CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 19281/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/05/2023 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte d'appello di Lecce ne ha confermato la condanna per i delitti di atti persecutori e di lesioni personali. Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale il ric:orrente lamenta vizi di motivazione della sentenza impugnata sia manifestamente infondato e generico, posto che, contrariamente a quanto eccepito, la Corte non si è limitata a rinviare per relationem alla motivazione della sentenza di primo grado, mentre le censure del ricorrente omettono il doveroso confronto con il discorso giustificativo articolato dal giudice dell'appello. Ritenuto che anche il secondo motivo di ricorso, con II quale il ricorrente lamenta vizi di motivazione in ordine alla congruità del trattamento sanzionatorio sia manifestamente infondato e generico, dal momento che il ricorrente non si confronta con la specifica motivazione della sentenza impugnata, la quale ha ritenuto a sua volta generici i rilievi svolti con il gravame di merito. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso