CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 09972/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso 17561/2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (RI) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] (C.F.: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] (C.F.: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), entrambi [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (RI), alla [OSCURATO:PERSONA] n. 4, rappresentati e difesi, giusta procura in calce al ricorso, dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) del foro di Avezzano, con studio in Via V. Veneto n. 84, e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) del foro di L’Aquila, con studio in Via XX Settembre n. 19, ed elettivamente domiciliati in Roma, alla via Sirte n. 18, nello studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrenti- contro [OSCURATO:SOCIETA]. (già [OSCURATO:PERSONA] S.p.a.), con sede in F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 - F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 Numero registro generale 17561/2017 Numero sezionale 437/2022 Numero di raccolta generale 9972/2022 Torino, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 80 ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Data pubblicazione 28/03/2022legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: BCCFNC58CI2F205L) e [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) del foro di Milano, nonché dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) del Foro di Roma, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Roma, alla [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] n. 42, come da procura allegata al controricorso; - controricorrente – [OSCURATO:SOCIETA].; - intimata – -avverso la sentenza n. 636/2016 emessa dalla Corte d’appello de l’Aquila in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] e non notificata; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ritenuto in fatto Con sentenza n. 243 del 28.5.2009, il Tribunale di L’Aquila respingeva la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA] (la prima quale acquirente e proprietaria dell’autovettura [OSCURATO:SOCIETA] 306 TDI di prima immatricolazione, il secondo quale utilizzatore e danneggiato), diretta ad ottenere il risarcimento del danno dalla [OSCURATO:SOCIETA], quale venditore ex art.2043 c.c., e dalla [OSCURATO:SOCIETA]., ex art. 2043 c.c. e d.p.r. 24/5/1988, n. 224, quale importatore del bene. Il Tribunale rigettava preliminarmente l’eccezione di incompetenza territoriale e, nel merito, respingeva la domanda osservando - quanto alla [OSCURATO:SOCIETA]. - che si trattava di soggetto non identificabile con il produttore, né con il fornitore, essendo solo importatore, cui non era applicabile, la tutela invocata, posto che la disciplina del d.P.R. n. 224 vigente all’epoca della introduzione del giudizio (artt. 1 e 3) era applicabile solo al produttore e poteva essere estesa all’importatore solo ove il bene importato provenisse da uno stato non aderente alla Comunità Europea. Osservava, inoltre, come, ai sensi dell’art. 8 del d.P.R. citato (ed, oggi, dall’art. 120 del Codice del consumo, che lo aveva sostituito), l’affermazione della responsabilità era subordinata alla prova del difetto F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 - F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 Numero registro generale 17561/2017 Numero sezionale 437/2022 Numero di raccolta generale 9972/2022 Data pubblicazione 28/03/2022 denunciato e del nesso causale tra il medesimo difetto e il danno e che, nella specie, tali prove mancavano del tutto, sì come emerso dalla c.t.u. espletata. Avverso la detta sentenza proponevano appello la Micarelli e lo Spacca. Con sentenza del 22.6.2016, la Corte d’appello De l’Aquila rigettava il gravame sulla base delle seguenti considerazioni: 1) corretta era valutazione, espressa dal giudice di primo grado, di difetto di legittimazione della società importatrice, [OSCURATO:SOCIETA]., atteso che, ai sensi della normativa vigente all’epoca dei fatti, l'importatore e distributore in Italia di un autoveicolo prodotto da un soggetto residente all’interno dell'Unione Europea non rispondeva dei danni causati dal difetto di fabbricazione del veicolo stesso, giacché in tal caso l'art. 3, quarto comma, del d.P.R. 24 maggio 1988 n. 224, consentiva al consumatore di promuovere il giudizio risarcitorio direttamente nei confronti del produttore; 2) la doglianza concernente l’asserita mancata considerazione del materiale istruttorio era non condivisibile, non cogliendo la ratio decidendi della sentenza, nella quale a ben vedere si osservava come non vi fosse dubbio alcuno (proprio alla luce delle risultanze dell’a.t.p.) circa l’esistenza del difetto alla sospensione posteriore sinistra del veicolo e come tuttavia non vi fosse prova, in considerazione dell’analisi del veicolo e dei danni riportati, né che l’evento dannoso avesse avuto causa efficiente ragionevolmente certa nel citato difetto né che l’evento avrebbe avuto conseguenze meno gravi, in assenza del difetto; 3) conseguentemente, posto che appariva pacifico che il tecnico d’ufficio avesse concluso per un giudizio di dubbio rilevante in ordine all’efficienza causale del difetto sulla concreta dinamica del sinistro ed anche sull’importanza delle sue conseguenze, e che le sue argomentazioni erano state recepito in maniera organica e convincente dal primo giudice, doveva necessariamente concludersi nel senso del rigetto del motivo d’appello; 4) quanto alla posizione della Micarelli (proprietaria del mezzo), il quadro F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 - F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 Numero registro generale 17561/2017 Numero sezionale 437/2022 Numero di raccolta generale 9972/2022 Data pubblicazione 28/03/2022 istruttorio di incertezza in ordine alla sussistenza del nesso causale tra il difetto e il danno impediva di considerare fondata la domanda diretta ad ottenere il risarcimento del danno per la perdita dell’autovettura; 5) non poteva, infine, essere censurato il rigetto di autorizzazione alla chiamata in causa della casa francese effettivamente produttrice del veicolo, tenuto conto del regime della chiamata del terzo da parte dell’attore in giudizio come disciplinata dall’art. 269, comma 3, c.p.c.. Per la cassazione della sentenza hanno proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], sulla base di quattro motivi. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ha resistito con controricorso. La [OSCURATO:SOCIETA]., sebbene regolarmente intimata, non ha svolto difese. In prossimità dell’adunanza i ricorrenti ha depositato memoria illustrativa. Ritenuto in diritto 1. Con il primo motivo i ricorrenti deducono la violazione dell’art. 269 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5), c.p.c., per non aver i giudici di merito autorizzato la chiamata in causa della casa francese produttrice del veicolo. 1.1. Il motivo è infondato. Il giudice di primo grado ha rigettato l’istanza degli originari attori di essere autorizzati a chiamare in causa la [OSCURATO:SOCIETA] S.A., nella qualità di produttrice del veicolo difettoso, in quanto la stessa era stata formulata in sede di memorie autorizzate, anziché alla prima udienza, escludendo peraltro che la necessità di chiamare in causa il terzo fosse derivata dalle difese della convenuta. Invero, gli attori sin dalla instaurazione del giudizio versavano nelle condizioni di sapere che alla [OSCURATO:SOCIETA]., citata in giudizio, poteva essere riconosciuta solo la veste di importatore del veicolo. La corte d’appello ha confermato la decisione anche sul punto, richiamando il regime processuale della chiamata del terzo da parte dell’attore contenuto nell’art. 269, comma 3, c.p.c. Da ultimo, va evidenziato che, quando il convenuto contesti di esser titolare dell'obbligazione dedotta in giudizio indicando un terzo quale F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 - F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 Numero registro generale 17561/2017 Numero sezionale 437/2022 Numero di raccolta generale 9972/2022 esclusivo soggetto passivo della pretesa attrice, non v'è necessità di Data pubblicazione 28/03/2022 integrare il contraddittorio nei confronti di detto terzo, in quanto potendo emettersi la pronunzia di accertamento della sussistenza o no di quella titolarità pur con effetti limitati alle parti in causa, non si versa in situazione di impossibilità di adottare una pronunzia idonea a produrre gli effetti giuridici voluti senza la partecipazione al giudizio di determinati soggetti. Ne consegue che nella indicata ipotesi l'intervento del terzo nel giudizio può esser disposto in corso di causa ex art. 107 c.p.c. solo dal giudice di primo grado nell'esercizio di un potere discrezionale ed insindacabile (Sez. 3, Sentenza n. 6415 del 01/07/1998; conf. Sez. 3, Sentenza n. 1291 del 30/01/2012). 2. Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano la violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., per aver la corte territoriale omesso di valutare complessivamente le prove, avuto particolare riguardo alle risultanze delle c.t.u. espletate in sede di a.t.p. e nel corso del giudizio di primo grado. 3. Con il terzo motivo i ricorrenti lamentano la violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e l’omesso esame di un fatto storico determinante che avrebbe condotto ad un diverso esito della controversia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5), c.p.c., per non aver la corte di merito valutato se il distacco della ruota avesse condotto ad un aggravamento dei danni da essi patiti. 3.1. I due motivi, da trattare, siccome strettamente connessi, congiuntamente, si rivelano inammissibili. Perché sia rispettata la prescrizione desumibile dal combinato disposto dell’art. 132, n. 4, e degli artt. 115 e 116 c.p.c., non si richiede al giudice del merito di dar conto dell’esito dell’avvenuto esame di tutte le prove prodotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettategli, ma di fornire una motivazione logica ed adeguata all’adottata decisione, evidenziando le prove ritenute idonee e sufficienti a suffragarla ovvero la carenza di esse.F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 - F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 Numero registro generale 17561/2017 Numero sezionale 437/2022 Numero di raccolta generale 9972/2022 In tema di valutazione delle risultanze probatorie in base al principio del Data pubblicazione 28/03/2022 libero convincimento del giudice, la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è apprezzabile, in sede di ricorso per cassazione, nei limiti del vizio di motivazione di cui all'art. 360, primo comma, numero 5), c.p.c., e non anche in termini di violazione di legge, e deve emergere direttamente dalla lettura della sentenza, non già dal riesame degli atti di causa, inammissibile in sede di legittimità (Sez. 1, Sentenza n. 14267 del 20/06/2006; conf. Cassazione civile, sez. III, 22/09/2011, n. 192549). Alla stregua delle considerazioni che precedono, le dedotte violazioni degli artt. 115 e 116 c.p.c. sono prive di consistenza, in quanto la violazione dell’art. 115 c.p.c. può essere ipotizzata come vizio di legittimità solo denunciando che il giudice ha deciso la causa sulla base di prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli, e non anche che il medesimo, nel valutare le prove proposte dalle parti, ha attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, mentre la violazione dell’art. 116 c.p.c. è idonea ad integrare il vizio di cui all’art. 360, n. 4, c.p.c., denunciabile per cassazione, solo quando il giudice di merito abbia disatteso il principio della libera valutazione delle prove, salva diversa previsione legale, e non per lamentare che lo stesso abbia male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova (Cass. Sez. 3, 10/06/2016, n. 11892). In ogni caso, fermo restando che, in violazione del principio di autosufficienza, i ricorrenti hanno omesso di trascrivere integralmente le relazioni peritali svolte in sede di a.t.p. e nel corso del giudizio di primo grado (essendosi limitati a riprodurre solo alcuni limitati stralci delle stesse, peraltro decontestualizzati), il motivo non attinge la ratio decidendi sottesa alla pronuncia impugnata. Invero, la corte d’appello, pur dando atto dell’esistenza del difetto alla sospensione posteriore sinistra del veicolo, ha evidenziato che difettava la prova che l’evento dannoso avesse avuto causa efficiente ragionevolmente nel detto difetto e che l’evento avrebbe avuto conseguenze meno gravi in assenza del difetto (cfr. pag. 3 della sentenza F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 - F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 Numero registro generale 17561/2017 Numero sezionale 437/2022 Numero di raccolta generale 9972/2022 impugnata), pervenendo, proprio sulla base delle due consulenze Data pubblicazione 28/03/2022 tecniche, alla conclusione che non era stato adeguatamente chiarito che la rottura della sospensione potesse aver causato la sbandata e che non era possibile di conseguenza stabilirsi ed accertarsi un nesso causale certo tra il difetto (certamente esistente) e il danno. Né, in presenza di una incertezza sul nesso eziologico, i giudici di merito avrebbero potuto, ciò nonostante, condannare le convenute, ognuna per le proprie responsabilità, al risarcimento dei danni, atteso che, nei giudizi di risarcimento del danno, è onere del danneggiato dimostrare l'esistenza del nesso causale, provando che la condotta del presunto danneggiante è stata, secondo il criterio del "più probabile che non", causa del danno, sicché, ove la stessa sia rimasta assolutamente incerta, la domanda deve essere rigettata (cfr., in tema di responsabilità sanitaria, Sez. 3, Sentenza n. 3704 del 15/02/2018 e Sez. 3, Sentenza n. 29315 del 07/12/2017). 4. Con il quarto motivo i ricorrenti si dolgono della violazione e falsa applicazione degli artt. 2043 e 1490 ss. c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., e dell’art. 112 c.p.c., per non aver la corte d’appello dichiarato la responsabilità della concessionaria autorizzata [OSCURATO:SOCIETA] (la [OSCURATO:SOCIETA].), nei confronti della proprietaria-acquirente ([OSCURATO:PERSONA]), nonostante non avesse avuto la cura e la capacità di individuare il vizio dell’autovettura. 4.1. Il motivo è inammissibile. Anche a voler soprassedere dal rilievo per cui, nel caso in cui il ricorrente lamenti l'omessa pronuncia, da parte dell'impugnata sentenza, in ordine ad una delle domande o eccezioni proposte o ad uno dei motivi di appello, non è indispensabile che faccia esplicita menzione della ravvisabilità della fattispecie di cui al n. 4 del comma 1 dell'art. 360 c.p.c., con riguardo all'art. 112 c.p.c., purché il motivo rechi univoco riferimento alla nullità della decisione derivante dalla relativa omissione, dovendosi, invece, dichiarare inammissibile il gravame allorché sostenga che la motivazione sia mancante o insufficiente o si limiti ad argomentare sulla violazione di legge (Sez. U, Sentenza n. 17931 del 24/07/2013; conf. Sez. 2, F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 - F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 Numero registro generale 17561/2017 Numero sezionale 437/2022 Numero di raccolta generale 9972/2022 Ordinanza n. 10862 del 07/05/2018), in ogni caso, non essendovene Data pubblicazione 28/03/2022 cenno nella sentenza qui impugnata (nella quale, a pag. 5, avuto riguardo alla posizione della Micarelli, si afferma che “il quadro istruttorio di incertezza in ordine alla sussistenza del nesso causale tra il difetto e il danno impedisce di considerare fondata la domanda diretta ad ottenere il risarcimento dei danno per la perdita dell’autovettura”), i ricorrenti avrebbero dovuto, a pena di inammissibilità, indicare con precisione in quale fase e con quale atto processuale avessero sollevato tempestivamente la relativa questione, che sembra involgere altro profilo di responsabilità (vale a dire, quello del non aver negligentemente individuato, in occasione di alcune verifiche, il vizio dal quale era affetto il veicolo) rispetto a quello (l’aver venduto un veicolo viziato) originario. 5. In definitiva, il ricorso non merita accoglimento. Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. Ricorrono i presupposti di cui all’art. 13, comma 1-quater d.P.R. n. 115/02, applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), per il raddoppio del versamento del contributo unificato. P.Q.M. La Corte: - rigetta il ricorso; - condanna la parte ricorrente al rimborso, in favore della resistente, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in complessivi euro 5.600,00 per compensi professionali ed euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15% ed altri accessori di legge (se dovuti); - dichiara la parte ricorrente tenuta al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, a norma dell’art. 13, comma 1-quater d.P.R. n. 115/02, se dovuto.F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 - F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 Numero registro generale 17561/2017 Numero sezionale 437/2022 Numero di raccolta generale 9972/2022 Data pubblicazione 28/03/2022 Cosi deciso in Roma, nella camera di consiglio della II Sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, tenutasi con modalità da remoto il 25.2.2022. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i