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CassazionedecretoSezione 1

Cassazione n. 26831/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 06/09/2021 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con decreto del 6 settembre 2021 la Corte di appello di Caltanissetta, ha rigettato l'appello proposto avverso il decreto del Tribunale di Caltanissetta del 23 dicembre 2020 che aveva respinto l'istanza di revoca della misura di prevenzione della sorveglianza speciale, con obbligo di soggiorno nel comune di dimora abituale per anni cinque, applicata ad [OSCURATO:PERSONA].

La misura era stata disposta con provvedimento del medesimo Tribunale emesso il 23 giugno 1997 ed era stata successivamente sospesa in considerazione dello stato di detenzione del proposto protrattosi fino all'il novembre 2017.

2. A giustificazione della decisione, la Corte nissena ha descritto gli elementi posti a fondamento del giudizio di pericolosità (commissione di gravi reati quali strage ed omicidio nel 1991 e nel 1992, partecipazione ad associazione mafiosa fino al 1996) evidenziando, altresì, l'intervenuto rigetto di una precedente istanza di revoca in data 1 luglio 2015.

I giudici di merito hanno preso in considerazione gli arresti più recenti della giurisprudenza di legittimità in punto di attualità della pericolosità sociale, anche alla luce della sentenza n. 291 del 2013 della Corte costituzionale in relazione all'art. 12 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423.

Hanno ritenuto ancora valorizzabile la commissione, da parte di Gueli, di reati di gravità tale da evidenziarne l'eccezionale pericolosità confermata anche dal suo inserimento organico in una cosca mafiosa.

La Corte ha evidenziato il dato desunto da recenti indagini che hanno dimostrato la permanente operatività delle cosche gelesi ritenendo neutra la l'estraneità di Gueli rispetto a tali indagini.

Infine, ha ritenuto valutabile negativamente la cessazione del rapporto di lavoro a tempo determinato del proposto in Toscana seguita dal suo rientro a Gela per asseriti (ed indimostrati) problemi di salute della madre.

2. Avverso il decreto [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, per il tramite del proprio difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando un unico motivo con il quale ha dedotto il vizio di violazione di legge in punto di esistenza della motivazione relativamente al presupposto dell'attuale pericolosità sociale.

Ha evidenziato come la conferma del provvedimento di rigetto dell'istanza di revoca sia stata il frutto di un ragionamento fondato su mere presunzioni e d adottato senza tenere conto del notevole lasso di tempo trascorso tra l'emissione del provvedimento applicativo originario e la sua concreta applicazione.

I La Corte di appello non avrebbe adeguatamente considerato il positivo percorso di rieducazione in carcere, la presa di distanze di Gueli rispetto al proprio passato, lo svolgimento di attività lavorativa in Toscana ed a Gela (per come documentato) e l'assenza di recenti informative di polizia a suo carico.

Inoltre, il mancato coinvolgimento in recenti operazioni contro la criminalità organizzata non poteva essere considerato (contrariamente a quanto ritenuto dai giudici di merito) un fatto neutro.

Il carente esame delle circostanze indicate e l'adozione di uno schema motivazionale fondato su mere congetture avrebbe determinato il vizio di motivazione apparente.

3. Il Procuratore Generale ha chiesto il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato.

2. Trattandosi di procedimento in materia di prevenzione, è consentito far valere in sede di legittimità il solo vizio di violazione di legge.

A tale proposito, la giurisprudenza di questa Corte è consolidata nel senso che «nel procedimento di prevenzione, il ricorso per cassazione che, senza evidenziare una reale mancanza o apparenza della motivazione del decreto impugnato, si limiti a censurare genericamente la tecnica del "copia-incolla", di per sé insuscettibile di integrare una carenza logico-argomentativa, è inammissibile perché aspecifico e perché non integra un'ipotesi di violazione di legge - l'unica prevista dal disposto dell'art. 10, comma 3, d.lgs. n. 159 del 2011 - che ricorre quando il decreto omette del tutto di confrontarsi con un elemento potenzialmente decisivo nel senso che, singolarmente considerato, sarebbe tale da poter determinare un esito opposto del giudizio» ( fra le tante, Sez. 5, Sentenza n. 1861 del 28/10/2021, Raggi, Rv. 282539; Sez. 6, Sentenza n. 21525 del 18/06/2020 , Mulè, Rv. 279284).

Il ricorso, nella forma e nella sostanza, denuncia il vizio di apparenza della motivazione laddove censura il percorso seguito dalla Corte di appello per pervenire all'affermazione, a fronte di un provvedimento applicativo della misura di prevenzione risalente al 1997, dell'attuale pericolosità sociale del proposto secondo un percorso argomentativo elusivo dei rilievi difensivi, pure espressamente riportati nella parte narrativa del provvedimento.3.

Nel caso di specie, sussiste il denunciato vizio che si sostanzia, principalmente, nell'adozione di uno schema motivazionale che ha ricondotto una serie di elementi fattuali specificamente indicati dalla difesa a meri fatti «neutri» ed attribuito rilevanza a reati commessi da una consorteria mafiosa alla quale l'interessato non è risultato appartenere e rispetto ai quali è rimasto estraneo, anche perché detenuto all'epoca della loro consumazione.

La motivazione del provvedimento impugnato si esaurisce nelle argomentazioni esposte a pagg. 5 - 7 del decreto ove si valorizzano i seguenti elementi di fatto: la commissione dei gravissimi reati di strage, plurimi omicidi ed associazione mafiosa per fatti commessi fino al 1996; il rientro a Gela dopo l'avvio di un percorso lavorativo a tempo determinato in Toscana (rientro avvenuto in un periodo successivo ad arresti eseguiti in una operazione di polizia contro appartenenti alla ex cosca nella quale militava Gueli); la mancanza di riscontro alla giustificazione resa per tale rientro, ossia le cattive condizioni di salute della madre.

A fronte di tali elementi è stato considerato elemento «neutro» il mancato coinvolgimento di Gueli nell'indagine di polizia citata che, piuttosto, è stata valorizzata per ritenere provata la perdurante operatività della criminalità organizzata a Gela.

In relazione a tale aspetto, la Corte ha ulteriormente rilevato che «nella superiore indagine si fa riferimento essenzialmente a condotte associative, oltre che a numerosi altri reati legati allo spaccio di sostanze stupefacenti e ad estorsioni, perpetrate negli anni 2014-2017 quando ancora il Gueli si trovava detenuto in carcere».

4. Il decreto, così congegnato, appare sostanzialmente elusivo dell'obbligo motivazionale gravante sul giudice di merito atteso che, da un lato, valorizza l'unico dato obiettivo disponibile (la commissione di gravissimi reati) omettendo, tuttavia, di valutare tale elemento in termini combinati con tutti gli altri a disposizione trascurandone ogni considerazione (il positivo comportamento carcerario, lo svolgimento di attività lavorativa), in parte, opera una valutazione non del tutto coerente con le relative risultanze (la commissione dei reati fine dell'associazione alla quale Gueli è risultato estraneo diventa un elemento valutato negativamente ed il mancato coinvolgimento in recenti indagini di polizia un elemento incomprensibilmente «neutro»).

Così operando la Corte di appello ha sostanzialmente disatteso i principi elaborati dalla più recente giurisprudenza di legittimità sulla scorta di quanto sostenuto da Sez.

U, n. 111 del 30/11/2017, dep. 2018, Gattuso, Rv. 271511 a proposito del requisito dell'attualità del requisito della pericolosità sociale per gli :- indiziati di appartenenza alle associazioni mafiose: «ai fini dell'applicazione di misure di prevenzione nei confronti di indiziati di appartenere ad associazioni di tipo mafioso è necessario accertare il requisito della "attualità" della pericolosità del proposto. (In motivazione la Corte ha precisato che solo nel caso in cui sussistano elementi sintomatici di una "partecipazione" del proposto al sodalizio mafioso, è possibile applicare la presunzione semplice relativa alla stabilità del vincolo associativo purché la sua validità sia verificata alla luce degli specifici elementi di fatto desumibili dal caso concreto e la stessa non sia posta quale unico fondamento dell'accertamento di attualità della pericolosità)».

Il principio, modulato rispetto alla fattispecie della revoca della misura di prevenzione ai sensi dell'art. 11 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, esige che il giudice della prevenzione compia una valutazione complessiva della persistente condizione di pericolosità sociale del sottoposto, senza che possa dirsi operante alcuna forma di «automatismo valutativo e decisorio», tenendo conto degli elementi originariamente acquisiti, correlandoli a quelli relativi all'evoluzione della personalità in relazione all'eventuale periodo di detenzione patito, ed alle ulteriori emergenze processuali (in termini Sez. 1, n. 19657 del 24/01/2017, Palermo, Rv. 269947).

Si tratta di applicare effettivamente, in sostanza, anche alla materia che interessa, i principi generali espressi dalla sentenza della Corte costituzionale n. 291 del 2013 che esige l'attualizzazione del giudizio di pericolosità sociale, e determina l'analisi della «gravità» del sintomo di pericolosità rappresentato dalla pregressa violazione della legge penale, in rapporto all'intervenuto decorso del tempo e agli accadimenti successivi, specie ove tali accadimenti abbiano visto in atto un periodo detentivo tendente alla risocializzazione o comunque siano esenti da ulteriori condotte sintomatiche di pericolosità (Sez. 1, n. 23641 del 11/02/2014, Mondini, Rv. 260104).

La Corte ha omesso di confrontarsi in termini effettivi con la lontananza nel tempo dei precedenti, il lungo periodo di detenzione ed il correlato percorso rieducativo, lo svolgimento dell'attività lavorativa a Gela e l'estraneità alle indagini di polizia recenti sulle cosche di Gela.

Tali elementi avrebbero dovuto essere letti in termini sinergici e coordinati tra di loro attraverso una completa valutazione di sintesi che i giudici di merito non hanno effettuato e che avrebbero dovuto compiere in funzione della valutazione del requisito dell'attualità della pericolosità sociale che, in presenza di un lasso temporale (peraltro, nel caso di specie, particolarmente significativo) tra il momento in cui è stato affermato con il provvedimento giurisdizionale e quello in cui la misura deve trovare applicazione, deve essere comunque effettuato.

Peraltro, il decreto, ha dichiaratamente sostenuto di dovere prendere in considerazione i tre elementi richiesti anche dalla giurisprudenza richiamata a pag. 5 della motivazione: a) il livello di coinvolgimento dell'attuale proposto nelle pregresse attività del gruppo criminoso, essendo ben diversa la potenzialità criminale espressa da un soggetto "di vertice" rispetto a quella di chi ha posto in essere condotte di mero ausilio operativo o di episodica contiguità finalistica; b) la tendenza del gruppo di riferimento a mantenere intatta la sua capacità operativa nonostante le mutevoli composizioni soggettive correlate ad azioni repressive da parte dell'autorità giudiziaria, posto che solo in detta ipotesi può ragionevolmente ipotizzarsi una nuova "attrazione" del soggetto nel circuito relazionale illecito; c) l'avvenuta o meno manifestazione, in tale intervallo temporale, da parte del proposto di comportamenti denotanti l'abbandono delle logiche criminali in precedenza condivise.

A fronte di tale affermazione, tuttavia, ha messo in evidenza solo il primo dei presupposti, senza considerare compiutamente gli altri (neppure menzionati fra gli elementi valutati).

5. Ai principi di diritto richiamati dovranno attenersi i giudici di merito ai quali deve essere demandato il nuovo giudizio di merito all'esito dell'annullamento con rinvio del

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 06/09/2021 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con decreto del 6 settembre 2021 la Corte di appello di Caltanissetta, ha rigettato l'appello proposto avverso il decreto del Tribunale di Caltanissetta del 23 dicembre 2020 che aveva respinto l'istanza di revoca della misura di prevenzione della sorveglianza speciale, con obbligo di soggiorno nel comune di dimora abituale per anni cinque, applicata ad [OSCURATO:PERSONA]. La misura era stata disposta con provvedimento del medesimo Tribunale emesso il 23 giugno 1997 ed era stata successivamente sospesa in considerazione dello stato di detenzione del proposto protrattosi fino all'il novembre 2017. 2. A giustificazione della decisione, la Corte nissena ha descritto gli elementi posti a fondamento del giudizio di pericolosità (commissione di gravi reati quali strage ed omicidio nel 1991 e nel 1992, partecipazione ad associazione mafiosa fino al 1996) evidenziando, altresì, l'intervenuto rigetto di una precedente istanza di revoca in data 1 luglio 2015. I giudici di merito hanno preso in considerazione gli arresti più recenti della giurisprudenza di legittimità in punto di attualità della pericolosità sociale, anche alla luce della sentenza n. 291 del 2013 della Corte costituzionale in relazione all'art. 12 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423. Hanno ritenuto ancora valorizzabile la commissione, da parte di Gueli, di reati di gravità tale da evidenziarne l'eccezionale pericolosità confermata anche dal suo inserimento organico in una cosca mafiosa. La Corte ha evidenziato il dato desunto da recenti indagini che hanno dimostrato la permanente operatività delle cosche gelesi ritenendo neutra la l'estraneità di Gueli rispetto a tali indagini. Infine, ha ritenuto valutabile negativamente la cessazione del rapporto di lavoro a tempo determinato del proposto in Toscana seguita dal suo rientro a Gela per asseriti (ed indimostrati) problemi di salute della madre. 2. Avverso il decreto [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, per il tramite del proprio difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando un unico motivo con il quale ha dedotto il vizio di violazione di legge in punto di esistenza della motivazione relativamente al presupposto dell'attuale pericolosità sociale. Ha evidenziato come la conferma del provvedimento di rigetto dell'istanza di revoca sia stata il frutto di un ragionamento fondato su mere presunzioni e d adottato senza tenere conto del notevole lasso di tempo trascorso tra l'emissione del provvedimento applicativo originario e la sua concreta applicazione. I La Corte di appello non avrebbe adeguatamente considerato il positivo percorso di rieducazione in carcere, la presa di distanze di Gueli rispetto al proprio passato, lo svolgimento di attività lavorativa in Toscana ed a Gela (per come documentato) e l'assenza di recenti informative di polizia a suo carico. Inoltre, il mancato coinvolgimento in recenti operazioni contro la criminalità organizzata non poteva essere considerato (contrariamente a quanto ritenuto dai giudici di merito) un fatto neutro. Il carente esame delle circostanze indicate e l'adozione di uno schema motivazionale fondato su mere congetture avrebbe determinato il vizio di motivazione apparente. 3. Il Procuratore Generale ha chiesto il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2. Trattandosi di procedimento in materia di prevenzione, è consentito far valere in sede di legittimità il solo vizio di violazione di legge. A tale proposito, la giurisprudenza di questa Corte è consolidata nel senso che «nel procedimento di prevenzione, il ricorso per cassazione che, senza evidenziare una reale mancanza o apparenza della motivazione del decreto impugnato, si limiti a censurare genericamente la tecnica del "copia-incolla", di per sé insuscettibile di integrare una carenza logico-argomentativa, è inammissibile perché aspecifico e perché non integra un'ipotesi di violazione di legge - l'unica prevista dal disposto dell'art. 10, comma 3, d.lgs. n. 159 del 2011 - che ricorre quando il decreto omette del tutto di confrontarsi con un elemento potenzialmente decisivo nel senso che, singolarmente considerato, sarebbe tale da poter determinare un esito opposto del giudizio» ( fra le tante, Sez. 5, Sentenza n. 1861 del 28/10/2021, Raggi, Rv. 282539; Sez. 6, Sentenza n. 21525 del 18/06/2020 , Mulè, Rv. 279284). Il ricorso, nella forma e nella sostanza, denuncia il vizio di apparenza della motivazione laddove censura il percorso seguito dalla Corte di appello per pervenire all'affermazione, a fronte di un provvedimento applicativo della misura di prevenzione risalente al 1997, dell'attuale pericolosità sociale del proposto secondo un percorso argomentativo elusivo dei rilievi difensivi, pure espressamente riportati nella parte narrativa del provvedimento.3. Nel caso di specie, sussiste il denunciato vizio che si sostanzia, principalmente, nell'adozione di uno schema motivazionale che ha ricondotto una serie di elementi fattuali specificamente indicati dalla difesa a meri fatti «neutri» ed attribuito rilevanza a reati commessi da una consorteria mafiosa alla quale l'interessato non è risultato appartenere e rispetto ai quali è rimasto estraneo, anche perché detenuto all'epoca della loro consumazione. La motivazione del provvedimento impugnato si esaurisce nelle argomentazioni esposte a pagg. 5 - 7 del decreto ove si valorizzano i seguenti elementi di fatto: la commissione dei gravissimi reati di strage, plurimi omicidi ed associazione mafiosa per fatti commessi fino al 1996; il rientro a Gela dopo l'avvio di un percorso lavorativo a tempo determinato in Toscana (rientro avvenuto in un periodo successivo ad arresti eseguiti in una operazione di polizia contro appartenenti alla ex cosca nella quale militava Gueli); la mancanza di riscontro alla giustificazione resa per tale rientro, ossia le cattive condizioni di salute della madre. A fronte di tali elementi è stato considerato elemento «neutro» il mancato coinvolgimento di Gueli nell'indagine di polizia citata che, piuttosto, è stata valorizzata per ritenere provata la perdurante operatività della criminalità organizzata a Gela. In relazione a tale aspetto, la Corte ha ulteriormente rilevato che «nella superiore indagine si fa riferimento essenzialmente a condotte associative, oltre che a numerosi altri reati legati allo spaccio di sostanze stupefacenti e ad estorsioni, perpetrate negli anni 2014-2017 quando ancora il Gueli si trovava detenuto in carcere». 4. Il decreto, così congegnato, appare sostanzialmente elusivo dell'obbligo motivazionale gravante sul giudice di merito atteso che, da un lato, valorizza l'unico dato obiettivo disponibile (la commissione di gravissimi reati) omettendo, tuttavia, di valutare tale elemento in termini combinati con tutti gli altri a disposizione trascurandone ogni considerazione (il positivo comportamento carcerario, lo svolgimento di attività lavorativa), in parte, opera una valutazione non del tutto coerente con le relative risultanze (la commissione dei reati fine dell'associazione alla quale Gueli è risultato estraneo diventa un elemento valutato negativamente ed il mancato coinvolgimento in recenti indagini di polizia un elemento incomprensibilmente «neutro»). Così operando la Corte di appello ha sostanzialmente disatteso i principi elaborati dalla più recente giurisprudenza di legittimità sulla scorta di quanto sostenuto da Sez. U, n. 111 del 30/11/2017, dep. 2018, Gattuso, Rv. 271511 a proposito del requisito dell'attualità del requisito della pericolosità sociale per gli :- indiziati di appartenenza alle associazioni mafiose: «ai fini dell'applicazione di misure di prevenzione nei confronti di indiziati di appartenere ad associazioni di tipo mafioso è necessario accertare il requisito della "attualità" della pericolosità del proposto. (In motivazione la Corte ha precisato che solo nel caso in cui sussistano elementi sintomatici di una "partecipazione" del proposto al sodalizio mafioso, è possibile applicare la presunzione semplice relativa alla stabilità del vincolo associativo purché la sua validità sia verificata alla luce degli specifici elementi di fatto desumibili dal caso concreto e la stessa non sia posta quale unico fondamento dell'accertamento di attualità della pericolosità)». Il principio, modulato rispetto alla fattispecie della revoca della misura di prevenzione ai sensi dell'art. 11 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, esige che il giudice della prevenzione compia una valutazione complessiva della persistente condizione di pericolosità sociale del sottoposto, senza che possa dirsi operante alcuna forma di «automatismo valutativo e decisorio», tenendo conto degli elementi originariamente acquisiti, correlandoli a quelli relativi all'evoluzione della personalità in relazione all'eventuale periodo di detenzione patito, ed alle ulteriori emergenze processuali (in termini Sez. 1, n. 19657 del 24/01/2017, Palermo, Rv. 269947). Si tratta di applicare effettivamente, in sostanza, anche alla materia che interessa, i principi generali espressi dalla sentenza della Corte costituzionale n. 291 del 2013 che esige l'attualizzazione del giudizio di pericolosità sociale, e determina l'analisi della «gravità» del sintomo di pericolosità rappresentato dalla pregressa violazione della legge penale, in rapporto all'intervenuto decorso del tempo e agli accadimenti successivi, specie ove tali accadimenti abbiano visto in atto un periodo detentivo tendente alla risocializzazione o comunque siano esenti da ulteriori condotte sintomatiche di pericolosità (Sez. 1, n. 23641 del 11/02/2014, Mondini, Rv. 260104). La Corte ha omesso di confrontarsi in termini effettivi con la lontananza nel tempo dei precedenti, il lungo periodo di detenzione ed il correlato percorso rieducativo, lo svolgimento dell'attività lavorativa a Gela e l'estraneità alle indagini di polizia recenti sulle cosche di Gela. Tali elementi avrebbero dovuto essere letti in termini sinergici e coordinati tra di loro attraverso una completa valutazione di sintesi che i giudici di merito non hanno effettuato e che avrebbero dovuto compiere in funzione della valutazione del requisito dell'attualità della pericolosità sociale che, in presenza di un lasso temporale (peraltro, nel caso di specie, particolarmente significativo) tra il momento in cui è stato affermato con il provvedimento giurisdizionale e quello in cui la misura deve trovare applicazione, deve essere comunque effettuato. Peraltro, il decreto, ha dichiaratamente sostenuto di dovere prendere in considerazione i tre elementi richiesti anche dalla giurisprudenza richiamata a pag. 5 della motivazione: a) il livello di coinvolgimento dell'attuale proposto nelle pregresse attività del gruppo criminoso, essendo ben diversa la potenzialità criminale espressa da un soggetto "di vertice" rispetto a quella di chi ha posto in essere condotte di mero ausilio operativo o di episodica contiguità finalistica; b) la tendenza del gruppo di riferimento a mantenere intatta la sua capacità operativa nonostante le mutevoli composizioni soggettive correlate ad azioni repressive da parte dell'autorità giudiziaria, posto che solo in detta ipotesi può ragionevolmente ipotizzarsi una nuova "attrazione" del soggetto nel circuito relazionale illecito; c) l'avvenuta o meno manifestazione, in tale intervallo temporale, da parte del proposto di comportamenti denotanti l'abbandono delle logiche criminali in precedenza condivise. A fronte di tale affermazione, tuttavia, ha messo in evidenza solo il primo dei presupposti, senza considerare compiutamente gli altri (neppure menzionati fra gli elementi valutati). 5. Ai principi di diritto richiamati dovranno attenersi i giudici di merito ai quali deve essere demandato il nuovo giudizio di merito all'esito dell'annullamento con rinvio del
Decreto Cassazione n. 26831/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris