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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 09044/2023

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a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.30606/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 37, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende per procura allegata al ricorso -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] , MINISTERO DELL'INTERNO, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che lirappresenta e difende ope legis -resistenti- avverso l’ ORDINANZA d el [OSCURATO:PERSONA] di ROMA R.G. n. 27026/2020depositata il 29/10/2021 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/01/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza depositata 29-10-21 il Giudice di Pace di Roma ha respinto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avente ad oggetto l’impugnazione del provvedimento del [OSCURATO:PERSONA] di Roma, notificato in data 17-4-2019, che disponeva l’espulsione dal territorio nazionale del cittadino straniero ai sensi dell’art.13, comma 2 lett.b) e lett. c), T.U.I. .

2. Avverso il suddetto provvedimento, il ricorrente propone ricorso per cassazione, affidato a tremotivi, nei confronti della Prefettura di Roma, della Questura di Roma e del Ministero dell’Interno, che si sono costituiti tardivamente al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione.

3. Il ricorso è stato fissato per l'adunanza in camera di consiglio ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380 bis 1, cod. proc. civ.

Il ricorrente ha depositato memoria illustrativa. [OSCURATO:PERSONA]

1. La sintesi dei motiviè così espressa nel ricorso : «

I. V iolazione del principio generale secondo il quale la pericolosità dello straniero espulso va accertata in concreto e all' attualità.

Violazione e falsa applicazione dell' art. 13, co. 2, lett. b) e c), del d.lgs. n. 286 del 1998.

Violazione degli artt. 324 del c.p.c. e 2909 del cod. civ. (art. 360,co. 1, n. 3, del c.p.c.), ritenendo di non avere margini di discrezionalità nel confermare il decreto di espulsione pronunciato dal [OSCURATO:PERSONA] della Provincia di Roma nei confronti del ricorrente con atto del 17.4.2019, con l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Giudice di pace di Roma ha per ciò stesso trascurato l'obbligo che aveva di valutarne la pericolosità, con accertamento da compiere in concreto e all' attualità; né il primo Giudice poteva ritenersi astretto dagli esiti delle domande cautelari proposte all' a.g.a. con riferimento al precedente rifiuto di per messo di soggiorno U.E. per soggiornanti di lungo periodo;

II. Violazione degli artt. 2697 del cod. civ. e 115 del cod. proc. c iv ., sotto il profilo del travisamento della prova.

Violazione, sotto diverso profilo, del principio generale secondo cui, ai fini dell' espulsione, la pericolosità dello straniero va accertata in concreto e all'attualità.

Violazione dell' art. 132, co. 1, n. 4), del c.p.c. (art. 360, co. 1, nn. 3 e/o 4 e/o 5, del c.p.c.)  richiamando asseriti irreperibilità e pericolo di fuga del ricorrente, il Giudice di pace ha mostrato di aver totalmente travisato il contrario contenuto che si trae dai documenti allegati al ricorso; lo stesso ha, inoltre, del tutto omesso di considerare e valutare ampia messe documentale che ne attestava, ormai da anni, l' assenza di pericolosità, al momento dell' emissione del decreto di espulsione;

III. ulteriore violazione degli artt. 2697 del cod. civ. e 115 del c.p.c., sotto il profilo del travisamento della prova (art. 360, co. 1, nn. 3 e/o 4 e/o 5, del c.p.c.) • pur non potendosi considerare in alcuna consecutio col portato motivazionale della decisione, alcuni dati e affermazioni che vi sono riportati risultano anch'essi frutto di totale travisamento delle prove documentali offerte in primo grado ancorché tra di essi in contraddizione».

2. Occorre premettere che in data 17 - 12 - 2022 il ricorrente ha depositato copia conforme della sentenza del Consiglio di Stato n. 7251/2022 del 18.8.2022,procedendo altresì alla notifica dell’atto di deposito ai resistenti ex art.372 cod. proc. civ..

Con la citata sentenza il Consiglio di Stato ha annullato il decreto del 22.3.2019, con il quale la Questura di Roma aveva respinto la domanda di permesso di soggiorno U.E. per soggiornanti di lungo periodo, proposta dal l’odierno ricorrente ai sensi dell’ art. 9 del d.lgs. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 286.Con la memoria illustrativa la difesa del ricorrente deduce che èvenuto meno, così, il dichiarato presupposto – l’esservi stato “rifiuto” del permesso di soggiorno –a mente del quale, giusta il successivo art. 13, comma2, lett. b), il [OSCURATO:PERSONA] della Provincia di Roma aveva emes so l’impugnato decreto di espulsione in data 17.4.2019.

Rimarca che, considerata l’efficacia ex tunc dell’annullamento avvenuto,l’espulsione comminata al signor Rashid risulta per ciò stesso non conforme alla legge e da considerare incompatibile con la circolazione giuridica ed insiste , pertanto , per l’accoglimento del ricorso.

In disparte il rilievo che il decreto espulsivo è stato emesso anche ai sensi dell’art.13, comma 2 lett.c), T.U.I. (cfr. anche pag.3 ricorso, nell’illustrazione del fatto), le suddette deduzioni difensive non possono essere condivise per le ragioni che si vanno ad illustrare.

Secondo quanto statuito dalle Sezioni Unite di questa Corte (Cass.

S.U. n.22217/2006) e successivamente ribadito da numerose pronunce (tra le tante cfr. Cass.18788/2020), al giudice investito dell'impugnazione del provvedimento di espulsione non è consentita la valutazione sulla legittimità del provvedimento del questore che abbia rifiutato, revocato o annullato il permesso di soggiorno ovvero ne abbia negato il rinnovo, poiché tale sindacato spetta unicamente al giudice amministrativo, la cui decisione non costituisce in alcun modo un antecedente logico della decisione sul decreto di espulsione, fatta salva la valutazione di eventuali cause di inespellibilità ex art.19 T.U.I.

Ne consegue, per un verso, che la pendenza del giudizio promosso dinanzi al giudice amministrativo per l'impugnazione dei predetti provvedimenti del questore non giustifica la sospensione del processo instaurato dinanzi al giudice ordinario con l'impugnazione del decreto di espulsione del prefetto, attesa la carenza di pregiudizialità giuridica necessaria tra il processo amministrativo e quello civile; e, per l'altro verso, che il giudice ordinario, dinanzi al quale sia stato impugnato il provvedimento di espulsione, non può disapplicare l'atto amministrativo presupposto emesso dal questore (rifiuto, revoca o annullamento del permesso di soggiorno o diniego di rinnovo).In particolare è stato chiarito dalle Sezioni Unite con la citata sentenza che la pregiudizialità non può essere ravvisata negli effetti pratici della pronuncia del giudice amministrativo, la quale consentirà unicamente all'espulso, in caso di accoglimento del suo ricorso, di riproporre la domanda di permesso di soggiorno rientrando in Italia prima della scadenza del termine finale del divieto di rientro.

In altre parole, dunque, l’effetto ripristinatorio derivante dalla sentenza del giudice amministrativo è quell o di elidere il provvedimento di rigetto annullato, sicché il ricorrente avrebbe potuto certamente presentare una nuova domanda di permesso di soggiorno, mentre nella memoria illustrativa non è allegato che ciò sia avvenuto, né è allegatoche il provvedimento espulsivo sia stato annullato in autotutela.

Di conseguenza, l ’annullamento del provvedimento di rifiuto del permesso di soggiorno ( nella specie, derivanteda un vizio formale , ossia per l’ omessa comunicazione del preavviso di rigettodella domanda ai sensi dell’art.10 l.n.241/1990) non si configura come atto presupposto nel senso invocato, dato che non comporta automaticamente la concessione del permesso di soggiorno, sicché sia in allora, sia attualmente il ricorrente è privo di titolo che gli consenta di soggiornare in Italia, né , come già evidenziato,è dedotto che sia ora pendente un nuovo procedimento per ottenerlo.

Alla stregua dei suesposti principi, ossia senza considerare il sopravvenuto esito del giudizio amministrativo, si deve procedere, pertanto, allo scrutinio del ricorso.

3. I motivi, da esaminarsi congiuntamente per la loro connessione , sono inammissibili.

Posto che l’espulsione è stata disposta ai sensi dell’art.13 lett. b) e lett. c) d.lgs.n.286/1998 , le censure , essenzialmente incentrate su critiche alla valutazione d ella pericolosità sociale del ricorrente , per un verso sono generiche e per altro verso sono impropriamente dirette al riesame del merito. [OSCURATO:PERSONA] di Pace, dopo aver dato conto del fatto che il ricorrente si era reso artefice di numerosi gravissimi reati, valutandone la storia personale ed affermando la sua mancata integrazione in Italia, ha escluso la sussistenza dei presupposti di cui all’art.19 del T.U.I. e di quelli per il rilascio di permesso di soggiorno per motivi umanitari o per altro titolo.

Per contro il ricorrente, nel richiamare la relazione della Comunità di Sant’Egidio riferita al suo periodo di detenzione presso detta strutturae nel rimarcare di aver ottenuto dal magistrato di sorveglianza la liberazione anticipata,deduce di aver radicalmente mutato il proprio stile di vita e inammissibilmente sollecita una rivalutazione dei fatti e delle risultanze probatorie preclusa in sede di legittimità.

Sotto tale ulteriore dirimente profilo, va rilevato che il decreto espulsivo è fondato anche e in via autonoma sulla sussistenza dei requisiti di cui alla lett.b) del citato art.13, ossia sulla mancanza di titolo per soggiornare legalmente in Italia, e che si tratta di condizione in cui il ricorrente versava all’epoca dell’emissione del provvedimento espulsivo e in cui versa tuttora, richiamato quanto esposto nel paragrafo che precede.

4. in conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile.

Nulla sulle spese, stante il mancato svolgimento di rituale attività difensiva da parte dell’Amministrazione.

Rilevato che dagli atti il processo r

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.30606/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 37, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende per procura allegata al ricorso -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] , MINISTERO DELL'INTERNO, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che lirappresenta e difende ope legis -resistenti- avverso l’ ORDINANZA d el [OSCURATO:PERSONA] di ROMA R.G. n. 27026/2020depositata il 29/10/2021 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/01/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza depositata 29-10-21 il Giudice di Pace di Roma ha respinto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avente ad oggetto l’impugnazione del provvedimento del [OSCURATO:PERSONA] di Roma, notificato in data 17-4-2019, che disponeva l’espulsione dal territorio nazionale del cittadino straniero ai sensi dell’art.13, comma 2 lett.b) e lett. c), T.U.I. . 2. Avverso il suddetto provvedimento, il ricorrente propone ricorso per cassazione, affidato a tremotivi, nei confronti della Prefettura di Roma, della Questura di Roma e del Ministero dell’Interno, che si sono costituiti tardivamente al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione. 3. Il ricorso è stato fissato per l'adunanza in camera di consiglio ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380 bis 1, cod. proc. civ. Il ricorrente ha depositato memoria illustrativa. [OSCURATO:PERSONA] 1. La sintesi dei motiviè così espressa nel ricorso : « I. V iolazione del principio generale secondo il quale la pericolosità dello straniero espulso va accertata in concreto e all' attualità. Violazione e falsa applicazione dell' art. 13, co. 2, lett. b) e c), del d.lgs. n. 286 del 1998. Violazione degli artt. 324 del c.p.c. e 2909 del cod. civ. (art. 360,co. 1, n. 3, del c.p.c.), ritenendo di non avere margini di discrezionalità nel confermare il decreto di espulsione pronunciato dal [OSCURATO:PERSONA] della Provincia di Roma nei confronti del ricorrente con atto del 17.4.2019, con l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Giudice di pace di Roma ha per ciò stesso trascurato l'obbligo che aveva di valutarne la pericolosità, con accertamento da compiere in concreto e all' attualità; né il primo Giudice poteva ritenersi astretto dagli esiti delle domande cautelari proposte all' a.g.a. con riferimento al precedente rifiuto di per messo di soggiorno U.E. per soggiornanti di lungo periodo; II. Violazione degli artt. 2697 del cod. civ. e 115 del cod. proc. c iv ., sotto il profilo del travisamento della prova. Violazione, sotto diverso profilo, del principio generale secondo cui, ai fini dell' espulsione, la pericolosità dello straniero va accertata in concreto e all'attualità. Violazione dell' art. 132, co. 1, n. 4), del c.p.c. (art. 360, co. 1, nn. 3 e/o 4 e/o 5, del c.p.c.)  richiamando asseriti irreperibilità e pericolo di fuga del ricorrente, il Giudice di pace ha mostrato di aver totalmente travisato il contrario contenuto che si trae dai documenti allegati al ricorso; lo stesso ha, inoltre, del tutto omesso di considerare e valutare ampia messe documentale che ne attestava, ormai da anni, l' assenza di pericolosità, al momento dell' emissione del decreto di espulsione; III. ulteriore violazione degli artt. 2697 del cod. civ. e 115 del c.p.c., sotto il profilo del travisamento della prova (art. 360, co. 1, nn. 3 e/o 4 e/o 5, del c.p.c.) • pur non potendosi considerare in alcuna consecutio col portato motivazionale della decisione, alcuni dati e affermazioni che vi sono riportati risultano anch'essi frutto di totale travisamento delle prove documentali offerte in primo grado ancorché tra di essi in contraddizione». 2. Occorre premettere che in data 17 - 12 - 2022 il ricorrente ha depositato copia conforme della sentenza del Consiglio di Stato n. 7251/2022 del 18.8.2022,procedendo altresì alla notifica dell’atto di deposito ai resistenti ex art.372 cod. proc. civ.. Con la citata sentenza il Consiglio di Stato ha annullato il decreto del 22.3.2019, con il quale la Questura di Roma aveva respinto la domanda di permesso di soggiorno U.E. per soggiornanti di lungo periodo, proposta dal l’odierno ricorrente ai sensi dell’ art. 9 del d.lgs. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 286.Con la memoria illustrativa la difesa del ricorrente deduce che èvenuto meno, così, il dichiarato presupposto – l’esservi stato “rifiuto” del permesso di soggiorno –a mente del quale, giusta il successivo art. 13, comma2, lett. b), il [OSCURATO:PERSONA] della Provincia di Roma aveva emes so l’impugnato decreto di espulsione in data 17.4.2019. Rimarca che, considerata l’efficacia ex tunc dell’annullamento avvenuto,l’espulsione comminata al signor Rashid risulta per ciò stesso non conforme alla legge e da considerare incompatibile con la circolazione giuridica ed insiste , pertanto , per l’accoglimento del ricorso. In disparte il rilievo che il decreto espulsivo è stato emesso anche ai sensi dell’art.13, comma 2 lett.c), T.U.I. (cfr. anche pag.3 ricorso, nell’illustrazione del fatto), le suddette deduzioni difensive non possono essere condivise per le ragioni che si vanno ad illustrare. Secondo quanto statuito dalle Sezioni Unite di questa Corte (Cass. S.U. n.22217/2006) e successivamente ribadito da numerose pronunce (tra le tante cfr. Cass.18788/2020), al giudice investito dell'impugnazione del provvedimento di espulsione non è consentita la valutazione sulla legittimità del provvedimento del questore che abbia rifiutato, revocato o annullato il permesso di soggiorno ovvero ne abbia negato il rinnovo, poiché tale sindacato spetta unicamente al giudice amministrativo, la cui decisione non costituisce in alcun modo un antecedente logico della decisione sul decreto di espulsione, fatta salva la valutazione di eventuali cause di inespellibilità ex art.19 T.U.I. Ne consegue, per un verso, che la pendenza del giudizio promosso dinanzi al giudice amministrativo per l'impugnazione dei predetti provvedimenti del questore non giustifica la sospensione del processo instaurato dinanzi al giudice ordinario con l'impugnazione del decreto di espulsione del prefetto, attesa la carenza di pregiudizialità giuridica necessaria tra il processo amministrativo e quello civile; e, per l'altro verso, che il giudice ordinario, dinanzi al quale sia stato impugnato il provvedimento di espulsione, non può disapplicare l'atto amministrativo presupposto emesso dal questore (rifiuto, revoca o annullamento del permesso di soggiorno o diniego di rinnovo).In particolare è stato chiarito dalle Sezioni Unite con la citata sentenza che la pregiudizialità non può essere ravvisata negli effetti pratici della pronuncia del giudice amministrativo, la quale consentirà unicamente all'espulso, in caso di accoglimento del suo ricorso, di riproporre la domanda di permesso di soggiorno rientrando in Italia prima della scadenza del termine finale del divieto di rientro. In altre parole, dunque, l’effetto ripristinatorio derivante dalla sentenza del giudice amministrativo è quell o di elidere il provvedimento di rigetto annullato, sicché il ricorrente avrebbe potuto certamente presentare una nuova domanda di permesso di soggiorno, mentre nella memoria illustrativa non è allegato che ciò sia avvenuto, né è allegatoche il provvedimento espulsivo sia stato annullato in autotutela. Di conseguenza, l ’annullamento del provvedimento di rifiuto del permesso di soggiorno ( nella specie, derivanteda un vizio formale , ossia per l’ omessa comunicazione del preavviso di rigettodella domanda ai sensi dell’art.10 l.n.241/1990) non si configura come atto presupposto nel senso invocato, dato che non comporta automaticamente la concessione del permesso di soggiorno, sicché sia in allora, sia attualmente il ricorrente è privo di titolo che gli consenta di soggiornare in Italia, né , come già evidenziato,è dedotto che sia ora pendente un nuovo procedimento per ottenerlo. Alla stregua dei suesposti principi, ossia senza considerare il sopravvenuto esito del giudizio amministrativo, si deve procedere, pertanto, allo scrutinio del ricorso. 3. I motivi, da esaminarsi congiuntamente per la loro connessione , sono inammissibili. Posto che l’espulsione è stata disposta ai sensi dell’art.13 lett. b) e lett. c) d.lgs.n.286/1998 , le censure , essenzialmente incentrate su critiche alla valutazione d ella pericolosità sociale del ricorrente , per un verso sono generiche e per altro verso sono impropriamente dirette al riesame del merito. [OSCURATO:PERSONA] di Pace, dopo aver dato conto del fatto che il ricorrente si era reso artefice di numerosi gravissimi reati, valutandone la storia personale ed affermando la sua mancata integrazione in Italia, ha escluso la sussistenza dei presupposti di cui all’art.19 del T.U.I. e di quelli per il rilascio di permesso di soggiorno per motivi umanitari o per altro titolo. Per contro il ricorrente, nel richiamare la relazione della Comunità di Sant’Egidio riferita al suo periodo di detenzione presso detta strutturae nel rimarcare di aver ottenuto dal magistrato di sorveglianza la liberazione anticipata,deduce di aver radicalmente mutato il proprio stile di vita e inammissibilmente sollecita una rivalutazione dei fatti e delle risultanze probatorie preclusa in sede di legittimità. Sotto tale ulteriore dirimente profilo, va rilevato che il decreto espulsivo è fondato anche e in via autonoma sulla sussistenza dei requisiti di cui alla lett.b) del citato art.13, ossia sulla mancanza di titolo per soggiornare legalmente in Italia, e che si tratta di condizione in cui il ricorrente versava all’epoca dell’emissione del provvedimento espulsivo e in cui versa tuttora, richiamato quanto esposto nel paragrafo che precede. 4. in conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile. Nulla sulle spese, stante il mancato svolgimento di rituale attività difensiva da parte dell’Amministrazione. Rilevato che dagli atti il processo r
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