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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 10 aprile 2025

Cassazione n. 12051/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

SENTENZASul ricorso proposto da:[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 10/04/2025 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];sentito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], ilquale ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorsoProcedimento a trattazione scritta.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con sentenza del 10.4.2025, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] condannava l’odiernaricorrente alla pena di euro 100,00 di ammenda, avendola ritenuta colpevole del reato di cuiall’art. 651 cod. pen.

Concedeva, inoltre, il beneficio della sospensione condizionale dellapena.Nell’esporre lo svolgimento del processo, rappresentava che, in data 9.4.2025, ildifensore aveva fatto pervenire istanza di rinvio dell'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] per legittimoimpedimento, rappresentando un concomitante impegno professionale.

L’istanza era statarigettata, avendo il giudice ritenuto che la comunicazione non fosse stata tempestiva e che ildifensore non avesse evidenziato, se non genericamente, ragioni ostative alla possibilità difarsi sostituire, anche tenuto conto del fatto che alla precedente udienza egli, non essendopresente, aveva nominato un sostituto per l’udienza.Inoltre, evidenziava che l’assenza dell’imputata per rendere l’esame equivale a rinunciaimplicita a sottoporvisi.Quindi, ricostruita la vicenda in fatto, riteneva integrato il reato e condannava l’imputataalla pena sopra indicata, con il beneficio della sospensione condizionale della pena.2.

Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione la difesa dell’imputataarticolando tre motivi di ricorso che, ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen., siriportano nei limiti strettamente necessari alla motivazione.2.1Con il primo motivo, formulato ai sensi dell’art. 606 comma 1 lett. c) ede) cod. proc. pen. in relazione all’art. 420-ter comma 5 e 178 lett. c) cod. proc.pen., eccepisce violazione di legge per avere il giudice ritenuto di non poterconcedere il rinvio sulla base di una erronea interpretazione dell’art. 420-tercitato.

In particolare, osserva che la tempestività della comunicazione andavaverificata rispetto all’udienza e non rispetto alla data di conoscenzadell’impedimento.

Inoltre, osserva come irrilevante, al fine della possibilità difarsi sostituire, sia la circostanza che all’udienza precedente avesse delegatoaltro difensore, posto che gli adempimenti processuali previsti per la primaudienza (ammissione delle prove), gli avevano consentito di delegare unsostituto.2.2Con il secondo motivo di ricorso formulato ai sensi dell’art. 606 comma1 lett. c) e e) cod. proc. pen., in relazione agli artt. 420-bis e 420-ter cod. proc.pen. nonché 24 e 111 Cost., osserva che l’assenza dell’imputata era dovuta alfatto che, alla precedente udienza, il giudice aveva disposto che in quella del10.4.2025, si procedesse all’esame dei testimoni, e non anche all’esamedell’imputata e alla discussione, sicché nessun significato di rinuncia si potevaequivaleva automaticamente a rinuncia, dovendosene verificare le ragioni e che,non avendo il Tribunale concesso il rinvio, di fatto aveva precluso all’imputata diesercitare un proprio diritto di difesa.2.3Con il terzo motivo, formulato ai sensi dell’art. 606 comma 1 lett. b) cod.proc. pen., censura la decisione nella parte in cui aveva concesso il beneficiodella sospensione condizionale della pena benché non richiesto, in tal modopotenzialmente pregiudicando l’imputata rispetto a possibili future sentenze dicondanna.3.

I l [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale ha concluso chiedendo dichiararsil’inammissibilità del ricorso.

Ha osservato che il rinvio era stato negato sulla base di unacorretta interpretazione della norma, come chiarita da Sezioni Unite n. 4909 del 2014.Quanto all’esame dell’imputata, ha obiettato che, qualora sia stato ammesso, l’imputatodeve manifestare il proprio interesse a renderlo, eventualmente opponendosi alla chiusuradel dibattimento.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.2.

Quanto al primo motivo, l’art. 420-ter, comma 5, cod. proc. pen. dispone che ilgiudice rinvii il processo quando risulta che l’assenza del difensore «è dovuta ad assolutaimpossibilità di comparire per legittimo impedimento, purché prontamente comunicato».

Conspecifico riferimento all’impedimento costituito da un concomitante impegno professionale,questa Corte con plurime e conformi pronunce ha affermato che «L'impegno professionaledel difensore in altro procedimento costituisce legittimo impedimento che dà luogo adassoluta impossibilità a comparire, ai sensi dell'art. 420-ter, comma quinto, cod. proc. pen., acondizione che il difensore: a) prospetti l'impedimento non appena conosciuta lacontemporaneità dei diversi impegni; b) indichi specificamente le ragioni che rendonoessenziale l'espletamento della sua funzione nel diverso processo; c) rappresenti l'assenzain detto procedimento di altro codifensore che possa validamente difendere l'imputato; d)rappresenti l'impossibilità di avvalersi di un sostituto ai sensi dell'art. 102 cod. proc. pen. sianel processo a cui intende partecipare sia in quello di cui chiede i l r invio»(Sez.

U, n. 4909 del 18/12/2014, dep. 2015, Rv. 262912 – 01).La celebrazione del processo, nonostante una richiesta di rinvio formulata in presenzadei presupposti di legge, integra una causa di nullità assoluta e insanabile ai sensi dell’art.179, primo comma cod. proc. pen., in quanto lede il difetto di difesa dell’imputato.3.Nel caso in esame, questa Corte ha preso visione degli atti processuali in ragionedella natura del vizio dedotto.

Come noto, infatti, in caso di denuncia di un “error inprocedendo”, rilevante ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. c) cod. proc pen., la Corte dicassazione è giudice anche del fatto e, per risolvere la questione sollevata, può accedereall’esame diretto degli atti processuali (Sez. 1, n. 8521 del 09/01/2013, Rv. 255304; Sez.

Un. 42792 del 31/10/2001, Rv. 220092).Ebbene, dagli atti si evince che:con decreto di giudizio immediato a seguito di opposizione a decreto penale dicondanna, veniva fissata udienza per la trattazione del processo alla data del 7.11.2024;all’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il difensore non compariva e veniva sostituito ex art. 102 cod.proc. pen. da altro difensore.

In detta udienza venivano ammesse le prove richieste e ilprocesso veniva rinviato al 10.4.2025 per «esame testi P.M., esame imputato ediscussione»;il 9.4.2025, il difensore trasmetteva all'ufficio istanza con la quale comunicaval’impedimento per l'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], in quanto impegnato in altro processo;all’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], egli non compariva e il giudice respingeva l’istanza di rinviorappresentando che il difensore era a conoscenza del concomitante impegno sin dal6.2.2025, ma lo aveva comunicato solo in data 9.4.2025 e, quindi, intempestivamente, edaveva indicato solo genericamente i motivi per i quali gli era impossibile nominare unsostituto processuale.Gli atti evidenziano l’infondatezza dell’argomento difensivo.

La richiesta di rinvio,pervenuta in Tribunale il 9.4.2025, nonostante l’impedimento fosse noto sin dal 6.2.2025,mancava dei requisiti richiesti, primo tra tutti la tempestività della comunicazione, funzionalead una fluida gestione dell’udienza, ad una organizzazione ottimale dei ruoli e ad evitarel’inutile citazione dei testimoni.

La decisione del giudice è stata conforme alla norma e aiprincipi espressi da questa Corte e nessuna nullità è, quindi, ravvisabile.4.

Anche il secondo motivo di ricorso deve ritenersi infondato.

La mancataassunzione delle prove ammesse e non revocate comporta una nullità a regime intermediodella sentenza, da considerarsi sanata ove non venga eccepita subito dopo la chiusura deldibattimento (Sez. 3, n. 434 del 03/11/2011, Rv. 252122-01; Sez. 3, n. 9135 del 24/01/2008,Rv. 239054-01; Sez. 1, n. 9628 del 03/07/1998, Rv. 211280-01).Questa Corte ha affermato che deve ritenersi implicitamente rinunciato il mezzo diprova costituito dall’esame dell’imputato quando, nonostante questo sia stato richiesto edammesso, venga poi omesso senza che la parte abbia mosso alcuna riserva (Sez. 1, n.9628 del 03/07/1998, Rv. 211280-01).Nel caso in esame, dal verbale dell’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] si desume che gliadempimenti fissati per l’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] erano costituiti da «esame testi P.M., esameimputato e discussione».

In particolare, dal verbale si evince che l’adempimento istruttoriocostituito dall’esame dell’imputato, era stato chiesto dal difensore.

All’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA],l’imputata non compariva e, quindi, il giudice valutava tale comportamento come rinunciatacita a rendere l’esame e lo revocava.

Nulla veniva opposto dal difensore d’ufficio nominatoin sostituzione dell’avv. [OSCURATO:PERSONA].Ne consegue che nessuna lesione al diritto di difesa è stata determinata, avendo ilgiudice interpretato l’assenza dell’imputata come rinuncia implicita a rendere l’esame,essendo o dovendo essere consapevole dell’adempimento fissato per l’udienza.

In ognicaso, l’eventuale nullità sarebbe stata sanata, nulla avendo eccepito il difensore dopo ladichiarazione di chiusura del dibattimento.5.

È infondato anche il terzo motivo di ricorso.

La concessione del beneficio èadeguatamente motivata sulla base della prognosi positiva sulla futura astensione dalcommettere reati, desunta dallo stato di incensuratezza.Quanto al fatto che non era stata formulata istanza in tal senso, questa Corte conpronunce recenti e costanti ha affermato che «È ammissibile l'impugnazione propostadall'imputato avverso una sentenza di condanna a pena pecuniaria che sia statacondizionalmente sospesa senza sua richiesta, qualora l'impugnazione concerna interessigiuridicamente apprezzabili poiché correlati alla funzione stessa della sospensionecondizionale, consistente nella "individualizzazione" della pena e nella sua finalizzazione allareintegrazione sociale del condannato, e non si risolva nella prospettazione di motivi di meraopportunità, come quello di riservare il beneficio per eventuali condanne a pene più gravi.(Fattispecie relativa alla applicazione "ex officio" del beneficio della sospensionecondizionale della pena per condanna alla sola ammenda, in cui la Corte ha escluso lasussistenza di un interesse a ricorrere dell'imputato, in quanto l'estinzione dopo un bienniodella pena pecuniaria sospesa ex art. 163 cod. pen. determina una situazione a lui piùfavorevole di quella che consegue all'eliminazione della iscrizione della condanna decorsoun decennio dal pagamento)». (Sez. 1, n. 35315 del 25/03/2022, Rv. 283475 – 01).

Nelcaso in esame, il pregiudizio temuto è solo potenziale e, quindi, privo della concretezzanecessaria ad integrare l’interesse a ricorrere.6.

Alla luce dei motivi esposti, il ricorso deve essere rigettato con condanna dellaricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell’art. 616, comma 1 cod. proc.pen.

P.Q.MRigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 05/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSILVIA [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
SENTENZASul ricorso proposto da:[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 10/04/2025 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];sentito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], ilquale ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorsoProcedimento a trattazione scritta.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.    Con sentenza del 10.4.2025, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] condannava l’odiernaricorrente alla pena di euro 100,00 di ammenda, avendola ritenuta colpevole del reato di cuiall’art. 651 cod. pen. Concedeva, inoltre, il beneficio della sospensione condizionale dellapena.Nell’esporre lo svolgimento del processo, rappresentava che, in data 9.4.2025, ildifensore aveva fatto pervenire istanza di rinvio dell'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] per legittimoimpedimento, rappresentando un concomitante impegno professionale. L’istanza era statarigettata, avendo il giudice ritenuto che la comunicazione non fosse stata tempestiva e che ildifensore non avesse evidenziato, se non genericamente, ragioni ostative alla possibilità difarsi sostituire, anche tenuto conto del fatto che alla precedente udienza egli, non essendopresente, aveva nominato un sostituto per l’udienza.Inoltre, evidenziava che l’assenza dell’imputata per rendere l’esame equivale a rinunciaimplicita a sottoporvisi.Quindi, ricostruita la vicenda in fatto, riteneva integrato il reato e condannava l’imputataalla pena sopra indicata, con il beneficio della sospensione condizionale della pena.2.    Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione la difesa dell’imputataarticolando tre motivi di ricorso che, ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen., siriportano nei limiti strettamente necessari alla motivazione.2.1Con il primo motivo, formulato ai sensi dell’art. 606 comma 1 lett. c) ede) cod. proc. pen. in relazione all’art. 420-ter comma 5 e 178 lett. c) cod. proc.pen., eccepisce violazione di legge per avere il giudice ritenuto di non poterconcedere il rinvio sulla base di una erronea interpretazione dell’art. 420-tercitato. In particolare, osserva che la tempestività della comunicazione andavaverificata rispetto all’udienza e non rispetto alla data di conoscenzadell’impedimento. Inoltre, osserva come irrilevante, al fine della possibilità difarsi sostituire, sia la circostanza che all’udienza precedente avesse delegatoaltro difensore, posto che gli adempimenti processuali previsti per la primaudienza (ammissione delle prove), gli avevano consentito di delegare unsostituto.2.2Con il secondo motivo di ricorso formulato ai sensi dell’art. 606 comma1 lett. c) e e) cod. proc. pen., in relazione agli artt. 420-bis e 420-ter cod. proc.pen. nonché 24 e 111 Cost., osserva che l’assenza dell’imputata era dovuta alfatto che, alla precedente udienza, il giudice aveva disposto che in quella  del10.4.2025, si procedesse all’esame dei testimoni, e non anche all’esamedell’imputata e alla discussione, sicché nessun significato di rinuncia si potevaequivaleva automaticamente a rinuncia, dovendosene verificare le ragioni e che,non avendo il Tribunale concesso il rinvio, di fatto aveva precluso all’imputata diesercitare un proprio diritto di difesa.2.3Con il terzo motivo, formulato ai sensi dell’art. 606 comma 1 lett. b) cod.proc. pen., censura la decisione nella parte in cui aveva concesso il beneficiodella sospensione condizionale della pena benché non richiesto, in tal modopotenzialmente pregiudicando l’imputata rispetto a possibili future sentenze dicondanna.3.    I l [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale ha concluso chiedendo dichiararsil’inammissibilità del ricorso.  Ha osservato che il rinvio era stato negato sulla base di unacorretta interpretazione della norma, come chiarita da Sezioni Unite n. 4909 del 2014.Quanto all’esame dell’imputata, ha obiettato che, qualora sia stato ammesso, l’imputatodeve manifestare il proprio interesse a renderlo, eventualmente opponendosi alla chiusuradel dibattimento.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.      Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.2.    Quanto al primo motivo, l’art. 420-ter, comma 5, cod. proc. pen. dispone che ilgiudice rinvii il processo quando risulta che l’assenza del difensore «è dovuta ad assolutaimpossibilità di comparire per legittimo impedimento, purché prontamente comunicato». Conspecifico riferimento all’impedimento costituito da un concomitante impegno professionale,questa Corte con plurime e conformi pronunce ha affermato che «L'impegno professionaledel difensore in altro procedimento costituisce legittimo impedimento che dà luogo adassoluta impossibilità a comparire, ai sensi dell'art. 420-ter, comma quinto, cod. proc. pen., acondizione che il difensore: a) prospetti l'impedimento non appena conosciuta lacontemporaneità dei diversi impegni; b) indichi specificamente le ragioni che rendonoessenziale l'espletamento della sua funzione nel diverso processo; c) rappresenti l'assenzain detto procedimento di altro codifensore che possa validamente difendere l'imputato; d)rappresenti l'impossibilità di avvalersi di un sostituto ai sensi dell'art. 102 cod. proc. pen. sianel processo a cui intende partecipare sia in quello di cui chiede i l r invio»(Sez. U, n. 4909 del 18/12/2014, dep. 2015, Rv. 262912 – 01).La celebrazione del processo, nonostante una richiesta di rinvio formulata in presenzadei presupposti di legge, integra una causa di nullità assoluta e insanabile ai sensi dell’art.179, primo comma cod. proc. pen., in quanto lede il difetto di difesa dell’imputato.3.Nel caso in esame, questa Corte ha preso visione degli atti processuali in ragionedella natura del vizio dedotto. Come noto, infatti, in caso di denuncia di un “error inprocedendo”, rilevante ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. c) cod. proc pen., la Corte dicassazione è giudice anche del fatto e, per risolvere la questione sollevata, può accedereall’esame diretto degli atti processuali (Sez. 1, n. 8521 del 09/01/2013, Rv. 255304; Sez. Un. 42792 del 31/10/2001, Rv. 220092).Ebbene, dagli atti si evince che:con decreto di giudizio immediato a seguito di opposizione a decreto penale dicondanna, veniva fissata udienza per la trattazione del processo alla data del 7.11.2024;all’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il difensore non compariva e veniva sostituito ex art. 102 cod.proc. pen. da altro difensore. In detta udienza venivano ammesse le prove richieste e ilprocesso veniva rinviato al 10.4.2025 per «esame testi P.M., esame imputato ediscussione»;il 9.4.2025, il difensore trasmetteva all'ufficio istanza con la quale comunicaval’impedimento per l'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], in quanto impegnato in altro processo;all’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], egli non compariva e il giudice respingeva l’istanza di rinviorappresentando che il difensore era a conoscenza del concomitante impegno sin dal6.2.2025, ma lo aveva comunicato solo in data 9.4.2025 e, quindi, intempestivamente, edaveva indicato solo genericamente i motivi per i quali gli era impossibile nominare unsostituto processuale.Gli atti evidenziano l’infondatezza dell’argomento difensivo. La richiesta di rinvio,pervenuta in Tribunale il 9.4.2025, nonostante l’impedimento fosse noto sin dal 6.2.2025,mancava dei requisiti richiesti, primo tra tutti la tempestività della comunicazione, funzionalead una fluida gestione dell’udienza, ad una organizzazione ottimale dei ruoli e ad evitarel’inutile citazione dei testimoni. La decisione del giudice è stata conforme alla norma e aiprincipi espressi da questa Corte e nessuna nullità è, quindi, ravvisabile.4.      Anche il secondo motivo di ricorso deve ritenersi infondato. La mancataassunzione delle prove ammesse e non revocate comporta una nullità a regime intermediodella sentenza, da considerarsi sanata ove non venga eccepita subito dopo la chiusura deldibattimento (Sez. 3, n. 434 del 03/11/2011, Rv. 252122-01; Sez. 3, n. 9135 del 24/01/2008,Rv. 239054-01; Sez. 1, n. 9628 del 03/07/1998, Rv. 211280-01).Questa Corte ha affermato che deve ritenersi implicitamente rinunciato il mezzo diprova costituito dall’esame dell’imputato quando, nonostante questo sia stato richiesto edammesso, venga poi omesso senza che la parte abbia mosso alcuna riserva (Sez. 1, n.9628 del 03/07/1998, Rv. 211280-01).Nel caso in esame, dal verbale dell’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] si desume che gliadempimenti fissati per l’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] erano costituiti da «esame testi P.M., esameimputato e discussione». In particolare, dal verbale si evince che l’adempimento istruttoriocostituito dall’esame dell’imputato, era stato chiesto dal difensore. All’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA],l’imputata non compariva e, quindi, il giudice valutava tale comportamento come rinunciatacita a rendere l’esame e lo revocava. Nulla veniva opposto dal difensore d’ufficio nominatoin sostituzione dell’avv. [OSCURATO:PERSONA].Ne consegue che nessuna lesione al diritto di difesa è stata determinata, avendo ilgiudice interpretato l’assenza dell’imputata come rinuncia implicita a rendere l’esame,essendo o dovendo essere consapevole dell’adempimento fissato per l’udienza. In ognicaso, l’eventuale nullità sarebbe stata sanata, nulla avendo eccepito il difensore dopo ladichiarazione di chiusura del dibattimento.5.      È infondato anche il terzo motivo di ricorso. La concessione del beneficio èadeguatamente motivata sulla base della prognosi positiva sulla futura astensione dalcommettere reati, desunta dallo stato di incensuratezza.Quanto al fatto che non era stata formulata istanza in tal senso, questa Corte conpronunce recenti e costanti ha affermato che «È ammissibile l'impugnazione propostadall'imputato avverso una sentenza di condanna a pena pecuniaria che sia statacondizionalmente sospesa senza sua richiesta, qualora l'impugnazione concerna interessigiuridicamente apprezzabili poiché correlati alla funzione stessa della sospensionecondizionale, consistente nella "individualizzazione" della pena e nella sua finalizzazione allareintegrazione sociale del condannato, e non si risolva nella prospettazione di motivi di meraopportunità, come quello di riservare il beneficio per eventuali condanne a pene più gravi.(Fattispecie relativa alla applicazione "ex officio" del beneficio della sospensionecondizionale della pena per condanna alla sola ammenda, in cui la Corte ha escluso lasussistenza di un interesse a ricorrere dell'imputato, in quanto l'estinzione dopo un bienniodella pena pecuniaria sospesa ex art. 163 cod. pen. determina una situazione a lui piùfavorevole di quella che consegue all'eliminazione della iscrizione della condanna decorsoun decennio dal pagamento)». (Sez. 1,  n. 35315 del 25/03/2022, Rv. 283475 – 01). Nelcaso in esame, il pregiudizio temuto è solo potenziale e, quindi, privo della concretezzanecessaria ad integrare l’interesse a ricorrere.6.      Alla luce dei motivi esposti, il ricorso deve essere rigettato con condanna dellaricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell’art. 616, comma 1 cod. proc.pen. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 05/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSILVIA [OSCURATO:PERSONA]
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