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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 32815/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/12/2024 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che entrambi i motivi di ricorso, con cui si contesta l'illogicità motivazionale in relazione alla sussistenza della condotta violenta e del travisamento del volto, si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti; considerato, peraltro, che i motivi sollecitano una diversa lettura dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti, operazione tipica dell'appello, ma non formulano una critica di legittimità, come reso evidente dall generico (ed errato) richiamo alla 'illogicità' della motivazione, che non è uno standard di critica di legittimità previsto dall'art. 606, comma 1, lettera e); infatti, solo la manifesta illogicità (e non 'mera', 'sola' o 'semplice' illogicità), cioè quella rilevabile ictu °cui/ può giustificare l'intervento di questa Corte, stante la preclusione per la Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi (tra le altre, Sez.

U, n. 12 del 31/05/2000, lakani, Rv. 216260); che il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità e della sussistenza del reato (si vedano, in particolare, le pagine 4 e 5 della sentenza impugnata, ove i giudici di appello hanno congruamente valorizzato le risultanze probatorie ritenute idonee a comprovare, da un lato, l'uso della forza fisica da parte dell'imputato per assicurarsi il possesso della refurtiva e la successiva impunità e, dall'altro, la circostanza che lo stesso avesse il volto camuffato); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il giorno 15 lug

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/12/2024 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che entrambi i motivi di ricorso, con cui si contesta l'illogicità motivazionale in relazione alla sussistenza della condotta violenta e del travisamento del volto, si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti; considerato, peraltro, che i motivi sollecitano una diversa lettura dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti, operazione tipica dell'appello, ma non formulano una critica di legittimità, come reso evidente dall generico (ed errato) richiamo alla 'illogicità' della motivazione, che non è uno standard di critica di legittimità previsto dall'art. 606, comma 1, lettera e); infatti, solo la manifesta illogicità (e non 'mera', 'sola' o 'semplice' illogicità), cioè quella rilevabile ictu °cui/ può giustificare l'intervento di questa Corte, stante la preclusione per la Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi (tra le altre, Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, lakani, Rv. 216260); che il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità e della sussistenza del reato (si vedano, in particolare, le pagine 4 e 5 della sentenza impugnata, ove i giudici di appello hanno congruamente valorizzato le risultanze probatorie ritenute idonee a comprovare, da un lato, l'uso della forza fisica da parte dell'imputato per assicurarsi il possesso della refurtiva e la successiva impunità e, dall'altro, la circostanza che lo stesso avesse il volto camuffato); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il giorno 15 lug
Sentenza Cassazione n. 32815/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris