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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 novembre 2021

Cassazione n. 01460/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] ( CUI. 03NRHQA) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/11/2020 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato-auulse-ake--Peret.e udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che la Corte d'appello di Firenze ha confermata la sentenza di prima cura, che aveva condannato Atta MoHamed per plurimi tentativi di furto aggravato, resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali; - che avverso detto provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell'imputato lamentando, in relazione a due tentativi di furto, la violazione dei principi sulla prova, nonché la violazione del principio del ne bis in idem; - che, con dichiarazione resa al Direttore della [OSCURATO:PERSONA] di Firenze in data 25/9/21 l'imputato ha rinunciato al ricorso; [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso va dichiarato inammissibile per intervenuta rinuncia, sulla cui autenticità non sussistono dubbi.

La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma a favore della Cassa delle Ammende, che stimasi equo quantificare in euro cinquecento.

P. T. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 500 a favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, il 19/11/2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] ( CUI. 03NRHQA) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/11/2020 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato-auulse-ake--Peret.e udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che la Corte d'appello di Firenze ha confermata la sentenza di prima cura, che aveva condannato Atta MoHamed per plurimi tentativi di furto aggravato, resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali; - che avverso detto provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell'imputato lamentando, in relazione a due tentativi di furto, la violazione dei principi sulla prova, nonché la violazione del principio del ne bis in idem; - che, con dichiarazione resa al Direttore della [OSCURATO:PERSONA] di Firenze in data 25/9/21 l'imputato ha rinunciato al ricorso; [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso va dichiarato inammissibile per intervenuta rinuncia, sulla cui autenticità non sussistono dubbi. La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma a favore della Cassa delle Ammende, che stimasi equo quantificare in euro cinquecento. P. T. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 500 a favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 19/11/2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 01460/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris