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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 2 dicembre 2021

Cassazione n. 12607/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso 4686-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA],4/D, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrenti - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - intimati - avverso la sentenza n. 139/2016 della CORTE D'APPELLO di CATANZARO, depositata il 01/02/2016; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 02/12/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; viste le conclusioni del Pubblico Ministero [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il giudizio trae origine dalla domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], i quali convennero in giudizio [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], proprietari dell'immobile confinante per chiedere accertarsi la violazione delle distanze legali, con condanna dei convenuti all'arretramento ed al regolamento dei confini.

Si costituirono [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per contestare la fondatezza della domanda, assumendo che il fabbricato di loro proprietà era stato realizzato in epoca antecedente alla costruzione degli attori, in violazione delle distanze tra fabbricati e dalle vedute; in via riconvenzionale, À, convenuti chiesero la condanna degli attori all'arretramento del fabbricato e delle vedute nel rispetto delle distanze legali, oltre al risarcimento dei danni.

Il Tribunale di Castrovillari condannò gli attori ad arretrare il proprio fabbricato a piano terra nei limiti delle distanze legali e condannò entrambe le parti alla chiusura delle vedute illegittime.

Proposero appello [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], cui resistettero [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], I quali proposero appello incidentale.

La Corte d'appello di Catanzaro, con sentenza dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], accolse parzialmente l'appello principale in relazione alla regolamentazione delle luci e delle vedute e, in parziale accoglimento dell'appello incidentale, condannò [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ad arretrare il proprio fabbricato, incluso il primo piano ed il piano sottotetto.

Per quel che ancora rileva in sede di legittimità, la Corte distrettuale rigettò l'eccezione di indeterminatezza della domanda e di violazione dell'art.36 c.p.c., ritenendo sussistente il rapporto di dipendenza dal titolo dedotto con la domanda principale rispetto a quello prospettato come mezzo di eccezione.

Ric. 2017 n. 04686 sez. 52 - ud. 02-12-2021 -2- Secondo la Corte di merito, sussisteva una evidente connessione tra le reciproche domande proposte dalle parti, che avevano ad oggetto reciproche violazioni in materia di distanze legali.

La Corte affermò che l'eventuale carattere abusivo delle opere realizzate dai convenuti non incideva sul profilo delle distanze legali.

Nel merito, il giudice d'appello aderì alle risultanze del CTU, che aveva individuato il confine facendo riferimento all'atto di frazionamento e, sulla base dei titoli di proprietà e delle altre risultanze probatorie, concluse nel senso che il fabbricato dei convenuti fosse preesistente rispetto a quello degli attori, che, pertanto, erano tenuti al rispetto delle distanze.

Per la cassazione della sentenza d'appello hanno proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sulla base di quattro motivi.

Hanno resistito con controricorso [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

Il Pubblico Ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo di ricorso, si deduce il "difetto, insufficiente ed illogicità di motivazione, falsa applicazione dell'art.36 c.p.c." in quanto la Corte d'appello avrebbe dichiarato ammissibile la domanda riconvenzionale dei convenuti nonostante non fosse connessa con il titolo dedotto in giudizio dagli attori.

Assumono i ricorrenti che la domanda riconvenzionale avrebbe avuto ad oggetto il pagamento dell'indennità ex art.874 c.c. per la sopraelevazione, oltre al risarcimento del danno.

Ric. 2017 n. 04686 sez. 52 - ud. 02-12-2021 -3- Il motivo è inammissibile.

Sussiste la connessione per il titolo tra la domanda principale e la domanda riconvenzionale poiché entrambe avevano ad oggetto reciproche violazioni delle distanze legali e la chiusura di vedute, anch'esse poste a distanza inferiore a quella prevista dalla legge.

Alla domanda attorea di violazione, da parte dei convenuti delle distanze, ex art.873 c.c. e 905 c.c., era stata infatti contrapposta, dai convenuti in riconvenzionale, la medesima domanda, strettamente connessa e speculare a quella principale.

Sussisteva quindi l'unicità della situazione giuridica da cui traevano origine le contrapposte pretese delle parti ( Cass.9656/99; Cass. 6250/2007; Cass. 7070/2016) che, secondo la valutazione discrezionale del giudice di merito, rendeva opportune il simultaneus processus .

Con il secondo motivo di ricorso, si deduce il "difetto, insufficiente ed illogicità di motivazione, falsa applicazione di norme ed omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti relativamente all'operatività del principio di prevenzione derogatorio del regime delle istanze legali in presenza di un immobile abusivo"; i ricorrenti censurano la sentenza d'appello perché avrebbe applicato il principio della prevenzione nonostante l'immobile dei convenuti fosse stato realizzato in violazione delle norme urbanistiche.

Il motivo è inammissibile.

In primo luogo, il vizio di illogicità ed insufficienza della motivazione non è censurabile con l'art.360, comma 1, n.5 c.p.c. , ratione temporis applicabile, che ha limitato la deduzione del vizio di motivazione ai soli casi di omesso esame Ric. 2017 n. 04686 sez. 52 - ud. 02-12-2021 -4- su un fatto decisivo per il giudizio; nel caso di specie, la Corte di merito ha esaminato il carattere abusivo delle opere realizzate dagli attori ed ha ritenuto che esso non incideva in alcun modo sul profilo delle distanze legali, che attiene ad una sfera autonoma e diversa di carattere privatistico.

La decisione è, inoltre, conforme ai principi stabiliti in modo univoco dalla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui la natura abusiva della costruzione (preventivamente realizzata) rileva unicamente nei rapporti con l'amministrazione pubblica e non anche ai fini del rispetto delle distanze legali (cfr., sul punto, Cass.21354/2017).

In effetti, le norme di cui all'art.872 c.c., comma 2, in tema di distanze tra costruzioni nonché quelle che in tale materia sono integrative del codice civile sono le uniche che consentano, in caso di loro violazione nell'ambito dei rapporti interprivatistici, la richiesta, oltre che del risarcimento del danno, anche della riduzione in pristino, a nulla rilevando, per converso, il preteso carattere abusivo della costruzione finitima. (Cass.

SU n. 5143 del 1998).

La rilevanza giuridica della licenza o concessione edilizia si esaurisce nell'ambito del rapporto pubblicistico tra P.A. e privato, senza estendersi ai rapporti tra privati.

Con il terzo motivo di ricorso, si deduce il difetto, insufficiente ed illogicità di motivazione, falsa applicazione di norme ed omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti relativamente all'individuazione della linea di confine, con particolare riferimento alle risultanze della CTU ed alla valutazione dei titoli di proprietà.

Con il quarto motivo di ricorso, si deduce il difetto, insufficiente ed illogicità di motivazione, falsa applicazione di norme ed omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio Ric. 2017 n. 04686 sez. 52 - ud. 02-12-2021 -5- che è stato oggetto di discussione tra le parti relativamente all'individuazione della linea di confine, con particolare riferimento alla valutazione della preesistenza delle costruzioni.

I motivi, da trattare congiuntamente per la loro connessione, sono inammissibili perché deducono vizi della motivazione incensurabili in sede di legittimità in quanto non attinenti all'esistenza della motivazione ma alla sua sufficienza o logicità, oltre a censurare la valutazione delle risultanze istruttorie, anch'essa inammissibile in sede di legittimità ( Cass. Civ. Sez.

Unite 8054/2014).

Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.

Non deve provvedersi sulle spese non avendo le parti\(s-volto attività difensiva.

Ai sensi dell'art.13, comma 1 quater, del DPR 115/2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, se dovuto.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi dell'art.13 comma 1 quater del DPR 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente/ dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione Civile della Co

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso 4686-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA],4/D, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrenti - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - intimati - avverso la sentenza n. 139/2016 della CORTE D'APPELLO di CATANZARO, depositata il 01/02/2016; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 02/12/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; viste le conclusioni del Pubblico Ministero [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il giudizio trae origine dalla domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], i quali convennero in giudizio [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], proprietari dell'immobile confinante per chiedere accertarsi la violazione delle distanze legali, con condanna dei convenuti all'arretramento ed al regolamento dei confini. Si costituirono [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per contestare la fondatezza della domanda, assumendo che il fabbricato di loro proprietà era stato realizzato in epoca antecedente alla costruzione degli attori, in violazione delle distanze tra fabbricati e dalle vedute; in via riconvenzionale, À, convenuti chiesero la condanna degli attori all'arretramento del fabbricato e delle vedute nel rispetto delle distanze legali, oltre al risarcimento dei danni. Il Tribunale di Castrovillari condannò gli attori ad arretrare il proprio fabbricato a piano terra nei limiti delle distanze legali e condannò entrambe le parti alla chiusura delle vedute illegittime. Proposero appello [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], cui resistettero [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], I quali proposero appello incidentale. La Corte d'appello di Catanzaro, con sentenza dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], accolse parzialmente l'appello principale in relazione alla regolamentazione delle luci e delle vedute e, in parziale accoglimento dell'appello incidentale, condannò [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ad arretrare il proprio fabbricato, incluso il primo piano ed il piano sottotetto. Per quel che ancora rileva in sede di legittimità, la Corte distrettuale rigettò l'eccezione di indeterminatezza della domanda e di violazione dell'art.36 c.p.c., ritenendo sussistente il rapporto di dipendenza dal titolo dedotto con la domanda principale rispetto a quello prospettato come mezzo di eccezione. Ric. 2017 n. 04686 sez. 52 - ud. 02-12-2021 -2- Secondo la Corte di merito, sussisteva una evidente connessione tra le reciproche domande proposte dalle parti, che avevano ad oggetto reciproche violazioni in materia di distanze legali. La Corte affermò che l'eventuale carattere abusivo delle opere realizzate dai convenuti non incideva sul profilo delle distanze legali. Nel merito, il giudice d'appello aderì alle risultanze del CTU, che aveva individuato il confine facendo riferimento all'atto di frazionamento e, sulla base dei titoli di proprietà e delle altre risultanze probatorie, concluse nel senso che il fabbricato dei convenuti fosse preesistente rispetto a quello degli attori, che, pertanto, erano tenuti al rispetto delle distanze. Per la cassazione della sentenza d'appello hanno proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sulla base di quattro motivi. Hanno resistito con controricorso [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Il Pubblico Ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo di ricorso, si deduce il "difetto, insufficiente ed illogicità di motivazione, falsa applicazione dell'art.36 c.p.c." in quanto la Corte d'appello avrebbe dichiarato ammissibile la domanda riconvenzionale dei convenuti nonostante non fosse connessa con il titolo dedotto in giudizio dagli attori. Assumono i ricorrenti che la domanda riconvenzionale avrebbe avuto ad oggetto il pagamento dell'indennità ex art.874 c.c. per la sopraelevazione, oltre al risarcimento del danno. Ric. 2017 n. 04686 sez. 52 - ud. 02-12-2021 -3- Il motivo è inammissibile. Sussiste la connessione per il titolo tra la domanda principale e la domanda riconvenzionale poiché entrambe avevano ad oggetto reciproche violazioni delle distanze legali e la chiusura di vedute, anch'esse poste a distanza inferiore a quella prevista dalla legge. Alla domanda attorea di violazione, da parte dei convenuti delle distanze, ex art.873 c.c. e 905 c.c., era stata infatti contrapposta, dai convenuti in riconvenzionale, la medesima domanda, strettamente connessa e speculare a quella principale. Sussisteva quindi l'unicità della situazione giuridica da cui traevano origine le contrapposte pretese delle parti ( Cass.9656/99; Cass. 6250/2007; Cass. 7070/2016) che, secondo la valutazione discrezionale del giudice di merito, rendeva opportune il simultaneus processus . Con il secondo motivo di ricorso, si deduce il "difetto, insufficiente ed illogicità di motivazione, falsa applicazione di norme ed omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti relativamente all'operatività del principio di prevenzione derogatorio del regime delle istanze legali in presenza di un immobile abusivo"; i ricorrenti censurano la sentenza d'appello perché avrebbe applicato il principio della prevenzione nonostante l'immobile dei convenuti fosse stato realizzato in violazione delle norme urbanistiche. Il motivo è inammissibile. In primo luogo, il vizio di illogicità ed insufficienza della motivazione non è censurabile con l'art.360, comma 1, n.5 c.p.c. , ratione temporis applicabile, che ha limitato la deduzione del vizio di motivazione ai soli casi di omesso esame Ric. 2017 n. 04686 sez. 52 - ud. 02-12-2021 -4- su un fatto decisivo per il giudizio; nel caso di specie, la Corte di merito ha esaminato il carattere abusivo delle opere realizzate dagli attori ed ha ritenuto che esso non incideva in alcun modo sul profilo delle distanze legali, che attiene ad una sfera autonoma e diversa di carattere privatistico. La decisione è, inoltre, conforme ai principi stabiliti in modo univoco dalla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui la natura abusiva della costruzione (preventivamente realizzata) rileva unicamente nei rapporti con l'amministrazione pubblica e non anche ai fini del rispetto delle distanze legali (cfr., sul punto, Cass.21354/2017). In effetti, le norme di cui all'art.872 c.c., comma 2, in tema di distanze tra costruzioni nonché quelle che in tale materia sono integrative del codice civile sono le uniche che consentano, in caso di loro violazione nell'ambito dei rapporti interprivatistici, la richiesta, oltre che del risarcimento del danno, anche della riduzione in pristino, a nulla rilevando, per converso, il preteso carattere abusivo della costruzione finitima. (Cass. SU n. 5143 del 1998). La rilevanza giuridica della licenza o concessione edilizia si esaurisce nell'ambito del rapporto pubblicistico tra P.A. e privato, senza estendersi ai rapporti tra privati. Con il terzo motivo di ricorso, si deduce il difetto, insufficiente ed illogicità di motivazione, falsa applicazione di norme ed omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti relativamente all'individuazione della linea di confine, con particolare riferimento alle risultanze della CTU ed alla valutazione dei titoli di proprietà. Con il quarto motivo di ricorso, si deduce il difetto, insufficiente ed illogicità di motivazione, falsa applicazione di norme ed omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio Ric. 2017 n. 04686 sez. 52 - ud. 02-12-2021 -5- che è stato oggetto di discussione tra le parti relativamente all'individuazione della linea di confine, con particolare riferimento alla valutazione della preesistenza delle costruzioni. I motivi, da trattare congiuntamente per la loro connessione, sono inammissibili perché deducono vizi della motivazione incensurabili in sede di legittimità in quanto non attinenti all'esistenza della motivazione ma alla sua sufficienza o logicità, oltre a censurare la valutazione delle risultanze istruttorie, anch'essa inammissibile in sede di legittimità ( Cass. Civ. Sez. Unite 8054/2014). Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile. Non deve provvedersi sulle spese non avendo le parti\(s-volto attività difensiva. Ai sensi dell'art.13, comma 1 quater, del DPR 115/2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, se dovuto. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell'art.13 comma 1 quater del DPR 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente/ dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione Civile della Co
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