CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 12 luglio 2021
Cassazione n. 05277/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
3 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.26708/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA]e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA], 5, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lirappresenta e difende -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in PARMA, BORGO G. TOMMASINI 20, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA d el TRIBUNALE di PARMA n. 993/2021 depositata il12/07/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/11/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.- [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] propongono ricorso per cassazione, articolato in tre motivi, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], per la cassazione della sentenza n. 993\2021 emessa dal Tribunale di Parma quale giudice d’appello, pubblicata il 12.7.2021, con la quale veniva confermata la condanna al risarcimento dei danni per diffamazione emessa nei loro confronti, per l’importo di euro 5.000 ciascuno, in favore del Malavasi. 2.- [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso. 3. - Questa la vicenda , per quanto ancora di interesse : il commercialista [OSCURATO:PERSONA] conveniva in giudizio dinanzi al giudice di pace i colleghi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] chiedendone la condanna al risarcimento dei danni provocati nei suoi confronti dalle espressioni diffamatorie utilizzate dagli stessi, contenute negli scritti difensivi che i convenuti avevano fatto pervenire al Consiglio dell'Ordine di appartenenza, in risposta adun esposto che l'attore stesso aveva presentato nei loro confronti. [OSCURATO:PERSONA] di Pace di parma condannava i ricorrenti al pagamento di euro 5.000 ciascuno. 4. -L'appello dei signori Abelli e Borelli veniva rigettato dal Tribunale di Parma, che confermava la condanna pur sulla base di un diverso ragionamento logico-giuridico rispetto a quello posto a fondamento della decisione dal giudice di prime cure. Riteneva infattiil tribunale che, come segnalato dagli appellanti, le testimonianze sulle quali si era fondato il giudice di primo grado erano testimonianze esclusivamente de relatoe che lo stesso non avesse indicato i criteri per la liquidazione del danno. 4.1.- Il tribunale osservava però che , anche prescindendo dalle testimonianze de relato, le espressioni utilizzate dai due commercialisti nella difesa articolata davanti al Consiglio dell’Ordine contro un esposto proposto dallo stesso Malavasi nei loro confronti avessero avuto una ripercussione negativa sulla reputazione del Malavasi, offuscando la sua immagine in ambito sociale e soprattutto professionale, e riteneva congruo, ai fini di una liquidazione equitativa del danno, l’importo determinato dal giudice di primo grado. 5.- Entrambe le parti hanno depositato memoria. 6.-Il ricorso è stato avviato alla trattazione in adunanza camerale, all’esito della quale il Collegio si è riservato di depositare la decisione nel termine indicato dall’art. 380 bis. n. 1 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1.- Con il primo motivo viene denunciata la violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 115 e 116 cod. proc. civ. Sostengono i ricorrenti che, nel ribadire l'accoglimento della domanda pur con diversa motivazione, il tribunale avrebbe violato i limiti consentiti, non essendo rimasta la decisione adottata in sede di impugnazione radicata a lle risultanze acquisite al processo, avendo invece dato il giudice ingresso a nuove questioni, neppure devolute con l'atto di appello. Sottolineano che il Malavasi allegava in primo grado, per quanto genericamente, che le espressioni utilizzate dai convenuti avessero danneggiato la sua dignità sociale e professionale; in sede di memoria istruttoria, in primo grado, l'attore circoscriveva il thema probandum all'accertamento d ella sofferenza soggettiva che assumeva di aver subito, senza dedurre alcuna prova relativa alla lesione della sua reputazione professionale. Invece, il tribunale riconosceva il danno non patrimoniale al Malavasi come conseguente alla lesione della sua reputazione sociale e professionale, benché questo danno non fosse stato provato e, a monte, neppure fosse stata allegata la circostanza specifica che quelle memorie, prodotte all’interno di un procedimento disciplinare, avessero avuto una qualche diffusione e risonanza esterna, nell'ambiente sociale o professionale dell'attore, comunque al di fuori del Consiglio di disciplina dei dottori commercialisti. Non si era mai parlato in primo grado di una diffusione degliscritti difensivi al di fuori dell'ambito in cui erano stati prodotti e neppure, sostengono i ricorrenti, risulta agli atti un qualche elemento probatorio, neppure di carattere indiziario, che consenta di dare per avvenuta la divulgazione del contenuto delle memorie difensive da essi prodotte da cui poter desumere un concreto pregiudizio alla reputazione dell'attore. Ne traggono la conclusione che la motivazione del giudice d'appello risulti totalmente disancorata dalle risultanze probatorie acquisite al processo. Sostengono , in particolare , che l'affermazione che si rinviene nella motivazione, secondo la quale le espressioni utilizzate dai convenuti avrebbero avuto una specifica ripercussione negativa sulla reputazione del Malavasi,offuscando la sua immagine non solo in ambito sociale ma soprattutto in ambito professionale, è del tutto gratuita e priva di qualsiasi tipo di riscontro. Aggiungono che non farebbero parte del contesto di allegazione e prova, perché l'attore non lo ha mai specificato -nemmeno a livello di mera asserzione- né il mezzo di comunicazione utilizzato per la diffusione del contenuto delle memorie al di fuori del procedimento disciplinare né l'eco suscitata dal contenuto di queste memorie e le ripercussioni negative sulla vita familiare, sociale e professionale dell’attore e neppure le necessarie attività poste in essere dallo stesso per fronteggiare le preoccupazioni e le diffidenze dei clienti e dei colleghi e per dimostrare la correttezza del proprio operato. 2. - Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano la nullità della sentenza per violazione dell'articolo 360 numero 5 c.p.c. e chiedono di accertare il travisamento della prova; aggiungono che si rientri nel ristretto ambito di ammissibilità della censura di cui all’art. 360 numero 5c.p.c., in quanto il rigetto dell'impugnazione è fondato su motivazioni totalmente diverse da quelle contenute nella sentenza di primo grado, come espressamente affermato peraltro dalla sentenza stessa, e sostengono che alcuni dati sono stati totalmente pretermessi, ovvero il contenuto effettivo dell'esposto del Malavasi e quale fosse la reale immagine pubblica dello stessoall’epoca dei fatti, come percepibile dalle notizie pubblicate sugli organi di informazione. Sostengono che, diversamente da quanto ritenuto dalla sentenza d'appello, l'esposto del Malavasi, pur denunciando comportamenti dei ricorrenti aventi rilevanza disciplinare, trascende va in manifestazioni gratuitamente lesive della loro reputazione, in quanto l’esposto conteneva la denuncia di condotte anche penalmente rilevanti ascrivibili ai due commercialisti, ai quali si addebitava anche il compimento di un falso. Il travisamento ascritto ai giudici di appello consisterebbe nel fatto che il Malavasi non si limitava affatto a formulare accuse di rilevanza meramente disciplinare, come riportato dal giudice dell’impugnazione, ma,al contrario, prospettava una situazione complessiva tale da far ritenere che le condotte attribuite ai due commercialisti potessero rilevare anche sotto il profilo penale. Aggiungono che il giudice di appello non avrebbe considerato anche un altro fatto storico, consistente nell'immagine pubblica del Malavasi per come compariva nelle notizie di stampa dell’epoca, in quanto lo stesso era stato indagato in passato tra l'altro per abuso d'ufficio, peculato e anche per corruzione. Quindi, il tribunale avrebbe travisato sia la portata effettiva ed integrale delle accuse mosse dal Malavasi nei loro confronti in sede disciplinare, sia che l'immagine pubblica del Malavasi, a causa del suo coinvolgimento quale imputato o indagato in molteplici procedimenti penali,del tutto scisso e precedente rispetto agli accadimenti oggetto di causa, era già autonomamente compromessa. 3. Con il terzo motivo i ricorrenti denunciano la nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione degli articoli 51 e 598 cod. pen ., dell’art. 89 cod. proc. civ. nonché per violazione dell'articolo 112 cod. proc. civ.: sostengono che l'attività difensiva svolta dai due commercialisti in sede disciplinare avrebbe dovuto essere valutata in correlazione a lla portata denigratoria delle gravissime accuse mosse nei loro confronti dal Malavasi, rivelatesi poi del tutto infondate. Sulla base di ciò, sostengono i ricorrenti, le loro difese non erano state un attacco personale teso a screditare il collega, ma il legittimo esercizio d i una difesa commisurata alla gravità delle accuse mosse nei loro confronti, accuse di contenuto calunnioso in relazione ai quali alle quali ai ricorrenti doveva riconoscersi il più ampio spazio possibile di esercizio del diritto di difesa, che andava calibrato in funzione della gravità delle accuse. L’espressione delle esigenze difensive poteva legittimamente tradursi anche inuna valutazione negativa sul comportamento della controparte, consentita d alla sua condotta processuale , e d esprimersia mezzo della illustrazione della scarsa attendibilità delle sue affermazioni. Sostengono quindi che il tribunale avrebbe dovuto riconoscere loro l’esimente della legittima difesa, mentre non sarebbe arrivato a queste conclusioni avendo travisato, come argomentato all’interno del secondo motivo, il contenuto dell'esposto. Il ricorso è fondato e va accolto, per le ragioni che seguono. Al fondo, il tribunale omette totalmente di inserire la domanda di risarcimento danni da diffamazione nel contesto n el quale la diffamazione stessa avrebbe avuto luogo, e il ruolo all’interno di esso ricoperto dai soggetti coinvolti, e in tal modo altera la ricostruzione stessa dei doveri comportamentali gravanti sull e parti e delle eventuali scriminanti al comportamento tenuto, che si colorano diversamente, sotto il profilo della giuridica rilevanza, a seconda del contesto in cui le dichiarazioni potenzialmente diffamatorie siano state emesse e del ruolo ricoperto dalle parti del giudizio all’interno di esso. Le dichiarazioni per cui è causa sono state rese dai ricorrenti nell’ambito di un procedimento disciplinare dinanzi al consiglio dell’ordine di appartenenza, il Consiglio dell’Ordine dei dottori commercialisti, in cui ricoprivano il ruolo di incolpati, a seguito di un esposto disciplinare depositato proprio dal Malavasi, ed erano contenute nelle memorie che i ricorrenti hanno inviato al Consiglio di disciplina.In questo contesto vanno inquadrate ed esaminate le censure. Ciò premesso, il primo motivo deve essereaccolto perché sussiste la denunciata violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. Il tribunale avrebbe legittimamente potuto, ove avesse ritenuto la domanda di risarcimento comunque fondata, accoglierla sulla base di una linea motivazionale del tutto diversa da quella del giudice di primo grado, espungendo le testimonianze de relato sulle quali il giudice di pace aveva fondato il proprio convincimento dal proprio percorso motivazionale.Legittimamente avrebbe potuto prendere in considerazione a questo scopo il pregiudizio non patrimoniale subito dal professionista a tutto campo e cioè il discredito subito sia nella sua sfera personale che in quella sociale e professionale, procedendo ad una complessiva valutazione della denunciata lesioneal proprio onore e alla reputazione. E tuttavia, per far ciò avrebbe dovuto comunque muoversi nell’ambito dei fatti allegati e poi provati dalle parti. Invece, dà per scontato, benchè le considerazioni asseritamente diffamatorio fossero contenute in un documento riservato, n el contesto sopra indicato - in cui la regola è che le dichiarazioni rese dalle parti non vengono divulgate all’esterno perché sono secretate - ha afferma to che fosse avvenuta una generale lesione della reputazione anche professionale del Malavasi, senza che fosse stato neppure allegato che quelle affermazioni erano state divulgate all’esterno né alcuna prova era stata articolata o ammessa in proposito. Né appare congruente con l’affermazione di una lesione generalizzata dell’onore e della reputazione del soggetto, che presuppone la diffusione di notizie atte a gettare il discredito su una persona,la mera formulazione di una linea difensiva all’interno di un procedimento disciplinare, in replica, peraltro, alle affermazioni pregiudizievoli contenute in un esposto. Manca quindi, da parte della corte di merito, l’accertamento dell’elemento oggettivo della diffamazione correlato al pregiudizio che si assume subito dal danneggiato, ovvero la diffusione esterna, nella cerchia professionale e personale del soggetto, di notizie a contenuto denigratorio. Il secondo motivo in sé è inammissibile, perché volto a sollecitare un diverso apprezzamento dei fatti da parte di questo giudice. Il terzo motivo di ricorso deve invece essere accolto, non avendo il giudice adito proceduto a verificare se le dichiarazioni rese dai ricorrenti rientrassero nell’ambito dell’esercizio del loro diritto di difesa, e quindi fossero scriminate. Va premesso in proposito che sia la proposizione di un’accusa, nei confronti di un soggetto, a mezzo di un esposto o una denuncia, che la relativa difesa sono lecite e consentite ma devono sottostare a regole inter relazionali ben precise. Questa Corte ha più volte affermato che non integra il delitto didiffamazione (art. 595 cod. pen.) la condotta di chi invii unesposto al Consiglio dell'Ordine contenente dubbi e perplessità sulla correttezza professionale di un professionista, considerato che, in tal caso, ricorre la generale causa di giustificazione di cui all'art.51 cod. pen., "sub specie" di esercizio del diritto di critica, preordinato ad ottenere il controllo di eventuali violazioni delle regole deontologiche (in questo senso, a proposito di un esposto a carico di un avvocato, Cass. pen. n. 42576 del 2026; per un’altra fattispecie, relativa ad una segnalazione fatta pervenire all’Agenzia delle dogane, v. Cass. pen. n. 1695 del 2014). Per contro, la Cassazione penale ha ritenuto che integri il reato didiffamazione la condotta di colui che invii una missiva gratuitamente denigratoria ad un Ordine professionale; sussiste, infatti, in tal caso il requisito della comunicazione con più persone, considerato che la destinazione alla divulgazione può trovare il suo fondamento oltre che nella esplicita volontà del mittente-autore, anche nella natura stessa della comunicazione, in quanto propulsiva di un determinato procedimento (giudiziario, amministrativo, disciplinare) che deve essere portato a conoscenza di altre persone, diverse dall'immediato destinatario, sempre che l'autore della missiva prevedesse o volesse la circostanza che il contenuto relativo sarebbe stato reso noto a terzi; né in tal caso può ricorrere l'esimente del diritto di critica, il quale sussiste solo allorché i fattiesposti siano veri o quanto meno l'accusatore sia fermamente e incolpevolmente, ancorché erroneamente, convinto della loro veridicità. (Nella specie la missiva, indirizzata all'Ordine dei medici, conteneva fatti destituiti di fondamento, non recava nemmeno la dicitura 'riservata-personale’ed era destinata, per come formata, ad essere anzitutto conosciuta dagli addetti all'apertura della corrispondenza)(Cass. n. 26560 del 2014). Si è ritenuto quindi che gli esposti costituiscano, in genere, legittima espressione del diritto di critica, ma che essi debbano comunque fondarsi sottostare alla ragionevole convinzione soggettiva che i fatti corrispondano a verità, mentre non è costituiscono legittima espressione del diritto di critica nel caso in cui superino il limite della continenza, non essendo suffragat i da fatti obiettivamente riscontrabili e controbilanciati dal requisito della verità putativa . A questo fine, pertanto, il giudizio di liceità sull'esplicazione del diritto di critica richiesto al giudice civile ai fini della decisione sulla domanda di risarcimento deve estendersi in concreto alla verifica del carattere non veritiero o meno, anche solo in termini di verità putativa, dei fatti attribuiti.(Cass. civ. n. 9799 del 2019). Se i principi sopra indicati valgono a ricostruire la posizione dell’autore dell’esposto, la cui facoltà di esprimere critiche sull’operato altrui va comunque incontro ai limiti sopra indicati, occorre non perdere di vista che la situazione dei ricorrenti era, all’opposto, quella dei destinatari delle critiche stesse, dal contenuto anch’esse potenzialmente diffamatorio, costretti a difendersi dalle accuse di un collega di fronte al proprio Consiglio di disciplina. Il tribunale avrebbe dovuto quindi valutare se gli stessi si erano mantenuti o meno nei confini del la causa di giustificazione del legittimo esercizio del diritto di difesa. Il tribunale non ha adeguatamente esaminato questo punto, passando al punto successivo, ovvero all’esame se le condotte dei ricorrenti potessero ritenersi scriminate per la speciale esimente prevista dall’art. 598 c.p., concernente la non punibilità delle offese contenute in scritti e discorsi pronunciati d