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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 3 luglio 2026

Cassazione n. 22668/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

[OSCURATO:PERSONA]-controricorrente-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] dellaSICILIA n. 5507/2024 depositata il 12/07/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/05/2026 dallaConsigliera [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 3958/2025Numero sezionale 4238/2026Numero di raccolta generale 22668/2026Data pubblicazione 03/07/20261.

Il presente giudizio – avente per oggetto l’impugnazione della sentenzan. 5507/2024 della Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia(hinc: CGT2), depositata in data 12/07/2024 – trae originedall’impugnazione dell’intimazione di pagamento n.29220229000598522000 emessa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] RoccoAntonio [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] e notificata via pec il 28/02/2022,conseguente alla cartella di pagamento n. 29220190001080159000,relativa a recupero crediti di imposta, IVA e altro relativi al 2015, per Euro196.390,16.2.

La CGT2 ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle Entrate – Riscossione(hinc: ADER) e ha riformato la sentenza n. 493/2022 con la quale laCommissione tributaria provinciale di Caltanissetta aveva accolto il ricorsoproposto dal contribuente.3.

In sintesi e ai fini del presente giudizio è sufficiente evidenziare che laCGT2 ha ritenuto:− infondata l’eccezione della società contribuente relativa al difetto dirappresentanza processuale del procuratore speciale di ADER, nonessendo condivisibile la prospettazione della parte appellata in ordineal fatto che dall’art. 5 dello statuto di ADER fosse ricavabile una regolache impone, indefettibilmente, in capo al Direttore la rappresentanzaprocessuale dell’ente, considerato che l’art. 1, comma 2, dello stessostatuto prevede anche che «l'attività dell'Agenzia è regolata dal d.l.n. 193/2016, dal presente Statuto, dalle norme del Codice civile edalle altre leggi relative alle persone giuridiche private»;− inammissibile, in quanto nuova e da proporre nell’ambito del giudiziodi prime cure, l’eccezione prospettata dalla società contribuente diinammissibilità dell’appello per caducazione dell’atto impositivo inconseguenza della mancata trasmissione da parte di ADER agli entiimpositori dell’istanza di annullamento/sospensione inviata il03/03/2022 e ricevuta il 07/03/2022;Numero registro generale 3958/2025Numero sezionale 4238/2026Numero di raccolta generale 22668/2026Data pubblicazione 03/07/2026− infondata l’eccezione della società contribuente circa l’invalidità dellanotificazione dell’atto impositivo presupposto (cartella di pagamento),perché proveniente da un indirizzo pec non inserito nei pubbliciregistri, non essendo ricavabile, né dall’art. 6-ter d.lgs. n. 82 del2005, né da altre disposizioni, la conclusione dell’inesistenza dellanotifica.

L’art. 3 bis legge [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 53 è inserito in una leggeche disciplina, specificamente, la «facoltà di notificazioni di atti civili,amministrativi e stragiudiziali per gli avvocati e procuratori legali»,mentre il d.P.R. 29/09/1973 n. 602 (recante «disposizioni sullariscossione delle imposte sul reddito») all’art. 26 (relativo proprio alla«notificazione delle cartelle di pagamento») stabilisce, al comma 2,che: «la notifica della cartella può essere eseguita, con le modalità dicui al DPR 11.02.2005 n. 68, a mezzo posta elettronica certificata,all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale degliindirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC)….

In tali casi, siapplicano le disposizioni dell'art. 60 del DPR 29.09.73 n. 600».

Nonè, quindi, previsto che l’atto debba essere anche spedito da unindirizzo PEC risultante in uno di quegli elenchi.

Tale notifica non ènulla - e tantomeno “inesistente” - ove abbia consentito, comunque,al destinatario, come nel caso in esame, «di svolgere compiutamentele proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienzaed all'oggetto» (Cass. [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 31160).

Anche l’art. 16-ter d.l.n. 179 del 2012 si applica alle notificazioni alle pubblicheamministrazioni e non viceversa;− inammissibile (perché non tempestivamente proposta al momentodell’impugnazione della cartella) e, comunque, infondata l’eccezionedell’appellata di «nullità radicale della cartella di pagamento oppostaper difetto di attribuzione e/o carenza di potere di ADER-agente dellariscossione provincia di Caltanissetta», posto che, a seguitodell’entrata in vigore del d.l. n. 193 del 2016 dal 1° luglio 2017, gliNumero registro generale 3958/2025Numero sezionale 4238/2026Numero di raccolta generale 22668/2026Data pubblicazione 03/07/2026dall’Agenzia delle entrate-Riscossione con sede in Roma, quale unicoEnte legittimato a tale scopo; B) o, al massimo, dalle DirezioniRegionali.

Anche dopo le modifiche normative succedutesi (art. 76 d.l.n. 73 del 2021) la competenza territoriale dell’ADER, cui è legataquella del giudice tributario, rimane, considerato anche quantoprevisto dagli artt. 12 e 24 d.P.R. n. 602 del 1973.3.

Contro la sentenza della CGT2 la società contribuente ha proposto ricorsoin cassazione con quattro motivi.4.

L’ADER ha resistito con controricorso.5.

La ricorrente ha depositato memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo di ricorso è stata denunciata, quale error inprocedendo ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., la violazionedegli artt. 22, commi 1 e 2, 53, comma 2, e 61 d.lgs. n. 546 del 1992 -Nullità della sentenza per non aver dichiarato la CGT2 l’inammissibilitàdell’appello in mancanza di deposito delle ricevute di notifica dell’appello.1.1.

Ad avviso di parte ricorrente l’appello promosso da ADER dovevaessere dichiarato inammissibile per violazione degli art. 22, commi 1 e 2,53, comma 2, e 61 d.lgs. n. 546 del 1992, in quanto l’appellante Agentedella riscossione non aveva prodotto in giudizio alcuna ricevuta telematica(o non) attestante la notificazione del gravame.

Riproduce, quindi,analogicamente, a pag. 9-10 del ricorso in cassazione, quanto prodottodall’appellante, da cui emerge che non sono state depositate le ricevutetelematiche di notifica del Ricorso in appello ([OSCURATO:PERSONA] ricevuta diaccettazione e [OSCURATO:PERSONA] ricevuta di avvenuta consegna).

La ricorrenteevidenzia, quindi, come l’art. 53, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992 richiamiproprio l’art. 22, commi 1 e 2, d.lgs. n. 546 del 1992, dove è previstal’inammissibilità del ricorso, qualora entro 30 giorni dalla proposizione dellostesso non venga depositata la prova della sua notificazione.Numero registro generale 3958/2025Numero sezionale 4238/2026Numero di raccolta generale 22668/2026Data pubblicazione 03/07/20261.2.

In via preliminare, il motivo è ammissibile – posto che la novitàdella censura non è dirimente, trattandosi di questione rilevabile d’ufficio –ma è infondato.1.3.

L’art. 22 d.lgs. n. 546 del 1992 stabilisce che: «il ricorrente, entrotrenta giorni dalla proposizione del ricorso, a pena d’inammissibilitàdeposita, nella segreteria della corte di giustizia tributaria di primo esecondo grado adita, o trasmette a mezzo posta, in plico raccomandatosenza busta con avviso di ricevimento, l’originale del ricorso notificato anorma degli artt. 137 e seguenti del codice di procedura civile ovvero copiadel ricorso consegnato o spedito per posta, con fotocopia della ricevuta dideposito o della spedizione con raccomandata a mezzo del servizio postale».1.4.

Tale disposizione – come rilevato da questa Corte (Cass.,08/08/2025, n. 22921) - sebbene funzionale ad assicurare l’ordinato ecelere svolgimento del giudizio d’appello, finisce per porre, tuttavia, unlimite in ordine all’accesso al giudizio di impugnazione in capo alla parterisultata soccombente nel giudizio di primo grado.

Ne consegue la necessitàdi verificarne l’interpretazione conforme (o comunque coordinata) con l’art.6 CEDU (che costituisce parametro interposto di costituzionalità della normainterna - quale è l’art. 22 d.lgs. n.546 del 1992 – in relazione all’art. 117Cost.), considerato (anche) il principio generale di sussidiarietà, di cui alpreambolo della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo (comemodificato a seguito dell’entrata in vigore del Protocollo XV), secondo ilquale spetta agli Stati contraenti il compito di garantire, all’interno deirispettivi ordinamenti, i diritti tutelati dalla CEDU.

Non vi possono esseredubbi sul fatto che all’attuazione di tale compito concorrano (anche) gliorgani giurisdizionali, attraverso l’interpretazione del diritto interno in modoconforme alle disposizioni della CEDU o la rimessione degli atti alla Cortecostituzionale nel caso in cui il contrasto della norma interna con l’art. 117Cost., in relazione al parametro interposto costituito dalla normaNumero registro generale 3958/2025Numero sezionale 4238/2026Numero di raccolta generale 22668/2026Data pubblicazione 03/07/2026convenzionale (C. cost. 24/10/2007, n. 348 e 349), non sia superabileneppure attraverso l’interpretazione costituzionalmente orientata.1.5.

La Corte EDU con riferimento all’interpretazione dell’art. 6 CEDU(sentenza [OSCURATO:DATA_NASCITA], Patricolo e altri c.

Italia, § 69-70) ha precisato che:«the right of access to the courts is not absolute but may be subject tolimitations; these are permitted by implication since the right of access byits very nature calls for regulation by the State, which enjoys a certainmargin of appreciation in this regard.

Whilst the final decision as toobservance of the Convention’s requirements rests with the Court, it is nopart of the Court’s function to substitute for the assessment of the nationalauthorities any other assessment of what might be the best policy in thisfield.

Nonetheless, the limitations applied must not restrict the access leftto the individual in such a way or to such an extent that the very essenceof the right is impaired.

Furthermore, a limitation will not be compatiblewith Article 6 § 1 if it does not pursue a legitimate aim and if there is not areasonable relationship of proportionality between the means employed andthe aim sought to be achieved (see Zubac, cited above, § 78; Dos SantosCalado and Others, cited above, §§ 109-10).In order to determine the proportionality of restriction of access tosuperior courts, the Court has taken account of three factors, namely (i)the foreseeability of the restriction, (ii) whether it is the applicant or therespondent State who should bear the adverse consequences of the errorsmade during the proceedings that led to the applicant’s being denied accessto the supreme court, and (iii) whether the restrictions in question could besaid to involve “excessive formalism” (see Zubac, cited above, § 85; DosSantos Calado and Others, cited above, §§ 113-16; and [OSCURATO:PERSONA], citedabove, § 43).»Per quanto il diritto di accesso ai tribunali non sia assoluto, ma possaessere sottoposto a limitazioni (sussistendo un certo margine diapprezzamento da parte dello Stato contraente), queste ultime «nonNumero registro generale 3958/2025Numero sezionale 4238/2026Numero di raccolta generale 22668/2026Data pubblicazione 03/07/2026devono restringere l’accesso di cui dispone la persona in modo e misura taleda compromettere la sostanza stessa del diritto.» Perché ciò non si verifichiè necessario che la limitazione persegua un fine legittimo e che vi sia unragionevole rapporto di proporzionalità tra i mezzi impiegati e i fini che siintende perseguire.1.6.

Il precedente di cui si è occupata la Corte EDU appena menzionato,pur non riguardando specificamente l’art. 22 d.lgs. n. 546 del 1992, ècomunque rilevante (anche) nel caso in esame.

La norma convenzionaledeve essere interpretata, infatti, secondo il significato attribuito, ocomunque ricostruibile in assenza di precedenti specifici, nell’ambito dellagiurisprudenza della Corte EDU, considerata la funzione interpretativaeminente che gli Stati contraenti hanno riconosciuto alla Corte europea,contribuendo con ciò a precisare i loro obblighi internazionali nella specificamateria (C. cost. n. 348 del 2007, considerato 4.6; sul punto v. anche Cass.,n. 22921 del 2025 cit.).1.7.

Ciò premesso, occorre evidenziare che non emerge alcun dubbiosul fatto che il legislatore, con l’art. 22 d.lgs. n. 546 del 1992, persegua unoscopo legittimo, che è quello di assicurare l’ordinato e celere svolgimentodel giudizio d’appello (e di attuare il principio della res iudicata), mettendoil giudice di seconde cure in grado di riscontrare, in limine litis, l’eventualetardività dell’impugnazione e di far passare, immediatamente, la causa infase decisoria, nella misura in cui la questione di rito si riveli astrattamenteidonea a definire il giudizio, dando atto della formazione del giudicato.La compatibilità dell’art. 22 d.lgs. n. 546 del 1992 con l’art. 6 CEDU sigioca, quindi, sulla verifica del rapporto di proporzionalità tra mezzo e fine,dovendosi porre particolare attenzione al fatto se la restrizione all’accessoal tribunale (da ricondurre, nel caso di specie, al fatto che le ricevute dellanotificazione a mezzo pec dell’atto di appello siano state prodotte in file pdfin luogo delle ricevute telematiche) pecchi, o meno, di eccessivoformalismo.Numero registro generale 3958/2025Numero sezionale 4238/2026Numero di raccolta generale 22668/2026Data pubblicazione 03/07/20261.8.

Nel caso di specie assume rilievo quanto rilevato dalla Corte EDU(sentenza 23/05/2024, cit., § 98) in relazione all’interpretazione eapplicazione dell’art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c. (nella parte in cui, nelgiudizio di cassazione, richiede il deposito di copia autentica della sentenzao della decisione impugnata con la relazione di notificazione), conriferimento a due precedenti di questa Corte nei quali erano stati dichiaratiimprocedibili i ricorsi in cassazione.

In particolare, nel primo caso era stataritenuta determinante l’assenza dell’attestazione della conformitàall’originale della relazione di notificazione della sentenza impugnata cosìcome inviata per posta elettronica certificata (CEDU, 23/04/2024, §§ 11-15).

Nel secondo caso era stata depositata, unitamente al ricorso una copiacartacea della sentenza notificata per posta elettronica certificata insiemealla relazione di notificazione, senza la produzione da parte del ricorrente,dell’attestazione di conformità delle copie ai documenti telematici relativialla notificazione (CEDU, 23/05/2024, §§ 16-22).In ordine a tali decisioni del giudice di legittimità la Corte EDU (sentenza23/04/2024, cit., § 98) ha rilevato che: «the date of service of the contestedjudgments was included in the case file from the earliest stage of theproceedings. [OSCURATO:PERSONA] of Cassation was thus able to check without takingany further steps and without delay that their appeals had been lodged withthe time-limits set out in Articles 325 and 326 of the Code of [OSCURATO:PERSONA].As to the risk that the paper copies might be inconsistent with the electronicoriginals, the Court notes at the outset that, under national law, theintegrity of documents filed with a court is generally ensured by the criminaland disciplinary sanctions available in case of a breach of duty (seeparagraph 42).

Moreover, whether paper copies are true copies of electronicoriginals can easily be checked by inviting the applicants to file theappropriate attestation at a later stage in the proceedings.»La Corte EDU ha, quindi, dato rilievo al fatto che la Corte di cassazionenei precedenti che riguardavano l’interpretazione e applicazione dell’art.Numero registro generale 3958/2025Numero sezionale 4238/2026Numero di raccolta generale 22668/2026Data pubblicazione 03/07/2026369 c.p.c. – fosse stata in grado, sin dall’inizio del procedimento, dicontrollare la tempestività dei ricorsi.

Richiama, inoltre, le sanzioni penali edisciplinari previste a garanzia dell’integrità dei documenti presentati allaCorte.Viene, inoltre, rilevato (§ 101) che nei casi esaminati le parti cheavevano notificato la sentenza erano comparse e avevano confermato oalmeno non contestato la data di notificazione della sentenza («the Courtobserves that by the time the Court of Cassation was able to take a decision(that is, after the time-limit set out in Article 370 of the Code of CivilProcedure had expired; see paragraphs 26 and 34 above), the parties whohad served the contested judgments on the applicants had appeared in theproceedings in the Court of Cassation (see paragraphs 14 and 20 above)and confirmed (as to application no. 54009/18) or, at least, not disputed(as to application no. 20655/19) the date of service» (sul punto v. anche §102).1.9.

Declinando nell’interpretazione dell’art. 22 d.lgs. n. 546 del 1992quanto affermato dalla Corte EDU (sentenza 23/05/2024, cit.) in ordineall’interpretazione dell’art. 6 CEDU, occorre richiamare, in primo luogo, loscopo della norma interna, che è quello – già evidenziato, supra sub 1.7.–di mettere la Corte di giustizia tributaria di secondo grado in condizioni diverificare, in limine litis, che l’appello sia stato proposto nei termini di leggee che, conseguentemente, la sentenza impugnata non sia passata ingiudicato.Nel caso di specie le copie delle ricevute della notifica a mezzo postaelettronica certificata del ricorso in appello (riprodotte a pag. 9 ss. delricorso in cassazione) consentivano tale verifica al giudice di seconde cure,riportando la data di perfezionamento della notificazione.1.10.

In secondo luogo, nell’illustrazione del primo motivo di ricorso incassazione, non risulta che la parte appellata (odierna parte ricorrente)abbia contestato la data di notificazione dell’atto di appello e, con essa, laNumero registro generale 3958/2025Numero sezionale 4238/2026Numero di raccolta generale 22668/2026Data pubblicazione 03/07/2026sua tardività e il conseguente passaggio in giudicato della sentenza di primogrado.

Diversamente, la parte ricorrente incentra l’eccezione diinammissibilità dell’appello sul (mero) dato formale della riproduzioneanalogica in file pdf, in luogo delle ricevute telematiche della notificazionedell’atto di appello.

Nel fare ciò, senza contestare la ricezione di quest’ultimonella data indicata nelle ricevute riprodotte analogicamente a pag. 9 ss. delricorso in cassazione, prospetta un’interpretazione che contrasta con lasentenza 23/05/2024, cit. della Corte EDU, laddove, al § 94, afferma che:«the Court reiterates that, in applying procedural rules, national courtsmust avoid excessive formalism that can run counter to the requirement ofsecuring a practical and effective right of access to a court underArticle 6 § 1 of the Convention. [OSCURATO:PERSONA] further reiterates that the rightof access to a court is impaired when the rules cease to serve the aims oflegal certainty and the proper administration of justice and form a sort ofbarrier preventing the litigant from having his or her case determined onthe merits by the competent court (see Zubac, cited above, § 98).

TheCourt has also held that domestic courts should avoid excessive formalismby taking into account the practical obstacles that applicants may face inusing new technologies (see [OSCURATO:PERSONA], cited above, § 57).

In thecontext of the rise of digitalisation of justice within the [OSCURATO:PERSONA],the Court takes note of the views expressed by the CCJE (see paragraphs44 and 46 above) in respect of the use of digital technologies in theadministration of justice.

The CCJE considered that new technologies shouldbe used as a tool to improve effective and practical access to justice andthat there should be judicial oversight of their implementation to ensureparties’ procedural rights.»L’interpretazione dell’art. 22 d.lgs. n. 546 del 1992 prospettata dalricorrente non è, infatti, funzionale a conseguire i fini della certezza deldiritto e della retta amministrazione della giustizia - da ricondurre nel casodi specie all’osservanza del principio della res iudicata, al principio diNumero registro generale 3958/2025Numero sezionale 4238/2026Numero di raccolta generale 22668/2026Data pubblicazione 03/07/2026economia dei mezzi processuali (che impongono di rilevare, sin dalla faseiniziale del giudizio d’appello l’eventuale passaggio in giudicato dellasentenza impugnata) - e la sua attuazione è tale da configurare, sul pianoapplicativo, una barriera che impedisce ai litiganti di ottenere unadeterminazione nel merito della causa da parte di un tribunale competente,compromettendo il diritto di accesso a un tribunale tutelato dall’art. 6 CEDU.1.11.

Deve, quindi, affermarsi il seguente principio di diritto: «Nelprocesso tributario, l’art. 22, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992 deveessere interpretato in senso conforme all’art. 6 della CEDU, secondol’interpretazione di tale ultima disposizione fornita dalla giurisprudenza dellaCorte europea dei diritti dell’Uomo (sentenza [OSCURATO:DATA_NASCITA], Patricolo e altric.

Italia), volta ad evitare formalismi eccessivi non funzionali allo scopo peril quale la disposizione è stata dettata, che è quello di consentire al giudicedi riscontrare, in limine litis, l’eventuale tardività dell’impugnazione.Pertanto, nel caso in cui l’appellante depositi, nel termine previsto dallamenzionata disposizione, le ricevute di accettazione e di avvenuta consegnadella notificazione del ricorso eseguita a mezzo posta elettronica in formatoanalogico (.pdf) e non digitale, l’appello non va dichiarato inammissibileove, anche in assenza di una specifica dichiarazione di conformitàall’originale della copia analogica prodotta, la data di notificazioneemergente dai documenti depositati non sia oggetto di specificacontestazione».2.

Con il secondo motivo di ricorso è stata denunciata, quale error inprocedendo rilevante ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., laviolazione e falsa applicazione art. 1 d.l. n. 193 del 2016, art. 5 StatutoADER ed art. 1387 c.c.2.1.

Con tale motivo la sentenza impugnata viene censurata per nonaver dichiarato inammissibile l’appello di ADER, in ragione del palese difettodi rappresentanza del sig. [OSCURATO:PERSONA].

La ricorrente – richiamate, a pag.Numero registro generale 3958/2025Numero sezionale 4238/2026Numero di raccolta generale 22668/2026Data pubblicazione 03/07/202612 del ricorso in cassazione, le controdeduzioni svolte davanti al giudice diseconde cure – rileva che:− dal 01/07/2017, mediante l’art. 1 d.l. n. 193 del 2016 è stato istituitol’ente pubblico economico denominato Agenzia delle entrate-Riscossione, ente sottoposto alle disposizioni del codice civile e dellealtre leggi relative alle persone giuridiche (art. 1, comma 6, d.l.193/2016), nonché allo statuto, che regola, tra l’altro, le funzioni e lecompetenze degli organi (art. 1, comma 5, d.l. 193/2016);− l’art. 5 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del05/06/2017 (Approvazione dello statuto dell’Agenzia delle entrate-Riscossione) stabilisce che il presidente (oggi Direttore) rappresental’Agenzia e la dirige, rappresentandola in giudizio dinanzi ad ogniautorità giudiziaria con facoltà di promuovere e resistere alle liti (comma5).

Ciò significa che l’amministrazione agisce o resiste in giudizio inpersona del presidente.

Conseguentemente, è tale organo checonferisce l’incarico ai difensori.

In altre parole, ai fini dellalegittimazione processuale ADER deve dare prova di resistere in giudiziotramite il presidente; nell’ipotesi in cui non sia tale figura arappresentare l’amministrazione, deve fornire la prova che tale poteresia stato conferito ad un procuratore speciale.2.2.

Ad avviso di parte ricorrente la CGT2 ha, quindi, errato nel ritenereammissibile la costituzione in primo grado di ADER, nonostante la mancataproduzione della procura notarile legittimante la costituzione in giudiziodell’asserito procuratore [OSCURATO:PERSONA].

ADER non si era costituita inpersona del suo Direttore, né tanto meno risultava che il direttore avessedelegato il sig. [OSCURATO:PERSONA], come si ricava chiaramente dal ricorso inappello.

Mancava, quindi, un tassello fondamentale costituito dalla procuraspeciale rilasciata dal direttore di ADER in favore dell’asserito e contestatoprocuratore speciale sig. [OSCURATO:PERSONA].

In virtù di tale mancanza la societàNumero registro generale 3958/2025Numero sezionale 4238/2026Numero di raccolta generale 22668/2026Data pubblicazione 03/07/2026appellata aveva tempestivamente sollevato l’eccezione di difetto dirappresentanza processuale di quest’ultimo, asserito procuratore speciale.2.3.

Il motivo è inammissibile sotto più profili, a partire dal mancatoconfronto con la ratio decidendi della sentenza impugnata, dove si leggeche: «In quest’ottica, l’appellata rileva che “ai sensi dell’art. 5 dello Statutodi ADER, il suo Direttore rappresenta l’Agenzia anche in giudizio, in quantounico e solo soggetto deputato a rappresentare ADER senza alcuna facoltàdi delega in favore di terzi.

Ciò sta a significare che l’Ente agisce o resistein giudizio unicamente in persona del suo Direttore e giammai attraversoun procuratore speciale, come illegittimamente avvenuto nel caso dispecie”.

In considerazione del fatto che l’appellata non dubita dell’esistenzadella procura, ma della stessa possibilità giuridica di delegare la difesadell’ente ad altro soggetto, e premesso che, se fosse stata messa in dubbioproprio l’esistenza della procura, questo giudice avrebbe dovuto assegnareall’AdER un termine per regolarizzare la rappresentanza, ex art. 182,comma 2, cpc, l’eccezione è infondata.

Il fatto che l’art. 5 dello statutodell’AdER, al comma 3, preveda che “il direttore: a) rappresenta l'Agenziaanche in giudizio dinanzi ad ogni autorità giudiziaria con facoltà dipromuovere e resistere alle liti”, è irrilevante, perché, come ammesso dallastessa appellata, l’art. 1, comma 2, dello stesso statuto prevede anche che“l'attività dell'Agenzia è regolata dal d.l. n. 193/2016, dal presente Statuto,dalle norme del Codice civile e dalle altre leggi relative alle personegiuridiche private”.

E pertanto trovano applicazione le norme del codicecivile in materia di rappresentanza, con particolare riferimento all’art. 1387,ai sensi del quale “il potere di rappresentanza è conferito dalla legge ovverodall'interessato”.»2.4.

Come correttamente evidenziato dalla controricorrente nel caso dispecie l’eccezione prospettata dalla contribuente era incentrata sul fatto cheil direttore generale – in base all’art. 5 dello Statuto di ADER, prodotto agliNumero registro generale 3958/2025Numero sezionale 4238/2026Numero di raccolta generale 22668/2026Data pubblicazione 03/07/2026rappresentare l’ente in giudizio, mentre nessuna questione era prospettatain ordine al rilascio della procura (al punto che la CGT2 affermava come laparte appellata non ne avesse contestato l’esistenza, v. supra, 2.3) e allasua produzione in giudizio.

Di conseguenza, l’eccezione sollevata sottoquest’ultimo profilo nell’illustrazione del secondo motivo di ricorso èinammissibile, in quanto proposta tardivamente.

Sul punto le Sezioni Unitedi questa Corte hanno, infatti, precisato che, in tema di rappresentanzaprocessuale delle persone giuridiche, la persona fisica che ha conferito ilmandato al difensore non ha l'onere di dimostrare tale sua qualità, neppurenel caso in cui l'ente si sia costituito in giudizio per mezzo di persona diversadal legale rappresentante e l'organo che ha conferito il potere dirappresentanza processuale derivi tale potestà dall'atto costitutivo o dallostatuto, poiché i terzi hanno la possibilità di verificare il potererappresentativo consultando gli atti soggetti a pubblicità legale e, quindi,spetta a loro fornire la prova negativa.

Solo nel caso in cui il potererappresentativo abbia origine da un atto della persona giuridica nonsoggetto a pubblicità legale, incombe a chi agisce l'onere di riscontrarel'esistenza di tale potere a condizione, però, che la contestazione dellarelativa qualità ad opera della controparte sia tempestiva, non essendo ilgiudice tenuto a svolgere di sua iniziativa accertamenti in ordine all'effettivaesistenza della qualità spesa dal rappresentante, dovendo egli soloverificare se il soggetto che ha dichiarato di agire in nome e per conto dellapersona giuridica abbia anche asserito di farlo in una veste astrattamenteidonea ad abilitarlo alla rappresentanza processuale della persona giuridicastessa (Cass., Sez.

U, 01/10/2007, n. 20596; sul punto v. anche Cass.,20/11/2025, n. 30655).2.5.

Alla luce di quanto precisato dalle Sezioni Unite, nel caso di specie,la mancata produzione della procura rilasciata dal direttore generale al sig.eccepita dalla società contribuente nella prima difesa utile successiva allaNumero registro generale 3958/2025Numero sezionale 4238/2026Numero di raccolta generale 22668/2026Data pubblicazione 03/07/2026costituzione in giudizio e riproposta anche nelle controdeduzioni davanti algiudice di seconde cure.

Dalla lettura di queste ultime risulta, tuttavia,prospettata la (sola) questione, infondata in diritto, come correttamenteritenuto dalla sentenza impugnata, in ordine al fatto che solamente ildirettore generale di ADER fosse munito, ai sensi dell’art. 5 dello Statutoapprovato con d.m. 11/07/2022, della rappresentanza processualedell’ente.3.

Con il terzo motivo di ricorso è stata denunciata, quale error inprocedendo rilevante ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., laviolazione e falsa applicazione art. 1, commi 538, 539 e 540, legge n. 228del 2012.3.1.

Con tale motivo la ricorrente censura la sentenza impugnata per laviolazione dell’art. 1, commi 538, 539 e 540, legge n. 228 del 2012, attesoche l’eccepita intervenuta caducazione ex lege del ruolo portato dallacartella di pagamento n. 29220190001080159000, a far data dal13/10/2022, non integrava un rilievo inammissibile, trattandosi di fattosopravvenuto rispetto alla notifica del ricorso di primo grado avvenuta indata 27/04/2022 e rilevato tempestivamente nelle controdeduzioni davantial giudice di seconde cure, riportate a pag. 16 ss. del ricorso in cassazione.La ricorrente, riporta, poi, a pag. 19 del ricorso in cassazione, l’istanza diannullamento ex art. 1, comma 538, d.l. n. 228 del 2012, con la prova dellaspedizione, concludendo di non aver avuto alcun riscontro da parte di ADERnel termine di 220 giorni dalla ricezione di tale istanza.3.2.

La ricorrente evidenzia, infine, che nella specie il motivo eccepitodalla società contribuente rientrava nella casistica tipizzata dall’ art. 1comma 538 (nello specifico lettera a) e non si era in presenza di motividiversi da quelli tassativamente prescritti dall’art. 1 comma 540 Legge n.228/2012 affinché non potesse operare l’annullamento ex lege,evidenziando come la norma innanzi richiamata faccia esclusivamenteriferimento ai motivi e non assolutamente ai fatti.Numero registro generale 3958/2025Numero sezionale 4238/2026Numero di raccolta generale 22668/2026Data pubblicazione 03/07/20263.3.

Il motivo di ricorso è fondato non essendo stata fatta alcuna verificada parte del giudice di seconde cure in ordine all’esistenza o meno deirequisiti previsti dall’art. 1, comma 538 cit.

La CGT2 si è, infatti, limitata arilevare la tardività della questione che, ove fondata, avrebbe costituito unfatto estintivo sopravvenuto che era compito del giudice di seconde cureesaminare.3.4.

Sono, tuttavia, necessarie alcune precisazioni in meritoall’interpretazione dell’art. 1, commi 537 ss., legge 24/12/2012 n. 228.

Talenorma (nella versione risultante dalle modifiche ex art. 1, comma 1, lett.a), d.lgs. n. 159 del 2015, applicabile ratione temporis al caso in esame,alla luce di quanto previsto dall’art. 15 del testo normativo appenarichiamato) prevede che: «Ai fini di quanto stabilito al comma 537, a penadi decadenza entro sessanta giorni dalla notifica, da parte delconcessionario per la riscossione, del primo atto di riscossione utile o di unconcessionario il contribuente presenta al concessionario per la riscossioneuna dichiarazione anche con modalità telematiche, con la quale vengadocumentato che gli atti emessi dall'ente creditore prima della formazionedel ruolo, ovvero la successiva cartella di pagamento o l'avviso per i qualisi procede, sono stati interessati: a) da prescrizione o decadenza del dirittodi credito sotteso, intervenuta in data antecedente a quella in cui il ruolo èreso esecutivo; b) da un provvedimento di sgravio emesso dall'entecreditore; c) da una sospensione amministrativa comunque concessadall'ente creditore; d) da una sospensione giudiziale, oppure da unasentenza che abbia annullato in tutto o in parte la pretesa dell'entecreditore, emesse in un giudizio al quale il concessionario per la riscossionenon ha preso parte; e) da un pagamento effettuato, riconducibile al ruoloin oggetto, in data antecedente alla formazione del ruolo stesso, in favoredell'ente creditore.»Numero registro generale 3958/2025Numero sezionale 4238/2026Numero di raccolta generale 22668/2026Data pubblicazione 03/07/2026Lo stesso d.lgs. n. 159 del 2015 ha modificato l’art. 1, comma 540,legge n. 228 del 2012, il quale stabilisce, all’ultimo periodo, che:«L’annullamento non opera in presenza di motivi diversi da quelli elencatial comma 538 ovvero nei casi di sospensione giudiziale o amministrativa odi sentenza non definitiva di annullamento del credito.»Con l’art. 1, commi 537-542, legge n. 228 del 2012 il legislatore hacristallizzato una prassi già esistente (in tal senso direttiva Equitalia n. 10del 6-5-2010), con l'obiettivo di migliorare la relazione con i debitori, chehanno subito, iscrizioni a ruolo, e quindi con l'esigenza di attivare lariscossione solo in presenza di un valido titolo esecutivo (Cass.,05/11/2019, n. 28354).

In merito all’interpretazione di tali disposizionioccorre dare continuità all’indirizzo di questa Corte, secondo il quale lafacoltà di presentare istanza di sospensione è finalizzata ad ottenerel'annullamento d'ufficio della pretesa creditoria, se azionata in difetto di unvalido titolo esecutivo, con l'obiettivo di salvaguardare il principio dieconomicità dell'azione impositiva e rimediare ai difetti di comunicazionetra l'ente creditore e l'agente della riscossione.

Sono, tuttavia, idonee a talescopo soltanto le ipotesi di sospensione tipizzate all'art. 1, comma 538, lett.f), della l. 228 del 2012, come modificato dall'art. 1 del d.lgs. n. 159 del2015, in quanto riferibili all'ente impositore o al suo credito, non già aduna delibazione sommaria delle istanze al fine di rigettare quelleapertamente dilatorie (Cass., 23/04/2024, n. 10939).Di conseguenza, non ogni e qualsivoglia istanza presentata evocandol’art. 1, comma 538, legge n. 228 del 2012 può determinare, nei casiprevisti dall’art. 1, comma 540, legge n. 228 del 2012, l’annullamento dellepartite, essendo necessario, per la produzione di tale effetto che ricorra unadelle ipotesi tipizzate dall’art. 1, comma 538, legge n. 228 del 2012.3.5.

In conclusione, nel caso di specie non è stata condotta dal giudicedi seconde cure, né la verifica circa la ricorrenza di una delle ipotesi stabiliteNumero registro generale 3958/2025Numero sezionale 4238/2026Numero di raccolta generale 22668/2026Data pubblicazione 03/07/2026nella norma appena richiamata, né quella relativa alla presenza di un’inerziaqualificata ai sensi dell’art. 1, comma 540, legge n. 288 del 2012, rendendo,pertanto, necessario un nuovo accertamento da parte del giudice del rinvio.4.

Con il quarto motivo è stata denunciata, quale error in procedendorilevante ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., la violazione efalsa applicazione art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c. nonché art. 118disp. att. c.p.c. e dell’omologo art. 36, comma 2, n. 4 e 61 d.lgs. n.546/1992 – Nullità della sentenza per motivazione apparente.4.1.

Con tale motivo la sentenza impugnata viene censurata nella partein cui ha affermato che: «In assenza della costituzione dell’AdER, la Cortedi 1° grado ha accolto il ricorso per la mancanza di prova della notifica dellapresupposta cartella.

In appello l’AdER documenta ora l’avvenuta notificadella cartella, via pec, l’[OSCURATO:DATA_NASCITA].», ritenendo infondate le eccezioniprospettate dalla contribuente.

Ad avviso di quest’ultima la sentenzasarebbe incorsa nel vizio di motivazione apparente, risolvendosi inapodittiche affermazioni di principio.

La CGT2, infatti, affermagenericamente che: «In appello l’AdER documenta ora l’avvenuta notificadella cartella, via pec, l’[OSCURATO:DATA_NASCITA]», omettendo, tuttavia, di indicarequalunque considerazione sull’indirizzo PEC del destinatario e, cioè, se lostesso fosse stato o meno estratto da un pubblico registro ai fini dellavalidità della notificazione a mezzo PEC, tenuto conto che proprio l’art. 26del d.P.R. 602/1973 impone precipuamente – ai fini della legittimità dellanotificazione a mezzo posta elettronica certificata – che l’indirizzo PEC deldestinatario sia estratto da un pubblico registro.

Si tratta, ad avviso di partericorrente, di omissioni, che impediscono di cogliere la effettiva ratiodecidendi della sentenza, poiché non consente di comprendere i presuppostidi fatto e di diritto in base ai quali l’asserita notificazione sia stata ritenutacorretta e perfezionata, tenuto conto di quanto eccepito dalla contribuentenelle controdeduzioni (richiamate a pag. 24 ss. del ricorso in cassazione).Numero registro generale 3958/2025Numero sezionale 4238/2026Numero di raccolta generale 22668/2026Data pubblicazione 03/07/20264.2.

Il motivo è infondato, non solo perché la CGT2 ha motivato in ordinealla correttezza della notificazione della cartella di pagamento provenienteda un indirizzo di posta elettronica certificata dell’agente della riscossionediverso da quello iscritto nei pubblici registri, come emerge dalla letturadella terza e della quarta pagina della sentenza impugnata, dove leargomentazioni sulla questione prospettata dal ricorrente sono conformi allagiurisprudenza di questa Corte (Cass., 03/07/2023, n. 18684).5.

Alla luce di quanto sin qui emerso, deve essere accolto il terzo motivodi ricorso, mentre devono essere rigettati gli altri motivi.6.

La sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio alla Corte digiustizia tributaria di secondo grado della Sicilia che, in diversacomposizione, deciderà anche sulle spese del presente giudizio.

P.Q.Mla Corte accoglie il terzo motivo di ricorso e rigetta gli altri motivi;cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria disecondo grado della Sicilia che, in diversa composizione, deciderà anchesulle spese del presente giudizio.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 15/05/2026.Il PresidenteGiacomo [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA]-controricorrente-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] dellaSICILIA n. 5507/2024 depositata il 12/07/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/05/2026 dallaConsigliera [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 3958/2025Numero sezionale 4238/2026Numero di raccolta generale 22668/2026Data pubblicazione 03/07/20261. Il presente giudizio – avente per oggetto l’impugnazione della sentenzan. 5507/2024 della Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia(hinc: CGT2), depositata in data 12/07/2024 – trae originedall’impugnazione dell’intimazione di pagamento n.29220229000598522000 emessa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] RoccoAntonio [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] e notificata via pec il 28/02/2022,conseguente alla cartella di pagamento n. 29220190001080159000,relativa a recupero crediti di imposta, IVA e altro relativi al 2015, per Euro196.390,16.2. La CGT2 ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle Entrate – Riscossione(hinc: ADER) e ha riformato la sentenza n. 493/2022 con la quale laCommissione tributaria provinciale di Caltanissetta aveva accolto il ricorsoproposto dal contribuente.3. In sintesi e ai fini del presente giudizio è sufficiente evidenziare che laCGT2 ha ritenuto:− infondata l’eccezione della società contribuente relativa al difetto dirappresentanza processuale del procuratore speciale di ADER, nonessendo condivisibile la prospettazione della parte appellata in ordineal fatto che dall’art. 5 dello statuto di ADER fosse ricavabile una regolache impone, indefettibilmente, in capo al Direttore la rappresentanzaprocessuale dell’ente, considerato che l’art. 1, comma 2, dello stessostatuto prevede anche che «l'attività dell'Agenzia è regolata dal d.l.n. 193/2016, dal presente Statuto, dalle norme del Codice civile edalle altre leggi relative alle persone giuridiche private»;− inammissibile, in quanto nuova e da proporre nell’ambito del giudiziodi prime cure, l’eccezione prospettata dalla società contribuente diinammissibilità dell’appello per caducazione dell’atto impositivo inconseguenza della mancata trasmissione da parte di ADER agli entiimpositori dell’istanza di annullamento/sospensione inviata il03/03/2022 e ricevuta il 07/03/2022;Numero registro generale 3958/2025Numero sezionale 4238/2026Numero di raccolta generale 22668/2026Data pubblicazione 03/07/2026− infondata l’eccezione della società contribuente circa l’invalidità dellanotificazione dell’atto impositivo presupposto (cartella di pagamento),perché proveniente da un indirizzo pec non inserito nei pubbliciregistri, non essendo ricavabile, né dall’art. 6-ter d.lgs. n. 82 del2005, né da altre disposizioni, la conclusione dell’inesistenza dellanotifica. L’art. 3 bis legge [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 53 è inserito in una leggeche disciplina, specificamente, la «facoltà di notificazioni di atti civili,amministrativi e stragiudiziali per gli avvocati e procuratori legali»,mentre il d.P.R. 29/09/1973 n. 602 (recante «disposizioni sullariscossione delle imposte sul reddito») all’art. 26 (relativo proprio alla«notificazione delle cartelle di pagamento») stabilisce, al comma 2,che: «la notifica della cartella può essere eseguita, con le modalità dicui al DPR 11.02.2005 n. 68, a mezzo posta elettronica certificata,all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale degliindirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC)…. In tali casi, siapplicano le disposizioni dell'art. 60 del DPR 29.09.73 n. 600». Nonè, quindi, previsto che l’atto debba essere anche spedito da unindirizzo PEC risultante in uno di quegli elenchi. Tale notifica non ènulla - e tantomeno “inesistente” - ove abbia consentito, comunque,al destinatario, come nel caso in esame, «di svolgere compiutamentele proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienzaed all'oggetto» (Cass. [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 31160). Anche l’art. 16-ter d.l.n. 179 del 2012 si applica alle notificazioni alle pubblicheamministrazioni e non viceversa;− inammissibile (perché non tempestivamente proposta al momentodell’impugnazione della cartella) e, comunque, infondata l’eccezionedell’appellata di «nullità radicale della cartella di pagamento oppostaper difetto di attribuzione e/o carenza di potere di ADER-agente dellariscossione provincia di Caltanissetta», posto che, a seguitodell’entrata in vigore del d.l. n. 193 del 2016 dal 1° luglio 2017, gliNumero registro generale 3958/2025Numero sezionale 4238/2026Numero di raccolta generale 22668/2026Data pubblicazione 03/07/2026dall’Agenzia delle entrate-Riscossione con sede in Roma, quale unicoEnte legittimato a tale scopo; B) o, al massimo, dalle DirezioniRegionali. Anche dopo le modifiche normative succedutesi (art. 76 d.l.n. 73 del 2021) la competenza territoriale dell’ADER, cui è legataquella del giudice tributario, rimane, considerato anche quantoprevisto dagli artt. 12 e 24 d.P.R. n. 602 del 1973.3. Contro la sentenza della CGT2 la società contribuente ha proposto ricorsoin cassazione con quattro motivi.4. L’ADER ha resistito con controricorso.5. La ricorrente ha depositato memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso è stata denunciata, quale error inprocedendo ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., la violazionedegli artt. 22, commi 1 e 2, 53, comma 2, e 61 d.lgs. n. 546 del 1992 -Nullità della sentenza per non aver dichiarato la CGT2 l’inammissibilitàdell’appello in mancanza di deposito delle ricevute di notifica dell’appello.1.1. Ad avviso di parte ricorrente l’appello promosso da ADER dovevaessere dichiarato inammissibile per violazione degli art. 22, commi 1 e 2,53, comma 2, e 61 d.lgs. n. 546 del 1992, in quanto l’appellante Agentedella riscossione non aveva prodotto in giudizio alcuna ricevuta telematica(o non) attestante la notificazione del gravame. Riproduce, quindi,analogicamente, a pag. 9-10 del ricorso in cassazione, quanto prodottodall’appellante, da cui emerge che non sono state depositate le ricevutetelematiche di notifica del Ricorso in appello ([OSCURATO:PERSONA] ricevuta diaccettazione e [OSCURATO:PERSONA] ricevuta di avvenuta consegna). La ricorrenteevidenzia, quindi, come l’art. 53, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992 richiamiproprio l’art. 22, commi 1 e 2, d.lgs. n. 546 del 1992, dove è previstal’inammissibilità del ricorso, qualora entro 30 giorni dalla proposizione dellostesso non venga depositata la prova della sua notificazione.Numero registro generale 3958/2025Numero sezionale 4238/2026Numero di raccolta generale 22668/2026Data pubblicazione 03/07/20261.2. In via preliminare, il motivo è ammissibile – posto che la novitàdella censura non è dirimente, trattandosi di questione rilevabile d’ufficio –ma è infondato.1.3. L’art. 22 d.lgs. n. 546 del 1992 stabilisce che: «il ricorrente, entrotrenta giorni dalla proposizione del ricorso, a pena d’inammissibilitàdeposita, nella segreteria della corte di giustizia tributaria di primo esecondo grado adita, o trasmette a mezzo posta, in plico raccomandatosenza busta con avviso di ricevimento, l’originale del ricorso notificato anorma degli artt. 137 e seguenti del codice di procedura civile ovvero copiadel ricorso consegnato o spedito per posta, con fotocopia della ricevuta dideposito o della spedizione con raccomandata a mezzo del servizio postale».1.4. Tale disposizione – come rilevato da questa Corte (Cass.,08/08/2025, n. 22921) - sebbene funzionale ad assicurare l’ordinato ecelere svolgimento del giudizio d’appello, finisce per porre, tuttavia, unlimite in ordine all’accesso al giudizio di impugnazione in capo alla parterisultata soccombente nel giudizio di primo grado. Ne consegue la necessitàdi verificarne l’interpretazione conforme (o comunque coordinata) con l’art.6 CEDU (che costituisce parametro interposto di costituzionalità della normainterna - quale è l’art. 22 d.lgs. n.546 del 1992 – in relazione all’art. 117Cost.), considerato (anche) il principio generale di sussidiarietà, di cui alpreambolo della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo (comemodificato a seguito dell’entrata in vigore del Protocollo XV), secondo ilquale spetta agli Stati contraenti il compito di garantire, all’interno deirispettivi ordinamenti, i diritti tutelati dalla CEDU. Non vi possono esseredubbi sul fatto che all’attuazione di tale compito concorrano (anche) gliorgani giurisdizionali, attraverso l’interpretazione del diritto interno in modoconforme alle disposizioni della CEDU o la rimessione degli atti alla Cortecostituzionale nel caso in cui il contrasto della norma interna con l’art. 117Cost., in relazione al parametro interposto costituito dalla normaNumero registro generale 3958/2025Numero sezionale 4238/2026Numero di raccolta generale 22668/2026Data pubblicazione 03/07/2026convenzionale (C. cost. 24/10/2007, n. 348 e 349), non sia superabileneppure attraverso l’interpretazione costituzionalmente orientata.1.5. La Corte EDU con riferimento all’interpretazione dell’art. 6 CEDU(sentenza [OSCURATO:DATA_NASCITA], Patricolo e altri c. Italia, § 69-70) ha precisato che:«the right of access to the courts is not absolute but may be subject tolimitations; these are permitted by implication since the right of access byits very nature calls for regulation by the State, which enjoys a certainmargin of appreciation in this regard. Whilst the final decision as toobservance of the Convention’s requirements rests with the Court, it is nopart of the Court’s function to substitute for the assessment of the nationalauthorities any other assessment of what might be the best policy in thisfield. Nonetheless, the limitations applied must not restrict the access leftto the individual in such a way or to such an extent that the very essenceof the right is impaired. Furthermore, a limitation will not be compatiblewith Article 6 § 1 if it does not pursue a legitimate aim and if there is not areasonable relationship of proportionality between the means employed andthe aim sought to be achieved (see Zubac, cited above, § 78; Dos SantosCalado and Others, cited above, §§ 109-10).In order to determine the proportionality of restriction of access tosuperior courts, the Court has taken account of three factors, namely (i)the foreseeability of the restriction, (ii) whether it is the applicant or therespondent State who should bear the adverse consequences of the errorsmade during the proceedings that led to the applicant’s being denied accessto the supreme court, and (iii) whether the restrictions in question could besaid to involve “excessive formalism” (see Zubac, cited above, § 85; DosSantos Calado and Others, cited above, §§ 113-16; and [OSCURATO:PERSONA], citedabove, § 43).»Per quanto il diritto di accesso ai tribunali non sia assoluto, ma possaessere sottoposto a limitazioni (sussistendo un certo margine diapprezzamento da parte dello Stato contraente), queste ultime «nonNumero registro generale 3958/2025Numero sezionale 4238/2026Numero di raccolta generale 22668/2026Data pubblicazione 03/07/2026devono restringere l’accesso di cui dispone la persona in modo e misura taleda compromettere la sostanza stessa del diritto.» Perché ciò non si verifichiè necessario che la limitazione persegua un fine legittimo e che vi sia unragionevole rapporto di proporzionalità tra i mezzi impiegati e i fini che siintende perseguire.1.6. Il precedente di cui si è occupata la Corte EDU appena menzionato,pur non riguardando specificamente l’art. 22 d.lgs. n. 546 del 1992, ècomunque rilevante (anche) nel caso in esame. La norma convenzionaledeve essere interpretata, infatti, secondo il significato attribuito, ocomunque ricostruibile in assenza di precedenti specifici, nell’ambito dellagiurisprudenza della Corte EDU, considerata la funzione interpretativaeminente che gli Stati contraenti hanno riconosciuto alla Corte europea,contribuendo con ciò a precisare i loro obblighi internazionali nella specificamateria (C. cost. n. 348 del 2007, considerato 4.6; sul punto v. anche Cass.,n. 22921 del 2025 cit.).1.7. Ciò premesso, occorre evidenziare che non emerge alcun dubbiosul fatto che il legislatore, con l’art. 22 d.lgs. n. 546 del 1992, persegua unoscopo legittimo, che è quello di assicurare l’ordinato e celere svolgimentodel giudizio d’appello (e di attuare il principio della res iudicata), mettendoil giudice di seconde cure in grado di riscontrare, in limine litis, l’eventualetardività dell’impugnazione e di far passare, immediatamente, la causa infase decisoria, nella misura in cui la questione di rito si riveli astrattamenteidonea a definire il giudizio, dando atto della formazione del giudicato.La compatibilità dell’art. 22 d.lgs. n. 546 del 1992 con l’art. 6 CEDU sigioca, quindi, sulla verifica del rapporto di proporzionalità tra mezzo e fine,dovendosi porre particolare attenzione al fatto se la restrizione all’accessoal tribunale (da ricondurre, nel caso di specie, al fatto che le ricevute dellanotificazione a mezzo pec dell’atto di appello siano state prodotte in file pdfin luogo delle ricevute telematiche) pecchi, o meno, di eccessivoformalismo.Numero registro generale 3958/2025Numero sezionale 4238/2026Numero di raccolta generale 22668/2026Data pubblicazione 03/07/20261.8. Nel caso di specie assume rilievo quanto rilevato dalla Corte EDU(sentenza 23/05/2024, cit., § 98) in relazione all’interpretazione eapplicazione dell’art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c. (nella parte in cui, nelgiudizio di cassazione, richiede il deposito di copia autentica della sentenzao della decisione impugnata con la relazione di notificazione), conriferimento a due precedenti di questa Corte nei quali erano stati dichiaratiimprocedibili i ricorsi in cassazione. In particolare, nel primo caso era stataritenuta determinante l’assenza dell’attestazione della conformitàall’originale della relazione di notificazione della sentenza impugnata cosìcome inviata per posta elettronica certificata (CEDU, 23/04/2024, §§ 11-15). Nel secondo caso era stata depositata, unitamente al ricorso una copiacartacea della sentenza notificata per posta elettronica certificata insiemealla relazione di notificazione, senza la produzione da parte del ricorrente,dell’attestazione di conformità delle copie ai documenti telematici relativialla notificazione (CEDU, 23/05/2024, §§ 16-22).In ordine a tali decisioni del giudice di legittimità la Corte EDU (sentenza23/04/2024, cit., § 98) ha rilevato che: «the date of service of the contestedjudgments was included in the case file from the earliest stage of theproceedings. [OSCURATO:PERSONA] of Cassation was thus able to check without takingany further steps and without delay that their appeals had been lodged withthe time-limits set out in Articles 325 and 326 of the Code of [OSCURATO:PERSONA].As to the risk that the paper copies might be inconsistent with the electronicoriginals, the Court notes at the outset that, under national law, theintegrity of documents filed with a court is generally ensured by the criminaland disciplinary sanctions available in case of a breach of duty (seeparagraph 42). Moreover, whether paper copies are true copies of electronicoriginals can easily be checked by inviting the applicants to file theappropriate attestation at a later stage in the proceedings.»La Corte EDU ha, quindi, dato rilievo al fatto che la Corte di cassazionenei precedenti che riguardavano l’interpretazione e applicazione dell’art.Numero registro generale 3958/2025Numero sezionale 4238/2026Numero di raccolta generale 22668/2026Data pubblicazione 03/07/2026369 c.p.c. – fosse stata in grado, sin dall’inizio del procedimento, dicontrollare la tempestività dei ricorsi. Richiama, inoltre, le sanzioni penali edisciplinari previste a garanzia dell’integrità dei documenti presentati allaCorte.Viene, inoltre, rilevato (§ 101) che nei casi esaminati le parti cheavevano notificato la sentenza erano comparse e avevano confermato oalmeno non contestato la data di notificazione della sentenza («the Courtobserves that by the time the Court of Cassation was able to take a decision(that is, after the time-limit set out in Article 370 of the Code of CivilProcedure had expired; see paragraphs 26 and 34 above), the parties whohad served the contested judgments on the applicants had appeared in theproceedings in the Court of Cassation (see paragraphs 14 and 20 above)and confirmed (as to application no. 54009/18) or, at least, not disputed(as to application no. 20655/19) the date of service» (sul punto v. anche §102).1.9. Declinando nell’interpretazione dell’art. 22 d.lgs. n. 546 del 1992quanto affermato dalla Corte EDU (sentenza 23/05/2024, cit.) in ordineall’interpretazione dell’art. 6 CEDU, occorre richiamare, in primo luogo, loscopo della norma interna, che è quello – già evidenziato, supra sub 1.7.–di mettere la Corte di giustizia tributaria di secondo grado in condizioni diverificare, in limine litis, che l’appello sia stato proposto nei termini di leggee che, conseguentemente, la sentenza impugnata non sia passata ingiudicato.Nel caso di specie le copie delle ricevute della notifica a mezzo postaelettronica certificata del ricorso in appello (riprodotte a pag. 9 ss. delricorso in cassazione) consentivano tale verifica al giudice di seconde cure,riportando la data di perfezionamento della notificazione.1.10. In secondo luogo, nell’illustrazione del primo motivo di ricorso incassazione, non risulta che la parte appellata (odierna parte ricorrente)abbia contestato la data di notificazione dell’atto di appello e, con essa, laNumero registro generale 3958/2025Numero sezionale 4238/2026Numero di raccolta generale 22668/2026Data pubblicazione 03/07/2026sua tardività e il conseguente passaggio in giudicato della sentenza di primogrado. Diversamente, la parte ricorrente incentra l’eccezione diinammissibilità dell’appello sul (mero) dato formale della riproduzioneanalogica in file pdf, in luogo delle ricevute telematiche della notificazionedell’atto di appello. Nel fare ciò, senza contestare la ricezione di quest’ultimonella data indicata nelle ricevute riprodotte analogicamente a pag. 9 ss. delricorso in cassazione, prospetta un’interpretazione che contrasta con lasentenza 23/05/2024, cit. della Corte EDU, laddove, al § 94, afferma che:«the Court reiterates that, in applying procedural rules, national courtsmust avoid excessive formalism that can run counter to the requirement ofsecuring a practical and effective right of access to a court underArticle 6 § 1 of the Convention. [OSCURATO:PERSONA] further reiterates that the rightof access to a court is impaired when the rules cease to serve the aims oflegal certainty and the proper administration of justice and form a sort ofbarrier preventing the litigant from having his or her case determined onthe merits by the competent court (see Zubac, cited above, § 98). TheCourt has also held that domestic courts should avoid excessive formalismby taking into account the practical obstacles that applicants may face inusing new technologies (see [OSCURATO:PERSONA], cited above, § 57). In thecontext of the rise of digitalisation of justice within the [OSCURATO:PERSONA],the Court takes note of the views expressed by the CCJE (see paragraphs44 and 46 above) in respect of the use of digital technologies in theadministration of justice. The CCJE considered that new technologies shouldbe used as a tool to improve effective and practical access to justice andthat there should be judicial oversight of their implementation to ensureparties’ procedural rights.»L’interpretazione dell’art. 22 d.lgs. n. 546 del 1992 prospettata dalricorrente non è, infatti, funzionale a conseguire i fini della certezza deldiritto e della retta amministrazione della giustizia - da ricondurre nel casodi specie all’osservanza del principio della res iudicata, al principio diNumero registro generale 3958/2025Numero sezionale 4238/2026Numero di raccolta generale 22668/2026Data pubblicazione 03/07/2026economia dei mezzi processuali (che impongono di rilevare, sin dalla faseiniziale del giudizio d’appello l’eventuale passaggio in giudicato dellasentenza impugnata) - e la sua attuazione è tale da configurare, sul pianoapplicativo, una barriera che impedisce ai litiganti di ottenere unadeterminazione nel merito della causa da parte di un tribunale competente,compromettendo il diritto di accesso a un tribunale tutelato dall’art. 6 CEDU.1.11. Deve, quindi, affermarsi il seguente principio di diritto: «Nelprocesso tributario, l’art. 22, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992 deveessere interpretato in senso conforme all’art. 6 della CEDU, secondol’interpretazione di tale ultima disposizione fornita dalla giurisprudenza dellaCorte europea dei diritti dell’Uomo (sentenza [OSCURATO:DATA_NASCITA], Patricolo e altric. Italia), volta ad evitare formalismi eccessivi non funzionali allo scopo peril quale la disposizione è stata dettata, che è quello di consentire al giudicedi riscontrare, in limine litis, l’eventuale tardività dell’impugnazione.Pertanto, nel caso in cui l’appellante depositi, nel termine previsto dallamenzionata disposizione, le ricevute di accettazione e di avvenuta consegnadella notificazione del ricorso eseguita a mezzo posta elettronica in formatoanalogico (.pdf) e non digitale, l’appello non va dichiarato inammissibileove, anche in assenza di una specifica dichiarazione di conformitàall’originale della copia analogica prodotta, la data di notificazioneemergente dai documenti depositati non sia oggetto di specificacontestazione».2. Con il secondo motivo di ricorso è stata denunciata, quale error inprocedendo rilevante ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., laviolazione e falsa applicazione art. 1 d.l. n. 193 del 2016, art. 5 StatutoADER ed art. 1387 c.c.2.1. Con tale motivo la sentenza impugnata viene censurata per nonaver dichiarato inammissibile l’appello di ADER, in ragione del palese difettodi rappresentanza del sig. [OSCURATO:PERSONA]. La ricorrente – richiamate, a pag.Numero registro generale 3958/2025Numero sezionale 4238/2026Numero di raccolta generale 22668/2026Data pubblicazione 03/07/202612 del ricorso in cassazione, le controdeduzioni svolte davanti al giudice diseconde cure – rileva che:− dal 01/07/2017, mediante l’art. 1 d.l. n. 193 del 2016 è stato istituitol’ente pubblico economico denominato Agenzia delle entrate-Riscossione, ente sottoposto alle disposizioni del codice civile e dellealtre leggi relative alle persone giuridiche (art. 1, comma 6, d.l.193/2016), nonché allo statuto, che regola, tra l’altro, le funzioni e lecompetenze degli organi (art. 1, comma 5, d.l. 193/2016);− l’art. 5 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del05/06/2017 (Approvazione dello statuto dell’Agenzia delle entrate-Riscossione) stabilisce che il presidente (oggi Direttore) rappresental’Agenzia e la dirige, rappresentandola in giudizio dinanzi ad ogniautorità giudiziaria con facoltà di promuovere e resistere alle liti (comma5). Ciò significa che l’amministrazione agisce o resiste in giudizio inpersona del presidente. Conseguentemente, è tale organo checonferisce l’incarico ai difensori. In altre parole, ai fini dellalegittimazione processuale ADER deve dare prova di resistere in giudiziotramite il presidente; nell’ipotesi in cui non sia tale figura arappresentare l’amministrazione, deve fornire la prova che tale poteresia stato conferito ad un procuratore speciale.2.2. Ad avviso di parte ricorrente la CGT2 ha, quindi, errato nel ritenereammissibile la costituzione in primo grado di ADER, nonostante la mancataproduzione della procura notarile legittimante la costituzione in giudiziodell’asserito procuratore [OSCURATO:PERSONA]. ADER non si era costituita inpersona del suo Direttore, né tanto meno risultava che il direttore avessedelegato il sig. [OSCURATO:PERSONA], come si ricava chiaramente dal ricorso inappello. Mancava, quindi, un tassello fondamentale costituito dalla procuraspeciale rilasciata dal direttore di ADER in favore dell’asserito e contestatoprocuratore speciale sig. [OSCURATO:PERSONA]. In virtù di tale mancanza la societàNumero registro generale 3958/2025Numero sezionale 4238/2026Numero di raccolta generale 22668/2026Data pubblicazione 03/07/2026appellata aveva tempestivamente sollevato l’eccezione di difetto dirappresentanza processuale di quest’ultimo, asserito procuratore speciale.2.3. Il motivo è inammissibile sotto più profili, a partire dal mancatoconfronto con la ratio decidendi della sentenza impugnata, dove si leggeche: «In quest’ottica, l’appellata rileva che “ai sensi dell’art. 5 dello Statutodi ADER, il suo Direttore rappresenta l’Agenzia anche in giudizio, in quantounico e solo soggetto deputato a rappresentare ADER senza alcuna facoltàdi delega in favore di terzi. Ciò sta a significare che l’Ente agisce o resistein giudizio unicamente in persona del suo Direttore e giammai attraversoun procuratore speciale, come illegittimamente avvenuto nel caso dispecie”. In considerazione del fatto che l’appellata non dubita dell’esistenzadella procura, ma della stessa possibilità giuridica di delegare la difesadell’ente ad altro soggetto, e premesso che, se fosse stata messa in dubbioproprio l’esistenza della procura, questo giudice avrebbe dovuto assegnareall’AdER un termine per regolarizzare la rappresentanza, ex art. 182,comma 2, cpc, l’eccezione è infondata. Il fatto che l’art. 5 dello statutodell’AdER, al comma 3, preveda che “il direttore: a) rappresenta l'Agenziaanche in giudizio dinanzi ad ogni autorità giudiziaria con facoltà dipromuovere e resistere alle liti”, è irrilevante, perché, come ammesso dallastessa appellata, l’art. 1, comma 2, dello stesso statuto prevede anche che“l'attività dell'Agenzia è regolata dal d.l. n. 193/2016, dal presente Statuto,dalle norme del Codice civile e dalle altre leggi relative alle personegiuridiche private”. E pertanto trovano applicazione le norme del codicecivile in materia di rappresentanza, con particolare riferimento all’art. 1387,ai sensi del quale “il potere di rappresentanza è conferito dalla legge ovverodall'interessato”.»2.4. Come correttamente evidenziato dalla controricorrente nel caso dispecie l’eccezione prospettata dalla contribuente era incentrata sul fatto cheil direttore generale – in base all’art. 5 dello Statuto di ADER, prodotto agliNumero registro generale 3958/2025Numero sezionale 4238/2026Numero di raccolta generale 22668/2026Data pubblicazione 03/07/2026rappresentare l’ente in giudizio, mentre nessuna questione era prospettatain ordine al rilascio della procura (al punto che la CGT2 affermava come laparte appellata non ne avesse contestato l’esistenza, v. supra, 2.3) e allasua produzione in giudizio. Di conseguenza, l’eccezione sollevata sottoquest’ultimo profilo nell’illustrazione del secondo motivo di ricorso èinammissibile, in quanto proposta tardivamente. Sul punto le Sezioni Unitedi questa Corte hanno, infatti, precisato che, in tema di rappresentanzaprocessuale delle persone giuridiche, la persona fisica che ha conferito ilmandato al difensore non ha l'onere di dimostrare tale sua qualità, neppurenel caso in cui l'ente si sia costituito in giudizio per mezzo di persona diversadal legale rappresentante e l'organo che ha conferito il potere dirappresentanza processuale derivi tale potestà dall'atto costitutivo o dallostatuto, poiché i terzi hanno la possibilità di verificare il potererappresentativo consultando gli atti soggetti a pubblicità legale e, quindi,spetta a loro fornire la prova negativa. Solo nel caso in cui il potererappresentativo abbia origine da un atto della persona giuridica nonsoggetto a pubblicità legale, incombe a chi agisce l'onere di riscontrarel'esistenza di tale potere a condizione, però, che la contestazione dellarelativa qualità ad opera della controparte sia tempestiva, non essendo ilgiudice tenuto a svolgere di sua iniziativa accertamenti in ordine all'effettivaesistenza della qualità spesa dal rappresentante, dovendo egli soloverificare se il soggetto che ha dichiarato di agire in nome e per conto dellapersona giuridica abbia anche asserito di farlo in una veste astrattamenteidonea ad abilitarlo alla rappresentanza processuale della persona giuridicastessa (Cass., Sez. U, 01/10/2007, n. 20596; sul punto v. anche Cass.,20/11/2025, n. 30655).2.5. Alla luce di quanto precisato dalle Sezioni Unite, nel caso di specie,la mancata produzione della procura rilasciata dal direttore generale al sig.eccepita dalla società contribuente nella prima difesa utile successiva allaNumero registro generale 3958/2025Numero sezionale 4238/2026Numero di raccolta generale 22668/2026Data pubblicazione 03/07/2026costituzione in giudizio e riproposta anche nelle controdeduzioni davanti algiudice di seconde cure. Dalla lettura di queste ultime risulta, tuttavia,prospettata la (sola) questione, infondata in diritto, come correttamenteritenuto dalla sentenza impugnata, in ordine al fatto che solamente ildirettore generale di ADER fosse munito, ai sensi dell’art. 5 dello Statutoapprovato con d.m. 11/07/2022, della rappresentanza processualedell’ente.3. Con il terzo motivo di ricorso è stata denunciata, quale error inprocedendo rilevante ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., laviolazione e falsa applicazione art. 1, commi 538, 539 e 540, legge n. 228del 2012.3.1. Con tale motivo la ricorrente censura la sentenza impugnata per laviolazione dell’art. 1, commi 538, 539 e 540, legge n. 228 del 2012, attesoche l’eccepita intervenuta caducazione ex lege del ruolo portato dallacartella di pagamento n. 29220190001080159000, a far data dal13/10/2022, non integrava un rilievo inammissibile, trattandosi di fattosopravvenuto rispetto alla notifica del ricorso di primo grado avvenuta indata 27/04/2022 e rilevato tempestivamente nelle controdeduzioni davantial giudice di seconde cure, riportate a pag. 16 ss. del ricorso in cassazione.La ricorrente, riporta, poi, a pag. 19 del ricorso in cassazione, l’istanza diannullamento ex art. 1, comma 538, d.l. n. 228 del 2012, con la prova dellaspedizione, concludendo di non aver avuto alcun riscontro da parte di ADERnel termine di 220 giorni dalla ricezione di tale istanza.3.2. La ricorrente evidenzia, infine, che nella specie il motivo eccepitodalla società contribuente rientrava nella casistica tipizzata dall’ art. 1comma 538 (nello specifico lettera a) e non si era in presenza di motividiversi da quelli tassativamente prescritti dall’art. 1 comma 540 Legge n.228/2012 affinché non potesse operare l’annullamento ex lege,evidenziando come la norma innanzi richiamata faccia esclusivamenteriferimento ai motivi e non assolutamente ai fatti.Numero registro generale 3958/2025Numero sezionale 4238/2026Numero di raccolta generale 22668/2026Data pubblicazione 03/07/20263.3. Il motivo di ricorso è fondato non essendo stata fatta alcuna verificada parte del giudice di seconde cure in ordine all’esistenza o meno deirequisiti previsti dall’art. 1, comma 538 cit. La CGT2 si è, infatti, limitata arilevare la tardività della questione che, ove fondata, avrebbe costituito unfatto estintivo sopravvenuto che era compito del giudice di seconde cureesaminare.3.4. Sono, tuttavia, necessarie alcune precisazioni in meritoall’interpretazione dell’art. 1, commi 537 ss., legge 24/12/2012 n. 228. Talenorma (nella versione risultante dalle modifiche ex art. 1, comma 1, lett.a), d.lgs. n. 159 del 2015, applicabile ratione temporis al caso in esame,alla luce di quanto previsto dall’art. 15 del testo normativo appenarichiamato) prevede che: «Ai fini di quanto stabilito al comma 537, a penadi decadenza entro sessanta giorni dalla notifica, da parte delconcessionario per la riscossione, del primo atto di riscossione utile o di unconcessionario il contribuente presenta al concessionario per la riscossioneuna dichiarazione anche con modalità telematiche, con la quale vengadocumentato che gli atti emessi dall'ente creditore prima della formazionedel ruolo, ovvero la successiva cartella di pagamento o l'avviso per i qualisi procede, sono stati interessati: a) da prescrizione o decadenza del dirittodi credito sotteso, intervenuta in data antecedente a quella in cui il ruolo èreso esecutivo; b) da un provvedimento di sgravio emesso dall'entecreditore; c) da una sospensione amministrativa comunque concessadall'ente creditore; d) da una sospensione giudiziale, oppure da unasentenza che abbia annullato in tutto o in parte la pretesa dell'entecreditore, emesse in un giudizio al quale il concessionario per la riscossionenon ha preso parte; e) da un pagamento effettuato, riconducibile al ruoloin oggetto, in data antecedente alla formazione del ruolo stesso, in favoredell'ente creditore.»Numero registro generale 3958/2025Numero sezionale 4238/2026Numero di raccolta generale 22668/2026Data pubblicazione 03/07/2026Lo stesso d.lgs. n. 159 del 2015 ha modificato l’art. 1, comma 540,legge n. 228 del 2012, il quale stabilisce, all’ultimo periodo, che:«L’annullamento non opera in presenza di motivi diversi da quelli elencatial comma 538 ovvero nei casi di sospensione giudiziale o amministrativa odi sentenza non definitiva di annullamento del credito.»Con l’art. 1, commi 537-542, legge n. 228 del 2012 il legislatore hacristallizzato una prassi già esistente (in tal senso direttiva Equitalia n. 10del 6-5-2010), con l'obiettivo di migliorare la relazione con i debitori, chehanno subito, iscrizioni a ruolo, e quindi con l'esigenza di attivare lariscossione solo in presenza di un valido titolo esecutivo (Cass.,05/11/2019, n. 28354). In merito all’interpretazione di tali disposizionioccorre dare continuità all’indirizzo di questa Corte, secondo il quale lafacoltà di presentare istanza di sospensione è finalizzata ad ottenerel'annullamento d'ufficio della pretesa creditoria, se azionata in difetto di unvalido titolo esecutivo, con l'obiettivo di salvaguardare il principio dieconomicità dell'azione impositiva e rimediare ai difetti di comunicazionetra l'ente creditore e l'agente della riscossione. Sono, tuttavia, idonee a talescopo soltanto le ipotesi di sospensione tipizzate all'art. 1, comma 538, lett.f), della l. 228 del 2012, come modificato dall'art. 1 del d.lgs. n. 159 del2015, in quanto riferibili all'ente impositore o al suo credito, non già aduna delibazione sommaria delle istanze al fine di rigettare quelleapertamente dilatorie (Cass., 23/04/2024, n. 10939).Di conseguenza, non ogni e qualsivoglia istanza presentata evocandol’art. 1, comma 538, legge n. 228 del 2012 può determinare, nei casiprevisti dall’art. 1, comma 540, legge n. 228 del 2012, l’annullamento dellepartite, essendo necessario, per la produzione di tale effetto che ricorra unadelle ipotesi tipizzate dall’art. 1, comma 538, legge n. 228 del 2012.3.5. In conclusione, nel caso di specie non è stata condotta dal giudicedi seconde cure, né la verifica circa la ricorrenza di una delle ipotesi stabiliteNumero registro generale 3958/2025Numero sezionale 4238/2026Numero di raccolta generale 22668/2026Data pubblicazione 03/07/2026nella norma appena richiamata, né quella relativa alla presenza di un’inerziaqualificata ai sensi dell’art. 1, comma 540, legge n. 288 del 2012, rendendo,pertanto, necessario un nuovo accertamento da parte del giudice del rinvio.4. Con il quarto motivo è stata denunciata, quale error in procedendorilevante ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., la violazione efalsa applicazione art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c. nonché art. 118disp. att. c.p.c. e dell’omologo art. 36, comma 2, n. 4 e 61 d.lgs. n.546/1992 – Nullità della sentenza per motivazione apparente.4.1. Con tale motivo la sentenza impugnata viene censurata nella partein cui ha affermato che: «In assenza della costituzione dell’AdER, la Cortedi 1° grado ha accolto il ricorso per la mancanza di prova della notifica dellapresupposta cartella. In appello l’AdER documenta ora l’avvenuta notificadella cartella, via pec, l’[OSCURATO:DATA_NASCITA].», ritenendo infondate le eccezioniprospettate dalla contribuente. Ad avviso di quest’ultima la sentenzasarebbe incorsa nel vizio di motivazione apparente, risolvendosi inapodittiche affermazioni di principio. La CGT2, infatti, affermagenericamente che: «In appello l’AdER documenta ora l’avvenuta notificadella cartella, via pec, l’[OSCURATO:DATA_NASCITA]», omettendo, tuttavia, di indicarequalunque considerazione sull’indirizzo PEC del destinatario e, cioè, se lostesso fosse stato o meno estratto da un pubblico registro ai fini dellavalidità della notificazione a mezzo PEC, tenuto conto che proprio l’art. 26del d.P.R. 602/1973 impone precipuamente – ai fini della legittimità dellanotificazione a mezzo posta elettronica certificata – che l’indirizzo PEC deldestinatario sia estratto da un pubblico registro. Si tratta, ad avviso di partericorrente, di omissioni, che impediscono di cogliere la effettiva ratiodecidendi della sentenza, poiché non consente di comprendere i presuppostidi fatto e di diritto in base ai quali l’asserita notificazione sia stata ritenutacorretta e perfezionata, tenuto conto di quanto eccepito dalla contribuentenelle controdeduzioni (richiamate a pag. 24 ss. del ricorso in cassazione).Numero registro generale 3958/2025Numero sezionale 4238/2026Numero di raccolta generale 22668/2026Data pubblicazione 03/07/20264.2. Il motivo è infondato, non solo perché la CGT2 ha motivato in ordinealla correttezza della notificazione della cartella di pagamento provenienteda un indirizzo di posta elettronica certificata dell’agente della riscossionediverso da quello iscritto nei pubblici registri, come emerge dalla letturadella terza e della quarta pagina della sentenza impugnata, dove leargomentazioni sulla questione prospettata dal ricorrente sono conformi allagiurisprudenza di questa Corte (Cass., 03/07/2023, n. 18684).5. Alla luce di quanto sin qui emerso, deve essere accolto il terzo motivodi ricorso, mentre devono essere rigettati gli altri motivi.6. La sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio alla Corte digiustizia tributaria di secondo grado della Sicilia che, in diversacomposizione, deciderà anche sulle spese del presente giudizio. P.Q.Mla Corte accoglie il terzo motivo di ricorso e rigetta gli altri motivi;cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria disecondo grado della Sicilia che, in diversa composizione, deciderà anchesulle spese del presente giudizio.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 15/05/2026.Il PresidenteGiacomo [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 22668/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris