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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 giugno 2024

Cassazione n. 35074/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/04/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da Musa rra Giuseppe, ritenuto responsabile nelle conformi sentenze di merito del reato d cui agli artt. 110, 624-bis, 625 n. 2 cod. pen..

Considerato che il primo motivo di ricorso, nel quale la difesa si duole della mancanza della condizione di procedibilità del reato, è palesement destituito di fondamento trattandosi di reato perseguibile d'ufficio: il novum apportato in tema di procedibilità dalla recente riforma introdotta a seguito c lell'entrata in vigore del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 è valevole per l'ipotesi d furto e non opera con riferimento alla fattispecie del furto in abitazione.

Considerato, quanto al secondo motivo di ricorso in tema di affermazione della penale responsabilità dell'imputato, che le ragioni di doglia nza, oltre ad essere genericamente formulate, sono riproduttive di censure gi h prospettate nella sede di merito e disattese dalla Corte d'appello con argomer tare immune da incongruenze logiche e coerente con le risultanze istruttorie, tale da portare la decisione adottata al riparo da censure prospettabili in sede di legitt Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inam rnissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e dE illa somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 26 giugno 2024 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/04/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da Musa rra Giuseppe, ritenuto responsabile nelle conformi sentenze di merito del reato d cui agli artt. 110, 624-bis, 625 n. 2 cod. pen.. Considerato che il primo motivo di ricorso, nel quale la difesa si duole della mancanza della condizione di procedibilità del reato, è palesement destituito di fondamento trattandosi di reato perseguibile d'ufficio: il novum apportato in tema di procedibilità dalla recente riforma introdotta a seguito c lell'entrata in vigore del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 è valevole per l'ipotesi d furto e non opera con riferimento alla fattispecie del furto in abitazione. Considerato, quanto al secondo motivo di ricorso in tema di affermazione della penale responsabilità dell'imputato, che le ragioni di doglia nza, oltre ad essere genericamente formulate, sono riproduttive di censure gi h prospettate nella sede di merito e disattese dalla Corte d'appello con argomer tare immune da incongruenze logiche e coerente con le risultanze istruttorie, tale da portare la decisione adottata al riparo da censure prospettabili in sede di legitt Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inam rnissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e dE illa somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 26 giugno 2024 [OSCURATO:PERSONA]
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