CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 07383/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/06/2023 della CORTE APPELLO di GENOVAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Genova ha confermato la sentenza resa dal Tribunale della stessa città, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di giustizia per il delitto di furto, aggravato ai sensi degli artt. 625 nn. 2 e 7 nonché 99, comma quarto, cod. pen. Il giudice di primo grado, con statuizione confermata dalla Corte territoriale, aveva riconosciuto in favore dell'imputato le circostanze attenuanti generiche nonché l'attenuante comune prevista dall'art. 62 n. 4 cod. pen. in regime di equivalenza rispetto alle contestate aggravanti. 2. Ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo con unico motivo la violazione dell'art. 69, comma quarto, cod. pen., come risultante a seguito della sentenza n. 141./2023 della Corte costituzionale. 3. Il Procuratore generale ha concluso per l'annullamento con rinvio sul trattamento sanzionatorio, in accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato. 1. Come è pacificamente riconosciuto dal ricorso, al momento della decisione del primo giudice, ed anche al momento della sentenza di appello, l'assetto normativo vigente impediva che la circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. fosse ritenuta prevalente rispetto alla recidiva di cui all'art. 99, comma quarto, cod. pen. Proprio in ragione di ciò, l'atto di appello non aveva chiesto un impossibile più favorevole giudizio di bilanciamento, ma aveva comunque devoluto il punto della decisione relativo alla recidiva chiedendo specificamente la sua esclusione: motivo al quale la Corte di appello ha fornito risposta, rigettandolo. Stando al dettato normativo vigente all'epoca del giudizio, né il Tribunale né la Corte di appello si sono occupati del giudizio di bilanciamento tra le circostanze. In un momento successivo al deposito della sentenza di secondo grado, e prima della scadenza del termine per impugnare, è intervenuta la sentenza n. 141 del 21 giugno 2023 della Corte costituzionale, che ha dichiarato illegittimo l'art. 69, comma quarto, cod. pen. nella parte in cui impedisce il più favorevole giudizio di bilanciamento della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. rispetto alla recidiva prevista dall'art. 99, comma quarto, cocl. pen. Ha osservato il giudice delle leggi che «la particolare tenuità del danno patrimoniale determina, di regola, una sensibile riduzione del contenuto di disvalore dei reati che offendono il patrimonio, o anche il patrimonio, e di tale ridotto disvalore il giudice deve poter tenere conto nella commisurazione del trattamento sanzionatorio, senza essere vincolato a ignorarlo in ragione soltanto della recidiva reiterata che nulla ha a che vedere con la gravità oggettiva e soggettiva del reato, cui la pena - in un sistema orientato alla "colpevolezza per il fatto", e non alla "colpa d'autore", o alla mera neutralizzazione della pericolosità - è chiamata a dare risposta». 2. La sentenza va dunque annullata, con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Genova, affinché effettui e giustifichi - libera nell'esito - il giudizio di comparazione tra le circostanze aggravanti e le circostanze attenuanti ritenute, alla luce della declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 69, comma quarto, cod. pen. ad opera della sentenza 21 giugno 2023 n. 141 della Corte costituzionale. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di