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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 34614/2023

Testo disponibile della fonte

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to la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 2 4004 /20 22 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], in persona del Direttore pro tempore, rap- presentatae difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio elettoin Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappre- sentante p.t., rappresentat a e difes a dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] , Oggetto: definizioneagevolata - estinzione dall’Avv.[OSCURATO:PERSONA] e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] , elettivamente domi- ciliatapresso lo studio dei difensori sito in Roma, viale [OSCURATO:PERSONA] n.122(studio [OSCURATO:PERSONA]); –controricorrente – avversola sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del Lazio , n.1152/11/2022depositata l’11 marzo 20 2 2 , non notificata.

Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 20 ottobre 202 3 dalconsigliere [OSCURATO:PERSONA].

Rilevatoche: 1.Con sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del Lazio , è stato sostanzialmente rigettato l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrateavverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] diRoma n. 3412/ 2 3/2020 la quale ha accolto i l ricors o introduttivo dell a società [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. , proposto avverso l’ avvis o di accerta- mentoper I VA relativ o a ll’ an no di imposta 20 1 4 . 2.L’Agenzia rettificava la dichiarazione d’imposta per il periodo di im- posta,ritenendo che l’IVA relativa a costi per contratti di sponsorizza- zioneerogati in favore di un’associazione sportiva dilettantistica , per la parte eccedente il limite di euro 200.000,00 fissato dall’art.90 comma8 della legge n.289/2002, fosse indetraibile per difetto di ine- renzae congruità con l’attività di impresa esercitat a . 3.Avverso la decisione di appello che annulla l’atto impositivo propon e ricorsoper Cassazione l’Agenzia delle Entrate affidato ad un unico mo- tivo, cui resist e la contribuente con controricorso.

Anteriormente all’udienza, con nota e memoria illustrativa depositat e , rispettiva- mente,il 3 e 6 ottobre 202 3 l a società ha reso noto di aver adito alla definizione agevolata di cui alla l. n.197/2022 offrendo a corredo do- cumentazione sull’intervenuto pagamento , chiedendo inizialmente la sospensionee poi l’estinzione del processo .

Consideratoche: 4.Con nota e memoria illustrativa depositate il 3 e 6 ottobre 2023 parte contribuente rende noto che si è avvalsa delle disposizioni in materia di definizione agevolata delle controversie tributarie di cui all’art. 1 comma 186 della legge 29/12/22 n. 197. 5.Il comma 194 dell’art. 1 citato, come modificato dal d.l. 34/23, di- spone che la definizione della controversia si perfeziona con la presen- tazione della domanda e con il pagamento degli importi dovuti o della prima rata entro il 30 settembre 2023, fatto salvo l’eventuale diniego della definizione da notificarsi entro il 30 settembre 2024 ai sensi del comma 200 dell’art. 1 citato.

5.1. Parte contribuente ha anche depositato la ricevuta di avvenuta presentazione in via telematica di tal i domand e nonch é ricevuta del versamento tramite F24, per gli avvisi impugnati e non risulta , allo stato, notificato alcundiniego della definizione.

Nel dettaglio, la documentazione prodotta, per quanto qui interessa, è la seguente: - copia della domanda di definizione agevolata di cui al comma 195, art. 1 della Legge n. 197/2022 presentata e riguardante l’avviso n.

TK3065401203/2018, avente ad oggetto una pretesa maggiore IVA anno2014; -l’attestazione dell’avvenuto ricevimento della domanda di definizione agevolata, riguardante l’avviso di accertamento n.

TK3065401203/2018,per pretesa maggiore IVA anno 2014, acquisita dall’Agenziadell’Entrate con apposito protocollo .

6. Alla luce di quanto precededev’essere senz’altro dichiarata l’ estin- zione del processo ele spese del processo restano a carico della parte chele ha anticipate ai sensi dell’art. 1 comma 198 legge 197/22 .

7. Stantel’estinzione del processo a seguito dell'adesione alla defini- zione agevolata, si dà atto della insussistenza dei presupposti per il versamento,da parte dei ricorrent i , del c.d.

"doppio contributo unifi- cato"di cui all'art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115(Cass., Sez. 5, 7 dicembre 2018, n. 31732; Cass., Sez. 5, 27 aprile 2020,n. 8184; Cass., Sez. 5, 10 dicembre 2021, n. 39284; Cass., Sez. 5,15 settembre 2022, n. 27244).

P.Q.M.

LaCorte: di

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 2 4004 /20 22 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], in persona del Direttore pro tempore, rap- presentatae difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio elettoin Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappre- sentante p.t., rappresentat a e difes a dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] , Oggetto: definizioneagevolata - estinzione dall’Avv.[OSCURATO:PERSONA] e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] , elettivamente domi- ciliatapresso lo studio dei difensori sito in Roma, viale [OSCURATO:PERSONA] n.122(studio [OSCURATO:PERSONA]); –controricorrente – avversola sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del Lazio , n.1152/11/2022depositata l’11 marzo 20 2 2 , non notificata. Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 20 ottobre 202 3 dalconsigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevatoche: 1.Con sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del Lazio , è stato sostanzialmente rigettato l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrateavverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] diRoma n. 3412/ 2 3/2020 la quale ha accolto i l ricors o introduttivo dell a società [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. , proposto avverso l’ avvis o di accerta- mentoper I VA relativ o a ll’ an no di imposta 20 1 4 . 2.L’Agenzia rettificava la dichiarazione d’imposta per il periodo di im- posta,ritenendo che l’IVA relativa a costi per contratti di sponsorizza- zioneerogati in favore di un’associazione sportiva dilettantistica , per la parte eccedente il limite di euro 200.000,00 fissato dall’art.90 comma8 della legge n.289/2002, fosse indetraibile per difetto di ine- renzae congruità con l’attività di impresa esercitat a . 3.Avverso la decisione di appello che annulla l’atto impositivo propon e ricorsoper Cassazione l’Agenzia delle Entrate affidato ad un unico mo- tivo, cui resist e la contribuente con controricorso. Anteriormente all’udienza, con nota e memoria illustrativa depositat e , rispettiva- mente,il 3 e 6 ottobre 202 3 l a società ha reso noto di aver adito alla definizione agevolata di cui alla l. n.197/2022 offrendo a corredo do- cumentazione sull’intervenuto pagamento , chiedendo inizialmente la sospensionee poi l’estinzione del processo . Consideratoche: 4.Con nota e memoria illustrativa depositate il 3 e 6 ottobre 2023 parte contribuente rende noto che si è avvalsa delle disposizioni in materia di definizione agevolata delle controversie tributarie di cui all’art. 1 comma 186 della legge 29/12/22 n. 197. 5.Il comma 194 dell’art. 1 citato, come modificato dal d.l. 34/23, di- spone che la definizione della controversia si perfeziona con la presen- tazione della domanda e con il pagamento degli importi dovuti o della prima rata entro il 30 settembre 2023, fatto salvo l’eventuale diniego della definizione da notificarsi entro il 30 settembre 2024 ai sensi del comma 200 dell’art. 1 citato. 5.1. Parte contribuente ha anche depositato la ricevuta di avvenuta presentazione in via telematica di tal i domand e nonch é ricevuta del versamento tramite F24, per gli avvisi impugnati e non risulta , allo stato, notificato alcundiniego della definizione. Nel dettaglio, la documentazione prodotta, per quanto qui interessa, è la seguente: - copia della domanda di definizione agevolata di cui al comma 195, art. 1 della Legge n. 197/2022 presentata e riguardante l’avviso n. TK3065401203/2018, avente ad oggetto una pretesa maggiore IVA anno2014; -l’attestazione dell’avvenuto ricevimento della domanda di definizione agevolata, riguardante l’avviso di accertamento n. TK3065401203/2018,per pretesa maggiore IVA anno 2014, acquisita dall’Agenziadell’Entrate con apposito protocollo . 6. Alla luce di quanto precededev’essere senz’altro dichiarata l’ estin- zione del processo ele spese del processo restano a carico della parte chele ha anticipate ai sensi dell’art. 1 comma 198 legge 197/22 . 7. Stantel’estinzione del processo a seguito dell'adesione alla defini- zione agevolata, si dà atto della insussistenza dei presupposti per il versamento,da parte dei ricorrent i , del c.d. "doppio contributo unifi- cato"di cui all'art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115(Cass., Sez. 5, 7 dicembre 2018, n. 31732; Cass., Sez. 5, 27 aprile 2020,n. 8184; Cass., Sez. 5, 10 dicembre 2021, n. 39284; Cass., Sez. 5,15 settembre 2022, n. 27244). P.Q.M. LaCorte: di