CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 28097/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/02/2021 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che gli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono, con separati atti di analogo contenuto a firma del comune difensore, avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Caltanissetta ne ha confermato la condanna per il reato di cui agli artt. 110, 582, 585, cod. pen.; Considerato che i due motivi di ricorso - che contestano la correttezza della motivazione posta a sostegno della affermazione di responsabilità e la violazione di legge in relazione alla configurabilità del concorso di persone nel reato e, per il solo [OSCURATO:PERSONA] del diniego della attenuante di cui all'art. 114 cod. pen. - sono privi di specificità perché meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (cfr. pagg.3-5 sulla responsabilità; pagg. 5-6 su art. 110 cod. pen.; pagg. 6-7 su art. 114 cod. pen.); Ritenuto che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso i