Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 18 dicembre 2024

Cassazione n. 02958/2025

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 03YA174) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/02/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia che ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale l'imputata era stata ritenuta responsabile del delitto di furto pluriaggravato; ritenuto che l'unico motivo di ricorso - con il quale la ricorrente denunzia la violazione della legge e la contraddittorietà della motivazione in ordine al mancato riconoscimento della prevalenza dell'attenuante del danno di particolare tenuità - oltre a non essere consentito in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze in punto di fatto è, altresì, manifestamente infondato posto che si procede per una fattispecie di delitto consumato e non tentato, sicché la giurisprudenza indicata in ricorso non è stata evocata in maniera pertinente; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 18 dicembre 2024.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 03YA174) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/02/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia che ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale l'imputata era stata ritenuta responsabile del delitto di furto pluriaggravato; ritenuto che l'unico motivo di ricorso - con il quale la ricorrente denunzia la violazione della legge e la contraddittorietà della motivazione in ordine al mancato riconoscimento della prevalenza dell'attenuante del danno di particolare tenuità - oltre a non essere consentito in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze in punto di fatto è, altresì, manifestamente infondato posto che si procede per una fattispecie di delitto consumato e non tentato, sicché la giurisprudenza indicata in ricorso non è stata evocata in maniera pertinente; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 18 dicembre 2024.
Sentenza Cassazione n. 02958/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris