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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 11 luglio 2023

Cassazione n. 23682/2023

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.2674/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., con sede in [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliata in R oma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 2, presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA], che l a rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al ricorso -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., con sede in [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliat a in Roma, largo [OSCURATO:PERSONA] n. 24, presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difes a dall' A vvocato [OSCURATO:PERSONA] giusta procura speciale in calce al controricorso -controricorrente - nonché contro [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. -intimato - avverso il decreto del Tribunale di Crotone nel procedimento n. 241/2018R.G. depositat o i l 14/11/2018 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/7/2023dal [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che:

1. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. presentava, nell’ambito del fallimento di FinPodella [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. in liquidazione, una proposta di concordato fallimentare, rispetto alla quale il curatore esprimeva parere favorevole e che riceveva l’approvazione della maggioranza dei creditori.

Il giudice delegato, preso atto dell’approvazione della proposta, assegnava al proponente –ex art. 129 , comma 2, l. fall. – termine di dieci giorni per la presentazione della richiesta di omologazione e concedeva termine di venti giorni per la presentazione di eventuali opposizioni.

2. [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA]., creditore chirografario ammessoal passivo del fallimento, presentava, nel termine di venti giorni assegnato, ricorso intitolato “reclamo avverso decreto del giudice delegato del 10.1.2018 – in seno alla procedura del fallimento [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. in liquidazione – 24/2014 ” con cui domandava al tribunale di “revocare il decreto per l’avvio della procedura di omologa”.

Il Tribunale di Crotone qualificava questo atto come un reclamo ordinario exart. 26 l. fall. avverso il decreto del G.D., essendo stata richiesta la revoca di tale provvedimento, ed escludeva che il medesimo potesse essere inteso come opposizione all’omologa del concordato.

Di conseguenza, dichiarava inammissibile il reclamo, poiché il gravame era stato presentato oltre lo spirare del termine previsto dall’art. 26, comma 3,l. fall..

3. [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto ricorso per la cassazione di questo decreto, pubblicato in data 14 novembre 2018, prospettando due motivi di doglianza, ai quali ha resistito con controricorso [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.. [OSCURATO:PERSONA] di FinPodella [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. in liquidazione non ha svolto difese.

Parte controricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380- bis.1 cod. proc. civ..

Considerato che: 4.1 Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione degli artt. 26 e 129 l. fall., 113 cod. proc. civ. e 24 Cost., perché il tribunale, qualificando erroneamente il ricorso come reclamo ex art. 26 l. fall. piuttosto che come opposizione all’omologa ex ar t. 129 l. fall., ha leso il diritto di difesa della banca. 4.2 Il secondo motivo di ricorso assume la nullità del decreto impugnato per violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4, l. fall., perché il tribunale, pur evocando correttamente i principi enunciati dalla giurisprudenza di legittimità con riferimento all’art. 113 cod. proc. civ., li ha erroneamente applicati al caso di specie, rendendo così una motivazione contraddittoria.

5. I motivi, da esaminarsi congiuntamente, sono fondati. 5.1 Occorre innanzitutto esaminare l’eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dalla controricorrente, in quanto il provvedimento impugnato sarebbe privo del necessario carattere di decisorietà e definitività.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte “un provvedimento, ancorché emesso in forma di ordinanza o di decreto, assume carattere decisorio -requisito necessario per proporre ricorso ex art.111 Cost.- quando pronuncia o, comunque, incide con efficacia di giudicato su diritti soggettivi, con la conseguenza che ogni provvedimento giudiziario che abbia i caratteri della decisorietà nei termini sopra esposti nonché della definitività - in quanto non altrimenti modificabile - può essere oggetto di ricorso ai sensi dell'art. 111 Cost.” Cass., Sez.

U., 1914/2016, § 2).

Il provvedimento impugnato riveste questi requisiti.

Esso, infatti, ha escluso che nell’ambito del procedimento di omologa del concordato fallimentare fosse stata presentata opposizione, preludendo così alla pronunzia di un decreto di omologa del concordato in assenza di opposizioni che, per espressa previsione dell’art. 129, comma 4, l. fall., non era soggetto a gravame né, alla luce di una simile interpretazione, era suscettibile di ricorso immediato per cassazione exart. 111 Cost. (cfr. Cass. 19461/2021).

La statuizione impugnata, disconoscendo la natura di opposizione all’omologa del gravame presentato, ha perciò inciso sul diritto della banca di opporsi al fatto che il concordato fallimentare divenisse obbligatorio, per essa come per tutti gli altri debit ori anteriori all’apertura del fallimento, ai sensi dell’art. 135 l. fall..

E una simile decisione ha assunto carattere definitivo, posto che, in base al cd.

"principio dell'apparenza" (che impone di individuare il mezzo in base alla qualificazione data dal giudice con il provvedimento impugnato all'azione proposta, alla controversia e alla decisione, a prescindere dalla sua esattezza; cfr., per tutte, Cass. 18182/2021), non era dato alla parte di esperire differenti impugnazioni onde ottenere la modifica della statuizione adottata dal tribunale provvedendo, a suo giudizio, su un reclamo presentato ex art. 26 l. fall. avverso un decreto del giudice delegato. 5.2 Giova poi chiarire, a fronte dei rilievi sollevati in proposito dalla parte controricorrente, che nel caso in cui non vengano proposte opposizioni il tribunale assume una decisione sulla richiesta di omologa con una procedura semplificata e deformalizzata, regolata dall’art. 129, comma 4, l. fall., che non riveste natura di giudizio contenzioso.

Ne discende che un simile provvedimento di omologa, al pari dei provvedimenti emanati in materia non contenziosa ma di volontaria giurisdizione, non acquista autorità di cosa giudicata (v.

Cass.4339/1974) e non osta, ai sensi dell’art. 2909 cod. civ., al vaglio del ricorso in esame. 5.3 Secondo la giurisprudenza di questa Corte il principio secondo cui l'interpretazione delle domande, eccezioni e deduzioni delle parti dà luogo ad un giudizio di fatto, riservato al giudice di merito, non trova applicazione quando si assume che tale interpretazione abbia determinato un vizio riconducibile nell'ambito dell'error in procedendo; in questa ipotesi, ove si assuma che l'interpretazione degli atti processuali di secondo grado abbia determinato l'omessa pronuncia su una domanda che si sostiene regolarmente proposta, la Corte di Cassazione ha il potere-dovere di procedere all'esame e all'interpretazione degli atti processuali e, in particolare, delle istanze e delle deduzioni delle parti (Cass. 25259/2017, Cass.15496/2007,Cass. 12.22/2003).

La doglianza presentata dall’odierna ricorrente, che ha sottolineato come l’erronea interpretazione compiuta dal tribunale abbia determinato l’omessa pronuncia sull’opposizione all’omologa che era stata presentata, abilita dunque questaCorte a verificare la ritualità dell’interpretazione offerta dal collegio di merito. 5.4 Dall’esame degli atti emerge che la banca, entro il termine concesso ai sensi dell’art. 129, comma 2, l. fall. per proporre opposizione, ha depositato un ricorso che, pur essendo intitolato “reclamo avverso decreto del Giudice delegato del 10/01/2018” e pur chiedendo, in conclusione, di “revocare il decreto per l’avvio della procedura di omologa del proposto concordato”, non ha affatto contestato la legittimità del decreto reso dal G.D. ai sensi dell’art.129, comma 2, l. fall., ma l’insussistenza dei presupposti perché il tribunale provvedesse l’omologazione (dato che “la proposta non contiene alcuna certezza che venga assolta e non vi è alcun fondamento nella fideiussione meramente prospettata”; pag. 4 dell’atto).

Ora, in tema di interpretazione delle domande giudiziali, il giudice non è condizionato dalle parole utilizzate dalla parte e deve tener conto dell'intero contesto dell'atto, senza alterarne il senso letterale ma, allo stesso tempo, valutandone la formulazione testuale e il contenuto sostanziale in relazione all'effettiva finalità che la parte intende perseguire (Cass. 19435/2018).

La modalità espositiva utilizzata nel caso di specie, pur nella irritualità delle sue forme di intitolazione e di chiusura, lasciava chiaramente e inequivocabilmente intendere la finalità (di opposizione all’omologazione) che la banca intendeva perseguire; cosicché il tribunale, superando davvero ogni formalismo, doveva prendere attodi una simile volontà di contrapposizione all’omologa e provvedere secondo le diverse modalità previste dall’art. 129, comma 5, l. fall..

6. Il provvedimento impugnato deve essere cassato, con una pronuncia che estende i suoi effetti, ai sensi dell’art. 336, comma 2, cod. proc. civ., al provvedimento di omologa, adottato tralasciando l’opposizione che era stata presentata.

La causa va rinviata al Tribunale di Crotone, che, nel procedere a nuovo esame della causa, si atterrà ai principi sopra illustrati, avendo cura anche di provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.2674/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., con sede in [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliata in R oma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 2, presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA], che l a rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al ricorso -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., con sede in [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliat a in Roma, largo [OSCURATO:PERSONA] n. 24, presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difes a dall' A vvocato [OSCURATO:PERSONA] giusta procura speciale in calce al controricorso -controricorrente - nonché contro [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. -intimato - avverso il decreto del Tribunale di Crotone nel procedimento n. 241/2018R.G. depositat o i l 14/11/2018 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/7/2023dal [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. presentava, nell’ambito del fallimento di FinPodella [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. in liquidazione, una proposta di concordato fallimentare, rispetto alla quale il curatore esprimeva parere favorevole e che riceveva l’approvazione della maggioranza dei creditori. Il giudice delegato, preso atto dell’approvazione della proposta, assegnava al proponente –ex art. 129 , comma 2, l. fall. – termine di dieci giorni per la presentazione della richiesta di omologazione e concedeva termine di venti giorni per la presentazione di eventuali opposizioni. 2. [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA]., creditore chirografario ammessoal passivo del fallimento, presentava, nel termine di venti giorni assegnato, ricorso intitolato “reclamo avverso decreto del giudice delegato del 10.1.2018 – in seno alla procedura del fallimento [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. in liquidazione – 24/2014 ” con cui domandava al tribunale di “revocare il decreto per l’avvio della procedura di omologa”. Il Tribunale di Crotone qualificava questo atto come un reclamo ordinario exart. 26 l. fall. avverso il decreto del G.D., essendo stata richiesta la revoca di tale provvedimento, ed escludeva che il medesimo potesse essere inteso come opposizione all’omologa del concordato. Di conseguenza, dichiarava inammissibile il reclamo, poiché il gravame era stato presentato oltre lo spirare del termine previsto dall’art. 26, comma 3,l. fall.. 3. [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto ricorso per la cassazione di questo decreto, pubblicato in data 14 novembre 2018, prospettando due motivi di doglianza, ai quali ha resistito con controricorso [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.. [OSCURATO:PERSONA] di FinPodella [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. in liquidazione non ha svolto difese. Parte controricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380- bis.1 cod. proc. civ.. Considerato che: 4.1 Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione degli artt. 26 e 129 l. fall., 113 cod. proc. civ. e 24 Cost., perché il tribunale, qualificando erroneamente il ricorso come reclamo ex art. 26 l. fall. piuttosto che come opposizione all’omologa ex ar t. 129 l. fall., ha leso il diritto di difesa della banca. 4.2 Il secondo motivo di ricorso assume la nullità del decreto impugnato per violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4, l. fall., perché il tribunale, pur evocando correttamente i principi enunciati dalla giurisprudenza di legittimità con riferimento all’art. 113 cod. proc. civ., li ha erroneamente applicati al caso di specie, rendendo così una motivazione contraddittoria. 5. I motivi, da esaminarsi congiuntamente, sono fondati. 5.1 Occorre innanzitutto esaminare l’eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dalla controricorrente, in quanto il provvedimento impugnato sarebbe privo del necessario carattere di decisorietà e definitività. Secondo la giurisprudenza di questa Corte “un provvedimento, ancorché emesso in forma di ordinanza o di decreto, assume carattere decisorio -requisito necessario per proporre ricorso ex art.111 Cost.- quando pronuncia o, comunque, incide con efficacia di giudicato su diritti soggettivi, con la conseguenza che ogni provvedimento giudiziario che abbia i caratteri della decisorietà nei termini sopra esposti nonché della definitività - in quanto non altrimenti modificabile - può essere oggetto di ricorso ai sensi dell'art. 111 Cost.” Cass., Sez. U., 1914/2016, § 2). Il provvedimento impugnato riveste questi requisiti. Esso, infatti, ha escluso che nell’ambito del procedimento di omologa del concordato fallimentare fosse stata presentata opposizione, preludendo così alla pronunzia di un decreto di omologa del concordato in assenza di opposizioni che, per espressa previsione dell’art. 129, comma 4, l. fall., non era soggetto a gravame né, alla luce di una simile interpretazione, era suscettibile di ricorso immediato per cassazione exart. 111 Cost. (cfr. Cass. 19461/2021). La statuizione impugnata, disconoscendo la natura di opposizione all’omologa del gravame presentato, ha perciò inciso sul diritto della banca di opporsi al fatto che il concordato fallimentare divenisse obbligatorio, per essa come per tutti gli altri debit ori anteriori all’apertura del fallimento, ai sensi dell’art. 135 l. fall.. E una simile decisione ha assunto carattere definitivo, posto che, in base al cd. "principio dell'apparenza" (che impone di individuare il mezzo in base alla qualificazione data dal giudice con il provvedimento impugnato all'azione proposta, alla controversia e alla decisione, a prescindere dalla sua esattezza; cfr., per tutte, Cass. 18182/2021), non era dato alla parte di esperire differenti impugnazioni onde ottenere la modifica della statuizione adottata dal tribunale provvedendo, a suo giudizio, su un reclamo presentato ex art. 26 l. fall. avverso un decreto del giudice delegato. 5.2 Giova poi chiarire, a fronte dei rilievi sollevati in proposito dalla parte controricorrente, che nel caso in cui non vengano proposte opposizioni il tribunale assume una decisione sulla richiesta di omologa con una procedura semplificata e deformalizzata, regolata dall’art. 129, comma 4, l. fall., che non riveste natura di giudizio contenzioso. Ne discende che un simile provvedimento di omologa, al pari dei provvedimenti emanati in materia non contenziosa ma di volontaria giurisdizione, non acquista autorità di cosa giudicata (v. Cass.4339/1974) e non osta, ai sensi dell’art. 2909 cod. civ., al vaglio del ricorso in esame. 5.3 Secondo la giurisprudenza di questa Corte il principio secondo cui l'interpretazione delle domande, eccezioni e deduzioni delle parti dà luogo ad un giudizio di fatto, riservato al giudice di merito, non trova applicazione quando si assume che tale interpretazione abbia determinato un vizio riconducibile nell'ambito dell'error in procedendo; in questa ipotesi, ove si assuma che l'interpretazione degli atti processuali di secondo grado abbia determinato l'omessa pronuncia su una domanda che si sostiene regolarmente proposta, la Corte di Cassazione ha il potere-dovere di procedere all'esame e all'interpretazione degli atti processuali e, in particolare, delle istanze e delle deduzioni delle parti (Cass. 25259/2017, Cass.15496/2007,Cass. 12.22/2003). La doglianza presentata dall’odierna ricorrente, che ha sottolineato come l’erronea interpretazione compiuta dal tribunale abbia determinato l’omessa pronuncia sull’opposizione all’omologa che era stata presentata, abilita dunque questaCorte a verificare la ritualità dell’interpretazione offerta dal collegio di merito. 5.4 Dall’esame degli atti emerge che la banca, entro il termine concesso ai sensi dell’art. 129, comma 2, l. fall. per proporre opposizione, ha depositato un ricorso che, pur essendo intitolato “reclamo avverso decreto del Giudice delegato del 10/01/2018” e pur chiedendo, in conclusione, di “revocare il decreto per l’avvio della procedura di omologa del proposto concordato”, non ha affatto contestato la legittimità del decreto reso dal G.D. ai sensi dell’art.129, comma 2, l. fall., ma l’insussistenza dei presupposti perché il tribunale provvedesse l’omologazione (dato che “la proposta non contiene alcuna certezza che venga assolta e non vi è alcun fondamento nella fideiussione meramente prospettata”; pag. 4 dell’atto). Ora, in tema di interpretazione delle domande giudiziali, il giudice non è condizionato dalle parole utilizzate dalla parte e deve tener conto dell'intero contesto dell'atto, senza alterarne il senso letterale ma, allo stesso tempo, valutandone la formulazione testuale e il contenuto sostanziale in relazione all'effettiva finalità che la parte intende perseguire (Cass. 19435/2018). La modalità espositiva utilizzata nel caso di specie, pur nella irritualità delle sue forme di intitolazione e di chiusura, lasciava chiaramente e inequivocabilmente intendere la finalità (di opposizione all’omologazione) che la banca intendeva perseguire; cosicché il tribunale, superando davvero ogni formalismo, doveva prendere attodi una simile volontà di contrapposizione all’omologa e provvedere secondo le diverse modalità previste dall’art. 129, comma 5, l. fall.. 6. Il provvedimento impugnato deve essere cassato, con una pronuncia che estende i suoi effetti, ai sensi dell’art. 336, comma 2, cod. proc. civ., al provvedimento di omologa, adottato tralasciando l’opposizione che era stata presentata. La causa va rinviata al Tribunale di Crotone, che, nel procedere a nuovo esame della causa, si atterrà ai principi sopra illustrati, avendo cura anche di provvedere sulle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso,