CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 09230/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/01/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze che ha ne ha confermato la condanna per il reato di lesioni lievi aggravate dall'uso di un'arma impropria (artt. 582-585 cod. pen.), riducendo, però, l'entità della pena inflitta; Ritenuto che le doglianze proposte con il primo motivo di ricorso, che contestano la valutazione delle prove poste a fondamento della affermazione di responsabilità, sono finalizzate a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito; Considerato che il secondo motivo di ricorso, che contesta la mancata applicazione della causa speciale di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen. e il correlato vizio motivazionale della sentenza impugnata, è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito che - in considerazione delle modalità della condotta e dell'entità del danno cagionato consistito nella frattura delle ossa nasali e in una contusione facciale - ha correttamente ritenuto non ricorrenti i presupposti per l'applicazione dell'art. 131-bis cod. pen.; Considerato che il terzo motivo di ricorso, con cui si contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche e il correlato vizio motivazionale della sentenza impugnata, è manifestamente infondato in quanto la Corte territoriale correttamente ha argomentato l'inapplicabilità dell'art. 62-bis cod. pen. tanto a fronte dell'assenza di elementi positivi circa la personalità o la condotta del prevenuto, quanto a fronte della gravità del fatto e, peraltro, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila a favore della Cassa delle ammende.