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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 maggio 2024

Cassazione n. 24914/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/09/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], Ritenuto che il primo e il secondo motivo di ricorso, con i quali si contestano la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità per il reato di cui all'art. 640 cod. pen. e il diniego del beneficio della sospensione condizionale della pena, sono indeducibili perché fondati su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito nella parte in cui desume la penale responsabilità dell'imputato dalla dichiarazione di vendita effettuata dal fratello ai fini della trascrizione del passaggio di proprietà, dalla sottoscrizione del contratto di assicurazione da parte del Kannal, nonché dal possesso dell'autoveicolo in occasione di un sinistro verificatosi in epoca di poco successiva ai fatti per cui si è proceduto; che il beneficio della sospensione condizionale della pena non è stato concesso in considerazione dell'elevato numero di condotte delittuose, ergo dell'impossibilità di formulare una prognosi favorevole circa la futura astensione dell'imputato dalla commissione di ulteriori reati, che, per queste ragioni, i medesimi motivi devono considerarsi non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in data 28 maggio 2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/09/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], Ritenuto che il primo e il secondo motivo di ricorso, con i quali si contestano la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità per il reato di cui all'art. 640 cod. pen. e il diniego del beneficio della sospensione condizionale della pena, sono indeducibili perché fondati su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito nella parte in cui desume la penale responsabilità dell'imputato dalla dichiarazione di vendita effettuata dal fratello ai fini della trascrizione del passaggio di proprietà, dalla sottoscrizione del contratto di assicurazione da parte del Kannal, nonché dal possesso dell'autoveicolo in occasione di un sinistro verificatosi in epoca di poco successiva ai fatti per cui si è proceduto; che il beneficio della sospensione condizionale della pena non è stato concesso in considerazione dell'elevato numero di condotte delittuose, ergo dell'impossibilità di formulare una prognosi favorevole circa la futura astensione dell'imputato dalla commissione di ulteriori reati, che, per queste ragioni, i medesimi motivi devono considerarsi non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 28 maggio 2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 24914/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris