Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 giugno 2026

Cassazione n. 30517/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

TRIB.

SORVEGLIANZA di Leccedato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che, con il provvedimento impugnato, il Tribunale diSorveglianza di Lecce, ha rigettato il reclamo avverso il provvedimento conil quale il Magistrato di Sorveglianza di Lecce ha respinto la richiesta diDaniele Rizzo di applicare la liberazione anticipata per i semestri dal10/6/2023 al 10/1/2024 e dal 10/1/2024 al 10/6/2024;Rilevato che con il ricorso si deduce la violazione di legge e il vizio dimotivazione evidenziando che la conclusione del Tribunale sarebbe erratasia quanto alla ritenuta consapevolezza che il ricorrente aveva circa il fattoche le tre persone incontrate avessero precedenti penali che, anche, quantoalle poche occasioni in cui ci sarebbero stati gli incontri, non qualificabilicome frequentazioni, e, da ultimo, quanto alla mancata considerazionedell’andamento positivo dell’affidamento in prova in esecuzione;Rilevato che la doglianza è manifestamente infondata in quanto, ilTribunale, con il riferimento all’accertamento effettuato e al fatto che sitratta di tre diversi soggetti, tutti con precedenti penali, ha, seppure intermini sintetici, dato compiuto e sufficiente conto delle ragioni sulle qualiha fondato la conclusione cui è pervenuto e la motivazione così resa sulpunto risulta corretta e logica;Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto il giudice dimerito ha già fornito una risposta adeguata alle doglianze ora reiterate percui una diversa e alternativa lettura non è consentita in questa sede;Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condannadella ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato ilcontenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpanella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento dellasomma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delleammende.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così è deciso, 25/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARCO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
TRIB. SORVEGLIANZA di Leccedato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che, con il provvedimento impugnato, il Tribunale diSorveglianza di Lecce, ha rigettato il reclamo avverso il provvedimento conil quale il Magistrato di Sorveglianza di Lecce ha respinto la richiesta diDaniele Rizzo di applicare la liberazione anticipata per i semestri dal10/6/2023 al 10/1/2024 e dal 10/1/2024 al 10/6/2024;Rilevato che con il ricorso si deduce la violazione di legge e il vizio dimotivazione evidenziando che la conclusione del Tribunale sarebbe erratasia quanto alla ritenuta consapevolezza che il ricorrente aveva circa il fattoche le tre persone incontrate avessero precedenti penali che, anche, quantoalle poche occasioni in cui ci sarebbero stati gli incontri, non qualificabilicome frequentazioni, e, da ultimo, quanto alla mancata considerazionedell’andamento positivo dell’affidamento in prova in esecuzione;Rilevato che la doglianza è manifestamente infondata in quanto, ilTribunale, con il riferimento all’accertamento effettuato e al fatto che sitratta di tre diversi soggetti, tutti con precedenti penali, ha, seppure intermini sintetici, dato compiuto e sufficiente conto delle ragioni sulle qualiha fondato la conclusione cui è pervenuto e la motivazione così resa sulpunto risulta corretta e logica;Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto il giudice dimerito ha già fornito una risposta adeguata alle doglianze ora reiterate percui una diversa e alternativa lettura non è consentita in questa sede;Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condannadella ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato ilcontenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpanella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento dellasomma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delleammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così è deciso, 25/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARCO [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 30517/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris