali formati in origine su supporto analogico nel rispetto delle Linee guida hanno la stessa efficacia probatoria degli originali da cui sono tratte se la loro conformità all'originale non è espressamente disconosciuta»; 1.8. ne consegue che la ricorrente non avrebbe potuto disconoscere la conformità della copia informatica della cartella di pagamento, allegata alla PEC ricevuta, all'originale in possesso dell'amministrazione in quanto la cartella di pagamento nasce come documento informatico («nativo») —circostanza incontestata — e come tale viene trasmessa via PEC; 1.9. la ragione della scelta operata dal legislatore, che non richiede l'attestazione di conformità in relazione all'atto nativo digitale, il quale sia prodotto in tale forma, come allegato ad un messaggio PEC, dipende dal fatto che, a differenza dei documenti su supporto cartaceo, in cui vi è un problema di conformità dell'atto depositato con l'originale, quando la notificariguarda l'atto digitale, lo stesso non viene prodotto in «copia», bensì in originale, essendo l'originale dell'atto suscettibile di ripetute riproduzioni, senza perdere le sue caratteristiche di essere un atto originale; 2.1.con il terzo motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4), cod. proc. civ., «violazione e falsa applicazione dell’art. 112 cpc. ... (per)... omesso esame dell’eccezione relativa all’art. 7 L. 212/200 (omessa allegazione dell’atto prodromico)»; 2.2. in particolare,la ricorrente lamenta che l’Ufficio aveva depositato solo in grado di appello la copia dell’atto prodromico e che tale documentazione era, comunque, inidonea perché priva della «specifica dell’oggetto relativa all’atto», con violazione dell’art. 7 cit. che prevede che debba essere allegato all’atto dell’amministrazione finanziaria ogni documento da essa richiamato in motivazione; 2.3. la Commissione tributaria regionale, al riguardo, ha motivato come segue:«... va rilevato che la cartella era stata regolarmente preceduta dalla notifica, avvenuta in data 16.4.2019 nelle mani del destinatario, dell'avviso di liquidazione, di talché anche tale eccezione si appalesa del tutto destituita di fondamento»; 2.4. non sussiste quindi la denunciata omessa pronuncia della Commissione tributaria regionale con riguardo alla doglianza dell’appellante, considerato anche che, come giàchiarito da questa Corte (cfr. Cass. n. 4176 del 13/2/2019 in motiv. ; Cass. n. 13110 del 25/07/2012),nel regime introdotto dalla legge 27 luglio 2000, n. 212, art. 7, l'obbligo di motivazione degli atti tributari può essere adempiuto anche per relationem, cioè mediante il riferimento ad elementi di fatto risultanti da altri atti o documenti, a condizione che questi ultimi siano allegati all'atto notificato o questo ne riproduca il contenuto essenziale ovvero siano già conosciuti dal contribuente per effetto di precedente notificazione, come nel caso in esame; 2.5. invero, deve ritenersi che anche l'art. 7, comma 1, dello Statuto del contribuente, nel prevedere che debba essere allegato all'atto dell'amministrazione finanziaria ogni documento da esso richiamato in motivazione, si riferisca esclusivamente agli atti di cui il contribuente non abbia già integrale e legale conoscenza (cfr. Cass. n. 15327 del 4/7/2014); 3.1.con il quarto motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4), cod. proc. civ., omessa pronuncia della Commissione tributaria regionale circa il motivo di gravame relativo al disconoscimento, da parte della ricorrente, della «copia dell’avviso di ricevimento e la sua sottoscrizione», in quanto essa sarebbe «priva del fronte, ...monca a destra di chi guarda, il timbro postale ...(sarebbe)... illeggibile, non cont(errebbe)...l’indirizzo della società ma solo il comune, non cont(errebbe)... la data ed il numero della raccomandata: ... present(erebbe)... alterazioni/abrasioni nel rettangolo della “sottoscrizione dell’addetto al recapito” ...(con)...la scrittura ... scolorita parzialmente» ed «ancora trattandosi di una società il notificante ...(avrebbe)...contrassegnato la casella “destinatario persona fisica” non quella giuridica dove avrebbe dovuto indicare la qualità rivestita dal ricevente»; 3.2.la censura è inammissibile trattandosi, invero, di question i nuove non precedentemente prospettatenei precedenti gradi di giudizio e non sottoposteperciò al vaglio del giudice di appello, e la loro introduzione per la prima volta in questa sede urta dunque contro il consolidato principio affermato da questa Corte secondo cui «non sono prospettabili, per la prima volta, in sede di legittimità le questioni non appartenenti al tema del decidere dei precedenti gradi del giudizio di merito, né rilevabili di ufficio» ( cfr. Cass. n. 907 d el 17/01/2018 ; Cass. n. 17041 del 9/7/2013; Cass. n. 19164 del 13/09/2007 ), posto che il giudizio di cassazione «ha per oggetto solo la revisione della sentenza in rapporto alla regolarità formale del processo ed alle questioni di diritto proposte» (cfr. Cass. n. 4787del 26/03/2012/12); 3.3. come è noto, qualora una questione giuridica - implicante un accertamento di fatto -non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, il ricorrente che la proponga in sede di legittimità, onde non incorrere nell'inammissibilità per novità della censura, ha l'onere non solo di allegare l'avvenuta deduzione della questione dinanzi al giudice di merito, ma anche, per il principio di specificità del ricorso per cassazione, di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, per consentire alla Corte di controllare ex actisla veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la censura stessa (cfr. Cass. n. 32804 del 13/12/2019; Cass. n. 2038 del 24/01/2019; Cass. n. 15430 del 13/06/2018); 3.4. nel caso in esame, a seguito, dunque, di verifica di quanto riportato dalla ricorrente circa l’avvenuta deduzione dell e question i in esame alla pag. 4 dell’atto di appello («il passo dell’appello che si richiama è situato a pagina 4 dello stesso...»; cfr. pag. 8 ricorso), il Collegio rileva che, dall’esame dell’atto di gravame, prodotto in allegato al ricorso, non emerge in alcun modo quanto allegato dalla ricorrente, né quest’ultim a ha prodotto ulteriori atti difensivi del giudizio di merito a conferma delle sue asserzioni; 3.5. la censura in esame risulta, quindi, inammissibile in quanto questione nuova, di cui non vi è prova che sia stata proposta nel giudizio di merito; 4. sulla scorta di quanto sin qui illustrato, il ricorso va integralmente respinto; 5. le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore delle controricorrenti, che liquida in Euro2.000,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quelloper il ricorso a norma del comma 1