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CassazionesentenzaSezione L

Cassazione n. 02100/2026

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a seguente ORDINANZA sul ricorso 19958-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] "[OSCURATO:PERSONA]", in persona del [OSCURATO:PERSONA] legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - nonché contro [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA], in persona del Rettore pro tempore, MINISTERO DELLA SALUTE, in persona del Ministro pro tempore, [OSCURATO:PERSONA], in persona dell'Assessore pro tempore , tutti Oggetto [OSCURATO:PERSONA] R.G.N.19958/2022 Cron.

Rep.

Ud.06/11/2025 rappresentati e difesi ope legis dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO; -controricorrenti - avverso la sentenza n. 142/2022 della CORTE D'APPELLO di MESSINA, depositata il 02/03/2022 R.G.N. 314/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 06/11/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorrente, prof. [OSCURATO:PERSONA], già ordinario di [OSCURATO:PERSONA] nell’Università di Messina, ha svolto funzioni assistenziali presso l’[OSCURATO:PERSONA] «[OSCURATO:PERSONA]» fino all’8 settembre 2010, data in cui egli comunicava di aver concluso il «programma infradipartimentale di [OSCURATO:PERSONA]» del quale era responsabile in forza di un «un contratto di lavoro a tempo determinato di natura privatistica» stipulato nel 2003 con l’Azienda ospedaliera.

Quest’ultima , con nota del 15 settembre 2010, gli comunicava l’avvio del procedimento di revoca delle funzioni assistenziali, sul presupposto che egli non fosse iscritto all’Albo dei [OSCURATO:PERSONA] ed odontoiatri e, con delibera del Direttore generale, ne dichiarava la cessazione dalle funzioni assistenziali, con conseguente cessazione del trattamento economico allo stesso spettante a titolo di integrazione ospedaliera.

Contestualmente inoltrava d’ufficio gli atti alla Procura della Repubblica di Messina, ipotizzando il reato di esercizio abusivo della professione per mancata iscrizione all’albo, con contestuale danno erariale in ragione delle funzioni svolte sine titulo.

2. Con decreto del 21 giugno 2012, il GIP presso il Tribunale di Messina, su conforme richiesta del PM, disponeva l’archiviazione del procedimento per insussistenza del fatto di reato ipotizzato.

L’Azienda ometteva, tuttavia , di provvedere a conferire nuovamente le funzioni assistenziali spettanti, di talché il Prof.

Anastasi chiedeva il reintegro nelle proprie funzioni assistenziali, inizialmente mediante ricorso al TAR, che dichiarava il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione.

3. L’interessato riassumeva , quindi , la causa avanti il Tribunale di Messina, giudice del lavoro, che condannava l’Azienda all’immediata riassegnazione delle funzioni.

Il Tribunale, tuttavia, riteneva inammissibile la domanda di restitutio in integrum, volta alla ricostruzione giuridica della carriera e al pagamento della somma di denaro corrispondente alle retribuzioniillegittimamente non erogate, in quanto non formulata nel giudizio originario incardinato innanzi al G.A.

4. La Corte d’Appello respingeva il ricorso concernente il rigetto della domanda di restitutio in integrum.

Secondo la Corte del merito, nel rito del lavoro non è consentito all'attore di precisare e modificare le domande "già proposte" come, invece, consentito nel rito civile ordinario con la memoria di cui all'art. 183 co. 6, n. 1 c.p.c.; nello specifico la domanda avanzata dal prof.

Anastasi aveva riguardatoesclusivamente il riconoscimento del diritto al ripristino delle funzioni assistenziali connesse al ruolo di docente universitario, e non altro.

5. Avverso la sentenza di appello Anastasiha proposto ricorso per cassazione affidandosi ad un unico motivo, illustrato da memoria, cui hanno resistito con controricorso sia l’[OSCURATO:PERSONA] “[OSCURATO:PERSONA]”, illustrato di memoria sia l’Università degli Studi di Messina, il Ministero della Salute e l’Assessorato alla Salute della Regione Siciliana. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l’unico motivo si denuncia la “violazione e falsa applicazione dell’art. 278, 414 e 420 c.p.c., dell’art. 420 c.p.c. e dell’art. 63 del d.lgs.n. 165/01 in riferimento all’art. 360 n.3 c.p.c.”.

1.1. È censurata la sentenza nella parte in cui ha ritenuto legittima la scelta del Tribunale di dichiarare inammissibile la domanda di restitutio in integrum a fronte del l’illegittimità della revoca delle funzioni assistenziali, per essere tardiva la domanda spiegata.

Invero, secondo il ricorrente, rispetto ad una impugnazione tempestiva del provvedimento di cessazione dalle funzioni assistenziali, il diritto alla restitutioè un mero effetto automatico dell’accertamento della declaratoria di illegittimità di tale provvedimento inconformità alla sua natura meramente retributiva (e non risarcitoria).

In sostanza, essendosi a suo tempo fatti valere i danni direttamente conseguenti al provvedimento di decadenza censurato, la relativa richiesta non soggiace a termini di preclusione, poiché non costituisce domanda nuova.

Ad avviso del ricorrente, non si tratta di domanda nuova ed autonoma, che soggiace ai termini preclusivi di cui al combinato disposto degli artt. 414 e 420 c.p.c., ma di un effetto riconducibile eziologicamente all’accertamento dell’illegittimità dell’esclusione del ricorrente dallo svolgimento delle funzioni assistenziali.

Esso, in sostanza, non postula espressa domanda conseguendo unicamente alla pronuncia di illegittimità della condotta datoriale e quindi non può subire le preclusioni di cui all’art. 414 c.p.c.

In altri termini, a dispetto di quanto indicato dal giudice d’appello, la definizione del thema decidendum, da circoscriversi già alla prima udienza di cui all’art. 420 c.p.c. non risulta ampliata per la “richiesta”, da intendersi in senso lato, di restitutio in integrumgiacché essa non costituisce una “domanda consequenziale” ma un effetto implicito; richiama il principio affermato da questa Corte secondo cui il diritto alla restitutio è un mero automatico effetto dell’accertamento dell’illegittimità del licenziamento in conformità alla sua natura meramente retributiva ( e non risarcitoria).

2. Il motivo è infondato. 2.1 Va premesso che oggetto del contendere non è più l’affermato diritto del prof.

Anastasi al ripristino delle funzioni assistenziali connesse al ruolo di docente universitario di cui alla sentenza di primo grado, non oggetto di impugnazione da alcune delle parti convenute.

La questione ancora dibattuta è solo quella della restitutio in integrum. 2.2La restitutio in integrum non può, ad avviso del Collegio, costituire domanda implicita nell’ambito del giudizio di illegittimità della disposta “ cessazione dalle funzioni assistenziali e conseguentemente del trattamento economico spettante a titolo di integrazione ospedaliera” e cioè nella sostanza, della dispostarisoluzione del rapporto sorto in virtù di convenzione, come pacificamente risulta essere quello intercorso fra le parti. 2.3 Non è applicabile al caso di specie la giurisprudenza di questa Corte richiamata nella censura (Cass., Sentenza n. 4411 del 18/02/2021)secondo cui la sospensione obbligatoria dal servizio del dipendente pubblico, ai sensi dell'art. 4 della l. n. 97 del 2001, costituisce misura cautelare di carattere interinale, il cui esito è legato agli sbocchi del procedimento disciplinare, che l'amministrazione ha l'onere di avviare anche nell'ipotesi in cui il rapporto di lavoro sia medio tempore cessato.

In particolare, la suddetta misura risulta giustificata solo ove la sanzione inflitta sia di gravità pari o maggiore della sospensione applicata, mentre nel caso in cui il procedimento disciplinare non venga attivato o la sanzione inflitta sia di minore gravità, al dipendente è dovuta la restitutio in integrumin relazione al periodo di sospensione cautelare non legittimato dalla sanzione irrogata. 2.4 La restitutio in integrum costitui sce , poi, una tutela implicita nella domanda volta ad accertare l’illegittimità del licenziamento del lavoratore subordinato, per il quale, all’epoca del provvedimento di decadenza, la legge vigente preveda la ricostituzione del rapporto di lavoro con i conseguenti effetti di natura economica (in tal senso Cass. , Sentenza n. 1045 del 04/02/1997). 2.5 Viceversa, nel caso di specie, il rapporto di lavoro tra l’odierno ricorrente e l’[OSCURATO:PERSONA] è pacificamente un rapporto di tipo convenzionato, a fronte della esistenza del rapporto di lavoro sottostante con l’Università degli studi di Messina, per cui l’effetto ripristinatorio del rapportoa seguito dell’accertamento dell’illegittimità della disposta cessazione delle funzioni assistenzialidi cui alla convenzione non opera in via automatica.

Soccorre, sul punto, il principio affermato da questa Corte in tema di risoluzione del contratto, in quanto l'effetto restitutorio non può ritenersi implicito nella domanda di risoluzione, con la conseguenza che la predetta risoluzione, pur comportando, per l'effetto retroattivo sancito dall'art.1458 c.c., l'obbligo del contraente di restituire la prestazione ricevuta, non autorizza il giudice ad emettere il provvedimento restitutorio in assenza di domanda dell'altro contraente, rientrando nell'autonomia delle parti disporre degli effetti della risoluzione, chiedendo o meno, anche in un successivo e separato giudizio, la restituzione della prestazione rimasta senza causa (v.Cass., Sentenza n. 24915 del 18/08/2022).

3. Conseguentemente, ben ha statuito la Corte territoriale là dove ha ritenuto che la domanda di restitutio in integrum spiegata con le note depositate in data 28 agosto 2020, comportando una modifica della domanda originariamente proposta, fosse stata introdotta inammissibilmente nel processo in violazione del regime delle preclusioni proprio del rito del lavoro e dettato dal combinato disposto degli artt. 414 e 420 c.p.c.

Del resto, solo a fronte d i una domanda di ricostruzione giuridica ed economica della carriera ritualmente e tempestivamente proposta, la parte convenuta avrebbe potuto esercitare appieno le prerogative difensive e ad esempio eccepire la prescrizione (ciò a fronte di una domanda di condanna generica).

Diversamente si determinerebbe un evidente vulnus del principio del contraddittorio.

In conclusione, il ricorso è infondato.

4. Le spese seguono la soccombenza con riferimento all’[OSCURATO:PERSONA] “G.

Martino” nei cui confronti il ricorrente ha fatto valere l’illegittimità della revoca e chiesto (irritualmente) la restitutio in integrum , mentre vanno compensate nei confronti delle altre parti costituite non rilevandosi una sostanziale soccombenza nei loro confronti del ricorrente.

5. Si da altresì atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’importo a titolo di contributo unificatoai sensi dell’art.13, comma 1 quater del d.P.R. n. 115/2002, come stabilito con sentenza di questa Corte (Cass. n. 5955/2014) secondo cui in tema di contributo unificato per i gradi o i giudizi di impugnazione, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quaterdel d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, il giudice dell'impugnazione è vincolato, pronunziando il provvedimento che la definisce, a dare atto -senza ulteriori valutazioni decisionali trattandosi di fatti insuscettibili di diversa estimazione -della sussistenza dei presupposti (rigetto integrale ovvero inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione) per il versamento, da parte dell'impugnante soccombente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione da lui proposta, a norma del comma 1 bisdel medesimo art.

P.Q.M La Corte rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente al rimborso di € 3.000,00, a titolo di compensi, oltre € 200,00 per esborsi, nonché al rimborso forfetario delle spese generali, nella misura del 15%, ed agli accessori di legge nei confronti dell’[OSCURATO:PERSONA] “G.

Martino”.

Compensa le spese nei confronti delle altre parti costituite.

Ai sensi dell’art.13, comma 1 quater del d.P.R. n. 115/2002, dà atto della ricorrenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’importo a

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso 19958-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] "[OSCURATO:PERSONA]", in persona del [OSCURATO:PERSONA] legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - nonché contro [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA], in persona del Rettore pro tempore, MINISTERO DELLA SALUTE, in persona del Ministro pro tempore, [OSCURATO:PERSONA], in persona dell'Assessore pro tempore , tutti Oggetto [OSCURATO:PERSONA] R.G.N.19958/2022 Cron. Rep. Ud.06/11/2025 rappresentati e difesi ope legis dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO; -controricorrenti - avverso la sentenza n. 142/2022 della CORTE D'APPELLO di MESSINA, depositata il 02/03/2022 R.G.N. 314/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 06/11/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorrente, prof. [OSCURATO:PERSONA], già ordinario di [OSCURATO:PERSONA] nell’Università di Messina, ha svolto funzioni assistenziali presso l’[OSCURATO:PERSONA] «[OSCURATO:PERSONA]» fino all’8 settembre 2010, data in cui egli comunicava di aver concluso il «programma infradipartimentale di [OSCURATO:PERSONA]» del quale era responsabile in forza di un «un contratto di lavoro a tempo determinato di natura privatistica» stipulato nel 2003 con l’Azienda ospedaliera. Quest’ultima , con nota del 15 settembre 2010, gli comunicava l’avvio del procedimento di revoca delle funzioni assistenziali, sul presupposto che egli non fosse iscritto all’Albo dei [OSCURATO:PERSONA] ed odontoiatri e, con delibera del Direttore generale, ne dichiarava la cessazione dalle funzioni assistenziali, con conseguente cessazione del trattamento economico allo stesso spettante a titolo di integrazione ospedaliera. Contestualmente inoltrava d’ufficio gli atti alla Procura della Repubblica di Messina, ipotizzando il reato di esercizio abusivo della professione per mancata iscrizione all’albo, con contestuale danno erariale in ragione delle funzioni svolte sine titulo. 2. Con decreto del 21 giugno 2012, il GIP presso il Tribunale di Messina, su conforme richiesta del PM, disponeva l’archiviazione del procedimento per insussistenza del fatto di reato ipotizzato. L’Azienda ometteva, tuttavia , di provvedere a conferire nuovamente le funzioni assistenziali spettanti, di talché il Prof. Anastasi chiedeva il reintegro nelle proprie funzioni assistenziali, inizialmente mediante ricorso al TAR, che dichiarava il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione. 3. L’interessato riassumeva , quindi , la causa avanti il Tribunale di Messina, giudice del lavoro, che condannava l’Azienda all’immediata riassegnazione delle funzioni. Il Tribunale, tuttavia, riteneva inammissibile la domanda di restitutio in integrum, volta alla ricostruzione giuridica della carriera e al pagamento della somma di denaro corrispondente alle retribuzioniillegittimamente non erogate, in quanto non formulata nel giudizio originario incardinato innanzi al G.A. 4. La Corte d’Appello respingeva il ricorso concernente il rigetto della domanda di restitutio in integrum. Secondo la Corte del merito, nel rito del lavoro non è consentito all'attore di precisare e modificare le domande "già proposte" come, invece, consentito nel rito civile ordinario con la memoria di cui all'art. 183 co. 6, n. 1 c.p.c.; nello specifico la domanda avanzata dal prof. Anastasi aveva riguardatoesclusivamente il riconoscimento del diritto al ripristino delle funzioni assistenziali connesse al ruolo di docente universitario, e non altro. 5. Avverso la sentenza di appello Anastasiha proposto ricorso per cassazione affidandosi ad un unico motivo, illustrato da memoria, cui hanno resistito con controricorso sia l’[OSCURATO:PERSONA] “[OSCURATO:PERSONA]”, illustrato di memoria sia l’Università degli Studi di Messina, il Ministero della Salute e l’Assessorato alla Salute della Regione Siciliana. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l’unico motivo si denuncia la “violazione e falsa applicazione dell’art. 278, 414 e 420 c.p.c., dell’art. 420 c.p.c. e dell’art. 63 del d.lgs.n. 165/01 in riferimento all’art. 360 n.3 c.p.c.”. 1.1. È censurata la sentenza nella parte in cui ha ritenuto legittima la scelta del Tribunale di dichiarare inammissibile la domanda di restitutio in integrum a fronte del l’illegittimità della revoca delle funzioni assistenziali, per essere tardiva la domanda spiegata. Invero, secondo il ricorrente, rispetto ad una impugnazione tempestiva del provvedimento di cessazione dalle funzioni assistenziali, il diritto alla restitutioè un mero effetto automatico dell’accertamento della declaratoria di illegittimità di tale provvedimento inconformità alla sua natura meramente retributiva (e non risarcitoria). In sostanza, essendosi a suo tempo fatti valere i danni direttamente conseguenti al provvedimento di decadenza censurato, la relativa richiesta non soggiace a termini di preclusione, poiché non costituisce domanda nuova. Ad avviso del ricorrente, non si tratta di domanda nuova ed autonoma, che soggiace ai termini preclusivi di cui al combinato disposto degli artt. 414 e 420 c.p.c., ma di un effetto riconducibile eziologicamente all’accertamento dell’illegittimità dell’esclusione del ricorrente dallo svolgimento delle funzioni assistenziali. Esso, in sostanza, non postula espressa domanda conseguendo unicamente alla pronuncia di illegittimità della condotta datoriale e quindi non può subire le preclusioni di cui all’art. 414 c.p.c. In altri termini, a dispetto di quanto indicato dal giudice d’appello, la definizione del thema decidendum, da circoscriversi già alla prima udienza di cui all’art. 420 c.p.c. non risulta ampliata per la “richiesta”, da intendersi in senso lato, di restitutio in integrumgiacché essa non costituisce una “domanda consequenziale” ma un effetto implicito; richiama il principio affermato da questa Corte secondo cui il diritto alla restitutio è un mero automatico effetto dell’accertamento dell’illegittimità del licenziamento in conformità alla sua natura meramente retributiva ( e non risarcitoria). 2. Il motivo è infondato. 2.1 Va premesso che oggetto del contendere non è più l’affermato diritto del prof. Anastasi al ripristino delle funzioni assistenziali connesse al ruolo di docente universitario di cui alla sentenza di primo grado, non oggetto di impugnazione da alcune delle parti convenute. La questione ancora dibattuta è solo quella della restitutio in integrum. 2.2La restitutio in integrum non può, ad avviso del Collegio, costituire domanda implicita nell’ambito del giudizio di illegittimità della disposta “ cessazione dalle funzioni assistenziali e conseguentemente del trattamento economico spettante a titolo di integrazione ospedaliera” e cioè nella sostanza, della dispostarisoluzione del rapporto sorto in virtù di convenzione, come pacificamente risulta essere quello intercorso fra le parti. 2.3 Non è applicabile al caso di specie la giurisprudenza di questa Corte richiamata nella censura (Cass., Sentenza n. 4411 del 18/02/2021)secondo cui la sospensione obbligatoria dal servizio del dipendente pubblico, ai sensi dell'art. 4 della l. n. 97 del 2001, costituisce misura cautelare di carattere interinale, il cui esito è legato agli sbocchi del procedimento disciplinare, che l'amministrazione ha l'onere di avviare anche nell'ipotesi in cui il rapporto di lavoro sia medio tempore cessato. In particolare, la suddetta misura risulta giustificata solo ove la sanzione inflitta sia di gravità pari o maggiore della sospensione applicata, mentre nel caso in cui il procedimento disciplinare non venga attivato o la sanzione inflitta sia di minore gravità, al dipendente è dovuta la restitutio in integrumin relazione al periodo di sospensione cautelare non legittimato dalla sanzione irrogata. 2.4 La restitutio in integrum costitui sce , poi, una tutela implicita nella domanda volta ad accertare l’illegittimità del licenziamento del lavoratore subordinato, per il quale, all’epoca del provvedimento di decadenza, la legge vigente preveda la ricostituzione del rapporto di lavoro con i conseguenti effetti di natura economica (in tal senso Cass. , Sentenza n. 1045 del 04/02/1997). 2.5 Viceversa, nel caso di specie, il rapporto di lavoro tra l’odierno ricorrente e l’[OSCURATO:PERSONA] è pacificamente un rapporto di tipo convenzionato, a fronte della esistenza del rapporto di lavoro sottostante con l’Università degli studi di Messina, per cui l’effetto ripristinatorio del rapportoa seguito dell’accertamento dell’illegittimità della disposta cessazione delle funzioni assistenzialidi cui alla convenzione non opera in via automatica. Soccorre, sul punto, il principio affermato da questa Corte in tema di risoluzione del contratto, in quanto l'effetto restitutorio non può ritenersi implicito nella domanda di risoluzione, con la conseguenza che la predetta risoluzione, pur comportando, per l'effetto retroattivo sancito dall'art.1458 c.c., l'obbligo del contraente di restituire la prestazione ricevuta, non autorizza il giudice ad emettere il provvedimento restitutorio in assenza di domanda dell'altro contraente, rientrando nell'autonomia delle parti disporre degli effetti della risoluzione, chiedendo o meno, anche in un successivo e separato giudizio, la restituzione della prestazione rimasta senza causa (v.Cass., Sentenza n. 24915 del 18/08/2022). 3. Conseguentemente, ben ha statuito la Corte territoriale là dove ha ritenuto che la domanda di restitutio in integrum spiegata con le note depositate in data 28 agosto 2020, comportando una modifica della domanda originariamente proposta, fosse stata introdotta inammissibilmente nel processo in violazione del regime delle preclusioni proprio del rito del lavoro e dettato dal combinato disposto degli artt. 414 e 420 c.p.c. Del resto, solo a fronte d i una domanda di ricostruzione giuridica ed economica della carriera ritualmente e tempestivamente proposta, la parte convenuta avrebbe potuto esercitare appieno le prerogative difensive e ad esempio eccepire la prescrizione (ciò a fronte di una domanda di condanna generica). Diversamente si determinerebbe un evidente vulnus del principio del contraddittorio. In conclusione, il ricorso è infondato. 4. Le spese seguono la soccombenza con riferimento all’[OSCURATO:PERSONA] “G. Martino” nei cui confronti il ricorrente ha fatto valere l’illegittimità della revoca e chiesto (irritualmente) la restitutio in integrum , mentre vanno compensate nei confronti delle altre parti costituite non rilevandosi una sostanziale soccombenza nei loro confronti del ricorrente. 5. Si da altresì atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’importo a titolo di contributo unificatoai sensi dell’art.13, comma 1 quater del d.P.R. n. 115/2002, come stabilito con sentenza di questa Corte (Cass. n. 5955/2014) secondo cui in tema di contributo unificato per i gradi o i giudizi di impugnazione, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quaterdel d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, il giudice dell'impugnazione è vincolato, pronunziando il provvedimento che la definisce, a dare atto -senza ulteriori valutazioni decisionali trattandosi di fatti insuscettibili di diversa estimazione -della sussistenza dei presupposti (rigetto integrale ovvero inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione) per il versamento, da parte dell'impugnante soccombente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione da lui proposta, a norma del comma 1 bisdel medesimo art. P.Q.M La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al rimborso di € 3.000,00, a titolo di compensi, oltre € 200,00 per esborsi, nonché al rimborso forfetario delle spese generali, nella misura del 15%, ed agli accessori di legge nei confronti dell’[OSCURATO:PERSONA] “G. Martino”. Compensa le spese nei confronti delle altre parti costituite. Ai sensi dell’art.13, comma 1 quater del d.P.R. n. 115/2002, dà atto della ricorrenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’importo a
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