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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 10006/2024

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ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 3063/2023proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] e domiciliata presso il domicilio digitale del medesimo pec: -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difes a dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] e domiciliatapresso il suo domicilio digitale pec: [OSCURATO:EMAIL] -controricorrente – avverso la sentenza n. 2443/2022 del TRIBUNALE di GENOVA, pubblicata in data 27/10/2022;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/12/2023 dal Cons. [OSCURATO:PERSONA] La società [OSCURATO:PERSONA] SpA ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Genova n. 2443/2022; laparte intimat a [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso; nelle more della fissazione dell’adunanza camerale per la trattazione dei ricorsi la ricorrente ha depositato un atto di rinuncia al ricorso ex art. 390 c.p.c. dichiarando di non avere più interesse alla prosecuzione del giudizio; la parte controricorrente non ha aderito a tale atto di rinuncia; va pertanto dichiarata l’estinzione per rinunzia del giudizio di cassazione, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo, in favore della controricorrente.

Non è viceversa a farsi luogo a pronunzia in ordine alle spese del giudizio di cassazione in favore dell’altra intimata, non avendo la medesima volto attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto per rinunzia il giudizio di cassazione.

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida incomplessivi € 1.900,00, di cui € 1.700,00 per onorari, oltre a spese generali e accessori di legge, in favore della controricorrente.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 3063/2023proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] e domiciliata presso il domicilio digitale del medesimo pec: -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difes a dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] e domiciliatapresso il suo domicilio digitale pec: [OSCURATO:EMAIL] -controricorrente – avverso la sentenza n. 2443/2022 del TRIBUNALE di GENOVA, pubblicata in data 27/10/2022;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/12/2023 dal Cons. [OSCURATO:PERSONA] La società [OSCURATO:PERSONA] SpA ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Genova n. 2443/2022; laparte intimat a [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso; nelle more della fissazione dell’adunanza camerale per la trattazione dei ricorsi la ricorrente ha depositato un atto di rinuncia al ricorso ex art. 390 c.p.c. dichiarando di non avere più interesse alla prosecuzione del giudizio; la parte controricorrente non ha aderito a tale atto di rinuncia; va pertanto dichiarata l’estinzione per rinunzia del giudizio di cassazione, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo, in favore della controricorrente. Non è viceversa a farsi luogo a pronunzia in ordine alle spese del giudizio di cassazione in favore dell’altra intimata, non avendo la medesima volto attività difensiva. P.Q.M. La Corte dichiara estinto per rinunzia il giudizio di cassazione. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida incomplessivi € 1.900,00, di cui € 1.700,00 per onorari, oltre a spese generali e accessori di legge, in favore della controricorrente. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezi
Sentenza Cassazione n. 10006/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris