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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 18690/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] Avverso la sentenza del 09/12/2020 della CORTE di APPELLO di MILANOudita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale della Corte di cassazione, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. lette le conclusioni dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] B. DELLEPIANE, difensore della parte civile, Simone OTTAVIANI, che ha depositato nota spese chiedendo la liquidazione. letta la memoria dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia dei ricorrenti, che, anche in replica alla requisitoria del Procuratore generale, insiste per l'accoglimento del ricorso. - Udienza tenutasi ai sensi dell'art. 23, comma 8, dl. 28 ottobre 2020, n. 137 - [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza del Tribunale di Pavia, che aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] colpevoli del reato di arresto illegale, a loro ascritto ai sensi dell'artt. 606 cod. pen..

2. Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione entrambi gli imputati, per il tramite del medesimo difensore di fiducia, che con un unico atto, svolge tre motivi.

2.1. Con il primo, denuncia il difetto di procedibilità derivante dalla circostanza che il Gip presso il Tribunale di Pavia in data 5.07.2013 aveva disposto l'archiviazione del procedimento penale Rgnr. 2818/13 per totale infondatezza della notizia di reato.

Dunque, il successivo esercizio dell'azione penale nei confronti del Raucci e del Satta nell'ambito del presente procedimento penale, secondo la Difesa, sarebbe avvenuto in violazione dell'art.414 cod. proc. pen., non essendo stato emesso il decreto di autorizzazione alla riapertura delle indagini.

Sostiene, infatti, la Difesa che, già nell'iniziale denuncia, che portò alla apertura del procedimento, poi archiviato, vi erano tutti gli elementi confluiti nel presente procedimento, nel quale non è rinvenibile alcun atto integrativo dell'originaria denuncia del Caprara né dell'indagine svolta in quel primo procedimento.

2.2. Con il secondo motivo, che denuncia violazione di legge e correlati vizi della motivazione, ci si duole dell'erroneo scrutinio dell'elemento soggettivo del reato, giacchè la Corte di appello non ha considerato le contraddizioni nelle quali sono incorse le parti offese, con riferimento al tempo in cui sarebbero rimasti ammanettati; in tal modo, venendo meno all'onere della rigorosa prova dell'inosservanza delle prescrizioni da parte del Pubblico Ufficiale.

2.3. Analoghi vizi sono denunciati con il terzo motivo con riguardo all'ingiustificato diniego delle circostanze attenuanti generiche, alla luce dello stato di incensuratezza degli imputati, del loro corretto comportamento processuale - attestato sia dalla rinuncia alla prescrizione sia dall'immediato assolvimento degli obblighi derivanti dalle statuizioni civili, come da documentazione allegata - laddove essi sono stati, invece, erroneamente considerati inottemperanti dalla Corte di appello. [OSCURATO:PERSONA] I ricorsi devono essere dichiarati inammissibili. 1.E' manifestamente infondato il primo motivo: la stessa Difesa riconosce che il procedimento penale conclusosi con il provvedimento di archiviazione faceva riferimento ( all'iscrizione nel registro delle notizie di reato, ai sensi dell'art. 335 cod. proc. pen., di Raucci e Satta solo con riguardo al reato di cui all'art.609 cod. pen. (Perquisizione e ispezione personali arbitrarie).

1.1. Fu tale fattispecie di reato a formare oggetto della richiesta di archiviazione e del relativo provvedimento del Giudice per le indagini preliminari, come emerge con chiarezza della lettura della richiesta del P.M., nella quale è menzionato espressamente il predetto titolo di reato, quale oggetto del procedimento, nonché dal corredo motivazionale avente riferimento esclusivo all'ipotizzato reato di perquisizione illegale, escluso dal P.M. per la mancanza dell'abuso di potere in relazione alla specifica condotta tenuta dalle odierne persone offese nel frangente in cui i due indagati operarono.

1.2. Nella medesima richiesta di archiviazione - a cui il Giudice di legittimità accede in virtù del vizio dedotto ( erro in procedendo) - si fa riferimento anche ad ulteriori e residue ipotesi di reato, specificamente indicate in ingiurie o minacce, per le quali si è esclusa la procedibilità per l'intervenuta remissione di querela, oltre che per l'insussistenza del fatto, per come emerso dalle testimonianze raccolte.

1.3. Nessun cenno al reato di arresto illegale, che è quello per cui si procede nel presente giudizio, contestato ai sensi degli artt. 606, 605, 610 cod. pen. ( sebbene il Tribunale di Pavia, in esito al giudizio di primo grado, abbia poi riconosciuto gli imputati colpevoli del solo delitto di cui all'art. 606 c.p. ); il provvedimento del G.I.P. è del tutto conforme alla richiesta.

1.4. E' chiaro, quindi, che la richiesta di archiviazione del P.M. non ha avuto riguardo alla notitia criminis nella sua interezza, ma solamente a una parte di essa e, per questo, deve escludersi ogni interferenza tra le due iscrizioni, dal momento che i fatti per cui vi è stata archiviazione e quello in scrutinio sono differenti.

1.5. Ora, è vero che, secondo la lezione nomofilattica delle Sezioni Unite, «la mancanza del provvedimento di riapertura delle indagini ex art.414 c.p.p. determina non solo la inutilizzabilità degli atti di indagine eventualmente compiuti dopo il provvedimento di archiviazione ma anche la preclusione all'esercizio dell'azione penale per quello stesso fatto-reato, oggettivamente e soggettivamente considerato, da parte del medesimo ufficio del pubblico ministero»(Cass. pen., Sez.

Un., n. 33885 del 24/06/2010 (de. 20/09/2010), Guliani, Rv. 247834).

E, per quanto precisato dalla giurisprudenza successiva, «la preclusione alla riapertura delle indagini in mancanza del decreto autorizzativo del G.i.p. sussiste solo con riferimento allo "stesso fatto" oggettivamente e soggettivamente considerato, sicché se il fatto, pur identico, si colloca nell'ambito di nuove indagini legittimamente disposte con riferimento ad altre ipotesi di reato, non può dirsi ricorrere alcun impedimento all'esercizio dell'azione penale anche con riferimento al reato oggetto di precedente provvedimento di archiviazione»(cass. pen., sez.

VI, n. 16358 del 27/04/2012 (dep. 3/05/2012).

1.6. Tuttavia, per quanto detto, nel caso di specie, non si apprezza neppure una diversa qualificazione giuridica del fatto, ora limitato a quello sub art. 606 cod. pen., giacchè, per come anche si rileva implicitamente dalla sentenza impugnata, il nuovo procedimento non ha ad oggetto neppure lo stesso fatto.

Posta la chiara archiviazione per il solo delitto di cui all'art.609 cod. pen., in relazione alla perquisizione del veicolo del Caprara, il successivo segmento della condotta, riferibile alla condotta con la quale i due imputati hanno ristretto la libertà personale del Caprara e dell'Ottaviani, risulta ben diverso da quello, cronologicamente e logicamente antecedente, interessato dal richiamato provvedimento di archiviazione.

1.7. La questione posta dal ricorso trova, in sintesi, soluzione nel principio di diritto a tenore del quale «Quando la richiesta di archiviazione del P.M. non abbia investito la notizia di reato nella sua interezza ma abbia riguardato solo una parte di essa e segnatamente una parte delle prospettate qualificazioni giuridiche in relazione alle quali si sia proceduto alla iscrizione non sussiste la necessità dell'autorizzazione alla riapertura delle indagini, ex art.414 cod. proc. pen., per il reato che non aveva formato oggetto della predetta richiesta di archiviazione e per il quale lo stesso P. M. aveva, invece, ritenuto di esercitare l'azione penale»(Sez. 5, n. 14319 del 12/02/2014, Rv. 260207). 2.Del pari infondata la doglianza che attinge lo scrutinio dell'elemento soggettivo, per la sua genericità, omettendo il ricorrente di confrontarsi con la specifica motivazione fornita sul punto dalla Corte di appello, che ha tratto la volontà dei due agenti di abusare del proprio potere dalla circostanza che le due persone offese siano rimaste ammanettate per quasi tutta la durata dell'operazione, dipanatasi per diverse ore, sul punto valorizzando, più che le dichiarazioni, contraddittorie o poco credibili dei due giovani fermati, quelle dell'agente Garibaldi.

3. Inammissibilmente proposto il terzo motivo, con il quale ci si duole del mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, dal momento che il giudice di merito può escludere la sussistenza delle circostanze attenuanti generiche con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione, non sindacabile in sede di legittimità, purchè non contraddittoria e congruamente motivata, neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell'interesse dell'imputato (Sez. 6, n. 42688 del 24.09.2008, Rv. 242419; conf. sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Rv. 271269) essendosi limitato a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod.pen., quello che ritiene prevalente, e atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicchè anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato e alle modalità di esecuzione di esso può essere sufficiente in tal senso (Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011, Rv. 249163; Sez. 2 , n. 23903 del 15/07/2020, Rv. 27954902).

3.1. Nel caso di specie, la Corte di appello, nel motivare il diniego, ha escluso elementi positivamente apprezzabili in considerazione della gravità della condotta, accentuata dalla funzione pubblicistica, e dal conseguente danno all'immagine dell'operato delle Forze dell'Ordine, oltre che dell'assenza di condotte volte a ridurre le conseguenze delle loro azioni.

Ha, altresì, stigmatizzato il mancato adempimento delle parziali obbligazioni civilistiche alle quali i ricorrenti erano stati condannati con statuizione immediatamente esecutiva.

Sotto tale profilo, non può darsi alcun rilievo alla deduzione difensiva - documentalmente supportata - finalizzata a dimostrare, invece, l'avvenuto adempimento, dal momento che non v'è traccia nell'atto di appello, né nelle conclusioni rassegnate nel giudizio di secondo grado, che detta circostanza sia stata rappresentata alla Corte di appello.

4. Il giudice a quo ha dato conto adeguatamente delle ragioni della propria decisione, sorretta da motivazione congrua, affatto immune da illogicità di sorta, sicuramente contenuta entro i confini della plausibile opinabilità di apprezzamento e valutazione (v. per tutte: Sez. 1, n. 624 del 05/05/1967, Maruzzella, Rv. 105775 e, da ultimo, Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003, Dia, Rv. 229369) e, pertanto, sottratta a ogni sindacato nella sede del presente scrutinio di legittimità.5.

Alla declaratoria di inammissibilità segue per legge ( art. 616 cod.proc.pen ) la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal ricorso (Corte Costituzionale n. 186 del 7-13 giugno 2000), al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo fissare in euro 3000,00.

I ricorrenti devono essere, altresì, condannati alla rifusione delle spese sostenute nel giudizio di legittimità dalla costituita parte civile [OSCURATO:PERSONA], da liquidarsi come in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Condanna inoltre gli imputati alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile che liquida in complessivi euro tremila, oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, 21 marzo 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]4 Belmonp

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] Avverso la sentenza del 09/12/2020 della CORTE di APPELLO di MILANOudita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale della Corte di cassazione, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. lette le conclusioni dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] B. DELLEPIANE, difensore della parte civile, Simone OTTAVIANI, che ha depositato nota spese chiedendo la liquidazione. letta la memoria dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia dei ricorrenti, che, anche in replica alla requisitoria del Procuratore generale, insiste per l'accoglimento del ricorso. - Udienza tenutasi ai sensi dell'art. 23, comma 8, dl. 28 ottobre 2020, n. 137 - [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza del Tribunale di Pavia, che aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] colpevoli del reato di arresto illegale, a loro ascritto ai sensi dell'artt. 606 cod. pen.. 2. Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione entrambi gli imputati, per il tramite del medesimo difensore di fiducia, che con un unico atto, svolge tre motivi. 2.1. Con il primo, denuncia il difetto di procedibilità derivante dalla circostanza che il Gip presso il Tribunale di Pavia in data 5.07.2013 aveva disposto l'archiviazione del procedimento penale Rgnr. 2818/13 per totale infondatezza della notizia di reato. Dunque, il successivo esercizio dell'azione penale nei confronti del Raucci e del Satta nell'ambito del presente procedimento penale, secondo la Difesa, sarebbe avvenuto in violazione dell'art.414 cod. proc. pen., non essendo stato emesso il decreto di autorizzazione alla riapertura delle indagini. Sostiene, infatti, la Difesa che, già nell'iniziale denuncia, che portò alla apertura del procedimento, poi archiviato, vi erano tutti gli elementi confluiti nel presente procedimento, nel quale non è rinvenibile alcun atto integrativo dell'originaria denuncia del Caprara né dell'indagine svolta in quel primo procedimento. 2.2. Con il secondo motivo, che denuncia violazione di legge e correlati vizi della motivazione, ci si duole dell'erroneo scrutinio dell'elemento soggettivo del reato, giacchè la Corte di appello non ha considerato le contraddizioni nelle quali sono incorse le parti offese, con riferimento al tempo in cui sarebbero rimasti ammanettati; in tal modo, venendo meno all'onere della rigorosa prova dell'inosservanza delle prescrizioni da parte del Pubblico Ufficiale. 2.3. Analoghi vizi sono denunciati con il terzo motivo con riguardo all'ingiustificato diniego delle circostanze attenuanti generiche, alla luce dello stato di incensuratezza degli imputati, del loro corretto comportamento processuale - attestato sia dalla rinuncia alla prescrizione sia dall'immediato assolvimento degli obblighi derivanti dalle statuizioni civili, come da documentazione allegata - laddove essi sono stati, invece, erroneamente considerati inottemperanti dalla Corte di appello. [OSCURATO:PERSONA] I ricorsi devono essere dichiarati inammissibili. 1.E' manifestamente infondato il primo motivo: la stessa Difesa riconosce che il procedimento penale conclusosi con il provvedimento di archiviazione faceva riferimento ( all'iscrizione nel registro delle notizie di reato, ai sensi dell'art. 335 cod. proc. pen., di Raucci e Satta solo con riguardo al reato di cui all'art.609 cod. pen. (Perquisizione e ispezione personali arbitrarie). 1.1. Fu tale fattispecie di reato a formare oggetto della richiesta di archiviazione e del relativo provvedimento del Giudice per le indagini preliminari, come emerge con chiarezza della lettura della richiesta del P.M., nella quale è menzionato espressamente il predetto titolo di reato, quale oggetto del procedimento, nonché dal corredo motivazionale avente riferimento esclusivo all'ipotizzato reato di perquisizione illegale, escluso dal P.M. per la mancanza dell'abuso di potere in relazione alla specifica condotta tenuta dalle odierne persone offese nel frangente in cui i due indagati operarono. 1.2. Nella medesima richiesta di archiviazione - a cui il Giudice di legittimità accede in virtù del vizio dedotto ( erro in procedendo) - si fa riferimento anche ad ulteriori e residue ipotesi di reato, specificamente indicate in ingiurie o minacce, per le quali si è esclusa la procedibilità per l'intervenuta remissione di querela, oltre che per l'insussistenza del fatto, per come emerso dalle testimonianze raccolte. 1.3. Nessun cenno al reato di arresto illegale, che è quello per cui si procede nel presente giudizio, contestato ai sensi degli artt. 606, 605, 610 cod. pen. ( sebbene il Tribunale di Pavia, in esito al giudizio di primo grado, abbia poi riconosciuto gli imputati colpevoli del solo delitto di cui all'art. 606 c.p. ); il provvedimento del G.I.P. è del tutto conforme alla richiesta. 1.4. E' chiaro, quindi, che la richiesta di archiviazione del P.M. non ha avuto riguardo alla notitia criminis nella sua interezza, ma solamente a una parte di essa e, per questo, deve escludersi ogni interferenza tra le due iscrizioni, dal momento che i fatti per cui vi è stata archiviazione e quello in scrutinio sono differenti. 1.5. Ora, è vero che, secondo la lezione nomofilattica delle Sezioni Unite, «la mancanza del provvedimento di riapertura delle indagini ex art.414 c.p.p. determina non solo la inutilizzabilità degli atti di indagine eventualmente compiuti dopo il provvedimento di archiviazione ma anche la preclusione all'esercizio dell'azione penale per quello stesso fatto-reato, oggettivamente e soggettivamente considerato, da parte del medesimo ufficio del pubblico ministero»(Cass. pen., Sez. Un., n. 33885 del 24/06/2010 (de. 20/09/2010), Guliani, Rv. 247834). E, per quanto precisato dalla giurisprudenza successiva, «la preclusione alla riapertura delle indagini in mancanza del decreto autorizzativo del G.i.p. sussiste solo con riferimento allo "stesso fatto" oggettivamente e soggettivamente considerato, sicché se il fatto, pur identico, si colloca nell'ambito di nuove indagini legittimamente disposte con riferimento ad altre ipotesi di reato, non può dirsi ricorrere alcun impedimento all'esercizio dell'azione penale anche con riferimento al reato oggetto di precedente provvedimento di archiviazione»(cass. pen., sez. VI, n. 16358 del 27/04/2012 (dep. 3/05/2012). 1.6. Tuttavia, per quanto detto, nel caso di specie, non si apprezza neppure una diversa qualificazione giuridica del fatto, ora limitato a quello sub art. 606 cod. pen., giacchè, per come anche si rileva implicitamente dalla sentenza impugnata, il nuovo procedimento non ha ad oggetto neppure lo stesso fatto. Posta la chiara archiviazione per il solo delitto di cui all'art.609 cod. pen., in relazione alla perquisizione del veicolo del Caprara, il successivo segmento della condotta, riferibile alla condotta con la quale i due imputati hanno ristretto la libertà personale del Caprara e dell'Ottaviani, risulta ben diverso da quello, cronologicamente e logicamente antecedente, interessato dal richiamato provvedimento di archiviazione. 1.7. La questione posta dal ricorso trova, in sintesi, soluzione nel principio di diritto a tenore del quale «Quando la richiesta di archiviazione del P.M. non abbia investito la notizia di reato nella sua interezza ma abbia riguardato solo una parte di essa e segnatamente una parte delle prospettate qualificazioni giuridiche in relazione alle quali si sia proceduto alla iscrizione non sussiste la necessità dell'autorizzazione alla riapertura delle indagini, ex art.414 cod. proc. pen., per il reato che non aveva formato oggetto della predetta richiesta di archiviazione e per il quale lo stesso P. M. aveva, invece, ritenuto di esercitare l'azione penale»(Sez. 5, n. 14319 del 12/02/2014, Rv. 260207). 2.Del pari infondata la doglianza che attinge lo scrutinio dell'elemento soggettivo, per la sua genericità, omettendo il ricorrente di confrontarsi con la specifica motivazione fornita sul punto dalla Corte di appello, che ha tratto la volontà dei due agenti di abusare del proprio potere dalla circostanza che le due persone offese siano rimaste ammanettate per quasi tutta la durata dell'operazione, dipanatasi per diverse ore, sul punto valorizzando, più che le dichiarazioni, contraddittorie o poco credibili dei due giovani fermati, quelle dell'agente Garibaldi. 3. Inammissibilmente proposto il terzo motivo, con il quale ci si duole del mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, dal momento che il giudice di merito può escludere la sussistenza delle circostanze attenuanti generiche con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione, non sindacabile in sede di legittimità, purchè non contraddittoria e congruamente motivata, neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell'interesse dell'imputato (Sez. 6, n. 42688 del 24.09.2008, Rv. 242419; conf. sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Rv. 271269) essendosi limitato a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod.pen., quello che ritiene prevalente, e atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicchè anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato e alle modalità di esecuzione di esso può essere sufficiente in tal senso (Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011, Rv. 249163; Sez. 2 , n. 23903 del 15/07/2020, Rv. 27954902). 3.1. Nel caso di specie, la Corte di appello, nel motivare il diniego, ha escluso elementi positivamente apprezzabili in considerazione della gravità della condotta, accentuata dalla funzione pubblicistica, e dal conseguente danno all'immagine dell'operato delle Forze dell'Ordine, oltre che dell'assenza di condotte volte a ridurre le conseguenze delle loro azioni. Ha, altresì, stigmatizzato il mancato adempimento delle parziali obbligazioni civilistiche alle quali i ricorrenti erano stati condannati con statuizione immediatamente esecutiva. Sotto tale profilo, non può darsi alcun rilievo alla deduzione difensiva - documentalmente supportata - finalizzata a dimostrare, invece, l'avvenuto adempimento, dal momento che non v'è traccia nell'atto di appello, né nelle conclusioni rassegnate nel giudizio di secondo grado, che detta circostanza sia stata rappresentata alla Corte di appello. 4. Il giudice a quo ha dato conto adeguatamente delle ragioni della propria decisione, sorretta da motivazione congrua, affatto immune da illogicità di sorta, sicuramente contenuta entro i confini della plausibile opinabilità di apprezzamento e valutazione (v. per tutte: Sez. 1, n. 624 del 05/05/1967, Maruzzella, Rv. 105775 e, da ultimo, Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003, Dia, Rv. 229369) e, pertanto, sottratta a ogni sindacato nella sede del presente scrutinio di legittimità.5. Alla declaratoria di inammissibilità segue per legge ( art. 616 cod.proc.pen ) la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal ricorso (Corte Costituzionale n. 186 del 7-13 giugno 2000), al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo fissare in euro 3000,00. I ricorrenti devono essere, altresì, condannati alla rifusione delle spese sostenute nel giudizio di legittimità dalla costituita parte civile [OSCURATO:PERSONA], da liquidarsi come in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Condanna inoltre gli imputati alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile che liquida in complessivi euro tremila, oltre accessori di legge. Così deciso in Roma, 21 marzo 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]4 Belmonp
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