CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 14 maggio 2026
Cassazione n. 14298/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
el legale rappresentante pro tempore, con avv. [OSCURATO:PERSONA];- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] S.P.A., in persona del procuratore [OSCURATO:PERSONA],sedente in Milano, con avv. [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente -avverso la sentenza n. 1248/2023 della Corte d’appello di Bari, pubblicatail 25 agosto 2023;udita la relazione della causa svolta alla camera di consiglio del noveaprile 2026 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].1. La [OSCURATO:SOCIETA]. (Axa) proponeva opposizione ex art. 615,primo comma, cod. proc. civ., innanzi al Tribunale di Bari, avverso l’atto diprecetto in rinnovazione notificatole dall’[OSCURATO:PERSONA] UniversitariaConsorziale Policlinico di Bari (Azienda), con il quale le era stato intimato ilpagamento dell’importo di € 35.498,65, oltre interessi legali e spese diNumero registro generale 4987/2024Numero sezionale 1288/2026Numero di raccolta generale 14298/2026Data pubblicazione 14/05/2026registrazione, in virtù del titolo esecutivo costituito dalla sentenza n. 483della Corte d’appello di Bari.A fondamento dell’opposizione, Axa allegava l’illegittimità dell’importoprecettato, rilevando che, in forza del titolo, non risultava dovuto alcunimporto a titolo di interessi legali sul capitale, essendo limitato l’obbligoall’importo del massimale.L’opponente aveva provveduto, in data 17.07.2017, a corrispondereall’Azienda la quota parte (10 %) delle sole somme liquidate in favore diquest’ultima, e cioè il capitale di € 77.468,54 e le spese di lite, senzacorresponsione degli interessi legali.Il Tribunale di Bari respingeva l’opposizione.Axa proponeva quindi gravame, e la Corte d’appello accoglieva lo stessoosservando che il precetto non aveva portata accertativa, sicché in taleaccertate in sede cognitiva. In particolare, la responsabilità oltre ilmassimale avrebbe richiesto in sede di processo di cognizione un’espressadomanda fondata sulla mala gestio.Pertanto, secondo i giudici d’appello, “è necessario accertare la malagestio della stessa (Axa) per vedersi applicati gli interessi sulla sortecapitale”.Ricorre quindi l’Azienda in Cassazione affidandosi ad un unico motivo,mentre Axa resiste a mezzo di controricorso.Il ricorrente ha altresì depositato memoria illustrativa.La causa è stata quindi trattata in camera di consiglio ed il Collegio si èriservato il deposito nei sessanta giorni successivi.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con l’unico motivo si deduce “Violazione degli artt. 1224, co. 1, e 1284cod. civ. (art. 360, nn. 3 e 5, cod. proc. civ.)”.A parere della ricorrente, la statuizione della Corte barese sarebbeerronea, in quanto non era mai stata chiesta un’integrazione dellaNumero registro generale 4987/2024Numero sezionale 1288/2026Numero di raccolta generale 14298/2026Data pubblicazione 14/05/2026sentenza costituente titolo esecutivo, ma si richiedevano soltanto gliinteressi legali conseguenti al pagamento anticipato delle somme aldanneggiato, perché le compagnie assicurative convenute ritenevanoerroneamente che la polizza non fosse operativa.La richiesta degli interessi avrebbe costituito, dunque, un mero effettolegale dell’obbligo restitutorio, anche in mancanza di un’espressadomanda relativa agli interessi legali ex art. 1282 cod. civ.D’altronde, in base alla giurisprudenza di legittimità, l’assicuratore nonpuò pretendere che gli interessi ed i danni, conseguenti alla sua mora,siano ricompresi nel massimale.Infine, deve ritenersi, sempre secondo la ricorrente, che, laddove lasentenza costituente titolo esecutivo abbia disposto la condanna delleassicuratrici alla refusione delle spese legali in favore dell’odierna opposta,maggiorate di spese e accessori, senza fare alcun riferimento al limite delmassimale, essa abbia disposto la condanna agli interessi oltre ilmassimale.1.1. Pregiudizialmente, deve escludersi che le censure della ricorrentedevolvano a questa Corte un accertamento in fatto.Esse, infatti, attengono alla verifica della portata del titolo esecutivo, equesta Corte ha già chiarito che “Nel processo esecutivo il titolo non è ilpresupposto fattuale dell’azione esecutiva, ma il valore giuridico cui larealtà materiale deve essere ricondotta per la realizzazione dell’interessedel creditore sancito dal diritto. Il titolo esecutivo enuncia il dover esserecui l’essere, mediante il processo esecutivo, deve uniformarsi…”; ne èstata tratta la conseguenza che, ogniqualvolta, ai fini dell’accertamentodel diritto della parte istante a procedere a esecuzione forzata, o dellalegittimità degli atti esecutivi, emerga una questione per la cui decisionedebba farsi capo al titolo esecutivo, quest’ultimo conferisce il valoregiuridico sulla base del quale il giudice deve risolvere la controversia,sicché “In tali evenienze il giudice del processo di opposizione ha di fronteNumero registro generale 4987/2024Numero sezionale 1288/2026Numero di raccolta generale 14298/2026Data pubblicazione 14/05/2026un valore giuridico e non un fatto” (Cass. Sez. U. n. 5633/22), principionon estensibile, per ovvie ragioni, al titolo esecutivo extragiudiziale (cfr. lasentenza citata); ma, ove esso coincida con il giudicato, va consideratocome quest’ultimo contenga un accertamento che assume valore diprecetto di legge.1.2. Precisato quanto sopra, va preso in esame il titolo di cui si discute, ilquale prevede, nella parte dispositiva, quanto segue: “dichiara le predettecompagnie assicuratrici tenute a manlevare l’[OSCURATO:PERSONA] dellasomma pagata, o da pagarsi, a titolo di risarcimento del danno e spese aidanneggiati… nei limiti del massimale di polizza pari a euro 774.685,35”,chiarendosi poco sopra che la quota di spettanza di Axa era pari al 10 %.La stessa pronuncia, nella parte motiva, così stabiliva, per quanto qui diinteresse: “Il primo motivo è relativo alla limitazione del rimborsodell’indennizzo in manleva al massimale della polizza (…) pari ad €774.685,35”.A questo punto occorre rammentare che nel caso dell’assicurazione dellaresponsabilità civile, le ipotesi di obbligo per l’assicuratore di pagare oltreil massimale (che in assenza di un “bene” assicurato costituisce il limitedella garanzia) sono essenzialmente quelle della mala gestio e della moradebendi.La prima ipotesi (che si identifica nella violazione degli obblighi di diligenzae salvaguardia degli interessi dell’assicurato) qui non ricorre, sia perché larelativa domanda era stata dichiarata tardiva dalla sentenza costituente iltitolo, sia perché neppure la questione attiene all’oggetto della censura inesame, che infatti fa esplicito riferimento alla mora dell’assicuratore, nellaspecie data dal ritardo con cui ha corrisposto l’importo del massimaleall’assicurato.La mora dell’assicuratore, e quindi il suo obbligo di pagare gli interessi (aisensi dell’art. 1224, primo comma, cod. civ.) oltre il massimale, è invecericollegata all’obbligazione pecuniaria rimasta inadempiuta (oNumero registro generale 4987/2024Numero sezionale 1288/2026Numero di raccolta generale 14298/2026Data pubblicazione 14/05/2026tardivamente adempiuta) e si verifica nel momento in cui sia trascorso iltempo ordinariamente necessario, alla stregua della diligenzaprofessionale, per accertare la sussistenza della responsabilità,presupponendo che vi sia stata un’efficace costituzione in mora.Orbene, chiarita in tali termini la questione, va ora precisato che oggettodella censura è il fatto che, secondo la ricorrente, gli interessi di moraanche sul massimale costituirebbero un effetto automatico, nonpresupponente una domanda e che, del resto, la pronuncia costituentetitolo esecutivo li avrebbe previsti nella statuizione con cui condannaval’assicuratore al pagamento degli “accessori” nel capo dedicato alle spesedi lite.1.3. Sotto il primo profilo va detto che la sentenza non statuisce nulla,come sopra riportato, in correlazione agli interessi.Anzitutto, la statuizione sugli interessi – tanto più, in base alleosservazioni che precedono, in caso siano richiesti oltre il massimale -richiede un’espressa pronuncia, tanto che, a fronte della relativadomanda, ove la stessa non sia ricavabile dalla lettura congiunta deldispositivo e della motivazione, deve ritenersi che la sentenza sia affettada omessa pronuncia (Cass. n. 3563/94; in senso non pienamenteconforme v. Cass. ord. 9173/18, ove ulteriori richiami, relativa però afattispecie generali e non specificamente riferita alla tematica dellacondanna oltre massimale). L’obbligazione di pagare gli interessi,compresi - o almeno - quelli di mora, pur accessoria alla condanna alpagamento del capitale, è distinta da essa e, appunto, richiede la relativadomanda e la corrispondente condanna.In via dirimente, peraltro, deve osservarsi che la pronuncia costituentenella specie titolo esecutivo è ben chiara nel limitare la condannadell’assicuratore entro i limiti del massimale, come già sopra chiarito.Numero registro generale 4987/2024Numero sezionale 1288/2026Numero di raccolta generale 14298/2026Data pubblicazione 14/05/2026Come s’è precisato, con ciò il titolo esclude la sussistenza delle ipotesi incui può invocarsi una responsabilità oltre il massimale, in questo caso permora debendi.È, d’altronde, fermo principio quello per cui solo la domanda dirisarcimento del danno, che riguarda un debito di valore, può ritenersicomprensiva anche di quella per interessi, che, in caso di ritardo, noncostituiscono un autonomo diritto del creditore, ma svolgono una funzionecompensativa tendente a reintegrare il patrimonio del danneggiato, qualera all’epoca del prodursi del danno, e la loro attribuzione costituisce unamera modalità o tecnica liquidatoria (cfr. Sez. U, sentenza n. 8520 del5/04/2007; da ultimo, Cass. n. 6351/25); cionondimeno, anche in tal casooccorre una pronuncia espressa.Orbene la richiesta di “risarcimento del danno” (o meglio di rimborso deidanni richiesti dai danneggiati) non può ritenersi contenere anche gliinteressi di mora per l’assunto ritardo nel pagamento dell’indennizzoall’assicurato, posto che l’obbligo di indennizzo costituisce debito di valuta(cfr. in generale Cass. n. 11237/25).In ogni caso, deve rilevarsi come la pronuncia richiamata dal ricorrente, inbase alla quale, in caso di obbligo restitutorio, non occorre per gli interessiné la domanda né un’espressa pronuncia, si riferisce ad un caso del tuttodifferente dal presente, riguardante cioè l’obbligo di restituzione di sommeversate a seguito di una sentenza poi riformata, e le conclusioni in ordinealla mancata necessità di domanda e di pronuncia espressa conseguono aldisposto di cui all’art. 336, secondo comma, cod. proc. civ. (Cass. n.34011/21).Nella specie, come premesso, la sentenza non statuiva alcunché in ordineagli interessi e tanto meno in misura eccedente la somma specificamenteindicata nel dispositivo a titolo di massimale, né la Axa era statacondannata a restituire alcunché, ma semmai era stata dichiarata tenuta aversare una somma in base ad un contratto di assicurazione.Numero registro generale 4987/2024Numero sezionale 1288/2026Numero di raccolta generale 14298/2026Data pubblicazione 14/05/2026A diverse conclusioni può giungersi con riguardo agli interessi chematurano a partire dalla pronuncia e fino al saldo, che costituisconoeffetto della condanna e pertanto non richiedono alcuna espressastatuizione, ma la questione non riguarda la presente controversia, vistoche col primo precetto (notificato il 7 luglio 2017) sono stati richiesti sologli interessi assuntamente maturati fino alla pronuncia del 20 aprile 2017,ed il pagamento del capitale avvenne il 17 luglio 2017 (cfr. sentenzaimpugnata).1.4. Sotto il secondo profilo di censura (ricomprensione della condanna alpagamento degli interessi nella statuizione sugli “accessori”), non puòcerto ritenersi che il titolo, nella parte in cui condanna al pagamento degliaccessori alle spese, abbia inteso ivi comprendere gli interessi di mora dicui si tratta, a tacer d’altro dovendosi osservare che il capo era inerentealle spese di lite e quindi gli accessori non potevano che essere, appunto,quelli inerenti alle stesse.2. In conclusione il ricorso dev’essere respinto, con aggravio di spese incapo alla ricorrente soccombente.Sussistono i presupposti processuali per l’obbligo, in capo alla ricorrente,di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto. P.Q.MLa Corte respinge il ricorso.Condanna la ricorrente al pagamento delle spese, che liquida in €4.700,00, oltre al rimborso forfettario nella misura del 15 % dell’onorario,all’i.v.a. e alla c.p.a., se dovute, nonché a € 200,00 per esborsi.Dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per l’obbligo, in capoalla ricorrente, di versare un ulteriore importo a titolo di contributounificato, se dovuto.Così deciso in Roma, il nove aprile 2026Il Presidente([OSCURATO:PERSONA])