CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 maggio 2023
Cassazione n. 22147/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/10/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che il ricorso è inammissibile perché le proposte censure, oltre che generiche, in quanto limitate alla richiesta di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. in relazione ai reati di cui agli artt. 337 e 612 cod. pen., sono anche indeducibili posto che l'appello concerneva esclusivamente la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche; Considerato che all'inammissibilità dell'impugnazione segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si ritiene conforme a giustizia liquidare come in dispositivo. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 5 maggio 2023 Il Consigliere relatore Il Presidente