CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 16320/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato a NAPOLI il 06/11/1975 avverso la sentenza del 04/04/2025 della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; Lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi la inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d'Appello di Roma ha confermato la sentenza resa dal Tribunale di Roma in data 5/4/24 che, previo riconoscimento di generiche e continuazione, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di mesi 8 di reclusione per il reato di cui all'art. 483 cod. pen., oggetto del capo A) di imputazione, prosciogliendolo da quello di tentata truffa contestato al capo B), estinto per intervenuta remissione della querela. 2. Contro la sentenza indicata [OSCURATO:PERSONA], per tramite della propria difesa, ha proposto ricorso articolando due motivi di seguito illustrati nei limiti stabiliti dall'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen..2.1. Violazione di norma processuale in relazione agli artt. 8, 9, 12 e 16 cod. proc. pen. Il ricorso premette che: a) dinanzi al Tribunale il ricorrente aveva tempestivamente eccepito l'incompetenza per territorio del giudice adito a favore di quello di [OSCURATO:PERSONA], in ragione del luogo di consumazione del più grave reato di truffa tentata, da individuarsi in Pompei dove era stato compiuto l'ultimo atto, o, comunque, in ragione del luogo di residenza dell'imputato; b) la questione era stata, peraltro, rigettata dal Tribunale che, richiamando un precedente di legittimità, aveva motivato sul fatto che l'ultimo atto del tentativo di truffa era avvenuto in Roma; c) a fronte della formulazione di motivo sullo specifico punto, la Corte d'appello aveva rigettato la questione osservando che: c-1) in primo grado l'eccezione aveva avuto ad oggetto soltanto i reati di cui al capo A), sicché non era proponibile in relazione al capo B) per la prima volta in appello; c-2) comunque, la competenza per la tentata truffa si doveva intendere radicata in Roma quale luogo in cui la p.o. aveva accettato la proposta fraudolenta. Deduce che: a) la prima motivazione travisava - anche per effetto della erronea verbalizzazione - il senso della eccezione come desumibile dal senso sotteso alla stessa ordinanza del giudice; b) la seconda motivazione applicava criteri erronei. 2.2. Violazione di legge penale in relazione agli artt. 20bis c.p., 58 e seguenti I. 689/1981 e mancanza di motivazione in ordine al motivo di appello relativo alla sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria, il cui diniego era rimasto implicito nella conferma della pena originaria, in assenza, comunque, di ragioni ostative. 3. Il Procuratore Generale ha chiesto dichiararsi la inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. il ricorso è parzialmente fondato, nei termini di seguito evidenziati. 2. Il primo motivo è infondato. 2.1. Come esposto, la sentenza impugnata aveva rigettato l'eccezione di incompetenza argomentando sul fatto che: 1) la stessa era stata formulata, secondo quanto indicato a verbale dell'udienza [OSCURATO:DATA_NASCITA], soltanto con riguardo al reato di falso ideologico contestato al capo A) con conseguente preclusione alla sua deduzione per la prima volta in appello con riguardo al reato di truffa tentata di cui al capo B); 2) ad ogni modo, il tentativo così indicato doveva reputarsi in consumato in Roma, luogo in cui la persona offesa aveva ricevuto ed accettato la 2proposta, con conseguente perfezionamento del contratto ai sensi dell'art. 1326 cod. civ. 2.2. Quanto al primo punto, il ricorrente prospetta che il verbale di udienza, il quale effettivamente riferiva testualmente l'eccezione di incompetenza al solo reato sub A), aveva trascritto in modo incompleto il contenuto dell'eccezione, secondo quanto era desumibile dalla motivazione dell'ordinanza di rigetto che faceva riferimento ai criteri di competenza riguardanti il tentativo di truffa di cui al capo B). L'argomento deve essere disatteso. 2.2.1. Il verbale di udienza registra esclusivamente l'eccezione di incompetenza in ordine ai due fatti rubricati sub A) (letteralmente: «eccepisce l'incompetenza per territorio di questo Tribunale in relazione al reato in questione in quanto in base ai due capi A) l'ultimo atto utile è avvenuto a Pompei»). In difetto di ogni istanza di correzione, l'eccezione deve essere necessariamente ricostruita secondo il tenore del verbale che la circoscrive ai fatti di cui al capo A), senza richiamare il capo B (contestualmente estinto per remissione di querela) né quale oggetto né quale criterio della questione sollevata. 2.2.2. A fronte della risultanza così posta, consta che la questione di competenza in ordine al capo B) non era stata sollevata nel corso del giudizio di primo grado. Ciò con l'effetto che la stessa era preclusa ai sensi dell'art. 21 comma 2 cod. proc. pen. Consegue che, correttamente, la Corte di appello ne ha rilevato la improponibilità per la prima volta in sede di gravame. 2.3. La preclusione constatata è di per sé dirimente. Mette conto peraltro rilevare l'infondatezza dello stesso argomento secondo cui la competenza sul tentativo di truffa era individuabile in Pompei, quale luogo da cui il ricorrente aveva inviato la proposta. Secondo risalente, ma non contraddetto orientamento, in materia di tentativo di truffa, nel caso in cui l'ultimo atto di esecuzione del delitto consista nella spedizione di un messaggio o documento qualsiasi, il luogo in relazione al quale si radica la competenza per territorio è quello in cui il soggetto passivo sarebbe rimasto indotto in errore, qualora l'evento consumativo si fosse verificato, e quindi il luogo di ricezione di quanto gli è stato spedito (v. Sez. 2, Sentenza, 11/10/2011, n. 39151, rv. 251487). Nel caso di specie, pertanto, anche sotto tale profilo, appare corretta la conclusione della Corte di appello che ha individuato la competenza sul tentativo di truffa in 3Roma, seppure in base al criterio giuridico del luogo di perfezionamento dell'accordo quando è qui in rilievo il solo fatto naturalistico della induzione in errore. 3. Il secondo motivo è, invece, fondato. 3.1. Con specifico motivo di appello, l'attuale ricorrente aveva richiesto che la pena inflitta fosse sostituita con una delle pene previste dall'art. 20 -bis cod. pen., «attesa tanto la ricorrenza delle condizioni soggettive, quanto l'assenza di condizioni oggettive ostative». Si duole, pertanto, che la sentenza impugnata non abbia offerto alcuna risposta al motivo così devoluto. 3.2. La sentenza impugnata, effettivamente, dopo avere esaminato sotto altri profili il tema del trattamento sanzionatorio, è rimasta silente su quello della richiesta applicazione delle pene sostitutive. 3.3. In generale, l'omessa pronuncia su un motivo specificamente devoluto integra vizio della sentenza d'appello che può essere dedotto in cassazione (cfr. ., Sez. V, Sentenza, 26/10/2020, n. 845, rv. 280400-01; Sez. 2, Sentenza, 13/12/2019, n. 990, rv. 278678-01). E' stato, peraltro, specificato che è inammissibile, per carenza d'interesse, il ricorso per cassazione avverso la sentenza di secondo grado che non abbia preso in considerazione un motivo di appello inammissibile "ah origine" per manifesta infondatezza, in quanto l'eventuale accoglimento della doglianza non sortirebbe alcun esito favorevole in sede di giudizio di rinvio (Sez. 3 - , Sentenza n. 46588 del 03/10/2019, Rv. 277281 - 01). 3.4. Nel caso di specie, il motivo era ammissibile in appello. 3.4.1. In senso contrario non rileva il fatto che, a quanto risulta, la richiesta di pene sostitutive non era stata formulata dinanzi al primo giudice. All'atto della p e • sizione dell'appello, il d. I.vo [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 31 aveva già introdotto l'art. ht4e, -bis cod. proc. pen. che, ai commi 1-bis e e 4-bis, prevede e regola la facoltà di presentare la richiesta di sostituzione per la prima volta in appello. 3.4.2. Nel caso in esame, allora, a fronte della proposizione del motivo con l'atto di appello e della astratta applicabilità delle pene sostitutive, tra cui anche la pena 4pecuniaria sostitutiva che nemmeno richiede la espressione del consenso, appare annullabile la sentenza impugnata che ha omesso di pronunciarsi sulla richiesta che le era devoluta espressamente. 3.5. Deve, pertanto, essere annullata con rinvio, spettando al giudizio rescissorio pronunciarsi sull'applicazione delle sanzioni sostitutive. P.Q.M