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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 22159/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/10/2021 del [OSCURATO:PERSONA] di FERRARAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Giudice di Pace di Ferrara, giudicando in sede di rinvio a seguito dell'annullamento disposto dalla Corte di Cassazione terza sezione penale del provvedimento emesso da detto giudice in data 19.3.2019, ha confermato il dispositivo della sentenza del 2.2.2017 disponendo «spese a carico di chi le ha anticipate».

I passaggi della articolata vicenda processuale possono essere riepilogati nel modo seguente: -con sentenza del 2.2.2017 il Giudice di Pace di Ferrara assolveva l'odierno ricorrente [OSCURATO:PERSONA] dal reato di cui all'art. 590 cod. pen. (lesioni colpose aggravate dalla violazione delle norme sulla circolazione stradale) ai sensi dell'art. 530 cod. proc. pen. con la formula «perché il fatto non sussiste» senza pronunciarsi in merito alla richiesta di condanna del querelante alle spese ex art. 542-427 comma 2 cod. proc pen. -con sentenza del 21.9.2017 la Corte di Cassazione quarta sezione annullava la sentenza impugnata dal ricorrente limitatamente alla omessa pronuncia sulla richiesta di condanna del querelante al pagamento delle spese processuali sostenute dall'imputato con rinvio sul punto al Giudice di Pace di Ferrara. -con provvedimento in camera di consiglio del 21.3.2019, adottato a seguito di pubblica udienza in cui si era riservato di provvedere «alla integrazione della sentenza», il Giudice di Pace in sede di rinvio rigettava la richiesta dell'imputato e, ad integrazione della parte motiva della sentenza, disponeva che a pagina tre dopo la riga 17 venisse inserito quanto segue «per quanto riguarda la richiesta di condanna della parte offesa al pagamento delle spese legali ritiene questo giudice di nulla dover disporre a tale riguardo in quanto l'imputato va assolto ai sensi dell'articolo 530 secondo comma c.p.p» -con sentenza del 13.11.2019 la Corte di Cassazione terza sezione annullava il provvedimento del Giudice di Pace impugnato dal ricorrente, rilevando che detto provvedimento, modificando i punti di motivazione della sentenza annullata che non erano stati oggetto di censura in sede di legittimità e in tal modo travalicando il limite nascente dal c.d giudicato interno, dovesse essere qualificato atto abnorme - il Giudice di Pace di Ferrara in sede di rinvio pronunciava la sentenza oggetto del presente ricorso.

2. L'imputato ha proposto ricorso, a mezzo di difensore, formulando tre motivi.Con il primo motivo, ha dedotto violazione di legge processuale ed in particolare dell'art. 627 comma 3 cod. proc, pen.

Lamenta il ricorrente che il Giudice di Pace non si sarebbe uniformato alla sentenza della Corte di Cassazione per le questioni di diritto con essa decise (An particolare al principio in essa enunciato secondo il quale il giudice del rinvio non aveva il potere di integrare la sentenza annullata sostanzialmente modificandola nelle parti non oggetto di annullamento) e, ancora una volta, avrebbe modificato la parte della decisione coperta dal c.d. giudicato interno, ovvero quella in cui si sosteneva l'assenza di qualsiasi elemento a sostegno dell'accusa.

Sottolinea in merito che l'assoluzione con formula piena nella prima sentenza del 2.2.2017 non era frutto di un refuso ma logico corollario di argomentazioni svolte nella parte motiva.

Con il secondo motivo ha dedotto l'assenza e/o la manifesta illogicità della motivazione in ordine alla esclusione del diritto dell'imputato al rimborso delle spese processuali.

Lamenta il ricorrente che, dopo che la sentenza di primo grado, in giudicato sul punto, aveva stabilito che le lesioni apparivano «simulate» e che il fatto non sussisteva, il Giudice adito avrebbe dovuto necessariamente concludere che il querelante fosse in colpa.

Con il terzo motivo ha dedotto la contraddittorietà e/o manifesta illogicità della motivazione in ordine al rigetto della domanda ex art. 574 cod. proc. pen Lamenta il ricorrente che il Giudice di Pace, a tale proposito, avrebbe operato una inammissibile diversa ricostruzione del fatto rispetto a quella contenuta nella prima sentenza, valorizzando il referto del [OSCURATO:PERSONA] come elemento a sostegno della possibile esistenza di lesioni, già esclusa dalla sentenza di primo grado (ove tale referto era stato ritenuto non probante), ovvero valorizzando la convergenza delle deposizioni della teste Oliviero e della persona offesa Cuoghi, già esclusa dalla sentenza di primo grado (ove si era invece evidenziato come tali deposizioni fossero in contrasto fra di loro).

3. Il Procuratore generale, in persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato e deve essere accolto nei limiti di cui alla presente motivazione.

2. Si premette che, come già argomentato da questa sezione nella sentenza di annullamento sopra richiamata, avverso la sentenza del giudice di 3 (0? pace è ammissibile il ricorso per cassazione.

In mancanza di specifica previsione del D.L.vo 28 agosto 2000 n. 274, l'impugnazione dell'imputato assolto contro le disposizioni della sentenza di assoluzione relative alle domande da lui proposte per il risarcimento del danno e per la rifusione delle spese processuali è prevista dall'art. 574, comma 2, cod. proc. pen., e, per quanto concerne il mezzo di impugnazione, il comma 3 dello stesso articolo stabilisce che essa «è proposta col mezzo previsto per le disposizioni penali della sentenza».

Tali disposizioni sono quelle di cui all'art. 37, comma 2, del citato d.Lvo n.274/2000, relative all'impugnazione delle sentenze di proscioglimento, poiché si tratta della omessa condanna del querelante alla rifusione delle spese sostenute dall'imputato e al risarcimento dei danni (art. 541, comma 2, cod. proc. pen.)

3. Nel merito la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio, essendo fondati il primo ed il terzo motivo, assorbenti rispetto al secondo.

In linea generale si osserva che il giudice del rinvio, ai sensi dell'art. 627 comma 2 cod. proc. pen, decide con gli stessi poteri che aveva il giudice la cui sentenza è stata annullata, con il limite, tuttavia, nascente dal c.d. giudicato interno, nel senso che gli è precluso il potere di intervenire sulle parti della sentenza che non sono state oggetto di annullamento (sez 3 n. 34794 del 19/05/2017, P.G., Rv 271345; Sez.

2. 8733 del 22/11/2019, dep. 2020 , [OSCURATO:PERSONA], Rv. 278629 ).

La prima sentenza del Giudice di pace era stata annullata limitatamente alla omessa pronuncia sulla richiesta di condanna del querelante al pagamento delle spese processuali sostenute dall'imputato.

Ai sensi dell'art. 624 cod. proc. pen. si era pertanto formato il giudicato con riferimento alla pronuncia di assoluzione dell'imputato ed alla ricostruzione del fatto contenuta nella sentenza, ivi compresa la valutazione del compendio probatorio. [OSCURATO:PERSONA] del rinvio, a fronte di una ricostruzione, contenuta nella prima sentenza, nella quale si faceva riferimento a lesioni simulate e non compatibili con la dinamica del sinistro, aveva emesso un provvedimento con cui aveva ribaltato tale ricostruzione (giungendo ad integrare nel dispositivo l'indicazione dell'art. 530 cod. proc. pen. con il secondo comma di tale articolo) e che, pertanto, era stato oggetto di annullamento da parte della Corte di Cassazione con trasmissione degli atti al Giudice di Pace. [OSCURATO:PERSONA] di Pace, nel provvedimento oggetto di ricorso, dopo aver premesso che la condanna del querelante alle spese, in caso di assoluzione dell'imputato, richiede un «motivato giudizio positivo sulla esistenza della colpa», ne ha tratto la conclusione che nel caso di specie, alla luce delle dichiarazioni della persona offesa, confermate da testi e dal certificato medico, e tenuto conto anche del fatto che il dispositivo della sentenza recava l'indicazione dell'art. 530 comma 2 c.p.p., non si potevano ravvisare in capo al querelante «né colpa né leggerezza né temerarietà» ed ha così confermando il dispositivo della sentenza emessa in data 2.2.2017.

In tal modo, tuttavia, il giudice del rinvio ha ancora una volta violato i limiti del giudicato interno che si è formato rispetto alla statuizione sulla responsabilità ed è incorso nello stesso vizio già censurato in sede di legittimità.

Si ribadisce che, non essendo stata oggetto di impugnazione la ricostruzione del fatto operata nella sentenza di assoluzione, né essendo stati contestati i criteri di valutazione delle prove che avevano condotto a tale decisione, rispetto a tali parti della sentenza si è formato il giudicato. [OSCURATO:PERSONA] del rinvio non ha poteri di intervento in ordine a tali aspetti e non può introdurre una diversa lettura ed interpretazione delle risultanze rispetto a quella adottata dal primo giudice, attribuendo valore dimostrativo a prove il cui valore era stato sconfessato, ma deve limitarsi alla pronuncia sulla richiesta formulata dal Migliari di condanna del querelante al pagamento delle spese, sulla base della ricostruzione della vicenda così come descritta, in modo irrevocabile e perciò intangibile, nella prima sentenza.

3. Si impone, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Giudice di Pace di Ferrara in diversa composizione, che nel pronunciarsi sulla richiesta di condanna del querelante alle spese formulata dal ricorrente, dovrà attenersi al principio su indicato.

PQM Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Giudice di pace di Ferrara in diversa composizione Deciso il 21.4.2022 [OSCURATO:PERSONA] t.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/10/2021 del [OSCURATO:PERSONA] di FERRARAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Giudice di Pace di Ferrara, giudicando in sede di rinvio a seguito dell'annullamento disposto dalla Corte di Cassazione terza sezione penale del provvedimento emesso da detto giudice in data 19.3.2019, ha confermato il dispositivo della sentenza del 2.2.2017 disponendo «spese a carico di chi le ha anticipate». I passaggi della articolata vicenda processuale possono essere riepilogati nel modo seguente: -con sentenza del 2.2.2017 il Giudice di Pace di Ferrara assolveva l'odierno ricorrente [OSCURATO:PERSONA] dal reato di cui all'art. 590 cod. pen. (lesioni colpose aggravate dalla violazione delle norme sulla circolazione stradale) ai sensi dell'art. 530 cod. proc. pen. con la formula «perché il fatto non sussiste» senza pronunciarsi in merito alla richiesta di condanna del querelante alle spese ex art. 542-427 comma 2 cod. proc pen. -con sentenza del 21.9.2017 la Corte di Cassazione quarta sezione annullava la sentenza impugnata dal ricorrente limitatamente alla omessa pronuncia sulla richiesta di condanna del querelante al pagamento delle spese processuali sostenute dall'imputato con rinvio sul punto al Giudice di Pace di Ferrara. -con provvedimento in camera di consiglio del 21.3.2019, adottato a seguito di pubblica udienza in cui si era riservato di provvedere «alla integrazione della sentenza», il Giudice di Pace in sede di rinvio rigettava la richiesta dell'imputato e, ad integrazione della parte motiva della sentenza, disponeva che a pagina tre dopo la riga 17 venisse inserito quanto segue «per quanto riguarda la richiesta di condanna della parte offesa al pagamento delle spese legali ritiene questo giudice di nulla dover disporre a tale riguardo in quanto l'imputato va assolto ai sensi dell'articolo 530 secondo comma c.p.p» -con sentenza del 13.11.2019 la Corte di Cassazione terza sezione annullava il provvedimento del Giudice di Pace impugnato dal ricorrente, rilevando che detto provvedimento, modificando i punti di motivazione della sentenza annullata che non erano stati oggetto di censura in sede di legittimità e in tal modo travalicando il limite nascente dal c.d giudicato interno, dovesse essere qualificato atto abnorme - il Giudice di Pace di Ferrara in sede di rinvio pronunciava la sentenza oggetto del presente ricorso. 2. L'imputato ha proposto ricorso, a mezzo di difensore, formulando tre motivi.Con il primo motivo, ha dedotto violazione di legge processuale ed in particolare dell'art. 627 comma 3 cod. proc, pen. Lamenta il ricorrente che il Giudice di Pace non si sarebbe uniformato alla sentenza della Corte di Cassazione per le questioni di diritto con essa decise (An particolare al principio in essa enunciato secondo il quale il giudice del rinvio non aveva il potere di integrare la sentenza annullata sostanzialmente modificandola nelle parti non oggetto di annullamento) e, ancora una volta, avrebbe modificato la parte della decisione coperta dal c.d. giudicato interno, ovvero quella in cui si sosteneva l'assenza di qualsiasi elemento a sostegno dell'accusa. Sottolinea in merito che l'assoluzione con formula piena nella prima sentenza del 2.2.2017 non era frutto di un refuso ma logico corollario di argomentazioni svolte nella parte motiva. Con il secondo motivo ha dedotto l'assenza e/o la manifesta illogicità della motivazione in ordine alla esclusione del diritto dell'imputato al rimborso delle spese processuali. Lamenta il ricorrente che, dopo che la sentenza di primo grado, in giudicato sul punto, aveva stabilito che le lesioni apparivano «simulate» e che il fatto non sussisteva, il Giudice adito avrebbe dovuto necessariamente concludere che il querelante fosse in colpa. Con il terzo motivo ha dedotto la contraddittorietà e/o manifesta illogicità della motivazione in ordine al rigetto della domanda ex art. 574 cod. proc. pen Lamenta il ricorrente che il Giudice di Pace, a tale proposito, avrebbe operato una inammissibile diversa ricostruzione del fatto rispetto a quella contenuta nella prima sentenza, valorizzando il referto del [OSCURATO:PERSONA] come elemento a sostegno della possibile esistenza di lesioni, già esclusa dalla sentenza di primo grado (ove tale referto era stato ritenuto non probante), ovvero valorizzando la convergenza delle deposizioni della teste Oliviero e della persona offesa Cuoghi, già esclusa dalla sentenza di primo grado (ove si era invece evidenziato come tali deposizioni fossero in contrasto fra di loro). 3. Il Procuratore generale, in persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato e deve essere accolto nei limiti di cui alla presente motivazione. 2. Si premette che, come già argomentato da questa sezione nella sentenza di annullamento sopra richiamata, avverso la sentenza del giudice di 3 (0? pace è ammissibile il ricorso per cassazione. In mancanza di specifica previsione del D.L.vo 28 agosto 2000 n. 274, l'impugnazione dell'imputato assolto contro le disposizioni della sentenza di assoluzione relative alle domande da lui proposte per il risarcimento del danno e per la rifusione delle spese processuali è prevista dall'art. 574, comma 2, cod. proc. pen., e, per quanto concerne il mezzo di impugnazione, il comma 3 dello stesso articolo stabilisce che essa «è proposta col mezzo previsto per le disposizioni penali della sentenza». Tali disposizioni sono quelle di cui all'art. 37, comma 2, del citato d.Lvo n.274/2000, relative all'impugnazione delle sentenze di proscioglimento, poiché si tratta della omessa condanna del querelante alla rifusione delle spese sostenute dall'imputato e al risarcimento dei danni (art. 541, comma 2, cod. proc. pen.) 3. Nel merito la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio, essendo fondati il primo ed il terzo motivo, assorbenti rispetto al secondo. In linea generale si osserva che il giudice del rinvio, ai sensi dell'art. 627 comma 2 cod. proc. pen, decide con gli stessi poteri che aveva il giudice la cui sentenza è stata annullata, con il limite, tuttavia, nascente dal c.d. giudicato interno, nel senso che gli è precluso il potere di intervenire sulle parti della sentenza che non sono state oggetto di annullamento (sez 3 n. 34794 del 19/05/2017, P.G., Rv 271345; Sez. 2. 8733 del 22/11/2019, dep. 2020 , [OSCURATO:PERSONA], Rv. 278629 ). La prima sentenza del Giudice di pace era stata annullata limitatamente alla omessa pronuncia sulla richiesta di condanna del querelante al pagamento delle spese processuali sostenute dall'imputato. Ai sensi dell'art. 624 cod. proc. pen. si era pertanto formato il giudicato con riferimento alla pronuncia di assoluzione dell'imputato ed alla ricostruzione del fatto contenuta nella sentenza, ivi compresa la valutazione del compendio probatorio. [OSCURATO:PERSONA] del rinvio, a fronte di una ricostruzione, contenuta nella prima sentenza, nella quale si faceva riferimento a lesioni simulate e non compatibili con la dinamica del sinistro, aveva emesso un provvedimento con cui aveva ribaltato tale ricostruzione (giungendo ad integrare nel dispositivo l'indicazione dell'art. 530 cod. proc. pen. con il secondo comma di tale articolo) e che, pertanto, era stato oggetto di annullamento da parte della Corte di Cassazione con trasmissione degli atti al Giudice di Pace. [OSCURATO:PERSONA] di Pace, nel provvedimento oggetto di ricorso, dopo aver premesso che la condanna del querelante alle spese, in caso di assoluzione dell'imputato, richiede un «motivato giudizio positivo sulla esistenza della colpa», ne ha tratto la conclusione che nel caso di specie, alla luce delle dichiarazioni della persona offesa, confermate da testi e dal certificato medico, e tenuto conto anche del fatto che il dispositivo della sentenza recava l'indicazione dell'art. 530 comma 2 c.p.p., non si potevano ravvisare in capo al querelante «né colpa né leggerezza né temerarietà» ed ha così confermando il dispositivo della sentenza emessa in data 2.2.2017. In tal modo, tuttavia, il giudice del rinvio ha ancora una volta violato i limiti del giudicato interno che si è formato rispetto alla statuizione sulla responsabilità ed è incorso nello stesso vizio già censurato in sede di legittimità. Si ribadisce che, non essendo stata oggetto di impugnazione la ricostruzione del fatto operata nella sentenza di assoluzione, né essendo stati contestati i criteri di valutazione delle prove che avevano condotto a tale decisione, rispetto a tali parti della sentenza si è formato il giudicato. [OSCURATO:PERSONA] del rinvio non ha poteri di intervento in ordine a tali aspetti e non può introdurre una diversa lettura ed interpretazione delle risultanze rispetto a quella adottata dal primo giudice, attribuendo valore dimostrativo a prove il cui valore era stato sconfessato, ma deve limitarsi alla pronuncia sulla richiesta formulata dal Migliari di condanna del querelante al pagamento delle spese, sulla base della ricostruzione della vicenda così come descritta, in modo irrevocabile e perciò intangibile, nella prima sentenza. 3. Si impone, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Giudice di Pace di Ferrara in diversa composizione, che nel pronunciarsi sulla richiesta di condanna del querelante alle spese formulata dal ricorrente, dovrà attenersi al principio su indicato. PQM Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Giudice di pace di Ferrara in diversa composizione Deciso il 21.4.2022 [OSCURATO:PERSONA] t.